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0.979.3

Statuto dell’Associazione Internazionale di Sviluppo Adottato a Washington il 26 gennaio 1960 Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 1991 Firmato e accettato dalla Svizzera il 29 maggio 1992 Entrato in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1992

RU 1992 2680; FF 1991 II 949

Traduzione

(Stato 15 luglio 2024)

I Governi a nome dei quali è firmato il presente Accordo,

visto:

che la cooperazione mutua tendente a obiettivi economici costruttivi, allo sviluppo ordinato dell’economia mondiale e all’espansione armoniosa degli scambi internazionali, favorisce rapporti economici che contribuiscono a mantenere la pace e la prosperità nel mondo;

che un’accelerazione dello sviluppo economico, che promuoverà l’elevazione dei livelli d’esistenza e il progresso economico e sociale nei Paesi meno avanzati, è auspicabile non soltanto nell’interesse di tali Paesi, ma anche in quello dell’intera collettività internazionale;

che la realizzazione di tali obiettivi sarebbe agevolata da un aumento dell’apporto internazionale di capitali pubblici e privati destinati a mettere in valore le risorse dei Paesi meno avanzati,

convengono con il presente Accordo quanto segue:

Art. introduttivo

È istituita l’Associazione Internazionale di Sviluppo (denominata in seguito «l’Associazione»), che funziona conformemente alle disposizioni seguenti:

Art. I Obiettivi

L’Associazione ha per scopo di promuovere lo sviluppo economico, di accrescere la produttività e, pertanto, di elevare i livelli di esistenza nelle regioni meno avanzate del mondo, coperte da un’affiliazione all’Associazione, fornendo ad esse, perché possano far fronte ai loro bisogni importanti in materia di sviluppo, mezzi finanziari a condizioni più flessibili e meno gravose per la loro bilancia dei pagamenti di quelle dei mutui accordati secondo formule classiche, aiutando così la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (denominata in seguito «la Banca») a realizzare i suoi obiettivi di sviluppo con il completamento della sua attività. In tutte le proprie decisioni, l’Associazione s’ispira alle disposizioni del presente articolo.

Art. II Affiliazione all’Associazione; sottoscrizioni iniziali

Sezione 1: Affiliazione
  1. I membri originari dell’Associazione sono i membri della Banca il cui nome figura nell’accluso allegato A e che accettano di affiliarsi all’Associazione prima della data o alla data specificata nell’Articolo XI, Sezione 2 (c).
  2. L’accesso all’Associazione è aperto agli altri membri della Banca ai momenti e alle condizioni determinate dall’Associazione.
Sezione 2: Sottoscrizioni iniziali
  1. Accettando la propria affiliazione, ogni membro sottoscrive la somma assegnatagli. Tali sottoscrizioni sono denominate in seguito sottoscrizioni iniziali.
  2. La sottoscrizione iniziale assegnata a ogni membro originario è pari alla somma figurante accanto al suo nome nell’allegato A; tale somma è espressa in dollari degli Stati Uniti del peso e titolo legali alla data del 1° gennaio 1960.
  3. Il dieci per cento della sottoscrizione iniziale di ogni membro originario è pagabile come segue, in oro o in divise liberamente convertibili: cinquanta per cento nei trenta giorni successivi alla data in cui l’Associazione cominci le proprie operazioni conformemente alle disposizioni dell’Articolo XI, Sezione 4, o al giorno in cui il membro originario divenga membro, se lo diviene posteriormente; dodici e mezzo per cento un anno dopo l’inizio delle operazioni dell’Associazione; e dodici e mezzo per cento durante gli anni seguenti, a intervalli di dodici mesi, fino a concorrenza del versamento totale del decimo della sottoscrizione iniziale.
  4. Il novanta per cento rimanente della sottoscrizione iniziale di ogni membro originario è pagabile in oro o in divise liberamente convertibili, nel caso dei membri il cui nome figuri nella prima parte dell’Allegato A, e nella moneta del membro sottoscrittore, ove si tratti di membri il cui nome figuri nella seconda parte dell’Allegato A. Tale porzione del novanta per cento delle sottoscrizioni iniziali dei membri originari è pagabile come segue in cinque versamenti annuali e uguali: il primo versamento, nei trenta giorni successivi alla data in cui l’Associazione cominci le proprie operazioni conformemente alle disposizioni dell’Articolo XI, Sezione 4, o al giorno in cui il membro originario divenga membro, se lo diviene posteriormente; il secondo versamento, un anno dopo l’inizio delle operazioni dell’Associazione, e i versamenti seguenti durante ogni esercizio ulteriore, a intervalli di dodici mesi fino a concorrenza del versamento integrale del novanta per cento della sottoscrizione iniziale.
  5. In sostituzione di qualsiasi parte della moneta di uno Stato membro versata o da versare all’Associazione, conformemente alle disposizioni del precedente capoverso (d), o dell’Articolo IV, Sezione 2, e di cui l’Associazione non necessita per le proprie operazioni, l’Associazione accetta buoni o qualsiasi altra forma di obbligazioni, emessi dal Governo dello Stato membro o dal depositario da esso designato; tali titoli non sono cedibili, non fruttano interessi e sono pagabili a vista al loro valore nominale mediante iscrizione a credito sul conto aperto a favore dell’Associazione presso il depositario designato.
  6. Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, l’Associazione considera come «divise convertibili»:(i)la moneta di uno Stato membro che l’Associazione, previa consultazione del Fondo Monetario Internazionale ritenga, abbia, ai fini delle sue operazioni, una convertibilità sufficiente rispetto a monete di altri Stati membri; o(ii)le monete di uno Stato membro che questi accetti, a condizioni considerate soddisfacenti dall’Associazione, di cambiare in divise di altri Stati membri ai fini delle operazioni dell’Associazione.
  7. Con riserva delle eccezioni consentite dall’Associazione, ogni Stato membro il cui nome figuri nell’Allegato A deve mantenere, per quanto concerne la somma da esso versata quali divise liberamente convertibili conformemente al capoverso (d) della presente Sezione, il grado di convertibilità esistente al momento del pagamento.
  8. L’Associazione determina, conformemente alla Sezione 1 (b) del presente Articolo, le condizioni alle quali gli Stati membri che non sono membri originari possono effettuare le proprie sottoscrizioni iniziali, come pure l’ammontare e le modalità di versamento di queste ultime.
Sezione 3: Limitazione della responsabilità

Nessuno Stato membro è considerato responsabile, in virtù della sua qualità di membro, degli obblighi dell’Associazione.

