Il Cantone di Lucerna è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.
È uno dei Cantoni della Confederazione Svizzera.
Le Lucernesi e i Lucernesi,
consci delle loro responsabilità dinanzi a Dio, nonché nei confronti del prossimo e della natura,
risoluti a far sì che Lucerna si sviluppi ulteriormente in quanto Cantone forte,
si sono dati la presente Costituzione:
Il Cantone di Lucerna è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.
È uno dei Cantoni della Confederazione Svizzera.
Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.
L’attività dello Stato dev’essere d’interesse pubblico ed essere proporzionata.
Gli organi dello Stato e i privati agiscono secondo buona fede.
Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri che gli sono imposti dall’ordinamento giuridico.
Ognuno è responsabile di se stesso e corresponsabile nei confronti della collettività e per la preservazione delle basi vitali.
Ognuno contribuisce secondo le sue forze ad adempiere i compiti che si pongono nello Stato e nella società.
Il Cantone e i Comuni rispettano il principio della solidarietà. Si adoperano per la perequazione in seno alla società e tra le diverse parti del Cantone. Chi pretende prestazioni compensative deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per migliorare la propria situazione.
Il Cantone e i Comuni agiscono secondo il principio di sussidiarietà. Assumono compiti d’interesse pubblico per quanto singoli privati o organizzazioni non li adempiano adeguatamente. Il Cantone assume quei compiti che superino la capacità dei Comuni o richiedano una regolamentazione uniforme.
Il Cantone coopera al divenire della Confederazione e sostiene la Confederazione nell’esecuzione dei suoi compiti.
Esso difende i suoi propri interessi presso la Confederazione.
Preserva il suo margine d’azione nell’adempimento dei compiti delegatigli dalla Confederazione.
Collabora con gli altri Cantoni.
Il territorio cantonale si suddivide in Comuni.
Esso è ripartito in circondari elettorali.
Altre suddivisioni sono formate per l’esecuzione decentralizzata dei compiti giudiziari e amministrativi.
La lingua ufficiale è il tedesco.
Lo stemma del Cantone è bipartito, una metà blu e l’altra bianca. |
La capitale del Cantone è la città di Lucerna.
La dignità umana dev’essere rispettata e protetta.
I diritti fondamentali sono garantiti nei limiti della Costituzione federale 4 .
Il Cantone e i Comuni adempiono i compiti attribuiti loro dalla legislazione, segnatamente nei settori seguenti:
Nell’adempiere i loro compiti, il Cantone e i Comuni fanno in modo che siano tutelati la dignità, i diritti e le libertà individuali e preservato l’ordine pubblico.
Essi badano affinché la famiglia sia protetta in quanto nucleo fondamentale della società e, a complemento della responsabilità individuale e dell’iniziativa privata, sia sostenuta segnatamente con prestazioni finanziarie compensative e misure complementari extrafamiliari per la cura dei figli.
Il Cantone e i Comuni badano altresì affinché siano preservate le basi vitali naturali e affinché tutti beneficino dello sviluppo economico.
Il Cantone e i Comuni adempiono i loro compiti in modo rispettoso del senso comune degli amministrati, efficiente e finanziariamente oculato.
Il Cantone adempie i suoi compiti in modo decentralizzato, per quanto essi vi si prestino e l’impiego economicamente razionale dei mezzi lo consenta.
Il Cantone e i Comuni possono, nei limiti della legislazione, delegare l’adempimento di certi compiti a persone o organizzazioni di diritto pubblico o privato.
Essi possono istituire organizzazioni di diritto pubblico o privato o partecipare a organizzazioni siffatte.
La legge assicura la tutela giurisdizionale e la vigilanza.
I compiti devono essere sottoposti periodicamente a riesame per accertarne la necessità, la sopportabilità finanziaria, l’efficacia e l’economicità, nonché per verificare l’idoneità di chi li svolge.
Il diritto di voto in materia cantonale spetta a tutti gli Svizzeri d’ambo i sessi che hanno il domicilio politico nel Cantone di Lucerna e hanno diritto di voto in materia federale.
Il diritto di voto comprende il diritto di partecipare alle elezioni e alle votazioni, di firmare iniziative e referendum e, ferme restando particolari condizioni di eleggibilità, di essere eletti.
Gli aventi diritto di voto eleggono:
Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale.
La legge designa almeno cinque circondari elettorali. Dev’essere assicurata una rappresentanza adeguata di tutte le parti del Cantone.
