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Costituzione del Cantone di Soletta dell’8 giugno 1986 (Stato 1° agosto 2025)

Traduzione1

Il Popolo del Cantone di Soletta,

conscio della sua responsabilità dinanzi a Dio nei confronti dell’essere umano, della comunità e dell’ambiente, nell’intento di
preservare il Cantone nella sua multiculturalità e nelle sue diversità regionali e di rafforzarlo come Stato membro della Confederazione,
proteggere la libertà e il diritto nell’ambito di un ordinamento democratico,
salvaguardare la pace interna e la coesione del Popolo,
promuovere il benessere generale,
adoperarsi per un ordine sociale che favorisca il pieno sviluppo e la sicurezza sociale dell’essere umano,

si è dato la presente Costituzione:

Sezione 1 Principi

I. In genere

Art. 1 Il Cantone in quanto Stato membro della Confederazione

Il Cantone di Soletta è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.

Esso partecipa attivamente al divenire della Confederazione e adempie i compiti affidatigli dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 2 Rapporti con gli altri Cantoni

Il Cantone di Soletta collabora con gli altri Cantoni e s’impegna per trovare soluzioni in comune.

Esso si considera un tramite tra le comunità culturali della Svizzera.

Art. 3 Rapporti con i Comuni

Il Cantone riconosce l’autonomia dei Comuni.

La legislazione conferisce ai Comuni ampia libertà organizzativa.

Art. 4 Ordinamento fondamentale democratico

Il potere risiede nell’insieme del Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.

Art. 5 Vincolatività alla Costituzione e alla legge

Chi assume compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legge. Agisce esclusivamente nell’interesse pubblico e rispetta in tutti i settori i principi dell’uguaglianza giuridica e della proporzionalità.

Gli organi dello Stato e i privati si comportano vicendevolmente secondo buona fede.

II. Diritti fondamentali

Art. 6 Protezione della dignità umana

La dignità umana è intangibile.

Art. 7 Uguaglianza giuridica

Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

Art. 8 Libertà personale e tutela della sfera privata

La libertà personale è inviolabile. Ognuno ha diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

La sfera privata e segreta, segnatamente la protezione dall’abuso dei dati, l’inviolabilità del domicilio e il segreto postale e delle telecomunicazioni sono garantiti.

In caso di grave limitazione, illegale o ingiustificata, della libertà personale vi è diritto al risarcimento del danno e a una riparazione morale.

Art. 9 Diritto al matrimonio e alla famiglia

Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.

Art. 10 Libertà di credo, di coscienza e di culto

La libertà di credo e di coscienza, nonché la libertà di culto sono intangibili.

Art. 11 Libertà di opinione e d’informazione

Ognuno può formare liberamente la propria opinione, esprimerla e diffonderla con la parola, lo scritto, l’immagine o in qualsiasi altro modo, nonché ricevere liberamente le opinioni espresse da altri.

Ognuno ha il diritto di utilizzare le fonti d’informazione accessibili a tutti.

Ognuno ha il diritto di accedere ai documenti ufficiali. La legge precisa questo diritto. 2

Art. 12 Libertà dei mezzi di comunicazione

La libertà dei mezzi di comunicazione è garantita.

La censura è vietata.

Art. 13 Libertà di riunione e di associazione

Ognuno ha il diritto di riunirsi e di associarsi con altri, nonché di non partecipare a riunioni e associazioni.

Le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico possono essere vietate o sottoposte a restrizioni soltanto se l’ordine e la sicurezza pubblici risultino esposti a un pericolo serio e immediato.

Art. 14 Libertà della scienza e dell’arte

La libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifici, nonché la libera attività artistica sono garantite.

Art. 15 Libertà di domicilio

La libertà di domicilio è garantita.

Art. 16 Garanzia della proprietà

La proprietà e gli altri diritti patrimoniali sono protetti.

In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.

Art. 17 Libertà economica

La libera attività economica è garantita.

Ognuno può liberamente scegliere la propria professione e il proprio posto di lavoro.

Il Cantone non prende partito in caso di misure di lotta legittime tra le parti sociali.

Art. 18 Tutela giurisdizionale

Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale.

Le parti hanno il diritto di essere sentite in giudizio, dinanzi alle autorità e in sede amministrativa, e di ottenere una decisione motivata entro un congruo termine.

Nella misura prevista dalla legge, il procedimento dinanzi a un tribunale o ad altre autorità è gratuito per le parti indigenti.

Art. 19 Garanzie in caso di privazione della libertà

Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e secondo le procedure previsti dalla legge.

Chiunque sia privato della libertà di movimento dev’essere informato senza indugio, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione.

L’arrestato dev’essere immediatamente tradotto dinanzi a un tribunale indipendente, designato dalla legge, il quale deciderà circa la carcerazione preventiva o di sicurezza. 3

Art. 20 Attuazione dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali hanno valenza nell’intero ordinamento giuridico.

Chi esercita i propri diritti fondamentali deve rispettare i diritti fondamentali altrui.

Per quanto vi si prestino per loro natura, i diritti fondamentali vincolano anche i privati nei loro rapporti reciproci.

Art. 21 Limiti dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se e per quanto un interesse pubblico preponderante lo giustifichi. Nella loro essenza sono intangibili.

Qualsivoglia limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.