Art. III Risorse addizionali

Sezione 1: Sottoscrizioni addizionali
  1. Al momento in cui lo ritenga opportuno in ragione dell’evoluzione del programma di versamento delle sottoscrizioni iniziali dei membri originari e, in seguito, a intervalli di circa cinque anni, l’Associazione deve esaminare la situazione delle proprie risorse e, ove lo giudichi auspicabile, autorizzare un aumento generale delle sottoscrizioni. Ciononostante, aumenti generali o particolari dell’ammontare delle sottoscrizioni possono essere autorizzati in qualsiasi momento, a condizione che un aumento particolare sia preso in considerazione solo a richiesta dello Stato membro interessato. Le sottoscrizioni che adempiono le disposizioni della presente Sezione sono denominate in seguito sottoscrizioni addizionali.
  2. Con riserva delle disposizioni del capoverso (c) qui appresso, l’Associazione determina l’ammontare, le modalità e le condizioni delle sottoscrizioni addizionali da essa autorizzate.
  3. Ove sia autorizzata una sottoscrizione addizionale, ogni Stato membro ha facoltà di parteciparvi, a condizioni fissate ragionevolmente dall’Associazione, versando una somma che gli permetta di conservare la propria porzione relativa dei diritti di voto; nondimeno, nessun membro è tenuto a partecipare a una sottoscrizione addizionale.
  4. Tutte le questioni concernenti la presente Sezione sono decise alla maggioranza di due terzi del totale dei diritti di voto.
Sezione 2: Risorse supplementari fornite da uno Stato membro nella moneta di altro Stato membro
  1. L’Associazione può convenire un’intesa, che preveda modalità e condizioni compatibili con le disposizioni del presente Accordo, per ricevere da qualsiasi Stato membro, oltre le somme che questi deve versare a titolo della sua sottoscrizione iniziale o di qualsiasi sottoscrizione addizionale, risorse supplementari nella moneta di un altro Stato, a condizione che l’Associazione non adotti tali disposizioni senza essersi previamente assicurata che il membro della cui moneta trattasi accetti l’utilizzazione di detta moneta a titolo di risorse supplementari, come pure le modalità e le condizioni che regolano tale utilizzazione. Le intese relative al ricevimento di tali risorse possono comportare clausole concernenti la disponibilità dei guadagni a cui possano dar luogo queste risorse, come pure clausole relative alla disponibilità delle risorse stesse, nel caso in cui lo Stato membro che le fornisca cessi di essere membro o in cui l’Associazione sospenda in modo permanente le proprie funzioni.
  2. L’Associazione rilascia al membro che apporta la contribuzione un Certificato Speciale di Sviluppo, che enuncia, oltre le relative modalità e condizioni di disponibilità, l’ammontare e la specificazione delle risorse così fornite. Un Certificato Speciale di Sviluppo non comporta alcun diritto di voto e può essere ceduto soltanto all’Associazione.
  3. Nessuna disposizione della presente Sezione impedisce all’Associazione di ricevere da un membro, alle condizioni che siano state convenute, risorse espresse nella propria moneta.

Art. IV Monete

Sezione 1: Utilizzazione delle monete
  1. La moneta, convertibile o no, di uno Stato membro il cui nome figuri nella seconda parte dell’Allegato A, ricevuta conformemente alle disposizioni dell’Articolo II, Sezione 2 (d) in pagamento della frazione del novanta per cento pagabile nella moneta di tale membro, come pure la moneta che ne provenga, a titolo di capitale, d’interesse o di altro onere, può essere utilizzata dall’Associazione per pagare le spese amministrative da essa incorse sui territori di detto membro e, nella misura compatibile con una sana politica monetaria, per pagare beni e servizi prodotti nei territori di detto membro e necessari all’esecuzione dei progetti che l’Associazione finanzia su questi territori; inoltre, detta moneta è liberamente convertibile o altrimenti utilizzabile per progetti finanziati dall’Associazione ed eseguiti fuori dei territori del membro, alla data e nella misura ritenute dal membro e dall’Associazione, di comune accordo, giustificate dalla situazione economica e finanziaria del membro.
  2. Le possibilità di utilizzare le monete che l’Associazione riceve in pagamento di sottoscrizioni diverse dalle sottoscrizioni iniziali dei membri originari, come pure le monete che ne provengano a titolo di capitale, d’interesse o di altri oneri, sono soggette alle modalità e alle condizioni a cui soggiacciono tali sottoscrizioni.
  3. Le possibilità di utilizzare le monete che l’Associazione riceve quali risorse supplementari diverse dalle sottoscrizioni, come pure le monete che ne provengano a titolo di capitale, d’interesse o di altri oneri, sono soggette alle modalità e alle condizioni a cui soggiace il ricevimento di tali divise.
  4. L’Associazione può utilizzare e cambiare tutte le altre divise da essa ricevute, senza che lo Stato membro la cui moneta sia utilizzata o cambiata possa assoggettarla a restrizioni; con la riserva che le disposizioni precedenti non possono impedire all’Associazione di adottare, di concerto con lo Stato membro sul territorio del quale si attua il progetto al cui finanziamento essa contribuisce, disposizioni che limitino la propria utilizzazione della moneta di detto membro, da essa ricevuta a titolo di capitale, d’interesse o di altri oneri nel quadro di tale finanziamento.
  5. L’Associazione adotta le misure necessarie per assicurarsi che a intervalli ragionevoli le porzioni di sottoscrizioni pagate conformemente all’Articolo II, Sezione 2 (d) da Stati membri il cui nome figuri nella prima parte dell’Allegato A, siano utilizzate dall’Associazione su di una base essenzialmente proporzionale, tenuto fermo nondimeno che le porzioni di tali sottoscrizioni che siano pagate in oro o in divise diverse da quella del membro sottoscrittore possono essere utilizzate più rapidamente.
Sezione 2: Mantenimento del valore degli averi in moneta
  1. Se la parità della moneta di uno Stato membro sia scesa o se il corso di cambio della moneta di uno Stato membro si sia, secondo l’avviso dell’Associazione, deprezzato in misura importante all’interno dei territori di tale Stato membro, quest’ultimo deve versare all’Associazione, entro un termine ragionevole, una somma supplementare della propria moneta, sufficiente per mantenere al valore dell’epoca della sottoscrizione iniziale gli averi del l’Associazione nella moneta di detto Stato membro provenienti da versamenti da esso effettuati all’Associazione ai sensi dell’Articolo II, Sezione 2 (d), e da versamenti effettuati conformemente alle disposizioni del presente capoverso, indipendentemente dal fatto che gli effetti relativi siano stati o non siano stati espressi nelle dette monete e accettati conformemente all’Articolo II, Sezione 2 (e), rimanendo tuttavia inteso che le disposizioni precedenti si applicano solo nei casi e nella misura in cui tale moneta non abbia costituito l’oggetto di un primo disborso o di una conversione nella moneta di un altro Stato membro.
  2. Se la parità della moneta di uno Stato membro sia aumentata o se il corso di cambio della moneta di uno Stato membro abbia, secondo l’avviso dell’Associazione, subito un aumento importante all’interno dei territori di tale Stato membro, l’Associazione restituisce a quest’ultimo, entro un termine ragionevole, una somma nella sua moneta, corrispondente all’accrescimento di valore degli averi definiti in precedenza sotto (a).
  3. L’Associazione può derogare alle disposizioni dei capoversi precedenti ove il Fondo Monetario Internazionale proceda a una modifica uniformemente proporzionale della parità delle monete di tutti i suoi membri.
  4. Gli averi forniti conformemente alle disposizioni del capoverso (a) di cui sopra per mantenere il valore di una moneta sono convertibili e utilizzabili alle stesse condizioni che tale moneta.