I seggi sono ripartiti tra i circondari elettorali proporzionalmente al numero degli abitanti.
Il Consiglio di Stato e i deputati al Consiglio degli Stati sono eletti secondo il sistema maggioritario. Per queste elezioni, il Cantone forma un unico circondario.
5000 aventi diritto di voto possono chiedere l’avvio di una procedura di revisione totale o parziale della Costituzione cantonale.
4000 aventi diritto di voto possono chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge.
Il termine per il deposito delle firme è di un anno dalla pubblicazione ufficiale del testo dell’iniziativa.
Il Gran Consiglio decide circa l’accettazione o la reiezione dell’iniziativa.
L’iniziativa per la revisione parziale della Costituzione cantonale e l’iniziativa legislativa sottostanno ai principi seguenti:
Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:
Su domanda, sono sottoposti al voto del Popolo:
3000 aventi diritto di voto o un quarto dei Comuni possono chiedere la votazione popolare.
Il termine per il deposito delle firme è di 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del progetto per cui è chiesta la votazione.
I partiti partecipano alla formazione dell’opinione e della volontà.
Il Cantone e i Comuni possono sostenerli in questo compito.
Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere nell’ambito di una procedura di consultazione su un progetto costituzionale o di legge cantonale e su qualsiasi altro progetto cantonale di portata generale.
I partiti, i Comuni e le cerchie interessate sono invitati a pronunciarsi.
Chi possiede la cittadinanza di un Comune lucernese ha parimenti la cittadinanza del Cantone.
La legge disciplina la naturalizzazione.
Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale assumono i compiti loro attribuiti dalla Costituzione e dalla legge.
Nessuna autorità esercita i suoi poteri illimitatamente e senza controllo.
Le autorità si prestano vicendevolmente assistenza e si concertano nelle loro attività.
È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e in seno ai tribunali chiunque abbia diritto di voto in materia cantonale.
Per i magistrati, la legge può stabilire altre condizioni di eleggibilità.
I membri del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato e i magistrati sono eletti per un quadriennio.
Le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si svolgono contemporaneamente.
Ogni membro del Gran Consiglio, ogni membro del Consiglio di Stato e ogni magistrato prestano giuramento o promessa solenne prima di entrare in funzione.
Chi non presta giuramento o promessa solenne rinuncia con ciò alla funzione.
I membri del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato e i membri del Tribunale cantonale non possono appartenere a un’altra di queste autorità.
La legge determina quali altre funzioni nell’amministrazione cantonale e nei tribunali sono incompatibili con l’appartenenza a queste autorità.
Essa stabilisce ulteriori incompatibilità.
Chi fa uso del suo diritto di parola in Gran Consiglio o nelle commissioni del medesimo non può essere chiamato a rispondere in giudizio per le sue dichiarazioni.
Le autorità informano il pubblico tempestivamente sui loro obiettivi e sulle loro attività.
Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa del Cantone e esercita l’alta vigilanza.
Esso si compone di 120 deputati.
I deputati neoeletti si riuniscono in seduta costitutiva prima della fine del mese di giugno.
Il Gran Consiglio si riunisce periodicamente in sedute.
Un quarto dei deputati può chiedere che si tenga una seduta straordinaria.
Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche. Per motivi importanti, possono però essere decise le porte chiuse.
Il presidente del Gran Consiglio dirige le sedute.
Il Gran Consiglio può deliberare validamente soltanto se è presente la maggioranza dei deputati.
Le modifiche costituzionali e le leggi devono essere oggetto di una duplice lettura.
In Gran Consiglio decide la maggioranza dei voti validi emessi. Per certi affari, la legge può prevedere un altro numero di voti.
I deputati deliberano e votano senza istruzioni.
Essi dichiarano i loro eventuali legami con gruppi d’interesse.
Il Gran Consiglio costituisce commissioni al suo interno.
Le commissioni esaminano gli affari in via preliminare, procedono a indagini chiarificatrici, sottopongono rapporti al plenum e gli presentano proposte. Per adempiere i loro compiti, dispongono dei diritti procedurali previsti dalla legge e di speciali poteri d’investigazione.
Le sedute delle commissioni non sono pubbliche. Le commissioni possono però prevedere eccezioni.
I deputati possono organizzarsi in gruppi.
I gruppi devono comprendere almeno cinque deputati.