I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza con il Cantone possono essere ulteriormente limitati soltanto nella misura in cui lo esiga l’interesse pubblico particolare su cui poggia tale rapporto.

III. Obiettivi sociali

Art. 22

In complemento all’iniziativa e alla responsabilità dei privati, il Cantone, in via legislativa, si adopera affinché, nei limiti delle sue competenze e dei mezzi disponibili:

  1. le persone bisognose di aiuto a causa della loro età, del loro stato di salute o della loro situazione economica o sociale ricevano i mezzi necessari alla loro esistenza;
  2. la famiglia sia sostenuta e promossa nell’adempimento dei suoi compiti;
  3. ognuno possa formarsi e perfezionarsi conformemente alle proprie capacità e inclinazioni e possa partecipare alla vita culturale;
  4. ognuno possa sovvenire al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate, e sia protetto dalle conseguenze della disoccupazione;
  5. ognuno possa, a condizioni sopportabili, trovare un’abitazione adeguata.

IV. Doveri individuali

Art. 23

Ognuno deve adempiere i doveri impostigli dall’ordinamento giuridico.

Sezione 2 Diritti popolari

I. Cittadinanza

Art. 24

La legge disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.

La naturalizzazione non dev’essere resa più difficile da condizioni o oneri sproporzionati.

II. Diritto di voto

Art. 25

Ha diritto di voto ogni abitante del Cantone che abbia la cittadinanza svizzera e abbia compiuto i 18 anni. 4

Il diritto di voto si esercita nel luogo di domicilio.

La legge disciplina l’esclusione dal diritto di voto.

III. Diritto di petizione

Art. 26

Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni e reclami alle autorità. L’autorità competente è tenuta a dare una risposta motivata entro congruo termine, ma non oltre un anno.

IV. Elezioni popolari e revoca

Art. 27 Competenza

Il Popolo elegge:

  1. per quanto riguarda gli organi federali, 1.i membri del Consiglio nazionale,2.i membri del Consiglio degli Stati;
  2. per quanto riguarda gli organi cantonali, 1.i membri del Gran Consiglio,2.i membri del Consiglio di Stato;
  3. per quanto riguarda gli organi circondariali o distrettuali, 1.5i presidenti dei tribunali circondariali,2.6…3.i giudici circondariali e i loro supplenti,4.7…5.8
  4. per quanto riguarda gli organi comunali, 1.i membri del Municipio,2. 9il sindaco.

Art. 28 Diritto di revoca

Il Popolo può revocare in ogni tempo il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato.

La votazione popolare sulla revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato è indetta allorché, entro sei mesi, una richiesta in tal senso raccolga 6000 firme. La votazione popolare deve svolgersi il più tardi due mesi dopo il deposito delle firme.

Se il Popolo accetta la richiesta di revoca, entro quattro mesi si procede a nuove elezioni.

V. Richieste del Popolo (iniziativa e mozione popolare)

Art. 29 Contenuto e forma dell’iniziativa

Mediante un’iniziativa, il Popolo ha il diritto di chiedere:

  1. la revisione totale o parziale della Costituzione;
  2. l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di una legge;
  3. 10 l’emanazione di un decreto del Gran Consiglio; non sono tuttavia ammesse iniziative riguardo alle decisioni menzionate nell’articolo 37, eccettuate le iniziative in materia di budget globale di cui all’articolo 33a;
  4. il deposito di un’iniziativa cantonale in sede federale.

L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione non può contenere né direttive, né un progetto elaborato.

Le altre iniziative possono essere presentate in forma di proposta generica o di progetto elaborato, eccettuata l’iniziativa in materia di budget globale che dev’essere sempre presentata in forma di proposta generica. Esse devono vertere su una materia uniforme e contenere una clausola di ritiro 11 .

Art. 30 Deposito

L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato dev’essere designata espressamente come iniziativa costituzionale o legislativa.

Prima dell’inizio della raccolta delle firme, ogni iniziativa dev’essere sottoposta per esame alla Cancelleria dello Stato; il parere della Cancelleria non vincola gli autori dell’iniziativa.

Un’iniziativa è considerata formalmente riuscita se, nei 18 mesi dalla pubblicazione ufficiale del testo, è sostenuta da 3000 aventi diritto di voto o da dieci Comuni politici. L’iniziativa in materia di budget globale è retta dall’articolo 33 a 12 .

Art. 31 Ammissibilità

Il Gran Consiglio dichiara non valida l’iniziativa che non adempia le condizioni di forma, sia manifestamente contraria al diritto o sia inattuabile.

Art. 32 Trattazione

L’iniziativa elaborata è sottoposta immutata al voto del Popolo. Il Gran Consiglio propone al Popolo di approvarla o respingerla. Può contrapporre all’iniziativa un controprogetto. La votazione popolare si svolge il più tardi due anni dopo il deposito dell’iniziativa.

Se il Gran Consiglio non l’approva, l’iniziativa generica è sottoposta entro un anno al voto del Popolo. Se il Gran Consiglio o il Popolo approva l’iniziativa, il Gran Consiglio, entro due anni dall’approvazione, presenta un testo che la realizzi. Questo testo è sottoposto al voto del Popolo simultaneamente all’eventuale controprogetto. L’iniziativa in materia di budget globale è retta dall’articolo 33 a. 13

Art. 33 Votazione sull’iniziativa e sul controprogetto

Se la votazione verte simultaneamente sull’iniziativa e sul controprogetto, i votanti devono avere la possibilità di approvare o respingere entrambi i testi.

