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128.31 OCSP

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) dell’8 novembre 2023 (Stato 1° novembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 48, 83 capoverso 3, 84 capoverso 1 e 86 capoverso 4 della legge del 18 dicembre 2020 1 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn);
visto l’articolo 41 b capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 2 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 1998 3 sull’asilo (LAsi);
visto l’articolo 6 a capoverso 5 della legge del 22 giugno 2001 4 sui documenti d’identità (LDI);
visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000 5 sul personale federale (LPers);
visti gli articoli 14 capoverso 2 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 6 (LM);
visto l’articolo 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 2003 7 sull’energia nucleare (LENu);
visto l’articolo 20 a capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007 8 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

(art. 2 cpv. 3 e 4, 28, 30, 31 e 48 LSIn)

La presente ordinanza disciplina le seguenti procedure:

  1. i controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP) secondo la LSIn;
  2. i controlli di sicurezza secondo gli articoli 41b capoverso 2 LStrI e 6a capoverso 2 LDI;
  3. le verifiche dell’affidabilità secondo gli articoli 29a LAsi, 20b LPers, 14 LM e 20a LAEl;
  4. i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 23 capoverso 2 lettera d e 103 capoverso 3 lettera d LM;
  5. le valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso secondo l’articolo 113 capoverso 4 lettera d LM;
  6. i controlli di affidabilità secondo l’articolo 24 capoverso 1 LENu.

Disciplina inoltre:

  1. l’organizzazione dei servizi specializzati (servizi specializzati CSP) competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone;
  2. l’attestazione di sicurezza per persone;
  3. la responsabilità in materia di protezione dei dati in relazione con il sistema d’informazione di cui all’articolo 45 LSIn nonché la sicurezza dei dati;
  4. il controllo periodico del trattamento dei dati personali nel quadro dei controlli di sicurezza relativi alle persone da parte di un organo esterno.

Stabilisce nell’ambito di competenza del Consiglio federale:

  1. le funzioni che richiedono un controllo ai sensi del capoverso 1;
  2. l’attribuzione di attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai livelli di controllo;
  3. i servizi promotori e i servizi decisori competenti.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica:

  1. alle autorità assoggettate secondo l’articolo 2 capoverso 1 LSIn;
  2. alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novembre 19989 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
  3. all’esercito;
  4. ai Cantoni.

L’applicabilità della presente ordinanza alle unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’articolo 2 capoverso 3 della legge del 21 marzo 1997 10 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e alle organizzazioni secondo l’articolo 2 capoverso 4 LOGA è retta dall’articolo 2 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza dell’8 novembre 2023 11 sulla sicurezza delle informazioni (OSIn).

Sono fatte salve le disposizioni esecutive emanate secondo l’articolo 84 capoverso 1 LSIn dalle autorità assoggettate e concernenti:12

  1. le funzioni che richiedono l’esercizio di un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza;
  2. l’attribuzione di attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai livelli di controllo;
  3. i servizi promotori e i servizi decisori competenti.

Sezione 2 Elenchi delle funzioni

Art. 3 Attribuzione

(art. 28 cpv. 1 LSIn e art. 24 cpv. 1 LENu)

Per l’Amministrazione federale e le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoverso 4 LOGA13 valgono i seguenti elenchi delle funzioni:

  1. per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIn: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 1;
  2. per le verifiche dell’affidabilità secondo la LAsi: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 2;
  3. per le verifiche dell’affidabilità secondo la LPers: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 3.

Per l’esercito valgono i seguenti elenchi delle funzioni:

  1. per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIn: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 4;
  2. per le verifiche dell’affidabilità secondo l’articolo 14 LM: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 5.

Per le funzioni secondo l’articolo 20 a capoverso 1 LAEl vale l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 6.

I progettisti di un nuovo impianto nucleare, i titolari di un’autorizzazione quadro o di una licenza di costruzione o d’esercizio e i destinatari di una decisione di disattivazione per impianti nucleari tengono un elenco delle funzioni che richiedono un controllo di affidabilità secondo l’articolo 24 capoverso 1 LENu. L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) fissa sotto forma di direttive i requisiti per questi elenchi e il loro aggiornamento.

Art. 4 Modifica

Su richiesta dei dipartimenti o della Cancelleria federale, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può decidere di completare o modificare gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1–6. Consulta preliminarmente il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

Art. 5 Pubblicazione, conservazione e comunicazione

Gli allegati 1, 4 e 6 non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale conformemente all’articolo 6 della legge del 18 giugno 2004 14 sulle pubblicazioni ufficiali.

Il DDPS conserva gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1, 4 e 6 e li comunica ai servizi e alle persone che svolgono compiti secondo la presente ordinanza.

Art. 6 Verifica dell’aggiornamento

(art. 28 cpv. 2 LSIn)

I dipartimenti e la Cancelleria federale verificano l’aggiornamento degli elenchi delle funzioni nel loro ambito di competenza:

  1. almeno ogni tre anni;
  2. in caso di riorganizzazioni oppure di assunzione o di trasferimento di compiti.

Riferiscono al DDPS e se necessario presentano proposte di modifica secondo l’articolo 4.

Sezione 3 Controlli senza elenchi delle funzioni

Art. 715 Controllo straordinario

(art. 29 cpv. 3 LSIn)

Su richiesta del dipartimento competente o della Cancelleria federale, il DDPS decide in merito a controlli straordinari ai sensi dell’articolo 29 capoverso 3 LSIn. Consulta preliminarmente il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

Art. 8 Controlli presso gli impiegati cantonali e terzi

(art. 29 cpv. 1 lett. b e c nonché 3 LSIn e art. 24 cpv. 1 LENu)

Il DDPS decide su domanda del Cantone se una funzione degli impiegati cantonali comporta l’esercizio di un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza. Consulta preliminarmente il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni. È fatto salvo l’articolo 10 capoverso 2 lettera e.

Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni tiene un elenco delle funzioni cantonali di cui al capoverso 1. 16

Prima che terzi vengano sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone, i seguenti organi verificano se la persona da controllare è destinata a esercitare un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza:17

  1. nel quadro della procedura di sicurezza relativa alle aziende: il servizio specializzato per la sicurezza aziendale;
  2. 18 in tutti gli altri casi: l’incaricato della sicurezza delle informazioni del servizio richiedente di cui all’articolo 2 lettera c dell’ordinanza del 1° maggio 202419 concernente l’organizzazione degli appalti pubblici dell’Amministrazione federale.

Art. 9 Controllo di affidabilità straordinario da parte dell’IFSN

Le funzioni che soddisfano soltanto per breve tempo le condizioni di cui all’articolo 24 capoverso 1 LENu non vengono indicate negli elenchi delle funzioni di cui all’articolo 3 capoverso 4. L’IFSN decide in merito all’affidabilità delle persone. A tale riguardo può rinunciare al controllo di affidabilità di cui all’articolo 24 capoverso 1 LENu e basarsi invece su informazioni ottenute in particolare dai seguenti organi:

  1. un’azienda svizzera o estera per conto della quale la persona da controllare è stata o è attiva;
  2. una camera di commercio svizzera o estera;
  3. un’autorità estera del Paese da cui proviene la persona da controllare.

Sezione 4 Attribuzione ai livelli di controllo

Art. 10 Controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIn

(art. 30 LSIn)

Sono attribuite al livello di controllo di sicurezza di base le seguenti attività sensibili sotto il profilo della sicurezza secondo la LSIn:

  1. il trattamento di informazioni classificate «confidenziale»;
  2. l’amministrazione, l’esercizio, la manutenzione e la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione elevata»;
  3. l’accesso a una zona di sicurezza 1 secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a OSIn20 o a una zona di sicurezza 2 secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 2 maggio 199021 concernente la protezione delle opere militari;
  4. le attività che devono essere sottoposte a un controllo di questo livello di controllo in virtù di un trattato internazionale.

Sono attribuite al livello di controllo di sicurezza ampliato le seguenti attività sensibili sotto il profilo della sicurezza secondo la LSIn:

  1. il trattamento di informazioni classificate «segreto»;
  2. l’amministrazione, l’esercizio, la manutenzione o la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione molto elevata»;
  3. l’accesso a una zona di sicurezza 2 secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera b OSIn o a una zona di sicurezza 3 secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza concernente la protezione delle opere militari;
  4. attività sensibili sotto il profilo della sicurezza esercitate da impiegati della Confederazione e da collaboratori esterni:1.presso il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC),2.22presso il Servizio informazioni militare (SIM) e il Servizio di protezione preventiva dell’esercito (SPPEs),3.presso il servizio Azioni ciber ed elettromagnetiche (ACE),4.presso l’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn);
  5. attività sensibili sotto il profilo della sicurezza di collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali secondo l’articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 201523 sulle attività informative (LAIn);
  6. le attività che devono essere sottoposte a un controllo di questo livello di controllo in virtù di un trattato internazionale.

