Per i seguenti mutui stilati in franchi svizzeri:
- mutuo 4 % 1938 OUPRAVA FONDOVA
- mutui funding oro 5 % 1934 OUPRAVA FONDOVA,
il Governo jugoslavo s’impegna, per gli anni dal 1968 al 1998:
- A versare, a contare dal 1° luglio 1968, un saggio corrente d’interesse del:
- mutuo 4 % 1938 OUPRAVA FONDOVA: 2 % (due per cento) l’anno
- mutuo funding oro 5 % 1934 OUPRAVA FONDOVA: 2 ½ % (due e mezzo per cento) l’anno
- del montante nominale dei titoli;
- A riacquistare, il 1° luglio di ogni anno, due cedole semestrali rimaste impagate, dal 15 ottobre 1949 fino al 15 aprile 1959, delle obbligazioni dei sopraccitati mutui, ovvero, complessivamente, il 5 ‰ (cinque per mille) dell’ammontare nominale dei titoli.
- A istituire e amministrare, secondo le seguenti disposizioni, un fondo d’ammortamento (sinking fund):a.Per ogni anno dal 1968 al 1977, l’ammontare che il Governo jugoslavo deve versare al fondo sarà, annualmente, pari all’1 % dell’importo nominale delle obbligazioni registrate entro il 31 dicembre 1968, giusta il numero 5 del presente articolo, e sottoposte al presente accordo. Per gli anni dal 1978 al 1987 l’ammontare del versamento sarà annualmente, pari all’1½ % dell’importo nominale sopraccitato e, a contare dal 1988 fino alla scadenza, al 2 % annuo. L’importo per il 1968 dev’essere versato al fondo d’ammortamento al più tardi entro il 1° aprile 1969. Le somme dovuto per gli anni successivi vanno versate in due quote equivalenti entro il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno.b.Il Governo jugoslavo potrà liberamente versare ogni anno al fondo di ammortamento delle obbligazioni sottoposte al presente accordo e scontate al prezzo d’acquisto. I titoli così versati sono considerati come rimborsati dal fondo d’ammortamento.c.Gli averi versati al fondo d’ammortamento potranno, a scelta del Governo jugoslavo, essere impegnati per riacquisti sul mercato fino ad un corso del 100 % o per estrazioni alla pari. Le obbligazioni estratte cesseranno di fruttare interessi a contare dalla data del rimborso.d.Il corso dei cambi delle valute, impiegate per l’acquisto delle obbligazioni giusta la lettera b, come anche i termini e le condizioni di rimborso delle obbligazioni estratte, saranno fissati conformemente all’articolo 2.
- Le obbligazioni dei sopraccitati mutui scadranno il 31 dicembre 1998.
- Un termine con scadenza il 31 dicembre 1968 è accordato ai portatori per accettare le condizioni del rimborso definitivo di cui al presente Accordo.