Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente, le persone fisiche o giuridiche seguenti, che intendono investire, investono o hanno investito:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima;
- le persone giuridiche, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente;
- le persone giuridiche non costituite secondo la legislazione di detta Parte contraente:(i)se più del 50 per cento del loro capitale sociale è di piena proprietà di persone di detta Parte contraente, o(ii)se persone di detta Parte contraente hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei loro amministratori o comunque di dirigere legalmente il loro operato.
Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
- azioni, quote sociali, obbligazioni e qualsiasi altra forma di partecipazione a una società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico, fatta eccezione per i prestiti non in relazione con un investimento;
- i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni a scopo economico e altri diritti simili conferiti per legge o per contratto, incluse le concessioni di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.
Il termine «territorio» designa:
- per quanto riguarda la Confederazione Svizzera: il territorio della Svizzera come è definito dalla sua legislazione, conformemente al diritto internazionale;
- per quanto riguarda la Repubblica di Trinidad e Tobago: lo Stato arcipelago di Trinidad e Tobago, comprendente le isole di Trinidad e Tobago, le sue acque arcipelagiche, il mare territoriale e lo spazio aereo soprastante, come pure le zone sottomarine adiacenti della zona economica esclusiva e la piattaforma continentale situata al di là del mare territoriale, sui quali Trinidad e Tobago esercita diritti sovrani o giurisdizione in conformità alle proprie leggi e al diritto internazionale.