Art. 11 Verifica dell’affidabilità secondo la LPers

Sono attribuite a un controllo di sicurezza di base le seguenti attività secondo l’articolo 20b LPers:

  1. attività di sovranità nazionale secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera a LPers degli impiegati della Confederazione che sono in servizio all’estero e del personale del Dipartimento federale degli affari esteri soggetto al regime dell’obbligo di trasferimento;
  2. attività secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera b LPers dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno da 50 a 500 milioni di franchi;
  3. attività secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera c LPers del personale dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), dell’Ufficio federale di giustizia come pure dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, in particolare per quanto attiene agli strumenti e ai metodi operativi per combattere i crimini o i delitti come pure all’identità di persone esposte;

Sono attribuite a un controllo di sicurezza ampliato le seguenti attività secondo l’articolo 20b LPers:

  1. attività nel quadro di rapporti di lavoro per le quali, secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 200124 sul personale federale (OPers), il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro;
  2. attività nel quadro di rapporti di lavoro per le quali, secondo l’articolo 2 capoverso 1bis OPers, il capo di Dipartimento è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro;
  3. attività dei responsabili di unità organizzative decentralizzate secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera e LPers;
  4. attività secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera b LPers dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno di oltre 500 milioni di franchi;
  5. attività secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera c LPers del personale di fedpol il cui esercizio contrario alle prescrizioni o non appropriato può compromettere seriamente la lotta contro le forme più gravi di criminalità nella sfera di competenza della Confederazione;
  6. attività degli impiegati dei servizi specializzati CSP.

Art. 12 Controlli secondo la LM

Sono attribuiti a un controllo di sicurezza di base le seguenti attività e i seguenti controlli secondo la LM:

  1. attività in uniforme all’estero secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera a LM che vengono esercitate in rappresentanza sovrana della Svizzera oppure nell’ambito della diplomazia militare;
  2. attività secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera b LM dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno finanziario da 50 a 500 milioni di franchi;
  3. controlli di cui all’articolo 23 capoverso 2 lettera d LM.

Un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 103 capoverso 3 lettera d LM per gli aspiranti può essere richiesto soltanto se:

  1. per la nuova funzione sussiste un motivo di controllo secondo il capoverso 1 o l’articolo 10; e
  2. è scaduto il termine minimo per la ripetizione secondo l’articolo 43 capoverso 1 LSIn.

Su richiesta del Comando Istruzione, sono sottoposti a una valutazione del potenziale di pericolo o di abuso secondo l’articolo 113 capoverso 4 lettera d LM:

  1. tutte le persone soggette all’obbligo di leva;
  2. tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un’arma personale;
  3. i militari per i quali è stato segnalato il sospetto che:1.potrebbero esporre a pericolo se stessi o terzi con l’arma personale, oppure2.essi o terzi potrebbero abusare dell’arma personale.

Per quanto riguarda le persone soggette all’obbligo di leva, le procedure di controllo hanno luogo durante il reclutamento.

Art. 13 Controlli di affidabilità secondo la LENu

Sono attribuiti a un controllo di sicurezza di base i controlli di affidabilità secondo l’articolo 24 capoverso 1 LENu delle seguenti persone:

  1. persone che hanno accesso a informazioni classificate «confidenziale» in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;
  2. persone che svolgono attività che, nel caso di esercizio infedele, possono seriamente compromettere il rispetto dei fondamentali obiettivi di protezione di cui all’articolo 1 lettera d dell’ordinanza del DATEC del 17 giugno 200925 sull’ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari;
  3. persone che operano nel settore della sicurezza esterna di impianti nucleari, in particolare il personale di guardia.

Sono attribuiti a un controllo di sicurezza ampliato i controlli di affidabilità di persone che hanno accesso a informazioni classificate «segreto» in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare.

Art. 14 Verifiche dell’affidabilità secondo la LAEl

Sono attribuite a un controllo di sicurezza di base le attività per la società nazionale di rete secondo l’articolo 18 LAEl per il cui adempimento è necessario l’accesso a informazioni critiche relative alla sicurezza d’approvvigionamento, ad applicazioni critiche o a infrastrutture critiche.

Sono attribuite a un controllo di sicurezza relativo alle persone ampliato le attività per la società nazionale di rete per il cui adempimento è necessario l’accesso a informazioni estremamente critiche relative alla sicurezza dell’approvvigionamento, ad applicazioni estremamente critiche o a infrastrutture estremamente critiche.

Sezione 5 Esecuzione

Art. 15 Servizi promotori e servizi decisori

(art. 31 cpv. 1 LSIn)

I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono nel loro ambito di competenza i servizi promotori e i servizi decisori e li comunicano ai servizi specializzati CSP.

Se è responsabile della nomina o dell’attribuzione della carica o della funzione, il Consiglio federale è il servizio decisore.

Se sulla base dell’articolo 53 capoverso 2 LSIn si rinuncia alla procedura di sicurezza relativa alle aziende, il mandante è il servizio promotore e decisore.

Per i controlli di affidabilità secondo l’articolo 24 capoverso 1 LENu i progettisti di un nuovo impianto nucleare, i titolari di un’autorizzazione quadro o di una licenza di costruzione o d’esercizio oppure i destinatari di una decisione di disattivazione per impianti nucleari sono il servizio promotore e decisore. L’IFSN emana direttive per la valutazione del rischio per la sicurezza da parte dei servizi decisori. 26

Per verifiche dell’affidabilità secondo l’articolo 20 a LAEl la società nazionale di rete è il servizio promotore e decisore.

Le autorità assoggettate e i Cantoni comunicano ai servizi specializzati CSP quali servizi nel loro ambito di competenza sono i servizi promotori e i servizi decisori. Se un Cantone non designa alcun servizio promotore, l’unità amministrativa della Confederazione responsabile dell’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza è responsabile dell’avvio del controllo. 27

Il servizio promotore è tenuto a fornire la prova del consenso all’esecuzione dei controlli se il sistema d’informazione di cui all’articolo 45 LSIn non fornisce tale prova.

Art. 16 Servizi specializzati CSP

(art. 31 cpv. 2 LSIn)

I servizi specializzati CSP sono:

  1. il Servizio specializzato CSP della Cancelleria federale (Servizio specializzato CSP CaF);
  2. il Servizio specializzato CSP del DDPS (Servizio specializzato CSP DDPS).

Il Servizio specializzato CSP DDPS fa parte della Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS). 28

Il Servizio specializzato CSP CaF è competente del controllo delle seguenti persone:

  1. persone elette o nominate dal Consiglio federale o la cui elezione è approvata o confermata dal Consiglio federale, ad eccezione delle funzioni all’interno della Cancelleria federale;
  2. supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli uffici come pure dei segretari generali;
  3. persone elette o nominate dalla direzione suprema delle altre autorità assoggettate e che le sono direttamente subordinate;
  4. impiegati della SEPOS.29

Il Servizio specializzato CSP DDPS è competente di tutti gli altri controlli. 30

Se in occasione del controllo di una determinata persona vi sono motivi per supporre che possa esistere un conflitto di interessi che non può essere risolto in modo soddisfacente attraverso la ricusazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 31 sulla procedura amministrativa, i servizi specializzati CSP decidono di comune accordo in merito all’attribuzione della competenza. 32

Art. 17 Verifica delle condizioni per il controllo

(art. 31 cpv. 2 LSIn)

Dopo l’avvio di un controllo i servizi specializzati CSP verificano se le seguenti condizioni formali sono soddisfatte:

  1. la relativa funzione è contenuta nell’elenco delle funzioni oppure le condizioni di cui all’articolo 7 o 8 sono soddisfatte;
  2. il controllo è stato avviato dal rispettivo servizio competente;
  3. la persona da controllare ha dato il proprio consenso all’esecuzione del controllo, se ciò è necessario;
  4. sono disponibili tutte le informazioni sulla persona da controllare che sono necessarie per la raccolta dei dati e per la gestione della procedura.

In caso di ripetizione straordinaria di un controllo, i servizi specializzati CSP verificano se tale ripetizione è sufficientemente motivata.

Se una delle condizioni non è soddisfatta, i servizi specializzati CSP non eseguono il controllo e lo comunicano immediatamente al servizio promotore.

Art. 18 Collaborazione

(art. 32 cpv. 3 LSIn)

La persona da controllare deve in particolare:

  1. presentare i documenti e i dati utili al controllo;
  2. fornire informazioni in modo veritiero.

Se la persona da controllare viene meno al suo obbligo di collaborazione nonostante sia stata ammonita, se ne può tenere conto nella valutazione del rischio.