Art. V Operazioni

Sezione 1: Utilizzazione delle risorse e condizioni di finanziamento
  1. L’Associazione fornisce mezzi di finanziamento per contribuire allo sviluppo delle regioni meno avanzate del mondo, coperte da un’affiliazione all’Associazione.
  2. I mezzi di finanziamento forniti dall’Associazione devono essere consacrati a fini che, secondo l’avviso dell’Associazione, hanno un elevato ordine prioritario nell’opera di sviluppo, alla luce delle necessità della regione o delle regioni interessate e, salvo in circostanze eccezionali, devono essere destinati a progetti determinati.
  3. L’Associazione non fornisce mezzi di finanziamento se, a suo avviso, tali mezzi possono essere forniti dal settore privato a condizioni ragionevoli per il beneficiario o se possono costituire l’oggetto di un mutuo dello stesso tipo di quelli accordati dalla Banca.
  4. L’Assodazione fornisce mezzi di finanziamento soltanto su raccomandazione di un Comitato competente, dopo esame approfondito della domanda. Ognuno di tali Comitati è designato dall’Associazione e deve comprendere una persona nominata dal Governatore o dai Governatori che rappresenta(no) il membro o i membri sui territori del quale o dei quali è situato il progetto previsto, come pure uno o più membri del personale tecnico dell’Associazione. La disposizione secondo cui il Comitato deve comprendere una persona nominata da uno o più Governatori non si applica nel caso in cui i mezzi di finanziamento sono forniti a un organismo ufficiale internazionale competente per l’insieme o per una regione del mondo.
  5. L’Associazione non fornisce mezzi di finanziamento se lo Stato membro sul cui territorio è situato il progetto formula obiezioni contro tale finanziamento, con la riserva che non occorre all’Associazione assicurarsi che i diversi membri interessati non formulino obiezioni nel caso in cui i mezzi di finanziamento siano forniti a un organismo ufficiale internazionale competente per l’insieme o per una regione del mondo.
  6. L’Associazione non impone condizioni tendenti a che le somme provenienti dai mutui da essa accordati siano spese sui territori di un determinato Stato membro o di determinati Stati membri. Le disposizioni precedenti non impediscono di rispettare tutte le restrizioni sull’utilizzazione dei fondi imposte conformemente alle disposizioni dei presenti Articoli, comprese le restrizioni relative alle risorse supplementari conformemente a un accordo che vincoli l’Associazione e chi apporta la contribuzione.
  7. L’Associazione adotta le disposizioni necessarie perché le somme provenienti dai mutui da essa accordati siano destinate esclusivamente agli oggetti per i quali sono stati concessi, tenuto conto debitamente delle considerazioni economiche, di rendimento e di concorrenza commerciale internazionale, e senza permettere che intervengano influenze o considerazioni politiche o extraeconomiche.
  8. I fondi da fornire per un’operazione di finanziamento sono messi a disposizione dei beneficiario soltanto per far fronte a spese vincolate al progetto, man mano che esse siano realmente effettuate.
Sezione 2: Forme e condizioni di finanziamento
  1. I mezzi di finanziamento offerti dall’Associazione assumono la forma di mutuo. Nondimeno, l’Associazione può fornire. altri mezzi di finanziamento, ossia:(i)facendo capo ai fondi sottoscritti conformemente all’Articolo III, Sezione 1, come pure ai fondi che ne provengano a titolo di capitale, d’interesse o di altri oneri, se l’autorizzazione di dette sottoscrizioni prevede espressamente tale finanziamento;(ii)facendo capo, in casi speciali, alle risorse supplementari fornite all’Associazione, come pure ai fondi che ne provengano a titolo di capitale, d’interesse o di altri oneri, se le disposizioni nel cui quadro tali risorse sono fornite prevedono espressamente tale finanziamento.
  2. Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente, l’Associazione può fornire mezzi di finanziamento, di cui essa decide la forma e le condizioni, tenuto conto della posizione e delle prospettive economiche della regione o delle regioni interessate, come pure della natura e dei requisiti del progetto.
  3. L’Associazione può fornire mezzi di finanziamento a uno Stato membro, al governo di un territorio coperto da un’affiliazione all’Associazione, a una suddivisione politica dell’uno o dell’altro, a un ente pubblico o privato sui territori di uno o più Stati membri, o a un organismo ufficiale internazionale competente per l’insieme o per una regione del mondo.
  4. Nel caso di un mutuo accordato a un ente diverso da uno Stato membro, l’Associazione può, a sua discrezione, esigere una o più garanzie adeguate, governative o d’altro genere.
  5. In casi eccezionali, l’Associazione può aprire crediti in divise destinati a coprire spese locali.
Sezione 3: Modifiche delle condizioni di finanziamento

Quando e nella misura in cui essa lo ritenga giustificato da tutte le circostanze pertinenti, comprese la situazione e le prospettive finanziarie ed economiche dello Stato membro interessato, e alle condizioni da essa fissate, l’Associazione può accettare di rendere più flessibili o di modificare le condizioni alle quali una qualsiasi frazione dei mezzi di finanziamento è stata fornita.

Sezione 4: Cooperazione con altri organismi internazionali e con i membri che forniscono un aiuto in materia di sviluppo

L’Associazione apporta la sua cooperazione agli organismi internazionali ufficiali e agli Stati membri che forniscono un aiuto finanziario e tecnico alle regioni meno avanzate del mondo.

Sezione 5: Operazioni diverse

Oltre le operazioni specificate altrove nel presente Accordo, l’Associazione può:

  1. contrarre mutui con l’approvazione dello Stato membro nella cui moneta è espresso il mutuo;
  2. garantire, per agevolarne la vendita, i titoli nei quali essa ha investito fondi;
  3. acquistare e vendere i titoli da essa emessi o garantiti o di cui ha fatto l’oggetto di un investimento;
  4. in casi eccezionali, garantire mutui provenienti da altre fonti e accordati a fini non incompatibili con le disposizioni del presente Accordo;
  5. fornire un assistenza tecnica e servizi consultivi a richiesta di uno Stato membro; e
  6. esercitare tutti gli altri poteri che, nel quadro delle sue operazioni, siano necessari o auspicabili per contribuire alla realizzazione dei propri fini.
Sezione 6: Divieto di qualsiasi attività politica

L’Associazione e i suoi dirigenti non possono intervenire negli affari politici di alcun Stato membro, né possono lasciarsi influenzare nelle loro decisioni dall’orientamento politico dello Stato membro o degli Stati membri di cui trattasi. Le loro decisioni devono essere fondate esclusivamente su considerazioni economiche e tali considerazioni sono ponderate imparzialmente allo scopo di realizzare gli obiettivi enunciati nel presente Accordo.

Art. VI Organizzazione e amministrazione

Sezione 1: Struttura dell’Associazione

L’Associazione comprende un Consiglio dei Governatori, i Direttori esecutivi, un Presidente, come pure gli altri agenti superiori e subalterni necessari per l’adempimento dei compiti da essa fissati.