Il Gran Consiglio può chiedere al Consiglio di Stato di preparare gli affari la cui trattazione rientri nelle competenze parlamentari.
Gli affari elaborati direttamente dal Gran Consiglio sono sottoposti per parere al Consiglio di Stato.
Il Gran Consiglio elegge:
La legge può attribuire al Gran Consiglio altre competenze elettorali.
Nelle elezioni di sua competenza, il Gran Consiglio bada affinché i partiti ottengano una rappresentanza adeguata.
Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge le norme di diritto importanti.
Rientrano in particolare nelle norme di diritto importanti le disposizioni per cui la presente Costituzione prevede espressamente una legge, nonché le disposizioni essenziali su:
La legge può delegare il potere di emanare norme di diritto al Consiglio di Stato, al Tribunale cantonale o a persone e organizzazioni incaricate di adempiere compiti pubblici, per quanto non lo escluda la presente Costituzione.
Il Gran Consiglio può emanare ordinanze nei settori dell’organizzazione e del personale, per quanto la legge lo preveda.
Il Gran Consiglio si esprime su progetti fondamentali in materia di pianificazione.
Il Gran Consiglio delibera su:
Il Gran Consiglio approva i trattati intercantonali e altri accordi che contengano norme di diritto, per quanto la loro conclusione non sia di competenza esclusiva del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato consulta le commissioni del Gran Consiglio in merito a negoziati in vista della conclusione di accordi sottostanti all’approvazione parlamentare.
Il Gran Consiglio:
Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull’amministrazione e su altri enti investiti di compiti pubblici, nonché sulla gestione del Tribunale cantonale.
Esso tratta segnatamente i rapporti di attività.
Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale e esecutiva del Cantone.
Esso si compone di cinque membri.
Il presidente dirige le sedute.
I membri del Consiglio di Stato eletti in occasione della rinnovazione integrale entrano in funzione il 1° luglio.
Il Consiglio di Stato prende e difende le sue decisioni quale autorità collegiale.
Il Consiglio di Stato prepara gli affari del Gran Consiglio per quanto quest’ultimo non li elabori da sé.
I membri del Consiglio di Stato partecipano a titolo consultivo alle sedute del Gran Consiglio e delle sue commissioni e possono presentare proposte. La legge può prevedere eccezioni per la partecipazione alle sedute.
Il cancelliere dello Stato assicura il coordinamento tra il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio e dirige la Cancelleria dello Stato.
Il Consiglio di Stato:
Il Consiglio di Stato emana ordinanze di esecuzione e, per quanto la legge gliene conferisca la facoltà, altre ordinanze.
Se vi è urgenza, esso può emanare ordinanze per l’applicazione immediata del diritto di rango superiore. Queste ordinanze devono essere integrate nel diritto ordinario entro due anni.
Per far fronte a situazioni straordinarie, quali emergenze sociali o disordini gravi e imminenti che mettano in pericolo la sicurezza pubblica, il Consiglio di Stato può emanare le ordinanze necessarie. Queste ordinanze decadono il più tardi due anni dopo essere entrate in vigore.
Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale e ne determina i compiti.
I membri del Consiglio di Stato dirigono un dipartimento ciascuno.
Il Consiglio di Stato prepara il bilancio di previsione e allestisce il consuntivo annuale e altri conti finanziari.
Esso decide su:
Il Consiglio di Stato conduce i negoziati concernenti trattati intercantonali e altri accordi.
Esso conclude gli accordi, fermo restando il diritto di approvazione del Gran Consiglio.
Ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi:
Il Consiglio di Stato:
Il Cantone garantisce una giustizia indipendente, imparziale e affidabile.
Laddove la natura della causa lo consenta, dev’essere offerta una mediazione e perseguita un’intesa.
I tribunali pronunciano su controversie in materia civile, penale e amministrativa.
La legge disciplina l’organizzazione, la competenza e la procedura e designa le altre autorità giudiziarie.
Possono essere istituite autorità giudiziarie intercantonali.
Il Tribunale cantonale è la suprema autorità giudiziaria del Cantone.
Esso si suddivide in sezioni, specializzate per materia.
La legge ne determina le competenze quanto a nomine e ad attività normativa.
La legge istituisce tribunali di primo grado in materia civile e penale e designa le autorità giudiziarie di primo grado in materia amministrativa.