Art. 19 Raccolta dei dati

(art. 27 e 34 LSIn)

I servizi specializzati CSP possono raccogliere e trattare i dati di cui all’allegato 7.

Un’audizione secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera d LSIn è effettuata presso le seguenti persone:33

  1. 34 persone elette o nominate dal Consiglio federale o la cui elezione è approvata o confermata dal Consiglio federale;
  2. 35 supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli uffici come pure dei segretari generali;
  3. le persone che esercitano o che sono destinate a esercitare una funzione presso uno dei seguenti organi:1.SIC,2.autorità d’esecuzione cantonale secondo l’articolo 9 LAIn36,3.37SIM e SPPEs,4.38...5.AVI-AIn,6.fedpol,7.servizi specializzati CSP;
  4. le persone che, in quanto impiegati della Confederazione, devono trattare informazioni classificate «segreto» e:1.possono avere una conoscenza approfondita di affari importanti in materia di politica di sicurezza e un influsso significativo su di essi, oppure2.svolgono compiti di vigilanza e di coordinamento concernenti funzioni secondo la lettera c;
  5. le persone per le quali, in virtù di un trattato internazionale, è prescritta un’audizione.

In caso di ripetizione di controlli di sicurezza relativi alle persone i servizi specializzati CSP possono rinunciare all’audizione se i dati disponibili sono sufficienti per la valutazione del rischio per la sicurezza.

Un’audizione secondo l’articolo 34 capoverso 3 LSIn o l’articolo 113 capoverso 5 lettera e LM può essere effettuata presso i seguenti terzi:

  1. specialisti medici e psicologici che assistono o che hanno assistito la persona da controllare;
  2. istituti di formazione presso i quali la persona da controllare ha assolto delle formazioni;
  3. precedenti o attuali superiori professionali o militari della persona da controllare;
  4. altre persone dalle quali ci si possono attendere informazioni rilevanti sulla persona da controllare.

I servizi specializzati CSP possono svolgere le audizioni con l’ausilio di strumenti audiovisivi.

Art. 20 Assistenza amministrativa

(art. 35 LSIn)

Le autorità o le organizzazioni responsabili della raccolta di dati all’estero trasmettono i dati raccolti ai servizi specializzati CSP:

  1. indicando le fonti dei dati;
  2. valutando l’affidabilità dei dati e delle fonti.

Sono considerati rilevanti sotto il profilo della sicurezza secondo l’articolo 35 capoverso 2 LSIn tutti i dati che per se stessi o in relazione con altri dati possono fornire indicazioni concrete sui rischi per la sicurezza.

Art. 21 Raggruppamento di procedure di controllo

Se un’attività è soggetta a diversi controlli di cui all’articolo 1 capoverso 1, viene eseguita soltanto un’unica procedura di controllo.

Se l’attività è attribuita a diversi livelli di controllo, la procedura di controllo viene eseguita secondo i requisiti del livello di controllo più elevato.

Se la responsabilità del controllo spetta sia al Servizio specializzato CSP CaF che al servizio specializzato CSP DDPS, il controllo viene eseguito dal Servizio specializzato CSP CaF. Sono fatte salve le valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso secondo l’articolo 113 capoverso 4 lettera d LM, che vengono sempre eseguite dal servizio specializzato CSP DDPS.

Il competente servizio specializzato CSP indica nella dichiarazione di cui all’articolo 39 capoverso 1 LSIn il risultato della valutazione per ogni singolo controllo.

Art. 22 Condizioni

(art. 39 cpv. 1 lett. b LSIn)

I servizi specializzati CSP possono raccomandare ai servizi decisori di:

  1. obbligare la persona sottoposta al controllo a rivelare dati personali al servizio decisore, in particolare:1.dati relativi a rapporti personali con terzi,2.dati finanziari, compresi i dati relativi a conti bancari e imposte,3.dati in merito ad accertamenti di cui alla lettera b,4.dati in merito a procedimenti pendenti al momento della dichiarazione;
  2. sottoporre la persona da controllare ad accertamenti medici o psicologici, in particolare per quanto riguarda la capacità di giudizio e di decisione come pure il consumo di alcol, droghe, sostanze stupefacenti o di altre sostanze che creano dipendenza;
  3. adottare misure secondo l’articolo 25 LPers;
  4. applicare misure concernenti il possesso dell’arma personale, se la persona da controllare è soggetta all’obbligo di leva oppure se è un militare;
  5. adottare altre misure che sembrano adeguate nei singoli casi specifici per ridurre il rischio per la sicurezza a un livello sostenibile.

Art. 23 Comunicazione

(art. 40 LSIn)

Se per una persona sussistono diversi motivi di controllo e in occasione di un controllo successivo un servizio specializzato CSP constata un rischio per la sicurezza, tale servizio comunica la propria dichiarazione ai servizi decisori dei controlli precedenti. È fatto salvo l’articolo 25 capoverso 2.

I servizi specializzati CSP comunicano le constatazioni provvisorie se esistono segni di un rischio per la sicurezza che richiede un intervento urgente. Nel caso dei controlli di persone soggette all’obbligo di leva o di militari si può trattare in particolare di:

  1. seri segni o indizi secondo l’articolo 113 capoverso 1 LM;
  2. segni o indizi per un’idoneità al servizio militare limitata, un’inidoneità al servizio militare oppure un’incapacità alla funzione;
  3. seri segni o indizi che essi possano mettere in pericolo loro stessi o terzi.

I servizi decisori comunicano ai servizi specializzati CSP a quale persona o servizio debbano essere trasmesse le comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2.

Sezione 6 Conseguenze della dichiarazione

Art. 24 Comunicazione della decisione in merito all’esercizio dell’attività

(art. 41 LSIn)

Il servizio decisore comunica la propria decisione in merito all’esercizio dell’attività (art. 41 cpv. 2 LSIn) alla persona sottoposta al controllo e al competente servizio specializzato CSP entro un mese.

Nel caso di una dichiarazione di sicurezza secondo l’articolo 39 capoverso 1 lettera a LSIn si presume l’ammissione a esercitare l’attività. Il servizio decisore può rinunciare alla relativa comunicazione.

Art. 25 Uso plurimo di una dichiarazione

(art. 42 LSIn)

Se una persona è già in possesso di una dichiarazione di sicurezza valida rilasciata in occasione di un controllo precedente secondo l’articolo 1 capoverso 1, il servizio decisore oppure, se il Consiglio federale è il servizio decisore, il dipartimento richiedente può rinunciare a una nuova valutazione se:39

  1. alla base del controllo precedente vi erano gli stessi fattori di rischio del nuovo controllo; e
  2. non esiste alcun motivo per una ripetizione straordinaria.

I rischi per la sicurezza constatati in occasione di una valutazione di un livello di controllo superiore devono essere considerati soltanto se:

  1. questi rischi potrebbero essere individuati anche sulla base dei dati che vengono raccolti a un livello di controllo inferiore; o
  2. l’interesse pubblico di cui all’articolo 1 capoverso 2 LSIn è preponderante rispetto al diritto della personalità della persona sottoposta al controllo.

Art. 26 Ripetizione ordinaria

(art. 43 cpv. 1 e 2 LSIn)

Se è stata rilasciata una dichiarazione di sicurezza secondo l’articolo 39 capoverso 1 lettera a LSIn, occorre avviare la ripetizione ordinaria del controllo entro i termini seguenti:

  1. nel caso di un controllo di sicurezza di base: entro tre mesi prima della scadenza del termine massimo di 10 anni;
  2. nel caso di un controllo di sicurezza ampliato: entro tre mesi prima della scadenza del termine massimo di 5 anni.40

Se è stata rilasciata una dichiarazione secondo l’articolo 39 capoverso 1 lettere b–d LSIn, occorre avviare la ripetizione ordinaria del controllo entro i termini seguenti:

  1. nel caso di un controllo di sicurezza di base: entro tre mesi dopo la scadenza del termine minimo di 5 anni;
  2. nel caso di un controllo di sicurezza ampliato: entro tre mesi dopo la scadenza del termine minimo di 3 anni.41

Sono fatte salve altre scadenze in virtù di un trattato internazionale.

Per funzioni dell’esercito e della protezione civile il controllo di sicurezza di base non è sottoposto a ripetizione ordinaria se si prevede che la persona da controllare continui a esercitare la funzione per meno di cinque anni.

Le valutazioni del potenziale di pericolo e di abuso di cui all’articolo 113 capoverso 4 lettera d LM non sono sottoposte a ripetizione ordinaria.

Art. 27 Ripetizione straordinaria

(art. 43 cpv. 3 LSIn)

Se ha motivo di presumere che dall’ultimo controllo siano emersi nuovi rischi rilevanti che non possono essere valutati senza una ripetizione del controllo, il servizio decisore avvia immediatamente una ripetizione straordinaria del controllo.