Sezione 2: Consiglio dei Governatori
  1. Tutti i poteri dell’Associazione sono devoluti al Consiglio dei Governatori.
  2. Ogni Governatore e ogni Governatore supplente della Banca nominato da uno Stato membro della Banca che sia parimenti membro dell’Associazione è automaticamente Governatore e Governatore supplente dell’Associazione. Nessun supplente ha diritto di votare, salvo in assenza del titolare. Il Presidente del Consiglio dei Governatori della Banca è automaticamente Presidente del Consiglio dei Governatori dell’Associazione, salvo nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei Governatori della Banca rappresenti uno Stato che non sia membro dell’Associazione. In tale ipotesi, il Consiglio dei Governatori sceglie il proprio Presidente tra i Governatori. Ogni Governatore o supplente rinuncia al suo mandato se lo Stato membro che l’ha nominato cessa d’essere membro dell’Associazione.
  3. Il Consiglio dei Governatori può delegare ai Direttori esecutivi l’esercizio di tutti i suoi poteri, salvo i seguenti:(i)ammettere nuovi Stati membri e fissare le condizioni della loro ammissione;(ii)autorizzare sottoscrizioni addizionali e determinare le condizioni e stipulazioni relative;(iii)sospendere uno Stato membro;(iv)decidere su ricorsi proposti contro le interpretazioni del presente Accordo date dai Direttori esecutivi;(v)concludere accordi conformemente alla Sezione 7 del presente Articolo allo scopo di cooperare con altri organismi internazionali (salvo che si tratti di accordi ufficiosi di carattere amministrativo e temporaneo);(vi)decidere di sospendere in modo permanente le operazioni dell’Associazione e di ripartire i suoi attivi;(vii)determinare la ripartizione del reddito netto dell’Associazione conformemente alla Sezione 12 del presente Articolo; e[tab](viii) approvare i progetti di emendamenti del presente Accordo.
  4. Il Consiglio dei Governatori tiene una riunione annuale, come pure le altre riunioni previste dal Consiglio o convocate dai Direttori esecutivi.
  5. La riunione annuale del Consiglio dei Governatori ha luogo all’occasione della riunione annuale del Consiglio dei Governatori della Banca.
  6. Il quorum di qualsiasi riunione del Consiglio dei Governatori è costituito da una maggioranza di Governatori che disponga di almeno due terzi del totale dei diritti di voto.
  7. L’Associazione può, mediante regolamento, istituire una procedura che permetta ai Direttori esecutivi di ottenere, su una determinata questione, un voto dei Governatori senza riunire il Consiglio.
  8. Il Consiglio dei Governatori, come pure, nella misura in cui siano a ciò autorizzati, i Direttori esecutivi, possono adottare le norme e i regolamenti necessari o adeguati per condurre le operazioni dell’Associazione.
  9. Nell’esercizio delle loro funzioni, i Governatori e i loro supplenti non sono retribuiti dall’Associazione.
Sezione 3: Voto
  1. Ogni membro originario dispone, per quanto concerne la sua sottoscrizione iniziale, di 500 voti e di un voto addizionale per ogni quota di 5000 dollari della sua sottoscrizione iniziale. Le sottoscrizioni diverse dalle sottoscrizioni iniziali dei membri originari comportano i diritti di voto decisi dal Consiglio dei Governatori conformemente, secondo i casi, alle disposizioni dell’Articolo II, Sezione 1 (b) o dell’Articolo III, Sezione 1 (b) e (c). I complementi alle risorse diversi dalle sottoscrizioni regolate dall’Articolo II, Sezione 1 (b) e dalle sottoscrizioni addizionali regolate dall’Articolo III, Sezione 1, non comportano alcun diritto di voto.
  2. Salvo nei casi specialmente previsti, tutte le questioni sottoposte all’Associazione sono decise alla maggioranza dei voti espressi.
Sezione 4: Direttori esecutivi
  1. I Direttori esecutivi sono incaricati di condurre le operazioni generali dell’Associazione e, a tal fine, esercitano i poteri loro conferiti nel presente Accordo o loro delegati dal Consiglio dei Governatori.
  2. I Direttori esecutivi dell’Associazione sono automaticamente i Direttori esecutivi della Banca (i) nominati da uno Stato membro della Banca che sia parimenti membro dell’Associazione, o (ii) eletti in un’elezione in cui i voti di almeno uno Stato membro della Banca parimenti membro dell’Associazione siano stati emessi a suo favore. I supplenti di ognuno di tali Direttori esecutivi della Banca sono parimenti Direttori esecutivi supplenti dell’Associazione. Ogni Direttore esecutivo rinuncia al suo mandato se lo Stato che l’ha nominato o tutti gli Stati membri i cui voti siano stati emessi a suo favore cessino di essere membri dell’Associazione.
  3. Ogni Direttore esecutivo, che sia un Direttore esecutivo nominato dalla Banca, dispone del numero dei voti attribuiti nell’Associazione allo Stato membro che l’ha nominato. Ogni Direttore esecutivo, che sia un Direttore esecutivo eletto della Banca, dispone del numero dei voti attribuiti nell’Associazione allo Stato membro o agli Stati membri i cui voti abbiano contribuito alla sua elezione nella Banca. Ogni Direttore esecutivo usa globalmente i voti di cui dispone.
  4. Un Direttore esecutivo supplente ha pieni poteri per agire in assenza del Direttore esecutivo che l’ha designato. Quando un Direttore esecutivo è presente, il suo supplente può assistere alle riunioni senza diritto di voto.
  5. Il quorum per qualsiasi riunione dei Direttori esecutivi è costituito di una maggioranza di Direttori esecutivi che disponga di almeno la metà dei diritti di voto.
  6. I Direttori esecutivi si riuniscono con la frequenza richiesta dalla gestione degli affari dell’Associazione.
  7. Il Consiglio dei Governatori adotta norme in virtù delle quali uno Stato membro dell’Associazione non autorizzato a nominare un Direttore esecutivo della Banca può designare un rappresentante per assistere a qualsiasi riunione dei Direttori esecutivi dell’Associazione in cui sia presa in considerazione una richiesta presentata da tale Stato membro o una questione che lo concerna particolarmente.
Sezione 5: Presidente e personale
  1. Il Presidente della Banca è automaticamente Presidente dell’Associazione. Egli dirige le riunioni dei Direttori esecutivi dell’Associazione, ma non partecipa alle votazioni, salvo in caso di uguaglianza di voti, nel qual caso il suo voto è preponderante. Egli può prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori.
  2. Il Presidente è il capo dei servizi dell’Associazione. Egli gestisce gli affari correnti dell’Associazione secondo le istruzioni dei Direttori esecutivi e, sotto il loro controllo generale, organizza i servizi, e nomina e revoca gli agenti superiori e subalterni dell’Associazione.
  3. Nell’esercizio delle loro funzioni, il Presidente, gli agenti superiori e gli agenti subalterni dell’Associazione sono interamente al servizio dell’Associazione, ad esclusione di qualsiasi altra autorità. Ogni Stato membro dell’Associazione è tenuto a rispettare il carattere internazionale della loro missione e deve astenersi da ogni tentativo d’influenzare qualsiasi agente dell’Associazione nell’esercizio delle sue funzioni.
  4. Nell’assumere gli agenti superiori e subalterni, il Presidente, senza trascurare l’interesse capitale al concorso dei più attivi e più competenti, tiene conto dell’importanza di assunzioni effettuate su di una base geografica più ampia possibile.
Sezione 6: Rapporti con la Banca
  1. L’Associazione è un ente separato e distinto dalla Banca e i suoi fondi sono amministrati separatamente e indipendentemente da quelli della Banca. L’Associazione non può contrarre mutui presso la Banca né accordarne alla stessa; nondimeno, le presenti disposizioni non impediscono all’Associazione d’investire in obbligazioni della Banca i capitali di cui essa non necessiti per le sue operazioni di finanziamento.
  2. L’Associazione può adottare d’intesa con la Banca disposizioni concernenti le installazioni, il personale e i servizi, come pure il rimborso delle spese amministrative pagate originariamente da una delle due organizzazioni a nome dell’altra.
  3. Nessuna disposizione del presente Accordo può rendere l’Associazione responsabile per atti od obblighi della Banca, né la Banca responsabile per atti od obblighi dell’Associazione.
Sezione 7: Relazioni con altri organismi internazionali

L’Associazione adotta disposizioni formali d’intesa con le Nazioni Unite e può prendere disposizioni analoghe con altri organismi internazionali ufficiali aventi funzioni specializzate in ambiti connessi.

Sezione 8: Sede centrale

La sede centrale dell’Associazione è la sede centrale della Banca. L’Associazione può aprire altri uffici sui territori di qualsiasi suo membro.

Sezione 9: Depositari

Ogni Stato designa la propria Banca centrale come depositario, presso il quale l’Associazione può conservare i suoi averi nella moneta di tale Stato, come pure tutti gli altri averi; in assenza di una banca centrale, lo Stato membro designa agli stessi fini qualsiasi altra istituzione suscettibile di ricevere il gradimento dell’Associazione. In assenza di diversa designazione, il depositario designato per la Banca è considerato depositario dell’Associazione.

Sezione 10: Comunicazione con i governi

Ogni Stato membro designa un’autorità competente con la quale l’Associazione può mettersi in rapporto per qualsiasi questione concernente il presente Accordo. In assenza di diversa designazione, è considerata valida per l’Associazione la procedura di comunicazione designata per la Banca.

Sezione 11: Pubblicazione di rapporti e comunicazione d’informazioni
  1. L’Associazione pubblica un rapporto annuale contenente una situazione sottoposta a perizia della propria contabilità, e fa pervenire ai suoi membri, a intervalli appropriati, un rilevamento sommario della situazione e dei risultati delle operazioni.
  2. L’Associazione può pubblicare altri rapporti da essa ritenuti opportuni per lo svolgimento della sua missione.
  3. Copie di tutti i rapporti, rilevamenti e pubblicazioni effettuati ai sensi della presente Sezione sono trasmessi agli Stati membri.
Sezione 12: Ripartizione dei reddito netto

Il Consiglio dei Governatori determina periodicamente la ripartizione del reddito netto dell’Associazione, tenuto debitamente conto dei fondi da destinare alle riserve e agli accantonamenti per circostanze impreviste.

Art. VII Recesso e sospensione di uno Stato membro Sospensione delle operazioni

Sezione 1: Recesso di Stati membri

Ogni Stato membro può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, notificandole per iscritto la propria decisione presso la sede centrale. Il recesso prende effetto alla data in cui è ricevuta la notifica.

