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131.213

Costituzione
del Cantone di Lucerna

Traduzione1

del 17 giugno 20072 (Stato 3 marzo 2016)3

Le Lucernesi e i Lucernesi,

consci delle loro responsabilità dinanzi a Dio, nonché nei confronti del prossimo e della natura,

risoluti a far sì che Lucerna si sviluppi ulteriormente in quanto Cantone forte,

si sono dati la presente Costituzione:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Cantone di Lucerna

Il Cantone di Lucerna è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

È uno dei Cantoni della Confederazione Svizzera.

Art. 2 Principi dell’attività dello Stato

Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.

L’attività dello Stato dev’essere d’interesse pubblico ed essere proporzionata.

Gli organi dello Stato e i privati agiscono secondo buona fede.

Art. 3 Responsabilità individuale

Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri che gli sono imposti dall’ordinamento giuridico.

Ognuno è responsabile di se stesso e corresponsabile nei confronti della collettività e per la preservazione delle basi vitali.

Ognuno contribuisce secondo le sue forze ad adempiere i compiti che si pongono nello Stato e nella società.

Art. 4 Solidarietà e sussidiarietà

Il Cantone e i Comuni rispettano il principio della solidarietà. Si adoperano per la perequazione in seno alla società e tra le diverse parti del Cantone. Chi pretende prestazioni compensative deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per migliorare la propria situazione.

Il Cantone e i Comuni agiscono secondo il principio di sussidiarietà. Assumono compiti d’interesse pubblico per quanto singoli privati o organizzazioni non li adempiano adeguatamente. Il Cantone assume quei compiti che superino la capacità dei Comuni o richiedano una regolamentazione uniforme.

Art. 5 Collaborazione con la Confederazione e con gli altri Cantoni

Il Cantone coopera al divenire della Confederazione e sostiene la Confederazione nell’esecuzione dei suoi compiti.

Esso difende i suoi propri interessi presso la Confederazione.

Preserva il suo margine d’azione nell’adempimento dei compiti delegatigli dalla Confederazione.

Collabora con gli altri Cantoni.

Art. 6 Struttura del Cantone

Il territorio cantonale si suddivide in Comuni.

Esso è ripartito in circondari elettorali.

Altre suddivisioni sono formate per l’esecuzione decentralizzata dei compiti giudiziari e amministrativi.

Art. 7 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è il tedesco.

Art. 8 Stemma

Lo stemma del Cantone è bipartito, una metà blu e l’altra bianca.

Art. 9 Capitale

La capitale del Cantone è la città di Lucerna.

II. Diritti fondamentali

Art. 10 Garanzia dei diritti fondamentali

La dignità umana dev’essere rispettata e protetta.

I diritti fondamentali sono garantiti nei limiti della Costituzione federale 4 .

III. Compiti del Cantone e dei Comuni

Art. 11 Compiti

Il Cantone e i Comuni adempiono i compiti attribuiti loro dalla legislazione, segnatamente nei settori seguenti:

  1. sicurezza e ordine pubblici;
  2. sviluppo economico;
  3. formazione;
  4. sanità;
  5. sicurezza sociale;
  6. pianificazione del territorio;
  7. trasporti e infrastruttura;
  8. protezione dell’ambiente ed energia;
  9. cultura;
  10. sport.
Art. 12 Principi

Nell’adempiere i loro compiti, il Cantone e i Comuni fanno in modo che siano tutelati la dignità, i diritti e le libertà individuali e preservato l’ordine pubblico.

Essi badano affinché la famiglia sia protetta in quanto nucleo fondamentale della società e, a complemento della responsabilità individuale e dell’iniziativa privata, sia sostenuta segnatamente con prestazioni finanziarie compensative e misure complementari extrafamiliari per la cura dei figli.

Il Cantone e i Comuni badano altresì affinché siano preservate le basi vitali naturali e affinché tutti beneficino dello sviluppo economico.

Art. 13 Adempimento dei compiti

Il Cantone e i Comuni adempiono i loro compiti in modo rispettoso del senso comune degli amministrati, efficiente e finanziariamente oculato.

Il Cantone adempie i suoi compiti in modo decentralizzato, per quanto essi vi si prestino e l’impiego economicamente razionale dei mezzi lo consenta.

Art. 14 Delega di compiti

Il Cantone e i Comuni possono, nei limiti della legislazione, delegare l’adempimento di certi compiti a persone o organizzazioni di diritto pubblico o privato.

Essi possono istituire organizzazioni di diritto pubblico o privato o partecipare a organizzazioni siffatte.

La legge assicura la tutela giurisdizionale e la vigilanza.

Art. 15 Riesame dei compiti

I compiti devono essere sottoposti periodicamente a riesame per accertarne la necessità, la sopportabilità finanziaria, l’efficacia e l’economicità, nonché per verificare l’idoneità di chi li svolge.

IV. Diritti politici e cittadinanza

1. Diritti politici

a. Diritto di voto

Art. 16 Esercizio del diritto di voto

Il diritto di voto in materia cantonale spetta a tutti gli Svizzeri d’ambo i sessi che hanno il domicilio politico nel Cantone di Lucerna e hanno diritto di voto in materia federale.

Art. 17 Contenuto del diritto di voto

Il diritto di voto comprende il diritto di partecipare alle elezioni e alle votazioni, di firmare iniziative e referendum e, ferme restando particolari condizioni di eleggibilità, di essere eletti.

b. Elezioni

Art. 18 Elezioni popolari

Gli aventi diritto di voto eleggono:

  1. il Gran Consiglio;
  2. il Consiglio di Stato;
  3. i deputati lucernesi al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati;
  4. il Municipio;
  5. i membri del Parlamento comunale, se ne esiste uno;
  6. le altre autorità designate nell’ordinamento giuridico.
Art. 19 Procedura elettorale e circondari elettorali

Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale.

La legge designa almeno cinque circondari elettorali. Dev’essere assicurata una rappresentanza adeguata di tutte le parti del Cantone.

I seggi sono ripartiti tra i circondari elettorali proporzionalmente al numero degli abitanti.

Il Consiglio di Stato e i deputati al Consiglio degli Stati sono eletti secondo il sistema maggioritario. Per queste elezioni, il Cantone forma un unico circondario.

c. Iniziative

Art. 20 Iniziativa costituzionale

5000 aventi diritto di voto possono chiedere l’avvio di una procedura di revisione totale o parziale della Costituzione cantonale.