Se ha motivo di presumere che determinati rischi constatati in occasione dell’ultimo controllo siano venuti meno, il servizio decisore può avviare una ripetizione straordinaria del controllo.

Art. 28 Effetto della ripetizione

(art. 43 LSIn)

Fino alla nuova decisione ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1 LSIn, la decisione precedente rimane valida.

Art. 29 Tutela giurisdizionale

(art. 44 cpv. 3 LSIn)

I servizi specializzati CSP sono autorizzati a interporre ricorso al Tribunale federale per quanto riguarda le decisioni del Tribunale amministrativo federale in merito alle loro dichiarazioni.

Art. 30 Attestazione di sicurezza

(art. 48 lett. c LSIn)

La competenza per il rilascio di attestati di sicurezza nel contesto nazionale e internazionale spetta al Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

Un’attestazione di sicurezza è rilasciata su richiesta se:

  1. è stato effettuato un controllo del livello di controllo necessario;
  2. la persona in questione è stata autorizzata a esercitare l’attività; e
  3. è possibile comprovare che la persona in questione è stata istruita per esercitare l’attività.

Se non fa parte dell’Amministrazione federale e non necessita dell’attestazione di sicurezza per un mandato della Confederazione, il servizio richiedente si assume i costi della procedura.

Sezione 7 Trattamento dei dati personali

Art. 31 Responsabilità della protezione dei dati e della sicurezza dei dati

(art. 48 lett. d LSIn)

Il Servizio specializzato CSP DDPS è responsabile della protezione e della sicurezza del sistema d’informazione di cui all’articolo 45 LSIn e dei dati in esso contenuti.

La responsabilità della protezione e della sicurezza dei dati secondo l’articolo 45 capoverso 5 LSIn che sono trattati al di fuori del sistema d’informazione spetta al servizio che si occupa del trattamento dei dati.

I dati possono essere utilizzati esclusivamente per il controllo di sicurezza relativo alle persone.

Art. 32 Controllo periodico del trattamento dei dati personali

(art. 48 lett. e LSIn)

Il DDPS e la Cancelleria federale provvedono affinché un servizio indipendente verifichi almeno ogni cinque anni la liceità del trattamento dei dati personali nel sistema d’informazione da parte dei rispettivi servizi specializzati CSP.

Sezione 8 Disposizioni esecutive

Art. 33 Gestione elettronica degli affari

(art. 48 lett. a LSIn)

Le relazioni d’affari tra la persona da controllare, le autorità, i terzi e gli organi giudiziari avvengono, per quanto possibile, per via elettronica. 42

Le persone che non sono impiegate presso la Confederazione possono chiedere che le relazioni d’affari con loro avvengano in forma cartacea.

I servizi specializzati CSP possono utilizzare piattaforme di notifica e registri d’identità autorizzati.

Art. 34 Riscossione di emolumenti

Per l’esecuzione di controlli presso servizi al di fuori dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito, i servizi specializzati CSP riscuotono emolumenti in funzione del tempo impiegato.

È applicata una tariffa oraria di 100–400 franchi. La tariffa dipende in particolare dall’urgenza dell’affare e dal livello di funzione del personale che esegue il lavoro.

Per i CSP ai sensi della LSIn e per le verifiche dell’affidabilità secondo l’articolo 20 b LPers non sono riscossi emolumenti.

Per il resto si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 43 sugli emolumenti (OgeEm) .

Art. 35 Prestazioni dei servizi specializzati CSP a favore dei Cantoni

(art. 86 cpv. 4 LSIn)

I Cantoni possono avvalersi delle prestazioni del Servizio specializzato CSP DDPS per la propria sicurezza delle informazioni se:

  1. dispongono di una base legale sufficiente per i controlli secondo la presente ordinanza;
  2. per garantire la sicurezza delle informazioni intendono procedere a valutazioni analoghe a quelle della Confederazione; e
  3. hanno concluso con il DDPS un accordo sulle prestazioni.

L’accordo sulle prestazioni di cui al capoverso 1 lettera c disciplina in particolare:

  1. il numero di controlli da effettuare;
  2. i servizi promotori e decisori presso il Cantone;
  3. il finanziamento delle prestazioni, comprese le modalità.

L’ammontare degli emolumenti è calcolato in funzione del tempo impiegato. Si applica una tariffa oraria di 100–400 franchi. La tariffa dipende in particolare dall’urgenza dell’affare e dal livello di funzione del personale che esegue il lavoro. Per il resto si applica l’OgeEm 44 .

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 36 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 8.

Art. 37 Disposizioni transitorie

La LSIn e la presente ordinanza si applicano alle valutazioni ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza. I servizi specializzati CSP verificano in collaborazione con i servizi promotori se le condizioni per l’esecuzione dei controlli continuano a essere soddisfatte.

Durante il periodo transitorio secondo l’articolo 90 capoverso 3 LSIn i controlli di sicurezza relativi alle persone effettuati secondo il diritto anteriore corrispondono ai livelli di controllo secondo il nuovo diritto come indicato qui di seguito:

  1. controllo di sicurezza di base secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza di base secondo il nuovo diritto;
  2. controllo di sicurezza ampliato secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza ampliato secondo il nuovo diritto;
  3. controllo di sicurezza ampliato con audizione secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza ampliato secondo il nuovo diritto.

Per le persone in funzioni per le quali secondo il nuovo diritto deve essere effettuato un primo controllo oppure un controllo di un livello di controllo superiore, occorre avviare il necessario controllo entro sei mesi. Il servizio decisore stabilisce se la persona può continuare a esercitare le attività sensibili sotto il profilo della sicurezza in attesa della decisione di cui all’articolo 41 capoverso 2 LSIn. Se durante il controllo emergono segni di rischi per la sicurezza, il servizio decisore adotta le necessarie misure preventive.

I controlli di sicurezza ricevuti dalla società nazionale di rete sulla base del diritto privato prima e fino a un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza restano utilizzabili nel quadro dei termini di ripetizione secondo gli articoli 26 e 27 come indicato qui di seguito:

  1. controlli di sicurezza per funzioni critiche: come controllo di sicurezza di base secondo la presente ordinanza;
  2. controlli di sicurezza per funzioni estremamente critiche: come controllo di sicurezza ampliato secondo la presente ordinanza.

Art. 38 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Allegato 145

(art. 3 cpv. 1 lett. a)

Funzioni dell’Amministrazione federale soggette a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSIn46

Elenco non pubblicato

Annex 2

Allegato 2

(art. 3 cpv. 1 lett. b)

Funzioni dell’Amministrazione federale soggette a una verifica dell’affidabilità secondo la LAsi

Unità amministrativa

Funzione

Controllo di sicurezza di base

SEM,
amb. dir. AS/div. Analisi e servizi

Interpreti

x

SEM,
amb. dir. AS/div. Analisi e servizi

Traduttori

x

Allegato 347

(art. 3 cpv. 1 lett. c)

Funzioni dell’Amministrazione federale soggette a una verifica dell’affidabilità secondo la LPers

Legenda
GSB: controllo di sicurezza di base
CSA: controllo di sicurezza ampliato

I. Cancelleria federale (CaF)

Unità amministrativa

Funzione

CSB
art. 11 cpv. 1 OCSP

CSA
art. 11 cpv. 2 OCSP

Audizione

CSP CaF

lett. a

lett. b

lett. c

lett. a

lett. b

lett. c

lett. d

lett. e

lett. f

art. 19 cpv. 2

Servizio specializzato CSP CaF

Capo Servizio specializzato CSP CaF

×

×

Risk profiler

×

×

Settore Trasformazione digitale e governance delle TIC (TDT)

Delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC

×

×

Settore Consiglio federale

Vicecancelliere

×

×

Settore comunicazione e strategia

Vicecancelliere

×

×

II. Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)

Unità amministrativa

Funzione

CSB
art. 11 cpv. 1 OCSP

CSA
art. 11 cpv. 2 OCSP

Audizione

CSP CaF

lett. a

lett. b

lett. c

lett. a

lett. b

lett. c

lett. d

lett. e

lett. f

art. 19 cpv. 2

a. Segreteria di Stato DFAE (SES-DFAE)

Segretario di Stato

×

×

×

Segretario di Stato suppl.

×

×

×

Delegato del Consiglio federale per la ricostruzione dell’Ucraina

×

×

×

Rappresentanza all’estero

Carriera diplomatica

×

Carriera consolare

×

Carriera Cooperazione internazionale

×

Personale specializzato trasferibile

×

Personale OPers-PRA

×

Personale impiegato all’estero Servizi generali

×

Capoposto

×

Capoposto suppl.