Sezione 2: Sospensione di uno Stato membro
  1. Se lo Stato membro contravviene a uno dei suoi obblighi nei confronti dell’Associazione, questa può sospenderlo in seguito a una decisione presa da una maggioranza dei Governatori che rappresenti la maggioranza del totale dei diritti di voto. Lo Stato membro così sospeso perde automaticamente la sua qualità di Stato membro un anno dopo la data della sua sospensione, salvo che sia adottata, alla stessa maggioranza, una decisione tendente a riabilitarlo.
  2. Durante tale sospensione, lo Stato membro non è autorizzato ad esercitare alcun diritto ai sensi del presente Accordo, salvo quello di recedere, ma rimane vincolato a tutti gli obblighi degli Stati membri.
Sezione 3: Sospensione o cessazione dell’affiliazione alla Banca

Ogni membro che sia sospeso o che cessi d’essere affiliato alla Banca è automaticamente sospeso o, secondo il caso, cessa d’essere affiliato all’Associazione.

Sezione 4: Diritti e doveri dei Governi che cessano d’essere affiliati
  1. Ove un Governo cessi di essere membro, esso non ha alcun diritto ai sensi dei presente Accordo, eccetto quelli conferitigli dall’Articolo X (c); nondimeno, salvo disposizioni contrarie della presente Sezione, rimane responsabile per tutti gli obblighi finanziari da esso sottoscritti nei confronti dell’Associazione, sia in qualità di membro, di mutuatario, di garante o ad altro titolo.
  2. Ove un Governo cessi d’essere membro, l’Associazione e il Governo procedono a una verifica dei conti. Nel caso di tale verifica dei conti, l’Associazione e il Governo possono accordarsi sulle somme che il Governo debba versare a titolo della sua sottoscrizione, come pure sulla data, e la moneta di pagamento. Quando si applichi a uno Stato membro, l’espressione «sottoscrizione» utilizzata ai fini del presente Articolo si riferisce tanto alla sottoscrizione iniziale, quanto a qualsiasi sottoscrizione addizionale di detto Stato membro.
  3. Qualora un siffatto accordo non sia concluso nei sei mesi successivi alla data alla quale il Governo cessa d’essere membro, o alla scadenza di qualsiasi periodo convenuto tra l’Associazione e il Governo, divengono applicabili le disposizioni seguenti:(i)Il Governo non è più responsabile nei confronti dell’Associazione a titolo della sua sottoscrizione, ma deve versare immediatamente le somme dovute e non pagate alla data in cui abbia cessato d’essere membro e che, secondo l’avviso dell’Associazione, sono necessarie a quest’ultima per adempiere gli impegni che essa aveva a tale data nel quadro delle sue operazioni di finanziamento.(ii)L’Associazione rimborsa al Governo le somme da esso versate a titolo della sua sottoscrizione o che ne provengano a titolo di rimborso di capitale, che l’Associazione deteneva alla data in cui il Governo ha cessato d’essere membro, salvo nella misura in cui, secondo l’avviso dell’Associazione, detti fondi le siano necessari per adempiere gli impegni che essa aveva a tale data nel quadro delle operazioni di finanziamento.(iii)L’Associazione rimborsa al Governo una parte proporzionale di tutti i rimborsi a titolo di capitale che essa abbia ricevuto, dopo la data alla quale il Governo abbia cessato d’essere membro, sui mutui accordati anteriormente, salvo che si tratti di mutui per i quali siano state utilizzate risorse supplementari fornite all’Associazione nel quadro di disposizioni che prevedano diritti speciali di liquidazione. Tale parte dev’essere, rispetto all’ammontare globale del capitale di detti mutui, nella stessa relazione in cui si trova la somma totale versata dal Governo a titolo della sua sottoscrizione e non rimborsatagli ai sensi della clausola (ii) di cui sopra rispetto alla somma totale pagata da tutti gli Stati membri a titolo delle loro sottoscrizioni che sia stata utilizzata dall’Associazione o che, secondo l’avviso di quest’ultima, le sia necessaria per adempiere gli impegni che essa aveva nel quadro delle sue operazioni di finanziamento. L’Associazione procede a tali rimborsi mediante versamenti scaglionati man mano che essa riceva rimborsi in capitale, ma a intervalli di almeno un anno. Tali rimborsi sono espressi nelle monete ricevute dall’Associazione che, nondimeno, può, a sua discrezione, effettuare pagamenti nella moneta dello Stato interessato.(iv)Qualsiasi somma dovuta al Governo a titolo della sua sottoscrizione può rimanere insoluta fintantoché tale Governo o il Governo di qualsiasi territorio che ne dipende, o qualsiasi suddivisione politica o servizio di qualsiasi degli enti precedenti, rimanga responsabile nei confronti dell’Associ azione, quale mutuario o garante; tali somme possono, a scelta dell’Associazione, essere imputate a uno qualsiasi di questi debiti giunti a scadenza.(v)In nessun modo lo Stato può ricevere ai sensi del capoverso (c) un importo il cui totale ecceda il minore dei due importi seguenti: (a) la somma versata dallo Stato a titolo della sua sottoscrizione o, (b) una percentuale dell’attivo netto dell’Associazione alla data alla quale il Governo cessa d’essere membro, pari alla percentuale dell’ammontare della sua sottoscrizione rispetto al totale delle sottoscrizioni di tutti gli Stati membri.(vi)Tutti i calcoli necessari per l’applicazione delle presenti disposizioni sono effettuati su di una base determinata ragionevolmente dall’Associazione.
  4. In nessun caso le somme dovute a uno Stato a titolo della presente Sezione sono pagate nei mesi successivi alla data in cui tale Stato cessa d’essere membro. Se, nel corso di questo periodo di sei mesi a contare dalla data alla quale uno Stato cessa d’essere membro dell’Associazione, quest’ultima sospende le proprie operazioni conformemente alle disposizioni della Sezione 5 del presente Articolo, tutti i diritti di detto Governo sono fissati dalle disposizioni di detta Sezione 5 e tale Stato è considerato come membro dell’Associazione ai fini della Sezione 5, ma senza avere diritto di voto.
Sezione 5: Sospensione delle operazioni e verifica degli impegni dell’Associazione
  1. L’Associazione può sospendere temporaneamente le proprie operazioni in seguito a un voto della maggioranza dei Governatori che disponga della maggioranza del totale dei diritti di voto. Dopo la sospensione delle operazioni, l’Associazione cessa ogni attività, eccettuate quelle relative alla realizzazione metodica, alla conservazione e alla salvaguardia dei suoi attivi, come pure all’adempimento dei suoi obblighi. Nell’attesa dell’adempimento finale di tali obblighi e della distribuzione di tali averi, l’Associazione continua ad esistere e tutti i diritti e doveri reciproci dell’Associazione e dei suoi membri, nel quadro del presente Accordo, rimangono intatti; nondimeno, nessuno Stato membro può essere sospeso o può recedere e nessuna ripartizione è effettuata tra i membri, salvo in conformità alle disposizioni della presente Sezione.
  2. Nessuna ripartizione è fatta a favore degli Stati membri a titolo delle loro sottoscrizioni prima che tutti gli obblighi nei confronti dei creditori siano stati adempiuti od abbiano fatto l’oggetto di accantonamenti, e prima che il Consiglio dei Governatori, mediante il voto di una maggioranza dei Governatori che rappresenti la maggioranza del totale dei diritti di voto, abbia deciso di procedere a tale ripartizione.
  3. Con riserva delle disposizioni precedenti e di qualsiasi stipulazione speciale circa la ripartizione delle risorse supplementari, adottata al momento in cui tali risorse sono state versate all’Associazione, quest’ultima ripartisce i propri attivi tra gli Stati membri, proporzionalmente alle somme che essi avevano versato a titolo della loro sottoscrizione. Ogni ripartizione conforme alle disposizioni precedenti del presente capoverso (c) è subordinata, nel caso di qualsiasi Stato membro, al pagamento previo all’Associazione di tutti i crediti insoluti a carico di detto Stato. Tale ripartizione è effettuata alle date, nelle monete e in forma di denaro o di altri attivi, che l’Associazione ritenga giusti e adeguati. La ripartizione tra i diversi membri non dev’essere necessariamente uniforme per quanto concerne il tipo degli averi distribuiti o delle monete in cui sono espressi.
  4. Ogni Stato membro che riceva attivi ripartiti dall’Associazione in applicazione della presente Sezione o della Sezione 4 è surrogato in tutti i diritti devoluti all’Associazione su tali attivi prima della loro ripartizione.