Art. 21 Iniziativa legislativa

4000 aventi diritto di voto possono chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge.

Art. 22 Disposizioni procedurali

Il termine per il deposito delle firme è di un anno dalla pubblicazione ufficiale del testo dell’iniziativa.

Il Gran Consiglio decide circa l’accettazione o la reiezione dell’iniziativa.

L’iniziativa per la revisione parziale della Costituzione cantonale e l’iniziativa legislativa sottostanno ai principi seguenti:

  1. possono rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato;
  2. devono rispettare l’unità della forma e l’unità della materia;
  3. il Gran Consiglio può contrapporre loro un controprogetto.

d. Referendum

Art. 23 Referendum obbligatorio

Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:

  1. la decisione di avviare la revisione totale della Costituzione cantonale e le modifiche della stessa;
  2. le leggi e le decisioni del Gran Consiglio che autorizzano spese liberamente determinabili per progetti d’importo complessivo superiore a 25 milioni di franchi; se si tratta di spese ricorrenti, va considerata la somma globale delle relative quote; se questa somma non può essere determinata, va considerato l’importo di una spesa annua moltiplicato per dieci;
  3. i trattati intercantonali e altri accordi che comportano per il Cantone spese liberamente determinabili superiori a 25 milioni di franchi;
  4. i progetti sottostanti a referendum facoltativo, se il Gran Consiglio lo decide;
  5. le iniziative respinte dal Gran Consiglio;
  6. le modifiche del territorio cantonale, eccettuate le rettifiche di confine;
  7. altre decisioni del Gran Consiglio, laddove la legge lo preveda.
Art. 24 Referendum facoltativo

Su domanda, sono sottoposti al voto del Popolo:

  1. le leggi;
  2. le decisioni del Gran Consiglio che autorizzano spese liberamente determinabili per progetti d’importo complessivo di 3 fino a 25 milioni di franchi; se si tratta di spese ricorrenti, va considerata la somma globale delle relative quote; se questa somma non può essere determinata, va considerato l’importo di una spesa annua moltiplicato per dieci;
  3. i trattati intercantonali e altri accordi che contengono norme con rango di legge o che comportano per il Cantone spese liberamente determinabili d’importo di 3 fino a 25 milioni di franchi;
  4. le aggregazioni e le scissioni di Comuni decise dal Gran Consiglio;
  5. altre decisioni del Gran Consiglio, laddove la legge lo preveda.
Art. 25 Disposizioni procedurali relative al referendum facoltativo

3000 aventi diritto di voto o un quarto dei Comuni possono chiedere la votazione popolare.

Il termine per il deposito delle firme è di 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del progetto per cui è chiesta la votazione.

e. Partecipazione

Art. 26 Partiti

I partiti partecipano alla formazione dell’opinione e della volontà.

Il Cantone e i Comuni possono sostenerli in questo compito.

Art. 27 Consultazioni

Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere nell’ambito di una procedura di consultazione su un progetto costituzionale o di legge cantonale e su qualsiasi altro progetto cantonale di portata generale.

I partiti, i Comuni e le cerchie interessate sono invitati a pronunciarsi.

2. Cittadinanza

Art. 28

Chi possiede la cittadinanza di un Comune lucernese ha parimenti la cittadinanza del Cantone.

La legge disciplina la naturalizzazione.

V. Autorità cantonali

1. Disposizioni comuni

Art. 29 Principi

Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale assumono i compiti loro attribuiti dalla Costituzione e dalla legge.

Nessuna autorità esercita i suoi poteri illimitatamente e senza controllo.

Le autorità si prestano vicendevolmente assistenza e si concertano nelle loro attività.

Art. 30 Eleggibilità

È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e in seno ai tribunali chiunque abbia diritto di voto in materia cantonale.

Per i magistrati, la legge può stabilire altre condizioni di eleggibilità.

Art. 31 Durata del mandato

I membri del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato e i magistrati sono eletti per un quadriennio.

Le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si svolgono contemporaneamente.

Art. 32 Giuramento e promessa solenne

Ogni membro del Gran Consiglio, ogni membro del Consiglio di Stato e ogni magistrato prestano giuramento o promessa solenne prima di entrare in funzione.

Chi non presta giuramento o promessa solenne rinuncia con ciò alla funzione.

Art. 33 Incompatibilità

I membri del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato e i membri del Tribunale cantonale non possono appartenere a un’altra di queste autorità.

La legge determina quali altre funzioni nell’amministrazione cantonale e nei tribunali sono incompatibili con l’appartenenza a queste autorità.

Essa stabilisce ulteriori incompatibilità.

Art. 34 Immunità

Chi fa uso del suo diritto di parola in Gran Consiglio o nelle commissioni del medesimo non può essere chiamato a rispondere in giudizio per le sue dichiarazioni.

Art. 35 Informazione

Le autorità informano il pubblico tempestivamente sui loro obiettivi e sulle loro attività.

2. Gran Consiglio

a. Organizzazione

Art. 36 Statuto e composizione

Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa del Cantone e esercita l’alta vigilanza.

Esso si compone di 120 deputati.

Art. 37 Entrata in funzione

I deputati neoeletti si riuniscono in seduta costitutiva prima della fine del mese di giugno.

Art. 38 Sedute

Il Gran Consiglio si riunisce periodicamente in sedute.

Un quarto dei deputati può chiedere che si tenga una seduta straordinaria.

Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche. Per motivi importanti, possono però essere decise le porte chiuse.

Il presidente del Gran Consiglio dirige le sedute.

Art. 39 Deliberazioni

Il Gran Consiglio può deliberare validamente soltanto se è presente la maggioranza dei deputati.

Le modifiche costituzionali e le leggi devono essere oggetto di una duplice lettura.

In Gran Consiglio decide la maggioranza dei voti validi emessi. Per certi affari, la legge può prevedere un altro numero di voti.

Art. 40 Indipendenza dei deputati

I deputati deliberano e votano senza istruzioni.

Essi dichiarano i loro eventuali legami con gruppi d’interesse.

Art. 41 Commissioni

Il Gran Consiglio costituisce commissioni al suo interno.

Le commissioni esaminano gli affari in via preliminare, procedono a indagini chiarificatrici, sottopongono rapporti al plenum e gli presentano proposte. Per adempiere i loro compiti, dispongono dei diritti procedurali previsti dalla legge e di speciali poteri d’investigazione.