×

Capomissione

×

×

×

Capomissione suppl.

×

b. Segreteria generale (SG-DFAE)

Segretario generale

×

×

×

Segretario generale suppl.

×

×

×

c. Direzione consolare (DC)

Direttore

×

×

×

Direttore suppl.

×

×

×

d. Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)

Direttore

×

×

×

Direttore suppl.

×

×

×

e. Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

Direttore

×

×

×

Direttore suppl.

×

×

×

f. Direzione delle risorse (DR)

Direttore

×

×

×

Direttore suppl.

×

III. Dipartimento federale dell’interno (DFI)

Unità amministrativa

Funzione

CSB
art. 11 cpv. 1 OCSP

CSA
art. 11 cpv. 2 OCSP

Audizione

CSP CaF

lett. a

lett. b

lett. c

lett. a

lett. b

lett. c

lett. d

lett. e

lett. f

art. 19 cpv. 2

a. Segreteria generale (SG-DFI)

Segretario generale

×

×

×

Segretario generale suppl.

×

×

×

b. Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU)

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

c. Ufficio federale della cultura (UFC)

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

d. Archivio federale svizzero (AFS)

Direttore dell’archivio

×

×

×

Direttore suppl. dell’archivio

×

×

×

e. Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

f. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

g. Ufficio federale di statistica (UST)

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

h. Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

i. Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Direzione

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

IV. Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

Unità amministrativa

Funzione

CSB
art. 11 cpv. 1 OCSP

CSA
art. 11 cpv. 2 OCSP

Audizione

CSP CaF

lett. a

lett. b

lett. c

lett. a

lett. b

lett. c

lett. d

lett. e

lett. f

art. 19 cpv. 2

a. Commissioni extraparlamentari e unità amminitrative decentralizzate

ISDC

Direttore

×

×

IPI

Direttore

×

×

ASR

Direttore

×

×

METAS

Direttore

×

×

Servizio SCPT

Direttore

×

×

b. Segreteria generale (DFGP)

Segretario generale

×

×

×

Segretario generale suppl.

×

×

×

c. Ufficio federale di giustizia (UFG)

Direzione

Direttore

×

×

×

Direttore suppl.

×

×

×

Estradizioni

Co-capo AUSL

×

Capo suppl. AUSL

×

Specialista per le ricerche internazionali di persone

×

Giurista

×

Collaboratore specializzato

×

Segretario

×

Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

Capo IRH , vicedirettore

×

Capo suppl. IRH

×

Assistente dell’Ambito direzionale

×

Procuratore di collegamento presso Eurojust

×

Procuratore suppl. di collegamento presso Eurojust

×

Stagista scientifico IRH

×

Trattati internazionali

Capo INTV

×

Capo suppl. INTV

×

Giurista

×

Assistenza giudiziaria I

Capo RH I

×

Capo suppl. RH I

×

Esperto Economia e Finanze

×

Giurista

×

Collaboratore specializzato, assistente

×

Assistenza giudiziaria II

Capo RH II

×

Capo suppl. RH II

×

Responsabile per le domande di assistenza giudiziaria

×

Giurista

×

Segretario

×

Protezione internazionale dei diritti dell’uomo

Capo IMRS / Agent du Gouvernement

×

Capo IMRS suppl. / Agent du Gouvernement suppl.

×

Trova Services (TS)

Capo TS

×

Capo suppl. TS /Specialista TROVA II

×

Aiuto

×

Specialista TROVA I

×

Specialista TROVA II

×

Collaboratore specializzato

×

Settore Infostar

Capo FIS

×

Capo suppl. FIS / Gestione dei requisiti

×

Collaboratore specializzato II

×

Casellario giudiziale

Capo SSR

×

Capo suppl. SSR

×

Giurista

×

Collaboratore specializzato I VOSTRA

×

Collaboratore specializzato II VOSTRA

×

Segretario

×

Specialista I VOSTRA

×

Specialista II VOSTRA

×

d. Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

Direzione/Unità di Stato maggiore

Segretario di Stato della migrazione

×

×

×

Direttore suppl.

×

×

×

e. Ufficio federale di polizia (fedpol)

Direzione/ CSM

Direttore

×

×

×

×

Divisione Comunicazione e stato maggiore di direzione

Capodivisione

×

×

Stato maggiore di direzione

Capodivisione suppl. / Caposettore

×

×

Caposettore suppl. / Relatore specializzato II

×

×

Comunicazione

Capo Comunicazione

×

×

Ambito direzionale PCD

Capo Ambito direzionale PCD

×

×

Divisione MROS

Capodivisione

×

×

Settore Questioni internazionali

Capodivisione suppl.

×

×

Settore Coordinazione e strategia

Capodivisione suppl. (co-direzione) / Caposettore

×

×

Divisione Diritto

Capo suppl. PCD / Capodivisione

×

×

Ambito direzionale GRS

Capo Ambito direzionale GRS

×

×

×

Stato maggiore GRS

Capo suppl. GRS / Capo Stato maggiore GRS

×

×

Divisione Governance digitale

Capodivisione / CIO

×

×

Ambito direzionale SFS

Capo Ambito direzionale SFS

×

×

Divisione Gestione, situazione e stato maggiore SFS

Capo suppl. SFS / Capodivisione

×

×

Divisione Sicurezza persone ed edifici

Capo suppl. SFS / Capodivisione

×

×

Divisione Impieghi, formazione e pianificazione

Capo suppl. SFS / Capodivisione

×

×

SPO 1 Commissariato Gestione minacce e sicurezza edifici

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl. / Commissario SPO

×

×

SPO 2 Commissariato Protezione persone ed edifici

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl. / Commissario SPO

×

×

Settore Situazione della minaccia

Caposettore

×

×

Caposettore suppl.

×

×

Commissariato Guardie della sicurezza aerea

Capo commissariato

×

×

Settore specialistico Impieghi

Capo commissariato suppl. / Capo ambito specializzato

×

×

Ambito direzionale PGF

Capo Ambito direzionale PGF

×

×

Divisione Operazioni

Capo suppl. PGF / Capodivisione

×

×

Commissariato COP

Capodivisione suppl. / Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl.

×

×

Commissariato ZS OKBM

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl.

×

×

Commissariato ZS MM

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl.

×

×

Commissariato ZS CYC

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl.

×

×

Divisione Gestione, pianificazione e stato maggiore PGF

Capo suppl. PGF

×

×

Settore Amministrazione e risorse

Capodivisione suppl. / Caposettore

×

×

Caposettore suppl. / Specialista polizia II

×

×

Capo commissariato suppl. / Inquirente federale II

×

×

Settore Innovazione e supporto IT

Capodivisione

×

×

Capodivisione / Specialista polizia II

×

×

Settore Formazione polizia giudiziaria

Capo formazione polizia giudiziaria

×

×

Divisione Protezione dello Stato, organizzazioni criminali

Capodivisione

×

×

Commissariato SK 1 Berna

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl.

×

×

Commissariato SK 2 Berna

Capo commissariato

×

×

Commissariato SK 3 Lugano

Capodivisione suppl. / Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl.

×

×

Divisione Criminalità economica

Capodivisione

×

×

Commissariato WK 1 Berna

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl.

×

×

Commissariato WK 2 Losanna

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl.

×

×

Commissariato WK 3 Lugano

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl.

×

×

Commissariato WK 4 Zurigo

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl.

×

×

Divisione Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale

Capodivisione

×

×

Commissariato RTV 1

Capodivisione suppl. / Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl.

×

×

Commissariato RTV 2

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl.

×

×

Commissariato RTV 3

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl.

×

×

Divisione Informatica forense, comunicazione

Capodivisione

×

×

Commissariato IFC 1 Supporto digitale alle indagini

Capo commissariato suppl.

×

×

Capo commissariato suppl. / Specialista informatico forense

×

×

Commissariato IFC 2 Analisi digitale forense

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl. / Specialista informatico forense

×

×

Commissariato IFC 3 Sorveglianza telecomunicazioni e polizia scientifica.

Capodivisione suppl. / Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl. / Specialista informatico forense

×

×

Capo commissariato suppl. / inquirente federale II

×

×

Divisione OSE

Capodivisione

×

×

Commissariato OSE 1

Capo commissariato

×

×

Commissariato OSE 2

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl. a. i / inquirente federale II

×

×

Commissariato OSE 3

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl. a. i / inquirente federale II

×

×

Commissariato OSE 4

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl. a. i / inquirente federale II

×

×

Commissariato OSE 5

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl. a. i / inquirente federale II

×

×

Divisione Analisi criminale

Capodivisione

×

×

Commissariato KA 1

Capodivisione suppl. / Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl. / Analista di polizia

×

×

Commissariato KA 2

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl. / Analista di polizia

×

×

Commissariato KA 3

Capo commissariato / Capo commissariato suppl.