Art. VIII Statuto, immunità e privilegi

Sezione 1: Oggetto del presente Articolo

Allo scopo di mettere l’Associazione in grado di adempiere le funzioni affidatele, sono accordate all’Associazione sui territori di ogni Stato membro lo Statuto giuridico, le immunità e i privilegi definiti nel presente Articolo.

Sezione 2: Statuto giuridico dell’Associazione

L’Associazione ha personalità giuridica completa e, in particolare, la capacità:

  1. di stipulare contratti;
  2. di acquistare e alienare beni mobili e immobili;
  3. di essere parte in giudizio.
Sezione 3: Situazione dell’Associazione dal punto di vista delle azioni giudiziarie

L’Associazione può essere convenuta soltanto dinanzi a un tribunale che abbia giurisdizione sui territori di uno Stato membro in cui essa possieda un ufficio, abbia designato un agente incaricato di ricevere notifiche o ingiunzioni, oppure in cui abbia emesso o garantito titoli. Nondimeno, nessuna azione giudiziaria può essere promossa dagli Stati membri o da persone che agiscano per conto di tali Stati o che facciano valere diritti ceduti da questi ultimi. I beni e gli averi dell’Associazione, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono esclusi da qualsiasi forma di sequestro, di opposizione o di esecuzione fino a che sia stato, pronunciato un giudizio definitivo nei confronti dell’Associazione.

Sezione 4: Insequestrabilità degli averi dell’Associazione

I beni e gli averi dell’Associazione, ovunque si trovino e chiunque li detenga, non possono essere soggetti a perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni o a qualsiasi altra forma di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo.

Sezione 5: Inviolabilità degli archivi

Gli archivi dell’Associazione sono inviolabili.

Sezione 6: Esenzione a favore degli averi dell’Associazione

Nella misura necessaria all’adempimento delle operazioni previste dal presente Accordo e con riserva delle sue disposizioni, tutti i beni ed averi dell’Associazione sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi genere.

Sezione 7: Privilegio in materia di comunicazioni

Gli Stati membri applicano alle comunicazioni ufficiali dell’Associazione lo stesso trattamento accordato alle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri.

Sezione 8: Immunità e privilegi dei dirigenti e del personale

I Governatori, i Direttori esecutivi, supplenti, dirigenti e tutto il personale dell’Associazione:

  1. non possono essere perseguiti per atti da essi compiuti nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni, salvo che l’Associazione abbia tolto tale immunità;
  2. quando non siano cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, essi beneficiano, in materia di restrizioni all’immigrazione, di formalità di registrazione degli stranieri, di obblighi militari e in materia di restrizioni di cambio, delle stesse immunità e agevolazioni accordate dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango analogo degli altri Stati membri;
  3. beneficiano, in materia di agevolazioni di viaggio, dello stesso trattamento accordato dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango analogo degli altri Stati membri.
Sezione 9: Immunità fiscali
  1. L’Associazione, i suoi averi, i suoi beni, i suoi redditi, come pure le sue operazioni e affari autorizzati dal presente Accordo sono esenti da qualsiasi imposta e diritto doganale. L’Associazione è altresì esente da qualsiasi obbligo relativo alla riscossione o al pagamento di qualsiasi imposta o di qualsiasi tributo.
  2. Non è prelevata alcuna imposta sulle retribuzioni e remunerazioni pagate dall’Associazione ai propri Direttori esecutivi, supplenti, funzionari o impiegati se essi non siano cittadini, sudditi o nazionali del Paese in cui esercitano le loro funzioni.
  3. Nessuna imposta, di qualsiasi natura, può essere riscossa sulle obbligazioni o sui valori emessi dall’Associazione, né sui dividendi e interessi relativi, chiunque sia il detentore di tali titoli:(i)se detta imposta costituisca una misura discriminatoria nei confronti di detta obbligazione o di detto valore per il solo fatto che sia emesso dall’Associazione;(ii)o se detta imposta abbia per sola base giuridica il luogo o la moneta stabilito per l’emissione, il luogo o la moneta stabilito per l’adempimento previsto od effettivo o la sede di un ufficio o di altro centro operativo dell’Associazione.
  4. Nessuna imposta può essere riscossa su di un’obbligazione o su di un valore garantito dall’Associazione, né sui relativi dividendi e interessi, chiunque sia il detentore di tali titoli:(i)se detta imposta costituisca una misura discriminatoria nei confronti di detta obbligazione o di detto valore per il solo fatto che sia garantito dall’Associazione;(ii)o se detta imposta abbia per sola base giuridica la sede di un ufficio o di un centro operativo dell’Associazione.
Sezione 10: Applicazione del presente Articolo

Ogni Stato membro adotta sui propri territori tutte le misure necessarie per applicare, nella propria legislazione, il principio esposto nel presente Articolo, e informa l’Associazione delle misure particolareggiate da esso prese a tal fine.

Art. IX Emendamenti

  1. Ogni proposta tendente ad apportare modifiche al presente Accordo, che essa emani da uno Stato membro o da un Governatore o dai Direttori esecutivi, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la sottopone a detto Consiglio. Se l’emendamento proposto è approvato dal Consiglio, l’Associazione chiede, mediante lettera o telegramma circolare, a tutti gli Stati membri se accettano tale progetto di emendamento. Ove i tre quinti degli Stati membri, che dispongano dei quattro quinti del totale dei diritti di voto, abbiano accettato l’emendamento proposto, l’Associazione ne dà atto mediante una comunicazione ufficiale a tutti gli Stati membri.
  2. Nonostante il capoverso (a) di cui sopra, l’accettazione di tutti gli Stati membri è richiesta nel caso di ogni emendamento che modifichi:(i)il diritto di recedere dall’Associazione, previsto dall’Articolo VII, Sezione 1;(ii)il diritto garantito dall’Articolo III, Sezione 1 (c);(iii)la limitazione della responsabilità prevista dall’Articolo II, Sezione 3.
  3. Gli emendamenti entrano in vigore, per tutti gli Stati membri, tre mesi dopo la. data della comunicazione ufficiale, salvo che un termine più breve sia specificato nella lettera o nel telegramma circolare.

Art. X Interpretazione e arbitrato

  1. Ogni questione relativa all’interpretazione di una disposizione del presente Accordo che opponga uno Stato membro all’Associazione, o Stati membri tra di loro, dev’essere sottoposta alla decisione dei Direttori esecutivi. Se la questione concerne particolarmente uno Stato membro non autorizzato a nominare un Direttore esecutivo, tale Stato ha facoltà di farsi rappresentare, conformemente all’Articolo VI, Sezione 4 (g).
  2. In ogni affare in cui i Direttori esecutivi abbiano adottato una decisione ai sensi del capoverso (a) di cui sopra, qualsiasi Stato membro può chiedere che la questione sia portata dinanzi al Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. In attesa che il Consiglio decida, l’Associazione può, nella misura in cui lo ritenga necessario, agire in base alla decisione dei Direttori esecutivi.
  3. Ogniqualvolta un disaccordo intervenga tra l’Associazione e uno Stato che abbia cessato d’essere membro, o tra l’Associazione e uno Stato membro durante la sospensione permanente delle operazioni dell’Associazione, tale disaccordo è sottoposto all’arbitrato di un tribunale costituito di tre arbitri, che comprende un arbitro nominato dall’Associazione, un arbitro designato dallo Stato membro e un superarbitro che, salvo diversa intesa tra le parti, è nominato dal Presidente della Corte Permanente Internazionale di Giustizia o da altra autorità designata dal regolamento adottato dall’Associazione. Il superarbitro dispone di pieni poteri per regolare tutte le questioni di procedura sulle quali le parti siano in disaccordo.