Le sedute delle commissioni non sono pubbliche. Le commissioni possono però prevedere eccezioni.

Art. 42 Gruppi parlamentari

I deputati possono organizzarsi in gruppi.

I gruppi devono comprendere almeno cinque deputati.

Art. 43 Rapporti con il Consiglio di Stato

Il Gran Consiglio può chiedere al Consiglio di Stato di preparare gli affari la cui trattazione rientri nelle competenze parlamentari.

Gli affari elaborati direttamente dal Gran Consiglio sono sottoposti per parere al Consiglio di Stato.

b. Compiti

Art. 44 Elezioni

Il Gran Consiglio elegge:

  1. al suo interno, i propri presidente e vicepresidente, per la durata di un anno;
  2. le proprie commissioni;
  3. il presidente e il vicepresidente del Consiglio di Stato, per la durata di un anno;
  4. su proposta del Consiglio di Stato, il cancelliere dello Stato, per un quadriennio;
  5. i magistrati e, per un biennio, la presidenza del Tribunale cantonale.

La legge può attribuire al Gran Consiglio altre competenze elettorali.

Nelle elezioni di sua competenza, il Gran Consiglio bada affinché i partiti ottengano una rappresentanza adeguata.

Art. 45 Legislazione

Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge le norme di diritto importanti.

Rientrano in particolare nelle norme di diritto importanti le disposizioni per cui la presente Costituzione prevede espressamente una legge, nonché le disposizioni essenziali su:

  1. lo statuto giuridico del singolo, segnatamente nell’esercizio dei diritti politici;
  2. l’organizzazione delle autorità e la procedura;
  3. i compiti del Cantone, nonché l’obiettivo, il genere e l’estensione delle sue prestazioni;
  4. l’oggetto dei tributi, i principi per il loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di lieve entità.

La legge può delegare il potere di emanare norme di diritto al Consiglio di Stato, al Tribunale cantonale o a persone e organizzazioni incaricate di adempiere compiti pubblici, per quanto non lo escluda la presente Costituzione.

Il Gran Consiglio può emanare ordinanze nei settori dell’organizzazione e del personale, per quanto la legge lo preveda.

Art. 46 Pianificazione

Il Gran Consiglio si esprime su progetti fondamentali in materia di pianificazione.

Art. 47 Operazioni finanziarie

Il Gran Consiglio delibera su:

  1. il bilancio di previsione e il tasso d’imposizione annuali;
  2. le spese esulanti dalle competenze del Consiglio di Stato;
  3. l’approvazione del consuntivo annuale e di altri conti finanziari, per quanto la legge lo preveda.
Art. 48 Accordi

Il Gran Consiglio approva i trattati intercantonali e altri accordi che contengano norme di diritto, per quanto la loro conclusione non sia di competenza esclusiva del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato consulta le commissioni del Gran Consiglio in merito a negoziati in vista della conclusione di accordi sottostanti all’approvazione parlamentare.

Art. 49 Altri affari parlamentari

Il Gran Consiglio:

  1. esercita i diritti inerenti al deposito del referendum facoltativo e dell’iniziativa cantonale in materia federale;
  2. pronuncia sui conflitti di competenza tra il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale;
  3. decide su amnistie e domande di grazia;
  4. tratta le petizioni;
  5. decide circa la validità delle iniziative popolari;
  6. tratta altri affari attribuitigli dalla legge.
Art. 50 Alta vigilanza

Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull’amministrazione e su altri enti investiti di compiti pubblici, nonché sulla gestione del Tribunale cantonale.

Esso tratta segnatamente i rapporti di attività.

3. Consiglio di Stato

a. Organizzazione

Art. 51 Statuto e composizione

Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale e esecutiva del Cantone.

Esso si compone di cinque membri.

Il presidente dirige le sedute.

Art. 52 Entrata in funzione

I membri del Consiglio di Stato eletti in occasione della rinnovazione integrale entrano in funzione il 1° luglio.

Art. 53 Principio collegiale

Il Consiglio di Stato prende e difende le sue decisioni quale autorità collegiale.

Art. 54 Rapporti con il Gran Consiglio

Il Consiglio di Stato prepara gli affari del Gran Consiglio per quanto quest’ultimo non li elabori da sé.

I membri del Consiglio di Stato partecipano a titolo consultivo alle sedute del Gran Consiglio e delle sue commissioni e possono presentare proposte. La legge può prevedere eccezioni per la partecipazione alle sedute.

Il cancelliere dello Stato assicura il coordinamento tra il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio e dirige la Cancelleria dello Stato.

b. Compiti

Art. 55 Attività governativa

Il Consiglio di Stato:

  1. pianifica e coordina gli obiettivi e i mezzi necessari all’adempimento dei compiti cantonali;
  2. rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno;
  3. cura le relazioni con le autorità all’interno e all’esterno del Cantone.
Art. 56 Attività normativa

Il Consiglio di Stato emana ordinanze di esecuzione e, per quanto la legge gliene conferisca la facoltà, altre ordinanze.

Se vi è urgenza, esso può emanare ordinanze per l’applicazione immediata del diritto di rango superiore. Queste ordinanze devono essere integrate nel diritto ordinario entro due anni.

Per far fronte a situazioni straordinarie, quali emergenze sociali o disordini gravi e imminenti che mettano in pericolo la sicurezza pubblica, il Consiglio di Stato può emanare le ordinanze necessarie. Queste ordinanze decadono il più tardi due anni dopo essere entrate in vigore.

Art. 57 Direzione dell’amministrazione

Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale e ne determina i compiti.

I membri del Consiglio di Stato dirigono un dipartimento ciascuno.

Art. 58 Operazioni finanziarie

Il Consiglio di Stato prepara il bilancio di previsione e allestisce il consuntivo annuale e altri conti finanziari.

Esso decide su:

  1. spese uniche liberamente determinabili, sino all’importo fissato dalla legge;
  2. spese vincolate non preventivate;
  3. la gestione degli investimenti del patrimonio finanziario;
  4. il procacciamento dei mezzi necessari al finanziamento.
Art. 59 Accordi

Il Consiglio di Stato conduce i negoziati concernenti trattati intercantonali e altri accordi.

Esso conclude gli accordi, fermo restando il diritto di approvazione del Gran Consiglio.

Ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi:

  1. nell’ambito delle sue attribuzioni finanziarie e normative;
  2. laddove la legge o un accordo approvato gliene conferisca la facoltà.
Art. 60 Altri affari governativi

Il Consiglio di Stato:

  1. provvede all’attuazione della legislazione e delle decisioni del Gran Consiglio, nonché all’attuazione e all’esecuzione delle decisioni passate in giudicato;
  2. pronuncia su ricorso, per quanto la legge lo preveda;
  3. prende provvedimenti per preservare l’ordine e la sicurezza pubblici;
  4. rende conto dell’operato dell’amministrazione cantonale;
  5. coopera in ambito federale, per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio;
  6. tratta gli altri affari attribuitigli dall’ordinamento giuridico.

4. Tribunali

Art. 61 Principi

Il Cantone garantisce una giustizia indipendente, imparziale e affidabile.

Laddove la natura della causa lo consenta, dev’essere offerta una mediazione e perseguita un’intesa.

Art. 62 Compiti e organizzazione

I tribunali pronunciano su controversie in materia civile, penale e amministrativa.

La legge disciplina l’organizzazione, la competenza e la procedura e designa le altre autorità giudiziarie.

Possono essere istituite autorità giudiziarie intercantonali.

Art. 63 Tribunale cantonale

Il Tribunale cantonale è la suprema autorità giudiziaria del Cantone.

Esso si suddivide in sezioni, specializzate per materia.

La legge ne determina le competenze quanto a nomine e ad attività normativa.

Art. 64 Giurisdizione di primo grado

La legge istituisce tribunali di primo grado in materia civile e penale e designa le autorità giudiziarie di primo grado in materia amministrativa.

Essa disciplina i compiti giudiziari delle autorità di perseguimento penale e la competenza penale delle autorità amministrative del Cantone e dei Comuni.

Art. 65 Amministrazione giudiziaria

Il Tribunale cantonale dirige l’amministrazione giudiziaria.

Esso sottopone proposte al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato e rappresenta tutte le autorità giudiziarie che gli sono subordinate.

Riferisce al Gran Consiglio sulla sua attività.

Art. 66 Vigilanza

Il Tribunale cantonale vigila sugli altri tribunali e sulle autorità giudiziarie che gli sono subordinate.

La legge può istituire ulteriori organi di vigilanza.

5. Difensore civico

Art. 67

La legge può istituire un difensore civico. Questi fa da mediatore nei conflitti tra privati e autorità.

VI. Comuni

Art. 68 Statuto

I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati, nei limiti del diritto cantonale, di attribuzioni normative e decisionali.

L’autonomia comunale è garantita. La legislazione ne determina l’estensione concedendo ai Comuni un margine di azione quanto ampio possibile.

Art. 69 Compiti

I Comuni adempiono i loro propri compiti e quelli affidati loro dal Cantone.

Art. 70 Organizzazione

I Comuni si danno un’organizzazione democratica e ne ancorano i principi in un regolamento comunale.

Gli organi dei Comuni sono in particolare gli aventi diritto di voto e il Municipio. I Comuni possono istituire un proprio Parlamento.

Art. 71 Collaborazione intercomunale

I Comuni possono collaborare tra loro. I diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto devono essere salvaguardati.

La legge può obbligare i Comuni a collaborare se solo in tal modo un compito può essere appropriatamente adempito.

Il Cantone agevola la collaborazione con i Comuni dei Cantoni vicini.

Art. 72 Collaborazione tra Cantone e Comuni

Il Cantone e i Comuni collaborano in veste di partner istituzionali.

Il Cantone incentiva i Comuni al fine di accrescerne l’efficienza e l’economicità. Sostiene in particolare la collaborazione intercomunale e può promuovere riforme territoriali.

Art. 73 Vigilanza

Nell’adempiere i loro compiti e nel provvedere alla loro organizzazione i Comuni assicurano un controllo e una direzione efficaci.

Il Cantone designa le autorità incaricate di vigilare sui Comuni rispettandone la libertà d’azione. La legge disciplina le misure di vigilanza. 5

Gli atti normativi comunali sottostanno all’approvazione del Cantone per quanto la legge lo preveda. Se la legge non dispone altrimenti, l’esame si limita alla loro conformità al diritto.

Art. 74 Modifiche nell’effettivo e nel territorio dei Comuni

Le modifiche nell’effettivo e nel territorio dei Comuni sono decise dagli aventi diritto di voto.

Le aggregazioni e le scissioni di Comuni richiedono l’approvazione del Gran Consiglio; le modifiche dei confini comunali, quella del Consiglio di Stato.

Su richiesta di un Comune direttamente interessato, il Gran Consiglio può decidere l’aggregazione o la scissione di Comuni, sempre che l’adempimento efficace ed economicamente razionale di un compito lo esiga. I Comuni coinvolti devono essere sentiti. La decisione sottostà a referendum facoltativo.

Le modifiche nell’effettivo o nel territorio che comportino un cambiamento di Cantone richiedono il consenso degli aventi diritto di voto dei Comuni coinvolti e del Cantone.

Art. 75 Corporazioni

Le corporazioni sono enti di diritto pubblico secondo il diritto cantonale. La legge disciplina i particolari.

VII. Ordinamento finanziario

Art. 76 Gestione finanziaria

Il Cantone e i Comuni utilizzano i fondi pubblici secondo i principi dell’economicità e dell’efficienza.

La legge assicura che le finanze cantonali e comunali siano equilibrate e che gli eventuali disavanzi siano ammortati entro un termine adeguato.

Le finanze cantonali e comunali devono essere esaminate da esperti indipendenti.

Art. 77 Procacciamento dei mezzi finanziari

Il Cantone e i Comuni si procacciano le loro risorse segnatamente mediante:

  1. la riscossione d’imposte e di altri tributi;
  2. prestazioni della Confederazione e di terzi;
  3. investimenti e loro redditi;
  4. assunzione e emissione di prestiti.
Art. 78 Perequazione finanziaria

Il Cantone provvede a un’adeguata perequazione della capacità finanziaria dei Comuni.

Esso rafforza l’autonomia finanziaria dei Comuni, segnatamente lasciando loro fonti di finanziamento sufficienti.

VIII. Comunità religiose

Art. 79 Riconoscimento di diritto pubblico

La Chiesa cattolica romana, la Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica cristiana sono enti ecclesiastici di diritto pubblico riconosciuti.