Essa disciplina i compiti giudiziari delle autorità di perseguimento penale e la competenza penale delle autorità amministrative del Cantone e dei Comuni.
Il Tribunale cantonale dirige l’amministrazione giudiziaria.
Esso sottopone proposte al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato e rappresenta tutte le autorità giudiziarie che gli sono subordinate.
Riferisce al Gran Consiglio sulla sua attività.
Il Tribunale cantonale vigila sugli altri tribunali e sulle autorità giudiziarie che gli sono subordinate.
La legge può istituire ulteriori organi di vigilanza.
La legge può istituire un difensore civico. Questi fa da mediatore nei conflitti tra privati e autorità.
I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati, nei limiti del diritto cantonale, di attribuzioni normative e decisionali.
L’autonomia comunale è garantita. La legislazione ne determina l’estensione concedendo ai Comuni un margine di azione quanto ampio possibile.
I Comuni adempiono i loro propri compiti e quelli affidati loro dal Cantone.
I Comuni si danno un’organizzazione democratica e ne ancorano i principi in un regolamento comunale.
Gli organi dei Comuni sono in particolare gli aventi diritto di voto e il Municipio. I Comuni possono istituire un proprio Parlamento.
I Comuni possono collaborare tra loro. I diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto devono essere salvaguardati.
La legge può obbligare i Comuni a collaborare se solo in tal modo un compito può essere appropriatamente adempito.
Il Cantone agevola la collaborazione con i Comuni dei Cantoni vicini.
Il Cantone e i Comuni collaborano in veste di partner istituzionali.
Il Cantone incentiva i Comuni al fine di accrescerne l’efficienza e l’economicità. Sostiene in particolare la collaborazione intercomunale e può promuovere riforme territoriali.
Nell’adempiere i loro compiti e nel provvedere alla loro organizzazione i Comuni assicurano un controllo e una direzione efficaci.
Il Cantone designa le autorità incaricate di vigilare sui Comuni rispettandone la libertà d’azione. La legge disciplina le misure di vigilanza. 5
Gli atti normativi comunali sottostanno all’approvazione del Cantone per quanto la legge lo preveda. Se la legge non dispone altrimenti, l’esame si limita alla loro conformità al diritto.
Le modifiche nell’effettivo e nel territorio dei Comuni sono decise dagli aventi diritto di voto.
Le aggregazioni e le scissioni di Comuni richiedono l’approvazione del Gran Consiglio; le modifiche dei confini comunali, quella del Consiglio di Stato.
Su richiesta di un Comune direttamente interessato, il Gran Consiglio può decidere l’aggregazione o la scissione di Comuni, sempre che l’adempimento efficace ed economicamente razionale di un compito lo esiga. I Comuni coinvolti devono essere sentiti. La decisione sottostà a referendum facoltativo.
Le modifiche nell’effettivo o nel territorio che comportino un cambiamento di Cantone richiedono il consenso degli aventi diritto di voto dei Comuni coinvolti e del Cantone.
Le corporazioni sono enti di diritto pubblico secondo il diritto cantonale. La legge disciplina i particolari.
Il Cantone e i Comuni utilizzano i fondi pubblici secondo i principi dell’economicità e dell’efficienza.
La legge assicura che le finanze cantonali e comunali siano equilibrate e che gli eventuali disavanzi siano ammortati entro un termine adeguato.
Le finanze cantonali e comunali devono essere esaminate da esperti indipendenti.
Il Cantone e i Comuni si procacciano le loro risorse segnatamente mediante:
Il Cantone provvede a un’adeguata perequazione della capacità finanziaria dei Comuni.
Esso rafforza l’autonomia finanziaria dei Comuni, segnatamente lasciando loro fonti di finanziamento sufficienti.
La Chiesa cattolica romana, la Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica cristiana sono enti ecclesiastici di diritto pubblico riconosciuti.
Il Gran Consiglio può riconoscere quali enti di diritto pubblico altre comunità religiose. La legge disciplina le condizioni e la procedura.
Gli enti ecclesiastici di diritto pubblico sono autonomi. Disciplinano il diritto di voto dei loro membri e stabiliscono le linee fondamentali della loro organizzazione in uno statuto sottoposto per approvazione ai loro aventi diritto di voto.
Lo statuto può prevedere una suddivisione in enti territoriali di diritto pubblico.
Gli enti ecclesiastici di dritto pubblico hanno facoltà di riscuotere imposte presso i loro membri e presso le persone giuridiche.