Art. XI Disposizioni finali

Sezione 1: Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore quando sia stato firmato a nome di Governi le cui sottoscrizioni rappresentino almeno il 65 per cento del totale delle sottoscrizioni enumerate nell’allegato A e quando i documenti menzionati nella Sezione 2 (a) del presente Articolo siano stati depositati a loro nome; in nessun caso il presente Accordo può entrare in vigore prima del 15 settembre 1960.

Sezione 2: Firma
  1. Ogni Governo, a nome del quale il presente Accordo sia stato firmato, deposita, presso la Banca, uno strumento in cui si dichiara che esso ha accettato il presente Accordo conformemente alle proprie leggi e che ha adottato tutte le misure necessarie per essere in grado di adempiere tutti i suoi obblighi risultanti dal presente Accordo.
  2. Ogni Governo diviene membro dell’Associazione alla data del deposito a suo nome dello strumento menzionato in precedenza sotto (a), con la riserva che nessun Governo diviene membro dell’Associazione prima che il presente Accordo sia entrato in vigore ai sensi della Sezione 1 del presente, Articolo.
  3. Il presente Accordo rimane, fino al 31 dicembre 1960, aperto alla firma, presso la sede centrale della Banca, dei rappresentanti degli Stati enumerati nell’allegato A; nondimeno, se il presente Accordo non sia entrato in vigore a tale data, i Direttori esecutivi della Banca possono prorogare di sei mesi al massimo il periodo durante il quale il presente Accordo rimane aperto alla firma.
  4. Una volta entrato in vigore, il presente Accordo è aperto alla firma dei rappresentanti di tutti gli Stati la cui affiliazione sia stata accettata conformemente alle disposizioni dell’Articolo II, Sezione 1 (b).
Sezione 3: Applicazione territoriale

Apponendo la loro firma al presente Accordo, tutti i Governi l’accettano, sia in loro proprio nome che in quello di tutti i territori delle cui relazioni internazionali sono responsabili, eccettuati nondimeno i territori che abbiano fatto oggetto di una notificazione scritta trasmessa da detti Governi all’Associazione.

Sezione 4: Inaugurazione dell’Associazione
  1. Non appena il presente Accordo entri in vigore conformemente alla Sezione 1 del presente Articolo, il Presidente convoca una riunione dei Direttori esecutivi.
  2. L’Associazione inizia le proprie operazioni alla data di tale riunione.
  3. Precedentemente alla prima riunione del Consiglio dei Governatori, i Direttori esecutivi possono esercitare tutti i poteri del Consiglio dei Governatori, salvo i poteri ad esso riservati dal presente Accordo.
Sezione 5: Locali

La Banca è autorizzata a depositare il presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente alle disposizioni dell’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 1 e dei relativi Regolamenti adottati dall’Assemblea Generale. Fatto a Washington in un esemplare unico che rimane depositato negli archivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la quale ha indicato con la propria firma qui appresso che essa sarà la depositaria del presente Accordo, che essa lo depositerà presso il Segretariato delle Nazioni Unite e che notificherà a tutti gli Stati la cui denominazione figuri nell’allegato A la data alla quale il presente Accordo sia entrato in vigore conformemente alle disposizioni del suo Articolo XI, Sezione 1.

(Seguono le firme)

Allegato A

Sottocrizioni iniziali

(In milioni di dollari degli Stati Uniti)*

Prima parte

Australia

20,18

Austria

5,04

Belgio

22,70

Canada

37,83

Danimarca

8,74

Finlandia

3,83

Francia

52,96

Germania

52,96

Giappone

33,59

Gran Bretagna

131,14

Italia

18,16

Lussemburgo

1,01

Norvegia

6,72

Paesi Bassi

27,74

Stati Uniti

320,29

Sud-Africa

10,09

Svezia

10,09

763,07

* In dollari degli Stati Uniti di peso e titolo legali alla data del 1° gennaio 1960.

Seconda parte

Afghanistan

1,01

Arabia Saudita

3,70

Argentina

18,83

Birmania

2,02

Bolivia

1,06

Brasile

18,83

Ceylon

3,03

Cile

3,53

Cina

30,26

Colombia

3,53

Corea

1,26

Costa Rica

0,20

Cuba

4,71

Ecuador

0,65

Etiopia

0,50

Filippine

5,04

Ghana

2,36

Giordania

0,30

Grecia

2,52

Guatemala

0,40

Haiti

0,76

Honduras

0,30

India

40,35

Indonesia

11,10

Iraq

0,76

Iran

4,54

Irlanda

3,03

Islanda

0,10

Israele

1,68

Jugoslavia

4,04

Libano

0,45

Libia

1,01

Malesia

2,25

Marocco

3,53

Messico

8,74

Nicaragua

0,30

Pakistan

10,09

Panama

0,02

Paraguay

0,30

Perù

1,77

Repubbl. Araba Unita

6,03

Repubbl. Dominicana

0,40

Spagna

10,09

Sudan

1,01

Thailandia

3,03

Tunisia

1,51

Turchia

5,80

Uruguay

1,06

Venezuela

7,06

Viet-Nam

1,51

236,93

Total

1000,00

0.979.3

Campo d’applicazione il 15 luglio 20242

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

2 febbraio

1961

2 febbraio

1961

Albania

15 ottobre

1991

15 ottobre

1991

Algeria

26 settembre

1963

26 settembre

1963

Angola

19 settembre

1989

19 settembre

1989

Arabia Saudita

30 dicembre

1960

30 dicembre

1960

Argentina

3 agosto

1962

3 agosto

1962

Armenia

25 agosto

1993

25 agosto

1993

Australia

11 luglio

1960

24 settembre

1960

Austria

28 giugno

1961

28 giugno

1961

Azerbaigian

31 marzo

1995

31 marzo

1995

Bahama

23 giugno

2008

23 giugno

2008

Bangladesh

17 agosto

1972

17 agosto

1972

Barbados

29 settembre

1999

29 settembre

1999

Belgio

2 luglio

1964

2 luglio

1964

Belize

19 marzo

1982

19 marzo

1982

Benin

16 settembre

1963

16 settembre

1963

Bhutan

28 settembre

1981

28 settembre

1981

Bolivia

21 giugno

1961

21 giugno

1961

Bosnia e Erzegovina

25 febbraio

1993 S

25 febbraio

1993

Botswana

24 luglio

1968

24 luglio

1968

Brasile

15 marzo

1963

15 marzo

1963

Bulgaria

3 novembre

2021

3 novembre

2021

Burkina Faso

13 maggio

1963

13 maggio

1963

Burundi

28 settembre

1963

28 settembre

1963

Cambogia

22 luglio

1970

22 luglio

1970

Camerun

10 aprile

1964

10 aprile

1964

Canada

9 agosto

1960

24 settembre

1960

Capo Verde

20 novembre

1978

20 novembre

1978

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

7 novembre

1963

7 novembre

1963

Cile

30 dicembre

1960

30 dicembre

1960

Cina

1° agosto

1960

1° agosto

1960

Hong Kong

18 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

2 marzo

1962

2 marzo

1962

Colombia

16 giugno

1961

16 giugno

1961

Comore

9 dicembre

1977

9 dicembre

1977

Congo (Brazzaville)

8 novembre

1963

8 novembre

1963

Congo (Kinshasa)

28 settembre

1963

28 settembre

1963

Corea (Sud)