Se il Popolo approva i due testi, è considerato accettato il testo che, nella votazione eventuale simultanea, raccoglie il maggior numero di voti.

Art. 33a14 Iniziativa in materia di budget globale

3000 aventi diritto di voto possono chiedere una determinata configurazione di un futuro budget globale pluriennale. La domanda dev’essere depositata il più tardi due anni prima della scadenza del budget globale pluriennale precedente. Il termine per la raccolta delle firme è di 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del testo dell’iniziativa.

Nei dodici mesi che precedono la scadenza del budget globale, il Gran Consiglio elabora un progetto conforme allo scopo dell’iniziativa. Il progetto, insieme all’eventuale controprogetto, è sottoposto al voto del Popolo il più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo del budget globale. Per assicurare il finanziamento, il progetto può essere abbinato a una modifica dell’aliquota fiscale.

Art. 3415 Mandato popolare

100 aventi diritto di voto hanno il diritto di presentare per scritto una proposta al Gran Consiglio vertente su questioni di pianificazione politica o di legislazione o su altri temi che possono essere oggetto di un mandato del Gran Consiglio al Consiglio di Stato.

La legge disciplina i particolari.

VI. Votazione popolare (referendum)

Art. 35 Votazioni popolari obbligatorie

Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo:

  1. le modifiche costituzionali;
  2. le decisioni del Gran Consiglio e le iniziative per la revisione totale della Costituzione;
  3. 16 i trattati internazionali e intercantonali il cui contenuto modifichi la Costituzione o che comportino spese secondo la lettera e;
  4. 17 le leggi, i trattati internazionali e i trattati intercantonali il cui contenuto abbia forza di legge, se sono stati adottati a una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio;
  5. 18 le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche il cui importo superi i 5 milioni di franchi o su spese annue ricorrenti il cui importo superi i 500 000 franchi;
  6. le iniziative costituzionali e legislative elaborate e i relativi controprogetti;
  7. le iniziative generiche cui il Gran Consiglio non intenda dare seguito;
  8. le iniziative cantonali in sede federale, previste dall’articolo 29 capoverso 1 lettera d, e le iniziative per l’emanazione di un decreto del Gran Consiglio, se quest’ultimo non le approva;
  9. le iniziative per la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato;
  10. le decisioni che il Gran Consiglio medesimo sottopone al voto del Popolo;
  11. altre decisioni che per legge devono essere sottoposte al voto del Popolo.

Se il Popolo è chiamato a pronunciarsi su una legge o su un decreto, il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto, oltre all’atto normativo nel suo complesso, anche singole disposizioni, con o senza varianti.

Art. 36 Votazioni popolari facoltative

Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici:

  1. le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche di oltre un milione di franchi o su spese annue ricorrenti di oltre 100 000 franchi;
  2. 19 tutte le leggi, i trattati internazionali o intercantonali e le decisioni del Gran Consiglio che non sottostanno a votazione popolare obbligatoria; è fatto salvo l’articolo 37.

La votazione popolare è indetta qualora ne sia fatta richiesta nei 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale della decisione del Gran Consiglio.

Art. 37 Esclusione della votazione popolare facoltativa

Sono eccettuate dalla votazione popolare facoltativa le seguenti decisioni del Gran Consiglio:

  1. le decisioni concernenti l’ammissibilità delle iniziative popolari secondo l’articolo 31;
  2. 20 le decisioni sui mandati popolari di cui all’articolo 34;
  3. 21 le decisioni programmatiche di cui all’articolo 73;
  4. 22 le decisioni di cui all’articolo 74;
  5. le decisioni in materia di elezioni secondo l’articolo 75;
  6. le decisioni di cui all’articolo 76 capoverso 1.

La legge sull’esercizio dei diritti popolari può prevedere altre eccezioni per decisioni del Gran Consiglio di secondaria importanza.

VII. Partecipazione alla formazione dell’opinione

Art. 38 Partiti

Il Cantone e i Comuni riconoscono il ruolo dei partiti.

Essi possono sostenerne l’attività.

Art. 39 Consultazioni

Prima di emanare disposizioni costituzionali o legislative o di realizzare altri progetti di portata generale, può essere indetta una procedura di consultazione.

Le procedure di consultazione devono essere annunciate ufficialmente. Ognuno ha il diritto di far pervenire il proprio parere.

Le risposte alle consultazioni sono accessibili a ognuno.

VIII. Salvaguardia dei diritti popolari

Art. 40

Il legislatore non può delegare ad altri organi la competenza di emanare disposizioni fondamentali e importanti.

Il Gran Consiglio o, in casi eccezionali, il Consiglio di Stato può essere abilitato dalla legge a deliberare definitivamente in materia di spese. Il massimale delle nuove spese uniche oggetto della delega finanziaria dev’essere specificato nella legge.

Sezione 3 Struttura del Cantone

I. Territorio del Cantone e capitale

Art. 41 Territorio cantonale

Il Cantone comprende il territorio delimitato dai confini storici e garantitogli dalla Confederazione Svizzera.

Le modifiche del territorio cantonale devono essere oggetto di una votazione popolare.

Le rettifiche di confine richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 42 Capitale

La capitale del Cantone è Soletta.

Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali supremi hanno sede a Soletta.

II. Circoscrizioni, distretti, circondari elettorali

Art. 43 Circoscrizioni, distretti, circondari elettorali

Il territorio del Cantone è suddiviso nelle cinque circoscrizioni seguenti ed ogni circoscrizione è suddivisa a sua volta in due distretti:

  1. Soletta-Lebern;
  2. Bucheggberg-Wasseramt;
  3. Thal-Gäu;
  4. Olten-Gösgen;
  5. Dorneck-Thierstein.

La suddivisione in circoscrizioni costituisce il fondamento della decentralizzazione dell’amministrazione e dell’apparato giudiziario. È fatto salvo l’articolo 44 capoverso 1. 23

Le circoscrizioni costituiscono i circondari elettorali per l’elezione del Gran Consiglio. 24

Art. 44 Organi delle circoscrizioni e dei distretti

Gli organi delle circoscrizioni sono le prefetture, le segreterie circondariali e i tribunali circondariali. La legge può prevedere che per le circoscrizioni di Soletta-Lebern e di Bucheggberg-Wasseramt vi siano un tribunale e una segreteria circondariali in comune. 25

La legge disciplina la competenza e l’organizzazione di questi organi.

III. Comuni e consorzi intercomunali

Art. 45 Statuto e autonomia dei Comuni

I Comuni (Comuni politici, Comuni patriziali e parrocchie) sono enti autonomi di diritto pubblico.

Il diritto dei Comuni di autogestirsi è garantito nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. I Comuni determinano la propria organizzazione, eleggono le proprie autorità e i propri funzionari e impiegati e adempiono autonomamente i propri compiti.

Qualsiasi conferimento di nuovi compiti ai Comuni richiede una base legale.

Art. 46 Imposte comunali

I Comuni politici riscuotono imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, nonché sull’utile netto e sul capitale delle persone giuridiche, in base alla tassazione concernente l’imposta dello Stato.

Per quanto la legge lo consenta, i Comuni politici possono riscuotere altri tributi.

I Comuni patriziali e le parrocchie possono riscuotere imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, nonché imposte personali.

Art. 47 Modifiche dell’effettivo, del territorio e dei confini

La costituzione, l’aggregazione o lo scioglimento dei Comuni politici, dei Comuni patriziali e delle parrocchie, nonché la modifica del loro effettivo o del loro territorio richiedono il consenso dei Comuni direttamente interessati e l’approvazione del Gran Consiglio.

Le rettifiche di confine che non comportino importanti modifiche territoriali possono essere decise dai Comuni direttamente interessati o, per gravi motivi e su richiesta di uno di questi Comuni, dal Consiglio di Stato. La decisione del Consiglio di Stato può essere impugnata dinanzi al Gran Consiglio dai Comuni direttamente interessati.

Art. 48 Collaborazione, consorzi intercomunali

Per adempiere determinati compiti, i Comuni possono formare consorzi intercomunali o creare istituti in comune, concludere convenzioni con altri Comuni, del Cantone o fuori Cantone, e partecipare a imprese pubbliche, a economia mista o private.

Gli aventi diritto di voto dei Comuni direttamente interessati hanno un diritto di partecipazione; la legge disciplina i particolari.

Laddove compiti regionali possano essere ragionevolmente adempiuti soltanto in comune, la legge può obbligare i Comuni a formare consorzi intercomunali o ad aderirvi.

IV. Comuni politici

Art. 49 Appartenenza, sovranità territoriale

Il Comune politico comprende il territorio comunale e i suoi abitanti.

Qualsiasi persona che dimori sul territorio comunale sottostà alla sovranità territoriale del Comune politico.

Art. 50 Compiti

Il Comune politico adempie compiti di portata locale e regionale, sempre che non competano ad altri enti, e i compiti che il Cantone gli ha delegato.

V. Comuni patriziali

Art. 51 Appartenenza

Il Comune patriziale comprende tutte le persone che possiedono la cittadinanza comunale, senza riguardo al loro luogo di domicilio.

Art. 52 Compiti

Il Comune patriziale ha segnatamente i compiti seguenti:

  1. il conferimento della cittadinanza comunale;
  2. 26
  3. l’amministrazione dei beni patriziali;
  4. la gestione naturalistica delle foreste e dei pascoli patriziali («Allmende»), nonché la loro manutenzione a fini di svago e ristoro;
  5. la promozione del benessere culturale e sociale, nella misura dei suoi mezzi.

Sezione 4 Stato e Chiesa

Art. 53 Principio

La Chiesa cattolica romana, la Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica cristiana sono riconosciute quali enti di diritto pubblico.

Il Gran Consiglio può riconoscere quali enti di diritto pubblico altre comunità religiose che offrano garanzia di durata.

Art. 54 Organizzazione

Le comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico si organizzano in parrocchie.

Le parrocchie possono riunirsi in sinodi.

Art. 55 Parrocchie

La parrocchia comprende tutti i membri di una comunità religiosa riconosciuta che abitano sul suo territorio. Le parrocchie soddisfanno ai bisogni temporali della loro confessione e adempiono altri compiti nei limiti fissati dallo Statuto ecclesiastico.

L’uscita da una comunità religiosa riconosciuta è ognora possibile mediante dichiarazione scritta al Consiglio parrocchiale.

La parrocchia può accordare il diritto di voto agli stranieri domiciliati.