Il gettito delle imposte riscosse presso le persone giuridiche dev’essere destinato ad attività sociali e culturali.
La legge disciplina i particolari.
La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
La revisione parziale può vertere su una o più disposizioni costituzionali materialmente connesse.
La Costituzione del Cantone di Lucerna del 29 gennaio 1875 6 è abrogata.
Gli atti normativi emanati da un’autorità non più competente secondo il nuovo diritto o decisi secondo una procedura diversamente disciplinata dal diritto anteriore rimangono in vigore. L’eventuale loro modifica è retta dal nuovo diritto.
I membri delle autorità rimangono in funzione fino alla scadenza del loro mandato secondo il diritto anteriore.
I §§ 73, 77 e 86 bis della Costituzione cantonale del 1875 rimangono applicabili fino alla nuova regolamentazione legale dell’autorità giudiziaria suprema secondo i §§ 63, 65 e 66. Le altre disposizioni della presente Costituzione relative ai tribunali si applicano per analogia al Tribunale superiore e al Tribunale amministrativo.
Fino all’entrata in vigore di una nuova regolamentazione legale, la città di Lucerna, gli altri Comuni del distretto di Lucerna, i Comuni del distretto di Hochdorf, quelli del distretto di Sursee, quelli del distretto di Willisau e quelli del distretto dell’Entlebuch formano ciascuno un circondario elettorale secondo il diritto anteriore.
Alle iniziative e ai referendum il cui termine per la raccolta delle firme sta già decorrendo o su cui il Popolo non si è ancora pronunciato alle urne al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione si applica il diritto anteriore.
I §§ 17, 45 capoverso 3, 75 capoverso 1, 85, 91 e 92 della Costituzione cantonale del 1875 rimangono applicabili fino all’entrata in vigore di una corrispondente regolamentazione legale.
Le prossime elezioni per la rinnovazione dei municipi e dei parlamenti comunali, nonché per la rinnovazione dei tribunali distrettuali si svolgeranno nel 2008.
Le prossime elezioni per la rinnovazione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, nonché per la designazione dei deputati lucernesi al Consiglio degli Stati si svolgeranno nel 2011.
L’elezione dei deputati al Consiglio degli Stati avverrà contemporaneamente a quella dei deputati al Consiglio nazionale.
Gli aventi diritto di voto o, laddove ne esista uno, il Parlamento comunale sono competenti per chiedere il referendum dei Comuni, per quanto il regolamento comunale non dichiari competente un altro organo.
Le revisioni della Costituzione cantonale del 1875 intervenute dopo la promulgazione della presente Costituzione da parte del Gran Consiglio verranno formalmente adeguate a quest’ultima. Le relative decisioni del Gran Consiglio non saranno sottoposte a referendum.
La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 2008.
I numeri indicano i paragrafi e parti di paragrafo della Costituzione
Amministrazione
Amministrazione cantonale
Attività
Attività normativa 56
Autorità
Bilancio
Cancelleria dello Stato 54
Cantone/i
Capitale 9
Chiesa (e)
Circondario elettorale 19, 84
Cittadinanza 28 ss
Collaborazione
Commissione (i) 41 ss
Compiti del Cantone 11 ss
Comune (i) 68 ss
Comunità religiose 79
Consiglio di Stato 51 ss
Corporazioni 75
Costituzione ingresso
Difensore civico 67
Dignità umana
Diritto (i)
Disposizioni finali 83 ss
Durata
Eleggibilità
Elezioni e votazioni 18 ss
Firme
Garanzia
Gran Consiglio 36 ss
Grazia
Giurisdizione
Immunità 34
Imposte
Incompatibilità 33
Informazioni 35
Iniziativa 20
Istruzione
Interesse pubblico
Libertà
Lingua ufficiale 7
Lucerna
Maggioritario
Municipio
Nomine
Ordine
Organizzazione
Perequazione finanziaria 78
Popolo
Progetto elaborato 22
Promessa
Proporzionalità
Proposta gene rica 22
Proporzionale/tà
Protezione
Pubblicità delle deliberazioni
Referendum 23 ss
Regime transitorio 84
Responsabilità
Revisione della Costituzione 81 ss
Sedute
Sesso
Sistema
Stato
Stemma 8
Sussidiarietà 4
Territorio
Tribunale (i) 61 ss
Vigilanza
Vita
Votazioni
Voto