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0.975.277.2

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente la promozione e la tutela reciproca degli investimenti2

RU 1991 2196

Traduzione1

Concluso il 1° dicembre 1990

Entrato in vigore mediante scambio di note il 26 agosto 1991

(Stato 26 agosto 1991)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

desiderosi di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

intenzionate a creare e a mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che hanno la cittadinanza di detta Parte conformemente alla legislazione ivi vigente;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri istituti organizzati in conformità della legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte.

Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:

  1. i beni mobili ed immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale;
  2. le azioni, quote sociali ed altre forme di partecipazione a società, imprese ed altre organizzazioni;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), «know how» e qualsiasi altro utile o vantaggio derivante da un’attività commerciale;
  5. il diritto di esercitare un’attività economica, compresi i diritti di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge del Paese in cui è effettuato l’investimento.

Il termine «reddito» designa gli importi derivanti da un investimento e comprende in particolare, ma non esclusivamente, utili, interessi, incrementi di capitale, dividendi, canoni, nonché le spese di gestione, assistenza e manutenzione tecniche.

Il termine «territorio» designa i rispettivi territori della Svizzera e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nonché, se del caso, le zone marittime adiacenti al limite esterno delle loro acque territoriali e su cui ciascuno Stato esercita la propria sovranità o giurisdizione, in conformità del diritto internazionale.

Art. 2 Campo d’applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti, compresi gli investimenti indiretti, effettuati sul territorio di una Parte contraente da investitori dell’altra Parte qualora detti investimenti siano stati effettuati dopo il 31 dicembre 1964 in conformità delle leggi e dei regolamenti della prima Parte contraente e a condizione che l’investitore sia stato autorizzato a procedere all’investimento conformemente alla legislazione della seconda Parte contraente; il termine «investimento indiretto» si riferisce agli investimenti di un ente giuridico conformemente alla legge di un qualsiasi Stato, in cui un investitore di una delle due Parti contraenti abbia un interesse preponderante.

Art. 3 Ammissione e protezione degli investimenti

Ciascuna Parte contraente si impegna a creare e mantenere sul proprio territorio condizioni favorevoli agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente, e ammette tali investimenti in conformità delle sue leggi e dei suoi regolamenti.

Ciascuna Parte contraente incoraggia gli investimenti fatti sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti e si adopera per quanto possibile per favorire la pianificazione, l’esercizio, la gestione, l’utilizzazione, il godimento, lo sviluppo e l’alienazione di tali investimenti.

Art. 4 Trattamento degli investimenti

Ciascuna Parte contraente garantisce, sul proprio territorio, un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte.

Nessuna delle due Parti contraenti applicherà agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un qualsiasi Stato terzo. Le imprese congiunte a cui partecipano investitori di entrambe le Parti contraenti godranno di condizioni almeno uguali a quelle applicate alle imprese congiunte cui partecipano investitori di un qualsiasi Stato terzo.

I privilegi che una Parte contraente concede agli investimenti di investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo sulla doppia imposizione o di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, unione doganale od economica o di una organizzazione di mutua assistenza economica, non sono necessariamente applicati agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente; ciò vale anche per gli accordi internazionali che concedono privilegi simili a quelli derivanti da un’organizzazione di mutua assistenza economica e che sono entrati in vigore prima della firma del presente Accordo.

Fatte salve la legislazione sugli investimenti esteri in vigore alla data in cui l’investimento è stato effettuato e le relative condizioni di investimento, ciascuna Parte contraente si astiene dall’adottare provvedimenti discriminatori nei confronti di investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente nonché delle imprese congiunte alle quali partecipano investitori di entrambe le Parti contraenti. Tali provvedimenti includono in particolare restrizioni ingiustificate od ostacoli riguardo l’accesso ai mezzi di produzione o l’acquisto, il trasporto, la commercializzazione e la vendita di beni e servizi.

Art. 5 Trasferimento dei pagamenti relativi agli investimenti

Ciascuna Parte contraente, sul cui territorio sono effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte, accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei pagamenti relativi a detti investimenti, in particolare:

  1. gli utili;
  2. gli importi relativi al rimborso dei prestiti;
  3. gli apporti supplementari di capitale necessari alla gestione e allo sviluppo degli investimenti;
  4. il ricavo della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresa l’eventuale rivalutazione del capitale.

Salvo quanto diversamente pattuito tra l’investitore e la Parte contraente interessata, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile alla data del trasferimento in virtù della legislazione in vigore in materia di cambio della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.

Art. 6 Privazione di possesso e indennizzo

Nessuna Parte contraente prenderà, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo è stabilito in valuta convertibile, sarà liberamente trasferibile e versato senza ritardo.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di altro conflitto armato, disordini interni, stato di emergenza o situazioni simili sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o altra forma di regolamento.