Art. 56 Sinodi

I sinodi provvedono agli interessi generali della loro comunità religiosa e regolano questioni comuni alle loro diverse parrocchie.

I loro statuti richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 57 Rapporti con il Cantone

Le parrocchie sottostanno alla vigilanza e i sinodi all’alta vigilanza del Cantone. L’autodeterminazione ecclesiale è garantita.

Rimangono salvi la legislazione nonché i trattati internazionali e intercantonali vigenti.

Sezione 5 Autorità cantonali

I. Disposizioni generali

Art. 58 Divisione dei poteri

Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali adempiono i loro compiti secondo il principio della divisione dei poteri. Nessuna di queste autorità può interferire nella sfera operativa che la Costituzione o la legge riserva alle altre.

Nessuno può essere contemporaneamente membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato o membro di una di queste autorità e del Tribunale cantonale.

I funzionari e gli impiegati dell’amministrazione cantonale, dei tribunali e degli istituti cantonali incaricati di compiti amministrativi, nonché i funzionari dirigenti degli altri istituti cantonali non possono essere membri del Gran Consiglio.

Non possono essere membri del Gran Consiglio neppure i giudici non di carriera e i giudici supplenti dei tribunali cantonali che sottostanno alla vigilanza diretta del Gran Consiglio. 27

Art. 59 Eleggibilità

Ogni avente diritto di voto nel Cantone è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e in seno ai tribunali, per quanto la legge non imponga condizioni supplementari.

La legge disciplina l’eleggibilità a membro di un’altra autorità e a funzionario.

Art. 60 Attribuzione delle funzioni

Le funzioni pubbliche vanno attribuite alle persone più qualificate. Per quanto possibile, va tenuto adeguatamente conto dei diversi gruppi della popolazione, segnatamente delle regioni e delle tendenze politiche.

Art. 61 Periodo amministrativo

Il periodo amministrativo per tutti i funzionari e per tutte le autorità del Cantone e dei Comuni è di quattro anni.

Tutte le elezioni avvengono per un periodo amministrativo o per il periodo amministrativo ancora restante.

Art. 6228 Promessa solenne

All’atto dell’entrata in funzione, i membri delle autorità e i funzionari eletti dal Popolo o dal Gran Consiglio promettono solennemente di rispettare la Costituzione e la legge.

Art. 63 Pubblicità

Le deliberazioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono pubbliche per quanto interessi privati o pubblici degni di protezione non vi si oppongano.

La legge disciplina il diritto di consultare gli atti ufficiali.

Art. 64 Responsabilità

Il Cantone, i Comuni e gli altri titolari di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente a terzi nell’esercizio delle loro attività ufficiali.

La legge definisce la responsabilità in altri casi. Essa disciplina la responsabilità delle autorità, dei funzionari e degli impiegati.

Art. 65 Immunità

I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro dichiarato in Gran Consiglio o nelle commissioni parlamentari. In caso di abuso manifesto, il Gran Consiglio può tuttavia togliere questa immunità con il consenso dei due terzi dei membri presenti.

II. Gran Consiglio

Art. 66 Statuto

Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone. Si compone di 100 membri. 29

Art. 67 Elezione e ripartizione dei seggi

Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale.

La ripartizione dei seggi tra i circondari elettorali avviene secondo un decreto del Gran Consiglio, sulla base della statistica demografica più recente. È determinante il rapporto tra la popolazione residente dei circondari elettorali e la popolazione residente del Cantone. 30

Art. 68 Indipendenza

I membri del Gran Consiglio esercitano liberamente il loro mandato.

Essi devono rendere pubblici i loro legami con imprese e gruppi d’interesse.

Art. 69 Organizzazione e procedura

La legge definisce le linee fondamentali dell’organizzazione del Gran Consiglio e dei suoi rapporti con il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali supremi.

Art. 70 Rapporti con il Consiglio di Stato31

Il Gran Consiglio può conferire mandati al Consiglio di Stato. Questi, nella sua sfera di competenze, può, in casi giustificati, scostarsi dal mandato ricevuto. 32

I membri del Consiglio di Stato partecipano alle sedute del Gran Consiglio; vi hanno voto consultivo e possono presentare proposte sugli oggetti in deliberazione.

Art. 70bis33 Partecipazione del presidente del Tribunale cantonale

Il presidente del Tribunale cantonale partecipa alle sedute del Consiglio di Stato dedicate al preventivo, al consuntivo e al rapporto di attività dei tribunali; vi ha voto consultivo e può presentare proposte.

Art. 71 Attività normativa

Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. Può partecipare alla preparazione della legislazione.

Fatto salvo il capoverso 1, il Gran Consiglio emana sotto forma di ordinanza le disposizioni di esecuzione relative a leggi e decreti federali. Nel singolo caso, può delegare questa competenza al Consiglio di Stato.

Il Gran Consiglio può presentare un’iniziativa parlamentare vertente su un mandato o una decisione programmatica rimasti inadempiuti. La legge disciplina i particolari. 34

Art. 72 Trattati internazionali e intercantonali

Fatti salvi i diritti popolari, il Gran Consiglio approva i trattati internazionali e i trattati intercantonali, eccetto che il Consiglio di Stato sia autorizzato per legge a concluderli definitivamente.