18 maggio

1961

18 maggio

1961

Costa Rica

30 giugno

1961

30 giugno

1961

Côte d’Ivoire

11 marzo

1963

11 marzo

1963

Croazia

25 febbraio

1993 S

25 febbraio

1993

Danimarca

30 novembre

1960

30 novembre

1960

Dominica

29 settembre

1980

29 settembre

1980

Dominicana, Repubblica

16 novembre

1962

16 novembre

1962

Ecuador

7 novembre

1961

7 novembre

1961

Egitto

26 ottobre

1960

26 ottobre

1960

El Salvador

23 aprile

1962

23 aprile

1962

Emirati Arabi Uniti

23 dicembre

1981

23 dicembre

1981

Eritrea

6 luglio

1994

6 luglio

1994

Estonia

11 ottobre

2008

11 ottobre

2008

Eswatini

22 settembre

1969

22 settembre

1969

Etiopia

11 aprile

1961

11 aprile

1961

Figi

29 settembre

1972

29 settembre

1972

Filippine

28 ottobre

1960

28 ottobre

1960

Finlandia

29 dicembre

1960

29 dicembre

1960

Francia

30 dicembre

1960

30 dicembre

1960

Gabon

4 novembre

1963

4 novembre

1963

Gambia

18 ottobre

1967

18 ottobre

1967

Georgia

31 agosto

1993

31 agosto

1993

Germania

24 settembre

1960

24 settembre

1960

Ghana

29 dicembre

1960

29 dicembre

1960

Giappone

27 dicembre

1960

27 dicembre

1960

Gibuti

1° ottobre

1980

1° ottobre

1980

Giordania

4 ottobre

1960

4 ottobre

1960

Grecia

9 gennaio

1962

9 gennaio

1962

Grenada

27 agosto

1975

27 agosto

1975

Guatemala

27 aprile

1961

27 aprile

1961

Guinea

26 settembre

1969

26 settembre

1969

Guinea equatoriale

5 aprile

1972

5 aprile

1972

Guinea-Bissau

25 marzo

1977

25 marzo

1977

Guyana

4 gennaio

1967

4 gennaio

1967

Haiti

13 giugno

1961

13 giugno

1961

Honduras

23 dicembre

1960

23 dicembre

1960

India

20 settembre

1960

24 settembre

1960

Indonesia

20 agosto

1968

20 agosto

1968

Iran

10 ottobre

1960

10 ottobre

1960

Iraq

29 dicembre

1960

29 dicembre

1960

Irlanda

22 dicembre

1960

22 dicembre

1960

Islanda

19 maggio

1961

19 maggio

1961

Isole Marshall

19 gennaio

1993

19 gennaio

1993

Israele

22 dicembre

1960

22 dicembre

1960

Italia

19 settembre

1960

24 settembre

1960

Kazakstan

23 luglio

1992

23 luglio

1992

Kenya

3 febbraio

1964

3 febbraio

1964

Kirghizistan

24 settembre

1992

24 settembre

1992

Kiribati

2 ottobre

1986

2 ottobre

1986

Kosovo

29 giugno

2009

29 giugno

2009

Kuwait

13 settembre

1962

13 settembre

1962

Laos

28 ottobre

1963

28 ottobre

1963

Lesotho

19 settembre

1968

19 settembre

1968

Lettonia

11 agosto

1992

11 agosto

1992

Libano

10 aprile

1962

10 aprile

1962

Liberia

28 marzo

1962

28 marzo

1962

Libia

1° agosto

1961

1° agosto

1961

Lituania

23 settembre

2011

23 settembre

2011

Lussemburgo

4 giugno

1964

4 giugno

1964

Macedonia del Nord

25 febbraio

1993 S

25 febbraio

1993

Madagascar

25 settembre

1963

25 settembre

1963

Malawi

19 luglio

1965

19 luglio

1965

Malaysia

2 settembre

1960

24 settembre

1960

Maldive

13 gennaio

1978

13 gennaio

1978

Mali

27 settembre

1963

27 settembre

1963

Marocco

29 dicembre

1960

29 dicembre

1960

Mauritania

10 settembre

1963

10 settembre

1963

Maurizio

23 settembre

1968

23 settembre

1968

Messico

24 aprile

1961

24 aprile

1961

Micronesia

24 giugno

1993

24 giugno

1993

Moldova

14 giugno

1994

14 giugno

1994

Mongolia

14 febbraio

1991

14 febbraio

1991

Montenegro

18 gennaio

2007

18 gennaio

2007

Mozambico

24 settembre

1984

24 settembre

1984

Myanmar

5 novembre

1962

5 novembre

1962

Nepal

6 marzo

1963

6 marzo

1963

Nicaragua

30 dicembre

1960

30 dicembre

1960

Niger

24 aprile

1963

24 aprile

1963

Nigeria

14 novembre

1961

14 novembre

1961

Norvegia

16 agosto

1960

24 settembre

1960

Nuova Zelanda

1° ottobre

1974

1° ottobre

1974

Oman

20 febbraio

1973

20 febbraio

1973

Paesi Bassi

30 giugno

1961

30 giugno

1961

Pakistan

9 giugno

1960

24 settembre

1960

Palau

16 dicembre

1997

16 dicembre

1997

Panama

1° settembre

1961

1° settembre

1961

Papua Nuova Guinea

9 ottobre

1975

9 ottobre

1975

Paraguay

10 febbraio

1961

10 febbraio

1961

Perù

30 agosto

1961

30 agosto

1961

Polonia

28 giugno

1988

28 giugno

1988

Portogallo

29 dicembre

1992

29 dicembre

1992

Regno Unito

14 settembre

1960

24 settembre

1960

Rep. Centrafricana

27 agosto

1963

27 agosto

1963

Romania

12 aprile

2015

12 aprile

2015

Ruanda

30 settembre

1963

30 settembre

1963

Russia

16 giugno

1992

16 giugno

1992

Saint Kitts e Nevis

23 ottobre

1987

23 ottobre

1987

Saint Lucia

28 aprile

1982

28 aprile

1982

Saint Vincent e Grenadine

30 agosto

1982

30 agosto

1982

Salomone, Isole

21 luglio

1980

21 luglio

1980

Samoa

28 giugno

1974

28 giugno

1974

São Tomé e Príncipe

30 settembre

1977

30 settembre

1977

Senegal

31 agosto

1962

31 agosto

1962

Serbia

25 febbraio

1993

25 febbraio

1993

Sierra Leone

13 novembre

1962

13 novembre

1962

Singapore

27 settembre

2002

27 settembre

2002

Siria

28 giugno

1962

28 giugno

1962

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

25 febbraio

1993 S

25 febbraio

1993

Somalia

31 agosto

1962

31 agosto

1962

Spagna

18 ottobre

1960

18 ottobre

1960

Sri Lanka

27 giugno

1961

27 giugno

1961

Stati Uniti

9 agosto

1960

24 settembre

1960

Sudafrica

12 ottobre

1960

12 ottobre

1960

Sudan

25 agosto

1960

24 settembre

1960

Sudan del Sud

18 aprile

2012

18 aprile

2012

Svezia

21 giugno

1960

24 settembre

1960

Svizzera

29 maggio

1992

29 maggio

1992

Tagikistan

4 giugno

1993

4 giugno

1993

Tanzania

6 novembre

1962

6 novembre

1962

Thailandia

24 settembre

1960

24 settembre

1960

Timor Est

23 luglio

2002

23 luglio

2002

Togo

21 agosto

1962

21 agosto

1962

Tonga

23 ottobre

1985

23 ottobre

1985

Trinidad e Tobago

30 ottobre

1972

30 ottobre

1972

Tunisia

30 dicembre

1960

30 dicembre

1960

Turchia

22 dicembre

1960

22 dicembre

1960

Tuvalu

24 giugno

2010

24 giugno

2010

Ucraina

27 maggio

2004

27 maggio

2004

Uganda

27 settembre

1963

27 settembre

1963

Ungheria

29 aprile

1985

29 aprile

1985

Uzbekistan

24 settembre

1992

24 settembre

1992

Vanuatu

28 settembre

1981

28 settembre

1981

Vietnam

27 luglio

1960

24 settembre

1960

Yemen

22 maggio

1970

22 maggio

1970

Zambia

23 settembre

1965

23 settembre

1965

Zimbabwe

29 settembre

1980

29 settembre

1980

Statuto dell’Associazione Internazionale di Sviluppo Adottato a Washington il 26 gennaio 1960 Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 1991 Firmato e accettato dalla Svizzera il 29 maggio 1992 Entrato in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1992 | Lexipedia | Lexipedia