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Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia concernente il rimborso definitivo dei seguenti mutui stilati in franchi svizzeri: Mutuo 4 % 1938 OUPRAVA FONDOVA Mutuo funding oro 5 % 1934 OUPRAVA FONDOVA Conchiuso a Berna l’8 novembre 1967 Approvato dall’Assemblea federale il 12 marzo 1968 Entrato in vigore il 26 giugno 1968

RU 1968 962; FF 1967 II 993

Traduzione

(Stato 26 giugno 1968)

A conclusione dei negoziati svoltisi a Berna dal 21 al 25 agosto 1967, le delegazioni svizzera e jugoslava hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Per i seguenti mutui stilati in franchi svizzeri:

  1. mutuo 4 % 1938 OUPRAVA FONDOVA
  2. mutui funding oro 5 % 1934 OUPRAVA FONDOVA,

il Governo jugoslavo s’impegna, per gli anni dal 1968 al 1998:

  1. A versare, a contare dal 1° luglio 1968, un saggio corrente d’interesse del:
  2. mutuo 4 % 1938 OUPRAVA FONDOVA: 2 % (due per cento) l’anno
  3. mutuo funding oro 5 % 1934 OUPRAVA FONDOVA: 2 ½ % (due e mezzo per cento) l’anno
  4. del montante nominale dei titoli;
  5. A riacquistare, il 1° luglio di ogni anno, due cedole semestrali rimaste impagate, dal 15 ottobre 1949 fino al 15 aprile 1959, delle obbligazioni dei sopraccitati mutui, ovvero, complessivamente, il 5 ‰ (cinque per mille) dell’ammontare nominale dei titoli.
  6. A istituire e amministrare, secondo le seguenti disposizioni, un fondo d’ammortamento (sinking fund):a.Per ogni anno dal 1968 al 1977, l’ammontare che il Governo jugoslavo deve versare al fondo sarà, annualmente, pari all’1 % dell’importo nominale delle obbligazioni registrate entro il 31 dicembre 1968, giusta il numero 5 del presente articolo, e sottoposte al presente accordo. Per gli anni dal 1978 al 1987 l’ammontare del versamento sarà annualmente, pari all’1½ % dell’importo nominale sopraccitato e, a contare dal 1988 fino alla scadenza, al 2 % annuo. L’importo per il 1968 dev’essere versato al fondo d’ammortamento al più tardi entro il 1° aprile 1969. Le somme dovuto per gli anni successivi vanno versate in due quote equivalenti entro il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno.b.Il Governo jugoslavo potrà liberamente versare ogni anno al fondo di ammortamento delle obbligazioni sottoposte al presente accordo e scontate al prezzo d’acquisto. I titoli così versati sono considerati come rimborsati dal fondo d’ammortamento.c.Gli averi versati al fondo d’ammortamento potranno, a scelta del Governo jugoslavo, essere impegnati per riacquisti sul mercato fino ad un corso del 100 % o per estrazioni alla pari. Le obbligazioni estratte cesseranno di fruttare interessi a contare dalla data del rimborso.d.Il corso dei cambi delle valute, impiegate per l’acquisto delle obbligazioni giusta la lettera b, come anche i termini e le condizioni di rimborso delle obbligazioni estratte, saranno fissati conformemente all’articolo 2.
  7. Le obbligazioni dei sopraccitati mutui scadranno il 31 dicembre 1998.
  8. Un termine con scadenza il 31 dicembre 1968 è accordato ai portatori per accettare le condizioni del rimborso definitivo di cui al presente Accordo.

Art. 2

Le modalità tecniche d’esecuzione del presente accordo saranno fissate, di comune intesa, in una convenzione fra il Segretariato federale delle finanze della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Società di Banca svizzera in Basilea.

Art. 3

Al Governo jugoslavo incombe il pagamento di tutte le commissioni, spese bancarie e di pubblicazione ed eventuali imposte, ricosse in Svizzera, inerenti all’applicazione del presente accordo.

Art. 4

I portatori d’altri Paesi, ai quali, dopo l’entrata in vigore del presente accordo, il Governo jugoslavo concede un trattamento sostanzialmente più favorevole circa mutui emessi prima della seconda guerra mondiale e di natura identica a quelli oggetto del presente accordo, beneficieranno delle stesse condizioni.

Art. 5

Se il Governo jugoslavo non fosse in grado di assumere la totalità o parte degli obblighi stabiliti nel presente Accordo, i diritti previsti dai contratti originali d’emissione saranno ristabiliti, tenuto tuttavia conto degli importi già pagati in applicazione del presente accordo e dei protocolli provvisori del 20 novembre 1959 e 22 gennaio 1965.

Art. 6

Il Governo svizzero non favorirà le rivendicazioni di suoi cittadini che eventualmente rifiutassero il disciplinamento previsto nel presente accordo. Parimente, il Governo svizzero non soddisferà le eventuali rivendicazioni di portatori dei titoli menzionati nel presente accordo, intese a ottenere dal Governo jugoslavo somme completive di quelle cui essi hanno diritto, giusta l’applicazione del presente accordo.

Art. 7

Ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sarà composta di comune intesa fra i due Governi.

Art. 8

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua francese, l’8 novembre 1967. (Si omettono le firme)