Il Gran Consiglio può riconoscere quali enti di diritto pubblico altre comunità religiose. La legge disciplina le condizioni e la procedura.

Art. 80 Organizzazione e finanziamento

Gli enti ecclesiastici di diritto pubblico sono autonomi. Disciplinano il diritto di voto dei loro membri e stabiliscono le linee fondamentali della loro organizzazione in uno statuto sottoposto per approvazione ai loro aventi diritto di voto.

Lo statuto può prevedere una suddivisione in enti territoriali di diritto pubblico.

Gli enti ecclesiastici di dritto pubblico hanno facoltà di riscuotere imposte presso i loro membri e presso le persone giuridiche.

Il gettito delle imposte riscosse presso le persone giuridiche dev’essere destinato ad attività sociali e culturali.

La legge disciplina i particolari.

IX. Revisione della Costituzione

Art. 81 Principio

La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

Art. 82 Revisione parziale

La revisione parziale può vertere su una o più disposizioni costituzionali materialmente connesse.

X. Disposizioni finali

Art. 83 Abrogazione della precedente Costituzione cantonale

La Costituzione del Cantone di Lucerna del 29 gennaio 1875 6 è abrogata.

Art. 84 Ultrattività parziale del diritto anteriore

Gli atti normativi emanati da un’autorità non più competente secondo il nuovo diritto o decisi secondo una procedura diversamente disciplinata dal diritto anteriore rimangono in vigore. L’eventuale loro modifica è retta dal nuovo diritto.

I membri delle autorità rimangono in funzione fino alla scadenza del loro mandato secondo il diritto anteriore.

I §§ 73, 77 e 86 bis della Costituzione cantonale del 1875 rimangono applicabili fino alla nuova regolamentazione legale dell’autorità giudiziaria suprema secondo i §§ 63, 65 e 66. Le altre disposizioni della presente Costituzione relative ai tribunali si applicano per analogia al Tribunale superiore e al Tribunale amministrativo.

Fino all’entrata in vigore di una nuova regolamentazione legale, la città di Lucerna, gli altri Comuni del distretto di Lucerna, i Comuni del distretto di Hochdorf, quelli del distretto di Sursee, quelli del distretto di Willisau e quelli del distretto dell’Entlebuch formano ciascuno un circondario elettorale secondo il diritto anteriore.

Alle iniziative e ai referendum il cui termine per la raccolta delle firme sta già decorrendo o su cui il Popolo non si è ancora pronunciato alle urne al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione si applica il diritto anteriore.

I §§ 17, 45 capoverso 3, 75 capoverso 1, 85, 91 e 92 della Costituzione cantonale del 1875 rimangono applicabili fino all’entrata in vigore di una corrispondente regolamentazione legale.

Art. 85 Nuove elezioni

Le prossime elezioni per la rinnovazione dei municipi e dei parlamenti comunali, nonché per la rinnovazione dei tribunali distrettuali si svolgeranno nel 2008.

Le prossime elezioni per la rinnovazione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, nonché per la designazione dei deputati lucernesi al Consiglio degli Stati si svolgeranno nel 2011.

L’elezione dei deputati al Consiglio degli Stati avverrà contemporaneamente a quella dei deputati al Consiglio nazionale.

Art. 86 Referendum dei Comuni

Gli aventi diritto di voto o, laddove ne esista uno, il Parlamento comunale sono competenti per chiedere il referendum dei Comuni, per quanto il regolamento comunale non dichiari competente un altro organo.

Art. 87 Adeguamento formale di revisioni parziali

Le revisioni della Costituzione cantonale del 1875 intervenute dopo la promulgazione della presente Costituzione da parte del Gran Consiglio verranno formalmente adeguate a quest’ultima. Le relative decisioni del Gran Consiglio non saranno sottoposte a referendum.

Art. 88 Entrata in vigore

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Indice delle materie

I numeri indicano i paragrafi e parti di paragrafo della Costituzione

Amministrazione

  1. – alta vigilanza sull’ 50
  2. – amministrazione giudiziaria 65 [tab]– direzione dell’ 65
  3. – direzione dell’amministrazione 57
  4. – incompatibilità 33
  5. – operato dell’ 60

Amministrazione cantonale

  1. – direzione dell’ 57
  2. – incompatibilità 33
  3. – operato dell’ 60

Attività

  1. – alta vigilanza 50
  2. – assistenza inter-autorità vicendevole 29
  3. – attività [tab]– governativa 55[tab]– normativa 56– del Tribunale cantonale 63
  4. – diritto quale [tab]– fondamento dell’attività dello Stato 2[tab]– limite dell’attività dello Stato 2
  5. – informazione sull’attività delle autorità 35
  6. – principi dell’attività dello Stato 2
  7. – trasmissione dei rapporti di 50

Attività normativa 56

  1. – del Consiglio di Stato 56
  2. – del Tribunale cantonale 63

Autorità

  1. – autorità cantonali 29 ss [tab]– Consiglio di Stato 51 ss[tab]– difensore civico 67[tab]– Gran Consiglio 36 ss[tab]– Tribunali 61 ss
  2. – autorità di vigilanza 73
  3. – autorità giudiziarie 61 [tab]– amministrazione giudiziaria 65[tab]– Giurisdizione di primo grado 64[tab]– Tribunale cantonale 63
  4. – Comuni 68 ss
  5. – elezioni popolari delle 18