×

×

Commissariato KA 4

Capo commissariato

×

×

Capo commissariato suppl. / Analista di polizia

×

×

Ambito direzionale SPI

Capo Ambito direzionale SPI

×

×

Divisione Gestione, pianificazione e stato maggiore SPI

Capo suppl. SPI / Capodivisione

×

×

Ambito direzionale CIP

Capo Ambito direzionale CIP

×

×

Divisione Centrale operativa e d’allarme – SIRENE CH

Capo suppl. CIP/ Capodivisione

×

×

Commissariato Centrale operativa e d’allarme 1

Capodivisione suppl. / Capo commissariato

×

×

Commissariato Centrale operativa e d’allarme 2

Capo commissariato

×

×

Divisione Cooperazione operativa di polizia

Capodivisione

×

×

Commissariato Europol & INTERPOL

Capodivisione suppl. / Capo commissariato

×

×

Commissariato Situazioni speciali

Capo commissariato

×

×

Divisione Affari internazionali

Capo suppl. CIP / Capodivisione

×

×

Divisione Gestione e pianificazione

Capodivisione

×

×

fedpol

Collaboratore

×

Apprendista

×

Stagista

×

V. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Unità amministrativa

Funzione

CSB
art. 11 cpv. 1 OCSP

CSA
art. 11 cpv. 2 OCSP

Audizione

CSP CaF

lett. a

lett. b

lett. c

lett. a

lett. b

lett. c

lett. d

lett. e

lett. f

art. 19 cpv. 2

a. Segreteria generale (SG-DDPS)

Organo direttivo

Segretario generale

×

×

×

Risorse

Capo Risorse / segretario generale suppl.

×

×

×

b. Ufficio dell’uditore in capo (UUC)

Uditore in capo

×

×

×

c. Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)

Direttore

×

×

×

Direttore suppl.

×

×

×

d. Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS)

Organo direttivo

Segretario di Stato

×

×

×

Strategia e cooperazione

Segretario di Stato suppl. / capo Strategia e cooperazione

×

×

×

Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni

Capo Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni

×

×

×

Rete integrata Svizzera per la sicurezza RSS

Delegato Rete integrata Svizzera per la sicurezza RSS

×

×

×

Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone S spec CSP

Capo Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone

×

×

×

Responsabile Supporto alla gestione

×

×

×

Capoprogetto

×

×

×

Capo Processi e sistemi

×

×

×

Manager di processi

×

×

×

Capo Servizio di stato maggiore Affari giuridici

×

×

×

Giurista CSP

×

×

×

Capo Rilevamento dei dati Servizio specializzato CSP

×

×

×

Specialista Rilevamento dei dati

×

×

×

Co-responsabile Centrale CSP

×

×

×

Persona addetta ai controlli di sicurezza relativi alle persone

×

×

×

Capo CSP centro di reclutamento

×

×

×

Praticante universitario

×

×

×

e. Ufficio federale dell’armamento (armasuisse)

Capo dell’armamento / direttore armasuisse

×

×

×

Scienza e tecnologia

Sost C arm / responsabile ambito di competenza

×

×

×

f. Ufficio federale di topografia (swisstopo)

DIR

Direttore dell’ufficio

×

×

×

COSIG, Coordinazione, Servizi e Informazioni geografiche

Direttore suppl. e caposettore COSIG

×

×

×

g. Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)

Direzione

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Divisione Risorse RIS, direzione

Capodivisione Risorse / capo del personale, direttore suppl.

×

×

×

h. Ufficio federale dello sport (UFSPO)

DIR

Direttore dell’ufficio

×

×

×

SPAG

Direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

i. Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS)

Direzione

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Stato maggiore di direzione

Resp. Stato maggiore di direzione, direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

j. Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn)

Capo AVI-AIn

×

×

×

k. Aggruppamento Difesa (D)

Stato maggiore dell’esercito (SM Es)

SM Es

CEs

×

×

×

Capo SM Es

×

×

×

Pianificazione dell’esercito

Capo Pianificazione dell’esercito

×

×

×

Relazioni internazionali Difesa

Capo Relazioni internazionali D

×

×

×

AD (AUS)

×

×

×

Responsabile delegazione NNSC Corea

×

AUS Centro ginevrino di politica di pace/sicurezza

×

×

×

AUS Centro ginevrino di politica di sicurezza

×

×

×

Personale difesa / pool D

AUSA CEs

×

×

×

Collab. impieghi spec. / pront. mil. C DDPS

×

×

×

Capoprogetto Comando Ciber

×

×

×

AUS Centro ginevrino di politica di sicurezza

×

×

×

Sen mil rapresentative to NATO Bruxelles

×

×

×

Affari giuridici, Sicurezza integrale e Ambiente e sostenibilità

Capo Affari giuridici, Sicurezza integrale e Ambiente e sostenibilità / sost C SM Es

×

×

×

SM CEs

Capo di stato maggiore del capo dell’esercito

×

×

×

Stato maggiore dell’Istruzione operativa

Capo di stato maggiore dell’istruzione operativa CSMIO

×

×

×

Comando Operazioni (Cdo Op)

Capo Cdo Op

Capo Cdo Operazioni

×

×

×

Sost capo Cdo Op

Sostituto capo Operazioni

×

×

×

CSM Cdo Op

Capo di stato maggiore del Comando Operazioni

×

×

×

SIM & SPPEs

Capo SIM e SPPEs

×

×

×

FT

Cdt FT

×

×

×

Br mecc 1

Comandante della brigata meccanizzata 1

×

×

×

Br mecc 4

Comandante della brigata meccanizzata 4

×

×

×

Br mecc 11

Comandante della brigata meccanizzata 11

×

×

×

Div ter 1

Comandante della divisione territoriale 1

×

×

×

Sost cdt div ter 1 / cdt PdG

×

×

×

CSM QG / capo Istr div ter 1

×

×

×

Cdt Ufficio coord 1

×

×

×

Div ter 2

Comandante della divisione territoriale 2

×

×

×

Sostituto comandante div ter 2

×

×

×

Div ter 3

Comandante della divisione territoriale 3

×

×

×

Sostituto comandante div ter 3

×

×

×

Div ter 4

Comandante della divisione territoriale 4

×

×

×

Sostituto comandante div ter 4

×

×

×

FA

Cdt FA

×

×

×

Sost cdt FA

×

×

×

Cdo br DTA 33

Comandante br DTA 33

×

×

×

PM

Comandante della polizia militare

×

×

×

UNTSO

Chief of Staff

×

×

×

NNSC

Capo delegazione

×

×

×

Base logistica dell’esercito (BLEs)

Direzione

Capo BLEs

×

×

×

Sviluppo logistico e risorse

C Svil log e ris / sost C

×

×

×

Sanità militare

Capo Sanità militare / med C Es

×

×

×

Comando Ciber (Cdo Ci)

Org dir Cdo Ciber

C Cdo Ciber

×

×

×

Br aiuto cond 41

Cdt br aiuto cond 41

×

×

×

Comando Istruzione (Cdo Istr)

Cdt Scuola di stato maggiore generale

×

×

×

×

Comandante ISQE / sost C Istruzione

×

×

×

Comandante Accademia militare

×

×

×

Comandante Scuola centrale

×

×

×

×

Comandante Formazione d’addestramento aiuto cond

×

×

×

Comandante FOA genio/salvataggio/NBC

×

×

×

×

Comandante FOA fanteria

×

×

×

Comandante FOA logistica

×

×

×

Comandante FOA blindati/artiglieria

×

×

×

Personale dell’esercito, SM capo Pers Es

Capo Personale dell’esercito

×

×

×

Capo Cdo Istruzione / sost CEs

×

×

×

Capo di stato maggiore Cdo Istr

×

×

×

VI. Dipartimento federale delle finanze (DFF)

Unità amministrativa

Funzione

CSB
art. 11 cpv. 1 OCSP

CSA
art. 11 cpv. 2 OCSP

Audizione

CSP CaF

lett. a

lett. b

lett. c

lett. a

lett. b

lett. c

lett. d

lett. e

lett. f

art. 19 cpv. 2

a. Segreteria generale (SG-DFF)

Direzione

Segretario generale

×

×

×

Stato maggiore

Segretario generale suppl. / capo Stato maggiore

×

×

×

b. Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)

Direzione

Segretario di Stato

×

×

×

Segretario di Stato suppl.

×

×

×

Rappresentante della Svizzera all’interno del Consiglio esecutivo del FMI

×

×

×

c. Amministrazione federale delle finanze (AFF)

Direzione

Direttore

×

×

×

Direttore suppl.