Il Gran Consiglio può partecipare alla preparazione di importanti trattati internazionali o intercantonali che sottostiano alla sua approvazione.

Art. 7335 Programmazione politica

Il Gran Consiglio tratta il programma di legislatura e il piano integrato dei compiti e delle finanze, nonché altri piani fondamentali in singoli settori di compiti e ne prende atto.

Mediante una decisione programmatica esso incarica il Consiglio di Stato di svolgere un compito statale in una data direzione.

Art. 74 Gestione delle prestazioni e delle finanze36

Il Gran Consiglio:

  1. decide in materia di nuove spese, ferma restando la competenza del Popolo secondo gli articoli 35 e 36;
  2. 37 determina periodicamente la struttura e il grado di precisione del bilancio pubblico, decide sulle questioni importanti relative al budget globale e approva il bilancio di previsione;
  3. 38 approva il rapporto di gestione.

Il Gran Consiglio connette le decisioni finanziarie alle prestazioni da fornire. Si assicura dell’efficacia di tutte le misure cantonali. 39

La legge può conferire alla Commissione delle finanze l’autorizzazione provvisoria di procedere a una spesa che non consenta dilazioni. L’autorizzazione richiede l’approvazione del Gran Consiglio. 40

Art. 75 Nomine

Il Gran Consiglio nomina:

  1. 41
  2. i membri e i giudici supplenti dei tribunali, per quanto la Costituzione o la legge non ne affidi l’elezione al Popolo;
  3. 42 il procuratore pubblico superiore e il suo sostituto;
  4. 43 i procuratori pubblici;
  5. 44 il procuratore in capo dei minorenni e gli altri procuratori dei minorenni;
  6. il capo del Controllo delle finanze.

La legge può affidare altre nomine al Gran Consiglio. Essa determina i posti che devono essere messi a concorso.

Art. 76 Ulteriori attribuzioni

Il Gran Consiglio:

  1. esercita l’alta vigilanza su tutte le autorità e su tutti gli organi che svolgono compiti cantonali;
  2. può aggregare ai dipartimenti commissioni peritali consultive permanenti;
  3. 45
  4. esercita il diritto di amnistia e, per quanto la legge non l’attribuisca al Consiglio di Stato, il diritto di grazia;
  5. pronuncia su ricorsi e petizioni nei limiti delle sue competenze;
  6. risolve i conflitti di competenza, per quanto questo compito non spetti a un tribunale;
  7. esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale accorda ai Cantoni (art. 86, 89, 89bis e 93 Cost.46);
  8. può pronunciarsi sui pareri che il Consiglio di Stato indirizza alle autorità federali in sede di procedure di consultazione.

La legge può conferire al Gran Consiglio ulteriori competenze.

La legislazione attribuisce al Gran Consiglio la competenza di accordare le concessioni importanti.

III. Consiglio di Stato e amministrazione

Art. 77 Statuto

Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone.

Esso si compone di cinque membri e adempie i suoi compiti in quanto autorità collegiale.

Sceglie al suo interno il presidente («landamano») e il vicepresidente per la durata di un anno.

Art. 78 Compiti governativi

Fatti salvi i diritti popolari e i diritti del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato determina gli obiettivi e i mezzi principali dell’operato statale. Pianifica e coordina le attività dello Stato.

All’inizio di ogni legislatura, il Consiglio di Stato elabora un programma di legislatura e un piano integrato dei compiti e delle finanze. 47 Alla fine della legislatura, fa rapporto al Gran Consiglio sulla loro realizzazione.

Art. 79 Attività normativa

Il Consiglio di Stato dirige la procedura preliminare di elaborazione dei testi costituzionali e legislativi. In singoli casi, il Gran Consiglio può prevedere eccezioni.

Il Consiglio di Stato emana ordinanze sulla scorta e nei limiti delle leggi, dei trattati internazionali e dei trattati intercantonali.

17 membri del Gran Consiglio possono, entro 60 giorni, opporsi a un’ordinanza o a una modifica di ordinanza decisa dal Consiglio di Stato. Se l’opposizione è confermata dalla maggioranza dei membri presenti del Gran Consiglio, il testo contestato è rinviato al Consiglio di Stato. La legge sul Gran Consiglio precisa la procedura. 48

Il Consiglio di Stato può altresì emanare ordinanze per far fronte ai disordini già in atto o imminenti che minaccino l’ordine e la sicurezza pubblici, nonché a situazioni di emergenza sociale. Tali ordinanze devono essere immediatamente sottoposte per approvazione al Gran Consiglio. Decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.

Art. 80 Attribuzioni finanziarie

Il Consiglio di Stato può decidere nuove spese uniche sino a un importo di 250 000 franchi e spese annue ricorrenti sino a un importo di 50 000 franchi. 49

Esso può assumere e rinnovare prestiti.

Il Consiglio di Stato dispone circa il patrimonio finanziario. Per quanto non costituiscano meri investimenti, le partecipazioni finanziarie a imprese di diritto privato sottostanno alle disposizioni sulle attribuzioni in materia di spese.