Bilancio

  1. – di previsione del [tab]– Consiglio di Stato 58[tab]– Gran Consiglio 47

Cancelleria dello Stato 54

Cantone/i

  1. – accordi che comportano per il Cantone spese liberamente determinabili superiori a 25 milioni di franchi 23
  2. – accordi che contengono norme con rango di legge o che comportano per il Cantone spese liberamente determinabili d’importo di 3 fino a 25 milioni di franchi 24
  3. – accrescimento dell’ [tab]– economicità 72[tab]– efficienza 72
  4. – adeguata rappresentanza di tutte le parti del 19
  5. – adempiono comunale dei compiti affidati dal Cantone 69
  6. – agevolazione della collaborazione con i Comuni dei Cantoni vicini 71
  7. – alta vigilanza 50
  8. – amministrazione cantonale 60
  9. – amministrazione giudiziaria 65
  10. – approvazione di trattati intercantonali 48
  11. – autorità cantonali 29 ss
  12. – autorità giudiziarie intercantonali 62
  13. – autorità legislativa del
  14. – Cantone di Lucerna 1
  15. – Cantoni della Confederazione Svizzera 1
  16. – capitale del 9
  17. – cittadinanza del 28
  18. – collaborazione con [tab]– i Cantoni 5[tab]– la Confederazione 5
  19. – collaborazione tra Cantone e Comuni 72
  20. – compiti cantonali 55 [tab]– adempimento dei 55
  21. – compiti del 11 ss [tab]– cultura 11 formazione 11[tab]– pianificazione del territorio 11[tab]– protezione dell’ambiente ed energia 11[tab]– sanità 11[tab]– sicurezza e ordine pubblici 11[tab]– sicurezza sociale 11[tab]– sport 11[tab]– sviluppo economico 11[tab]– trasporti e infrastruttura 11
  22. – compiti del 45
  23. – consultazioni 27
  24. – delega di compiti 14
  25. – direzione dell’amministrazione cantonale 57
  26. – diritto di voto in materia cantonale 16
  27. – eleggibilità 30
  28. – elezioni 44
  29. – garanzia di una giustizia [tab]– affidabile 61[tab]– imparziale 61[tab]– indipendente 61
  30. – gestione finanziaria del 76
  31. – giurisdizione di primo grado 63
  32. – incompatibilità 33
  33. – iniziativa cantonale 49
  34. – istituzione di autorità di vigilanza 73
  35. – modifiche del territorio del 23
  36. – modifiche [tab]– nel territorio dei Comuni 74[tab]– nell’effettivo dei Comuni 74
  37. – modo del Cantone d’adempimento dei sui compiti 12, 13
  38. – partiti 26 [tab]– sostegno dei 26
  39. – perequazione finanziaria del Comuni 78
  40. – principio di [tab]– solidarietà 4[tab]– sussidiarietà 4
  41. – procacciamento dei mezzi finanziari del 77
  42. – rappresentanza del 55
  43. – referendum [tab]– facoltativo 24[tab]– obbligatorio 23
  44. – Stato di diritto [tab]– democratico 1[tab]– liberale 1[tab]– sociale 1
  45. – stemma del 8
  46. – struttura del 6
  47. – suddivisione del 6
  48. – suprema autorità [tab]– direttoriale del 51[tab]– esecutiva del 51
  49. – trattati intercantonali 23, 24
  50. – trattati intercantonali 59
  51. – Tribunale cantonale 29, 33, 44, 45, 45, 50, 63, 65, 66
  52. – unico circondario 19
  53. – vigilanza [tab]– sui tribunali 66[tab]– sulle autorità giudiziarie 66

Capitale 9

Chiesa (e)

  1. – Chiesa [tab]– cattolica– cristiana 79– romana 79[tab]– evangelica riformata 79
  2. – enti ecclesiastici di diritto pubblico riconosciuti 79

Circondario elettorale 19, 84

  1. – unico circondario 19

Cittadinanza 28 ss

  1. – cantonale 28
  2. – comunale 28
  3. – naturalizzazione 28

Collaborazione

  1. – con [tab]– gli altri Cantoni 5, 71[tab]– i comuni 71[tab]– la Confederazione 5
  2. – tra Cantone e Comuni 72
  3. – intercomunale 71

Commissione (i) 41 ss

  1. – consultazione delle commissioni del Gran Consiglio 48
  2. – del Gran Consiglio 41
  3. – elezione delle commissioni del Gran Consiglio 44
  4. – immunità 34
  5. – partecipazione alle sedute delle commissioni del Gran Consiglio 54
  6. – sedute delle 41

Compiti del Cantone 11 ss

  1. – adempimento dei 13
  2. – collaborazione con [tab]– gli altri Cantoni 5[tab]– la Confederazione 5
  3. – compiti [tab]– amministrativi 6[tab]– giudiziari 6
  4. – compiti [tab]– cultura 11[tab]– d’interesse pubblico 4[tab]– delegatigli dalla Confederazione 5[tab]– energia 11[tab]– formazione 11[tab]– infrastruttura 11[tab]– ordine pubblico 11[tab]– pianificazione del territorio 11[tab]– protezione– dell’ambiente 11– della sanità 11[tab]– sicurezza 11[tab]– sicurezza sociale 11[tab]– sport 11[tab]– sviluppo economico 11[tab]– trasporti 11
  5. – dei Comuni 69 [tab]– collaborazione intercomunale 71[tab]– vigilanza 73
  6. – dei tribunali 61 ss
  7. – del Consiglio di Stato 55 ss [tab]– determinazione dei compiti 57
  8. – del Gran Consiglio 44 ss [tab]– alta vigilanza del 50
  9. – delega di 14
  10. – formazione [tab]– dell’opinione 26[tab]– della volontà 26
  11. – principi nell’adempimento dei 12
  12. – riesame dei 15
  13. – struttura del Cantone 6

Comune (i) 68 ss

  1. – aggregazioni 45
  2. – aggregazioni di 74
  3. – cittadinanza di un 28
  4. – collaborazione [tab]– intercomunale 71[tab]– tra Cantone e Comuni 72
  5. – compiti del 11 [tab]– adempimento dei 13[tab]– delega dei 14[tab]– principi 12
  6. – compiti del 69
  7. – consultazioni 27
  8. – elezione dei membri del Parlamento del 18
  9. – formazione [tab]– dell’opinione 26[tab]– della volontà 26
  10. – garanzia d’autonomia comunale 68
  11. – gestione finanziaria 76
  12. – giurisdizione di primo grado 64
  13. – modifiche [tab]– del territorio dei 74[tab]– dell’effettivo dei 74
  14. – organizzazione del 70
  15. – perequazione finanziaria 78
  16. – procacciamento dei mezzi finanziari 77
  17. – referendum [tab]– dei 86[tab]– facoltativo 25
  18. – scissioni di 45, 74
  19. – solidarietà 4
  20. – statuto 68
  21. – struttura del Cantone 5
  22. – sussidiarietà 4
  23. – vigilanza e controllo 73

