Ai fini del presente Accordo e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che hanno la cittadinanza di detta Parte conformemente alla legislazione ivi vigente;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri istituti organizzati in conformità della legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte.
Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- i beni mobili ed immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale;
- le azioni, quote sociali ed altre forme di partecipazione a società, imprese ed altre organizzazioni;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), «know how» e qualsiasi altro utile o vantaggio derivante da un’attività commerciale;
- il diritto di esercitare un’attività economica, compresi i diritti di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge del Paese in cui è effettuato l’investimento.
Il termine «reddito» designa gli importi derivanti da un investimento e comprende in particolare, ma non esclusivamente, utili, interessi, incrementi di capitale, dividendi, canoni, nonché le spese di gestione, assistenza e manutenzione tecniche.
Il termine «territorio» designa i rispettivi territori della Svizzera e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nonché, se del caso, le zone marittime adiacenti al limite esterno delle loro acque territoriali e su cui ciascuno Stato esercita la propria sovranità o giurisdizione, in conformità del diritto internazionale.