×

×

×

Tesoreria federale

Collaboratori Frontoffice Tesoreria

×

Collaboratori Backoffice Tesoreria

×

Collaboratori Cassa di risparmio del personale federale

×

Collaboratori Controllo dei rischi Tesoreria

×

Finanze e contabilità della Confederazione

Capo Contabilità centrale

×

Collaboratori Gestione dei pagamenti

×

Collaboratori Gestione dell’integrazione (resp. tecnici dell’applicazione)

×

Swissmint

Direzione

Direttore

×

Capo Sistemi di gestione

×

Capo Marketing e vendita

×

Capo tecnologia

×

Swissmint

Specialista Amministrazione / Marketing

×

Produzione strumenti

Specialista Design delle monete / Laboratorio d’incisione

×

Specialista Produzione strumenti

×

Produzione

Specialista Produzione

×

d. Ufficio federale del personale (UFPER)

Direzione

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Gestione del personale e controlling

Direttore suppl. e capo Gestione del personale e controlling

×

×

×

Gestione del personale

Capo Gestione del personale e preventivazione

×

Servizio finanziario

Capo Servizio finanziario UFPER

×

e. Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

Direttore

×

×

×

DPB

Capo della divisione principale / Direttore suppl.

×

×

×

f. Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)

Direzione

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

Stato maggiore di direzione

Capo Stato maggiore di direzione

×

Pianificazione e gestione, direzione ambito direzionale

Capo Pianificazione e gestione

×

Servizi digitali, direzione ambito direzionale

Capo Servizi digitali

×

Servizi digitali, Operazioni IT

Capo Operazioni IT / COO

×

Servizi digitali, Architettura, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati

Capo Architettura, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati

×

Incaricato della protezione dei dati UDSC

×

Incaricato della sicurezza delle informazioni UDSC (ISIU)

×

Cyber security officer

×

Revisione interna

Capo Revisione interna

×

Basi, direzione ambito direzionale

Capo Basi

×

Basi, Aiuto alla condotta

Capo Aiuto alla condotta

×

Basi, Sicurezza dei confini

Capo Sicurezza dei confini

×

Capo Sicurezza delle persone e collaborazione nazionale in materia di sicurezza

×

Esperto Sicurezza delle persone e collaborazione nazionale in materia di sicurezza

×

Specialista Sicurezza delle persone e collaborazione nazionale in materia di sicurezza

×

Capo Sistemi di controllo dei confini

×

Specialista Sistemi di controllo dei confini

×

Capo Sicurezza delle merci

×

Esperto Attaché Frontex

×

×

Capo Controllo dei confini, migrazione e cooperazione internazionale in materia di polizia

×

Capo Frontex

×

Specialista Frontex

×

Specialista Airline Liaison Officer (ALO)

×

Basi, Circolazione delle merci

Capo Circolazione delle merci

×

Capo Accordi di libero scambio e accordi doganali

×

ADR, direzione ambito direzionale

Capo Analisi dei dati e dei rischi

×

ADR, Informazione e situazione

Capo Informazione e situazione

×

Capo Gestione delle informazioni

×

Esperto Gestione delle informazioni

×

Capo Situazione

×

Esperto Situazione

×

Capo Rete d’informazioni

×

Attaché UDSC

×

×

Ufficiale di collegamento fedpol

×

Ufficiale di collegamento Rete d’informazioni

×

Ufficiale di collegamento NDB

×

ADR, Analisi dei rischi

Co-capo Analisi dei rischi e capo Analisi dei rischi Nazionale

×

Capo Money

×

Esperto Money

×

Capo Security

×

Esperto Security

×

Capo Safety

×

Esperto Safety

×

Co-Capo Analisi dei rischi e capo Analisi dei rischi livelli regionali

×

Capo Analisi dei rischi livelli regionali

×

Specialista Analisi dei rischi livelli regionali

×

Specialista Analisi dei rischi livelli regionali e suppl.

×

Capo sistema di controllo all’importazione

×

Esperto sistema di controllo all’importazione

×

ADR, Servizio dati e Analytics

Capo Servizio dati e Analytics

×

Capo Dati

×

Esperto Dati 1

×

Esperto Dati 2

×

Esperto Dati 3

×

Capo Persone

×

Specialista Persone 1

×

Specialista Persone 2

×

Specialista Dati 4

×

Capo Analytics

×

Data scientist professionista

×

Data scientist senior

×

Ingegnere dei dati senior

×

Capo Business Intelligence

×

Esperto Business Intelligence

×

Capo Merci

×

Esperto Merci 1

×

Esperto Merci 2

×

Specialista Merci 3

×

Pers. pen., direzione ambito direzionale

Capo Perseguimento penale

×

Pers. pen., INVE

Capo Raccolta informazioni e Inchieste preliminari

×

Esperto cooperazione doganale e di polizia

×

Persona di collegamento UDSC (Europol)

×

×

Capo Raccolta informazioni

×

Ispettore in informatica forense

×

Ispettore OSINT e analisi di rete

×

Capo Inchieste preliminari (Sud-Ovest)

×

Capo Inchieste preliminari (Nord-Est)

×

Ispettore Inchieste preliminari

×

Pers. pen., MEK

Capo Comando di impiego mobile (MEK) Helvetia

×

Capo suppl. MEK

×

Capo coordinamento degli impieghi MEK

×

Capo gruppo MEK

×

Responsabile delle attrezzature MEK

×

Specialista osservazione MEK

×

Capo gruppo tecnologia MEK

×

Specialista tecnologia MEK

×

Pers. pen., Antifrode doganale

Capo Antifrode doganale

×

Capo Antifrode doganale e suppl.

×

Assistente Antifrode doganale

×

Capo gruppo inchieste Antifrode doganale

×

Capo gruppo inchieste antifrode doganale e suppl.

×

Ispettore Antifrode doganale

×

SUPP, direzione ambito direzionale

Capo Supporto

×

SUPP, Infrastruttura

Capo Gestione dei documenti

×

Specialista Gestione dei documenti

×

OP, direzione ambito direzionale

Capo Operazioni

×

Capo Stato maggiore Operazioni

×

Coordinatore Tiger/Fox Operazioni

×

Coordinatore Frontex Operazioni

×

Capo Impieghi Operazioni

×

OP, livello regionale

Capo livello regionale

×

OP, livello locale

Capo livello locale

×

g. Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT)

Stato maggiore di direzione

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Strategia e innovazione

Direttore suppl. / capo

×

×

×

h. Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)

RU

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Gestione del portafoglio

Direttore suppl. / capo Costruzioni

×

×

×

i. Controllo federale delle finanze (CDF)

Direzione

Direttore del CDF

×

×

Direttore suppl.

×

×

j. PUBLICA

Direzione

Direttore

×

×

×

Direttore suppl.

×

×

×

Contabilità

Specialista Contabilità

×

Capo suppl. Contabilità

×

Immobili

Capo Immobili

×

Manager del portafoglio

×

Capo suppl. Immobili

×

Operations, Risk & Compliance

Collaboratore specializzato ORC

×

Capo suppl. ORC

×

Gestione portafoglio

Manager del portafoglio

×

Senior Manager del portafoglio

×

Private Markets

Specialista Private Markets

×

Asset Management

Capo Asset Management

×

×

Capo suppl. Asset Management

×

×

VII. Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Unità amministrativa

Funzione

CSB
art. 11 cpv. 1 OCSP

CSA
art. 11 cpv. 2 OCSP

Audizione

CSP CaF

lett. a

lett. b

lett. c

lett. a

lett. b

lett. c

lett. d

lett. e

lett. f

art. 19 cpv. 2

a. Segreteria generale (SG-DEFR)

SG-DEFR

Segretario generale

×

×

×

Segretario generale suppl. Risorse

×

×

×

Segretario generale suppl. Stato maggiore

×

×

×

b. Segreteria di Stato dell’economia (SECO)

SECO, Direzione

Segretario di Stato

×

×

×

Segretario di Stato suppl.

×

×

×

SECO

Distaccato

×

×

c. Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)

Segretario di Stato

×

×

×

Segretario di Stato suppl.