Comunità religiose 79

  1. – riconoscimento di diritto pubblico 79

Consiglio di Stato 51 ss

  1. – accordi 48, 59
  2. – affari governativi 60
  3. – alta vigilanza sul 50
  4. – amministrazione giudiziaria 65
  5. – attività [tab]– governativa 55[tab]– normativa 56
  6. – autorità [tab]– cantonali 29[tab]– collegiale 52
  7. – conflitti di competenza 49
  8. – delega del potere d’emanare norme di diritto 45
  9. – direzione dell’amministrazione 57
  10. – durata del mandato dei membri del 31
  11. – eleggibilità al 30
  12. – elezioni del [tab]– popolari del 18– sistema maggioritario 19[tab]– presidente del 44[tab]– vicepresidente del 44
  13. – entrata in funzione 52
  14. – giuramento e promessa solenne 32
  15. – incompatibilità 33
  16. – modifiche [tab]– nel territorio dei Comuni 74[tab]– nell’effettivo dei Comuni 74
  17. – operazioni finanziarie 58 [tab]– bilancio di previsione 58[tab]– consuntivo 58
  18. – procedura elettorale e circondari elettorali 19
  19. – rapporti [tab]– con il 43[tab]– con il Gran Consiglio 54
  20. – spese esulanti dalle competenze del 47
  21. – suprema autorità [tab]– direttoriale del Cantone 51

Corporazioni 75

Costituzione ingresso

  1. – cantonale 20, 22, 23 [tab]– entrata in vigore della 88[tab]– revisione della 45 ss
  2. – compiti attribuiti dalla 29
  3. – consultazioni 27
  4. – deliberazioni 39
  5. – entrata in vigore della 88
  6. – federale 10
  7. – iniziativa costituzionale 20
  8. – legislazione 45
  9. – referendum obbligatorio 23
  10. – revisione della 45 ss

Difensore civico 67

Dignità umana

  1. – protezione della 10
  2. – rispetto della 10

Diritto (i)

  1. – accordi 48, 59
  2. – attività normativa 56
  3. – collaborazione intercomunale 71
  4. – commissioni 41
  5. – comunità religiose 79 [tab]– riconoscimento di diritto pubblico 79
  6. – contenuto del diritto di voto 17
  7. – corporazioni 75
  8. – diritti [tab]– e libertà individuali 12[tab]– fondamentali 10[tab]– politici 16 ss
  9. – diritto di esprimere il proprio parere nell’ambito di una procedura di consultazione 27
  10. – eleggibilità 30
  11. – elezioni popolari 18
  12. – enti territoriali di diritto pubblico 68
  13. – esame di conformità al diritto 73
  14. – esercizio del diritto di voto 16
  15. – fondamento e limite dell’attività dello Stato 2
  16. – immunità 34
  17. – iniziativa [tab]– costituzionale 20[tab]– legislativa 21
  18. – legislazione 45
  19. – modifiche [tab]– nel territorio dei Comuni 74[tab]– nell’effettivo dei Comuni 74
  20. – persone o organizzazioni di diritto pubblico o privato 14
  21. – referendum [tab]– dei Comuni 86[tab]– facoltativo 24
  22. – stato di 1

Disposizioni finali 83 ss

Durata

  1. – durata del mandato dei [tab]– magistrati 31[tab]– membri del– Consiglio di Stato 31– Gran Consiglio 31
  2. – presidente e vicepresidente del Gran Consiglio 44

Eleggibilità

  1. – contenuto del diritto di voto 17
  2. – eleggibilità [tab]– ai tribunali 30[tab]– al Consiglio di Stato 30[tab]– al Gran Consiglio 30

Elezioni e votazioni 18 ss

  1. – al Consiglio [tab]– degli Stati 19– Cantone unico circondario 19– sistema maggioritario 19[tab]– Nazionale 19– Cantone unico circondario 19– sistema maggioritario 19
  2. – contenuto del diritto di voto 17
  3. – durata del mandato 31
  4. – elezioni da parte del Gran Consiglio 44
  5. – elezioni popolari 18

Firme

  1. – diritto di voto 17
  2. – referendum facoltativo 25
  3. – termine per [tab]– il deposito delle 22, 25[tab]– la raccolta delle 84

Garanzia

  1. – garanzia dei diritti fondamentali 10

Gran Consiglio 36 ss

  1. – accordi 48, 59
  2. – affari parlamentari 49
  3. – aggregazioni di Comuni 74
  4. – aggregazioni di Comuni decise dal 24
  5. – alta vigilanza del 50
  6. – amministrazione giudiziaria 65
  7. – attuazione [tab]– della legislazione del 60[tab]– delle decisioni del 60
  8. – commissioni del 41
  9. – compiti attribuiti al Gran Consiglio dalla [tab]– Costituzione 29[tab]– legge 29
  10. – controprogetto 22
  11. – decisione circa [tab]– l’accettazione dell’iniziativa 22[tab]– la reiezione dell’iniziativa 22
  12. – decisioni del Gran Consiglio che autorizzano spese liberamente determinabili per progetti d’importo complessivo di 3 fino a 25 milioni di franchi 25
  13. – delega da parte del 44
  14. – deliberazioni del 39
  15. – durata del mandato dei membri del 31
  16. – eleggibilità al 30
  17. – elezioni popolari del 18 [tab]– circondari elettorali 19[tab]– procedura elettorale 19
  18. – giuramento dei membri del 32
  19. – immunità 34
  20. – incompatibilità dei membri del 33
  21. – iniziative respinte dal 23
  22. – legislazione emanata dal 45
  23. – operazioni finanziarie 47 [tab]– bilancio 47[tab]– spese 47[tab]– tasso d’imposizione annuali 47
  24. – organizzazione del 36
  25. – pianificazione 46
  26. – progetti sottostanti a referendum facoltativo 23
  27. – promessa solenne dei membri del 32
  28. – rapporti [tab]– con il 54[tab]– con il Consiglio di Stato 42
  29. – referendum [tab]– facoltativo 24[tab]– obbligatorio 23
  30. – riconoscimento di diritto pubblico 79
  31. – scissioni di Comuni 74
  32. – scissioni di Comuni decise dal 24
  33. – sedute del 38
  34. – spese liberamente determinabili per progetti d’importo complessivo superiore a 25 milioni di franchi 23

Grazia

  1. – decisioni del Gran Consiglio su domande di 49

Giurisdizione

  1. – di primo grado 64 [tab]– amministrativa 64[tab]– civile 64[tab]– penale 64

Immunità 34

Imposte

  1. – facoltà degli enti ecclesiastici di dritto pubblico di riscuotere 80
  2. – riscossione delle 77