In presenza di investimenti indiretti ai sensi dell’articolo 2 del presente Accordo, ciascuna Parte contraente, in virtù del presente Accordo, può limitarsi a versare agli investitori dell’altra Parte contraente soltanto la parte dell’indennizzo che corrisponde alla loro partecipazione finanziaria nell’ente giuridico al quale si riferisce detto articolo.

Art. 7 Surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali di un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce la surrogazione, per cessione al garante, dei diritti dell’investitore nel caso in cui un pagamento sia stato fatto in virtù di tale garanzia dalla prima Parte contraente.

Art. 8 Controversie tra un investitore e la Parte contraente ospite

Al fine di risolvere le controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente ed impregiudicato l’articolo 9 del presente Accordo, le parti interessate procederanno a consultazioni.

Se, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla domanda scritta, tali consultazioni non sfociassero in una soluzione, le parti in causa possono procedere come segue:

  1. una controversia riguardo le conseguenze derivanti dall’inadempimento o errata esecuzione degli obblighi relativi al libero trasferimento, quale esso risulta dalla definizione dell’articolo 5 del presente Accordo, o una controversia concernente la procedura e l’ammontare dell’indennizzo relativi ad una procedura di espropriazione come da definizione dell’articolo 6 del presente Accordo, saranno sottoposte, su richiesta di una delle parti in causa, ad un tribunale arbitrale;
  2. se una controversia non concerne il capoverso (2) lettera (a) qui innanzi e ove le due parti ne convenissero, la controversia sarà sottoposta a un tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale è istituito per ogni singolo caso. Salvo che le parti in causa non dispongano altrimenti, ciascuna di esse designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano il presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo. Gli arbitri devono essere designati entro un termine di due mesi non appena ricevuta la richiesta di ricorso all’arbitrato e il presidente deve essere nominato nei due mesi successivi.

Se i termini stabiliti nel capoverso (3) qui innanzi non sono stati rispettati, ciascuna parte in causa può, in assenza di qualsiasi altro accordo, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle designazioni. Se il Presidente è impedito di esercitare il mandato o se è cittadino di una delle Parti contraenti, le disposizioni del capoverso (5) dell’articolo 9 sono applicabili mutatis mutandis.

Tranne diversa disposizione delle parti in causa, il tribunale stabilisce la propria procedura. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per le parti in causa. Ciascuna Parte contraente riconosce e garantisce l’esecuzione del lodo conformemente alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 3 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali esteri.

Ciascuna Parte in causa assume le spese concernenti il suo membro del tribunale arbitrale e quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale; le spese della presidenza e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle due parti in causa. Il tribunale può nondimeno decidere che una delle due parti in causa assuma una più ampia quota delle spese e tale decisione vincolerà le due parti.

La Parte contraente che è parte in causa non può in nessun momento della procedura di composizione della controversia o di esecuzione della sentenza eccepire che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.

Art. 9 Controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo saranno composte per via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’insorgere delle controversie, quest’ultima sarà sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designerà un arbitro. 1 due arbitri così designati nomineranno un presidente, cittadino di uno Stato terzo.

Se una delle Parti contraenti non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro sarà nominato, su richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo sarà nominato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti nei capoversi (3) e (4) qui innanzi, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una delle due Parti contraenti, le nomine saranno fatte dal Vicepresidente o, qualora quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una delle due Parti contraenti dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di nessuna delle Parti.

Salvo che le Parti contraenti dispongano altrimenti, il tribunale fissa da sé la propria procedura.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 10 Altri obblighi

Ciascuna Parte contraente osserva gli impegni assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte.

Nessuna disposizione del presente Accordo limita i diritti e i privilegi riconosciuti agli investimenti dalla legislazione nazionale della Parte contraente sul cui territorio tali investimenti sono stati effettuati o da un Accordo internazionale al quale hanno aderito le due Parti contraenti.

Art. 11 Disposizioni finali

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui le due Parti contraenti si saranno notificate l’adempimento delle formalità legali inerenti alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali; rimarrà in vigore per quindici anni. Sarà tacitamente rinnovato, alle stesse condizioni, ogni quinquennio fintanto che una Parte contraente non l’abbia denunciato per scritto con preavviso di sei mesi.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–10 del presente Accordo rimarranno applicabili per altri quindici anni agli investimenti fatti prima della denuncia. Fatto a Mosca, il 1° dicembre 1990, in due originali, in tedesco e russo, ogni testo facente ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

René Felber

Per il Governo
dell’Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche:

Eduard Amvrosevic Ševardnadze