×

×

×

Capodivisione Programmi e organizzazioni internazionali

×

Capodivisione Affari spaziali

×

Capo Unità Politica spaziale e affari amministrativi

×

Capo Unità Scienza e innovazione spazio

×

Capo Unità Affari spaziali internazionali

×

Collaboratore scientifico e Responsabile programmi Divisione Affari spaziali

×

Distaccato

×

d. Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) / Agroscope

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

Persone costantemente attive per l’UFAG all’estero

×

e. Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE)

Approvvigionamento economico del Paese

Delegato

×

×

×

Sost. Delegato

×

×

×

f. Ufficio federale delle abitazioni (UFAB)

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Sost. direttore dell’ufficio

×

×

×

g. Ufficio federale del servizio civile (CIVI)

Direzione

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Settore Esecuzione

Sost. direttore dell’ufficio, capo Esecuzione

×

×

×

h. Settore dei PF

Consiglio dei PF

Presidente

×

×

PF di Zurigo (ETH)

Presidente

×

×

PF di Losanna (EPFL)

Presidente

×

×

PSI

Direttore

×

×

Empa

Direttore

×

×

WSL

Direttore

×

×

Eawag

Direttore

×

×

VIII. Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Unità amministrativa

Funzione

CSB
art. 11 cpv. 1 OCSP

CSA
art. 11 cpv. 2 OCSP

Audizione

CSP CaF

lett. a

lett. b

lett. c

lett. a

lett. b

lett. c

lett. d

lett. e

lett. f

art. 19 cpv. 2

a. Segreteria generale (SG-DATEC)

Segretario generale

×

×

×

×

Segretario generale suppl.

×

×

×

×

b. Ufficio federale delle strade (USTRA)

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Direttore suppl. d’ufficio

×

×

×

c. Ufficio federale dei trasporti (UFT)

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

d. Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC)

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

e. Ufficio federale dell’energia (UFE)

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

f. Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

g. Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

Direttore dell’ufficio

×

×

×

Direttore suppl. dell’ufficio

×

×

×

Annex 5

Allegato 448

(art. 3 cpv. 2 lett. a)

Funzioni dell’esercito soggette a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSIn49

Elenco non pubblicato

Annex 7

Allegato 5

(art. 3 cpv. 2 lett. b)

Funzioni dell’esercito soggette a una verifica dell’affidabilità secondo l’articolo 14 LM

Al livello di «controllo di sicurezza di base»:

Organizzazione

Funzione

Controllo di sicurezza di base
(art. 12 cpv. 1 lett. a e b OCSP)

lett. a

lett. b

SM Es

AD in formazione (esclusi AUS)

x

Addetto alla difesa e sost

x

Allegato 650

(art. 3 cpv. 3)

Funzioni secondo l’articolo 20a capoverso 1 LAEl

Elenco non pubblicato

Allegato 7

(art. 19 cpv. 1)

Raccolta e trattamento di dati

1. Dati che possono essere raccolti e trattati a tutti i livelli di controllo:

  1. Dati sull’identità della persona da controllare, in particolare:1.cognome, cognome da nubile/celibe e nomi,2.soprannome, alias, pseudonimo e nome utente,3.indirizzi,4.data di nascita,5.sesso biologico e identità sessuale,6.numeri di telefono (rete fissa e rete mobile),7.indirizzi e-mail (professionale e privato),8.numero AVS e, per gli stranieri, rispettivi numeri d’identificazione,9.dati della carta d’identità e del passaporto,10.nazionalità,11.naturalizzazioni e revoche della cittadinanza,12.luogo d’origine,13.luogo di nascita,14.account sui social media / affiliazioni.
  2. Dati sulla condotta di vita della persona da controllare, in particolare:1.carriera scolastica,2.formazioni,3.carriera professionale e attività, compreso il dossier personale,4.occupazioni accessorie,5.carriera nell’esercito, nella protezione civile o nel servizio civile,6.hobby e attività nel tempo libero,7.attività a titolo onorifico,8.credenze o attività religiose,9.opinioni filosofiche,10.opinioni o attività politiche,11.opinioni o attività sindacali,12.durata del soggiorno in Svizzera o in Stati terzi,13.luoghi di domicilio e indirizzi precedenti.
  3. Dati sulle relazioni personali strette e sulla situazione familiare della persona da controllare, in particolare:1.stato civile,2.sfera intima e sessualità,3.rapporto con la famiglia,4identità dei genitori,5.cerchia di amici.
  4. Dati in merito alla relazione con l’estero della persona da controllare, in particolare:1.soggiorni all’estero,2.relazioni d’affari,3.relazioni personali e contatti internazionali,4.interrelazioni finanziarie all’estero.
  5. Dati sulla salute della persona da controllare, in particolare:1.malattie / menomazioni fisiche e psichiche,2.consumo di sostanze stupefacenti e di alcol come pure di sostanze di ogni genere che alterano la coscienza,3.dipendenze,4.medicamenti.
  6. Dati finanziari della persona da controllare, in particolare:1.reddito e patrimonio,2.prestazioni assistenziali,3.ipoteche e crediti,4.debiti,5.investimenti finanziari e investimenti in generale.
  7. Dati su procedimenti e sanzioni di diritto civile, amministrativo, penale minorile o penale che coinvolgono la persona da controllare, in particolare:1.esecuzioni e fallimenti,2.inchieste penali,3.sentenze penali,4.dati di esecuzione,5.inchieste amministrative,6.cause e procedimenti legali,7.mediazione,8.divieti di accedere ad aree determinate,9.ritiri di armi e revoche di documenti,10.confische e sequestri.
  8. Dati su fattori di rischio riscontrati sinora nel quadro di un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza esercitata dalla persona da controllare.
  9. Dati su terzi / persone di riferimento della persona da controllare, in particolare:1.dati secondo le lettere a–g sul coniuge o partner come pure sulla cerchia familiare e sulla cerchia di amici più intimi, se questi dati secondo l’articolo 34 capoverso 3 LSIn sono indispensabili ai fini della valutazione del rischio per la sicurezza,2.committente e suo indirizzo,3.datore di lavoro e partner commerciali.
  10. Dati ottenuti da un’audizione orale e/o scritta della persona da controllare se:1.sulla base dei dati raccolti risultano indizi concreti di un rischio per la sicurezza, oppure2.non sono disponibili i dati necessari per una valutazione relativi a un periodo di tempo sufficiente.
  11. Dati ottenuti dalle seguenti fonti:1.dal casellario giudiziale: tutti i dati,2.dalle autorità civili e militari preposte all’esecuzione delle pene e delle misure: tutti i dati,3.da organi della Confederazione attingendo dai seguenti sistemi e registri:–dati del sistema d’informazione sulle armi ARMADA–dati del sistema d’informazione HOOGAN–dati del sistema d’informazione NES–dati del registro nazionale di polizia–dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL–dati dei sistemi d’informazione del SIC e del SIM–dati del registro SIAC–dati dello JORASYS–dati dei sistemi d’informazione dell’UDSC–dati del registro centrale degli assicurati delle assicurazioni sociali della Confederazione–dati del PISA–dati del reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva–dati per la valutazione dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio militare delle persone soggette all’obbligo di leva, di prestare servizio militare e di prestare servizio di protezione civile come pure di civili che vengono chiamati a svolgere un impiego a tempo determinato nell’esercito–dati dell’esercito e dell’amministrazione militare in merito a persone soggette all’obbligo di leva e a militari,4.da organi di sicurezza della Confederazione, dal SIC, da organi dell’esercito: tutti i dati,5.da altri organi della Confederazione: tutti i dati necessari per la valutazione del rischio per la sicurezza,6.dai registri e dagli atti degli organi di sicurezza dei Cantoni come pure della polizia: tutti i dati,7.dai registri delle autorità di esecuzione e fallimento: tutti i dati,8.dagli atti dei controlli precedenti: tutti i dati che risalgono a non più di dieci anni prima e che non sono ancora stati archiviati o distrutti in conformità all’articolo 47 LSIn,9.da fonti pubblicamente accessibili, in particolare:–su Internet: dati che sono accessibili a qualsiasi utente di Internet dopo aver creato un account, pagato una quota d’iscrizione oppure dopo aver sottoscritto un abbonamento–sui social media: dati che sono accessibili a qualsiasi utente senza aver preso personalmente contatto con un altro utente–sui media non elettronici: dati che sono accessibili a qualsiasi utente con o senza abbonamento per utenti e quota d’iscrizione.

2. Dati che possono inoltre essere raccolti e trattati al livello di «controllo di sicurezza ampliato»:

  1. da autorità fiscali federali e cantonali: tutti i dati;
  2. dai registri dei controlli degli abitanti: tutti i dati;
  3. da istituti finanziari e banche secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera c LSIn: tutti i dati;
  4. mediante un’audizione orale o scritta della persona da controllare: tutti i dati.

Allegato 8

(art. 36)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza del 4 marzo 201151 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
  2. l’ordinanza della Cancelleria federale del 30 novembre 201152 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
  3. l’ordinanza del DEFR del 2 novembre 201153 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
  4. l’ordinanza del DDPS del 12 marzo 201254 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
  5. l’ordinanza del DFAE del 14 agosto 201255 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
  6. l’ordinanza del DATEC del 15 febbraio 201356 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
  7. l’ordinanza del DFGP del 26 giugno 201357 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
  8. l’ordinanza del DFI del 12 agosto 201358 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
  9. l’ordinanza del 9 giugno 200659sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

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