Incompatibilità 33

  1. – dei membri del [tab]– Consiglio di Stato 33[tab]– Gran Consiglio 33[tab]– Tribunale cantonale 33

Informazioni 35

Iniziativa 20

  1. – decisione sull’accettazione dell’ 22 sulla reiezione dell’ 22
  2. – diritto di voto 17
  3. – firme di 17
  4. – iniziativa [tab]– cantonale in materia federale 49[tab]– costituzionale 20[tab]– legislativa 21, 22[tab]– per la revisione parziale della Costituzione cantonale 22[tab]– popolari 49[tab]– privata 12[tab]– respinte dal Gran Consiglio 23
  5. – pubblicazione ufficiale del testo dell’ 22
  6. – validità delle iniziative popolari 49

Istruzione

  1. – indipendenza dei deputati 40
  2. – voto senza 40

Interesse pubblico

  1. – attività dello Stato 2
  2. – solidarietà 4
  3. – sussidiarietà 4

Libertà

  1. – autorità di vigilanza 73
  2. – tutela della 12

Lingua ufficiale 7

Lucerna

  1. – Cantone di 1
  2. – capitale del Cantone di 9
  3. – costituzione del Cantone di 83
  4. – domicilio politico nel Cantone di 16
  5. – esercizio del diritto di voto 16

Maggioritario

  1. – elezione secondo il sistema 18, 19

Municipio

  1. – elezioni popolari del 18
  2. – organi dei Comuni 70
  3. – organizzazione del Comune 70

Nomine

  1. – Tribunale cantonale 63

Ordine

  1. – altri affari governativi 60
  2. – ordine pubblico 11, 12, 60 [tab]– compito– dei Comuni 11– del Cantone 11
  3. – preservare l’ 12

Organizzazione

  1. – dei Comuni 70, 73
  2. – dei Tribunali 62
  3. – del Consiglio di Stato 51 ss
  4. – del Gran consiglio 36 ss
  5. – delle Comunità religiose 80
  6. – Gran Consiglio può emanare ordinanze nei settori dell’ 45
  7. – legislazione importante 45
  8. – ordinanze del Gran Consiglio nel settori dell’ 45

Perequazione finanziaria 78

Popolo

  1. – referendum [tab]– facoltativo 24[tab]– obbligatorio 23

Progetto elaborato 22

Promessa

  1. – solenne 32

Proporzionalità

  1. – sistema proporzionale 19

Proposta gene rica 22

Proporzionale/tà

  1. – sistema proporzionale 19

Protezione

  1. – protezione dell’ambiente 11

Pubblicità delle deliberazioni

  1. – protezione dell’ambiente 11

Referendum 23 ss

  1. – contenuto del diritto di voto 17
  2. – deposito del referendum facoltativo 49
  3. – iniziative 17
  4. – modifiche [tab]– nel territorio dei Comuni 74[tab]– nell’effettivo nel territorio dei Comuni 74
  5. – referendum [tab]– dei Comuni 86[tab]– facoltativo 24, 49, 74– disposizioni procedurali 25[tab]– obbligatorio 23

Regime transitorio 84

Responsabilità

  1. – dinanzi a Dio ingresso
  2. – individuale 3, 12

Revisione della Costituzione 81 ss

  1. – revisione [tab]– parzialmente 81[tab]– totalmente 81

Sedute

  1. – del Consiglio di Stato 51 [tab]– direzione delle 51
  2. – del Gran Consiglio 38 [tab]– direzione delle 38[tab]– pubblicità delle 38
  3. – delle Commissioni 41
  4. – partecipazione alle sedute [tab]– del Gran Consiglio 54[tab]– delle commissioni del Gran Consiglio 54

Sesso

  1. – diritto di voto 16

Sistema

  1. – sistema [tab]– maggioritario 19[tab]– proporzionale 19

Stato

  1. – attività dello 2
  2. – Cancelleria dello 54
  3. – cancelliere dello 44
  4. – compiti che si pongono nello 3
  5. – diritto quale fondamento dell’attività dello 2 [tab]– limite dell’attività dello 2
  6. – elezioni 44
  7. – Lucerna è uno Stato di diritto [tab]– democratico 1[tab]– liberale 1[tab]– sociale 1
  8. – organi dello 2
  9. – principi dell’attività dello 2

Stemma 8

Sussidiarietà 4

Territorio

  1. – modifiche [tab]– del 23[tab]– nel territorio dei Comuni 74
  2. – pianificazione del 11
  3. – struttura del Cantone 6
  4. – suddivisione del territorio cantonale 6

Tribunale (i) 61 ss

  1. – alta vigilanza sulla gestione del Tribunale cantonale 50
  2. – autorità cantonali 29 ss
  3. – compiti e organizzazione dei 62
  4. – conflitti di competenza 49
  5. – eleggibilità in seno ai 30
  6. – elezione da parte del Gran Consiglio 44
  7. – giurisdizione di primo grado 64
  8. – giurisdizione [tab]– di primo grado 64– amministrativa 64– civile 64– penale 64
  9. – incompatibilità 33
  10. – Tribunale cantonale 29, 33, 44, 49, 50, 63, 65
  11. – vigilanza del Tribunale cantonale sugli altri tribunali 66

Vigilanza

  1. – autorità di vigilanza del Cantone 73
  2. – esercizio dell’alta vigilanza [tab]– da parte del Gran Consiglio 36, 50[tab]– sugli altri tribunali da parte del Tribunale cantonale 66

Vita

  1. – basi vitali 3 12

Votazioni

  1. – contenuto del diritto di voto 17

Voto

  1. – collaborazione intercomunale 70
  2. – contenuto del diritto di 17
  3. – diritto di 16 [tab]– esercizio del diritto di 16
  4. – diritto di voto in materia [tab]– cantonale 30[tab]– federale 16
  5. – eleggibilità 30
  6. – elezioni da parte del diritto di 18
  7. – iniziativa [tab]– costituzionale 20[tab]– legislativa 21
  8. – modifiche [tab]– nel territorio dei Comuni 74[tab]– nell’effettivo dei Comuni 74
  9. – organi dei Comuni 70
  10. – organizzazione e finanziamento delle Comunità religiose 79
  11. – referendum dei Comuni 86
  12. – referendum [tab]– facoltativo 24, 25[tab]– obbligatorio 23