Art. 81 Direzione dell’amministrazione

Il Consiglio di Stato determina l’organizzazione appropriata dell’amministrazione, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. Provvede ad assicurare un servizio pubblico conforme al diritto e improntato all’efficienza. 50

Il Consiglio di Stato pronuncia sui ricorsi amministrativi laddove previsto dalla legge. L’articolo 88 capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 82 Ulteriori competenze

Il Consiglio di Stato:

  1. provvede al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici;
  2. rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno;
  3. conclude accordi amministrativi e, nei limiti delle sue competenze, trattati internazionali e trattati intercantonali;
  4. si pronuncia sui progetti delle autorità federali;
  5. procede a nomine, per quanto esse non siano di competenza di altri organi;
  6. 51 conferisce la cittadinanza cantonale.

La legge può conferire al Consiglio di Stato ulteriori competenze.

Art. 83 Cancelleria dello Stato

La Cancelleria dello Stato è il segretariato del Consiglio di Stato e garantisce il collegamento con il Gran Consiglio. È diretta dal cancelliere dello Stato. 52

Art. 84 Amministrazione cantonale

L’amministrazione cantonale si suddivide in dipartimenti che, nei limiti delle loro competenze, decidono autonomamente in questioni amministrative.

Ciascun membro del Consiglio di Stato è a capo di uno o più dipartimenti.

Qualsiasi decisione di un dipartimento può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo, per quanto la legge non dichiari competente un’altra autorità o abiliti il dipartimento a pronunciare definitivamente sul ricorso.

Art. 85 Altri titolari di compiti pubblici

Nei limiti fissati dalla legge, il Cantone può:

  1. istituire enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico autonomi;
  2. per adempiere i suoi compiti, partecipare a imprese a economia mista;
  3. delegare compiti amministrativi a unità amministrative autonome, a organizzazioni intercantonali o intercomunali, a imprese a economia mista, nonché, eccezionalmente, a privati o a organizzazioni di diritto privato.

La tutela giurisdizionale dei cittadini e la vigilanza del Consiglio di Stato devono essere assicurate. La legge prevede un’appropriata partecipazione del Gran Consiglio.

Art. 86 Organizzazione e procedura

La legge disciplina:

  1. i fondamenti dell’organizzazione del Consiglio di Stato e dei dipartimenti;
  2. 53 le linee fondamentali della normativa applicabile ai rapporti di servizio del personale dello Stato;
  3. la procedura e la giustizia amministrative.

IV. Tribunali

Art. 87 Organi

La giurisdizione civile, penale e amministrativa è esercitata dai tribunali statali e dai tribunali arbitrali.

La legge disciplina l’organizzazione, le competenze e la procedura.

Art. 88 Principi

I tribunali sono indipendenti nell’amministrare la giustizia; sottostanno al solo diritto.

Di regola, le udienze sono pubbliche.

Il giudice non è vincolato dagli atti normativi cantonali o comunali contrari al diritto federale o al diritto cantonale di rango superiore.

Art. 89 Giurisdizione civile

La giurisdizione civile è esercitata da:

  1. i giudici di pace;
  2. i presidenti dei tribunali circondariali;
  3. i tribunali circondariali;
  4. 54
  5. il Tribunale cantonale;
  6. 55 altri tribunali e autorità di conciliazione ai sensi della legge.

Nei limiti fissati dalla legislazione, le controversie possono essere deferite al giudizio di tribunali arbitrali.

Art. 90 Giurisdizione penale

La giurisdizione penale è esercitata da:

  1. 56
  2. i presidenti dei tribunali dei minorenni;
  3. 57 il tribunale dei minorenni;
  4. i presidenti dei tribunali circondariali;
  5. i tribunali circondariali;
  6. il Tribunale cantonale;
  7. 58 il giudice dell’arresto;
  8. 59

Le autorità incaricate del perseguimento penale sono il pubblico ministero, il pubblico ministero dei minorenni, la polizia e i giudici di pace. 60

La legge disciplina la competenza decisionale penale del procuratore pubblico superiore, dei procuratori pubblici, dei procuratori dei minorenni, dei funzionari istruttori e dei giudici di pace, nonché la facoltà delle autorità amministrative d’infliggere pene. 61

Art. 91 Giurisdizione amministrativa

La giurisdizione amministrativa è esercitata da:

  1. il Tribunale amministrativo;
  2. il Tribunale delle assicurazioni;
  3. il Tribunale fiscale;
  4. la Commissione di stima;
  5. 62
  6. altri tribunali speciali, per quanto previsti dalla legge.

Art. 91bis63 Amministrazione giudiziaria

L’amministrazione giudiziaria compete ai tribunali.

Il presidente del Tribunale cantonale rappresenta i tribunali nei rapporti con le altre autorità.

La legge definisce le linee fondamentali dell’organizzazione e della procedura dell’amministrazione giudiziaria.

Sezione 6 Compiti dello Stato

I. Sicurezza pubblica

Art. 92 Ordine e sicurezza

Il Cantone e i Comuni politici garantiscono l’ordine e la sicurezza pubblici.

Art. 93 Precauzioni in previsione di catastrofi o di guerra

Il Cantone e i Comuni politici prendono provvedimenti per proteggere la popolazione da catastrofi o eventi bellici.

A tal fine, la legge può, per un tempo limitato, conferire al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato poteri che deroghino alle disposizioni costituzionali sulla ripartizione delle competenze.

II. Sicurezza sociale

Art. 94 Realizzazione degli obiettivi sociali

A complemento di quanto intrapreso su iniziativa e sotto responsabilità private, il Cantone realizza gli obiettivi sociali nei limiti della sua competenza e dei suoi mezzi.

Art. 95 Aiuto sociale

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, si prendono cura delle persone bisognose d’aiuto.

Essi possono creare o sostenere istituzioni previdenziali e assistenziali. Promuovono le misure di autoaiuto.

Art. 96 Stranieri

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni private, promuovono il benessere e l’integrazione degli stranieri.

Art. 97 Esecuzione delle pene e delle misure

Il Cantone definisce in una legge le linee fondamentali dei diritti e doveri:

  1. delle persone in carcere preventivo;
  2. delle persone che scontano una pena o una misura;
  3. delle persone internate per motivi assistenziali.

Art. 98 Informazioni giuridiche

Il Cantone può sostenere servizi gratuiti d’informazioni giuridiche.

Art. 99 Settore assicurativo

Il Cantone e i Comuni possono:

  1. accordare sussidi per il pagamento dei premi delle assicurazioni sociali;
  2. integrare con assegni complementari le prestazioni assicurative;
  3. gestire essi stessi assicurazioni sociali.

L’assicurazione malattie e infortuni è obbligatoria.

Gli edifici devono essere assicurati contro il fuoco e contro gli elementi naturali presso l’Assicurazione immobiliare solettese. Il Cantone può, per legge, dichiarare obbligatorie altre assicurazioni di cose.

L’Assicurazione immobiliare solettese può essere autorizzata dalla legge ad adottare regolamenti contenenti norme di diritto sempre che queste ultime abbiano un carattere tecnico o siano soggette a circostanze in rapida evoluzione. L’Assicurazione immobiliare solettese determina i premi e i contributi da riscuotere nei limiti fissati dalla legge. L’articolo 79 capoverso 3 si applica per analogia. 64

III. Sanità

Art. 100 Settore sanitario

Il Cantone disciplina il settore della sanità pubblica. Crea le condizioni atte ad assicurare cure mediche adeguate ed economicamente sopportabili.

Il Cantone, in collaborazione con i Comuni, promuove la prevenzione e l’assistenza sanitarie, nonché le cure mediche e a domicilio.

Il Cantone esercita la vigilanza sulle professioni sanitarie.

Art. 101 Ospedali e ricoveri

Il Cantone, da solo o insieme con altri enti, gestisce ospedali e ricoveri.

Le istituzioni private sono sottoposte ad autorizzazione. La legge ne fissa le condizioni.

Tutti gli ospedali e i ricoveri, privati e pubblici, sottostanno alla vigilanza del Cantone.

IV. Cultura, istruzione e formazione

Art. 102 Cultura

Il Cantone e i Comuni promuovono la creatività individuale e agevolano la partecipazione alla vita culturale.

Essi tutelano il patrimonio culturale e provvedono a conservarlo.

Art. 103 Mezzi di comunicazione sociale

Il Cantone può emanare una legge sui mezzi di comunicazione sociale che promuova le peculiarità culturali del Cantone e la pluralità dell’informazione.

Art. 104 Principi concernenti il sistema scolastico

L’educazione e la formazione sono compiti assunti congiuntamente dai genitori e dalla scuola. La legge disciplina i rispettivi diritti e doveri.

Ogni alunno ha diritto a una formazione adeguata alle sue capacità intellettuali, morali e fisiche. Le materie insegnate sono le stesse per ambo i sessi.

La frequentazione della scuola è obbligatoria durante il tempo stabilito dalla legge.

Art. 105 Scuole pubbliche

I Comuni politici istituiscono e gestiscono le scuole di base; la scuola d’infanzia è parte integrante della scuola di base. 65 Il Cantone partecipa alle spese. 66

Il Cantone istituisce e gestisce gli istituti pedagogici speciali. Può gestire altre offerte cantonali a livello di scuola di base. La legge disciplina i particolari. 67

Il Cantone istituisce e gestisce le altre scuole pubbliche. La legge disciplina i loro compiti e la loro organizzazione. 68

Tutte le scuole pubbliche sottostanno alla vigilanza del Cantone.

Art. 106 Formazione professionale e perfezionamento

Il Cantone sostiene la formazione e il perfezionamento professionali, nonché la riqualificazione professionale.

Esso può istituire e gestire corrispondenti centri di formazione o partecipare a centri siffatti.

Il Cantone e i Comuni promuovono l’acquisizione di una cultura generale da parte degli adolescenti, nonché l’educazione degli adulti.

Art. 107 Collaborazione con altri Cantoni e con altri enti

Il Cantone si adopera per la collaborazione e il coordinamento nel settore scolastico.

Esso può, con altri Cantoni o altri enti, costituire e gestire centri di formazione.

Art. 108 Scuole private

Le scuole private elementari e medie, inferiori e superiori, le scuole professionali private e le istituzioni accademiche private sottostanno ad autorizzazione e sono poste sotto la vigilanza del Cantone.

Lo stesso vale per l’insegnamento privato dispensato durante la scuola dell’obbligo e sostituivo di quello pubblico

Il Cantone può sussidiare scuole private.

Art. 109 Agevolazione della frequentazione della scuola

Il Cantone rimuove o riduce le difficoltà d’ordine economico, geografico o d’altro genere che ostacolino la frequentazione della scuola.

Art. 110 Sussidi alla formazione

Il Cantone accorda sussidi alla formazione.

Art. 11169

Art. 112 Istruzione civica

Il Cantone promuove l’istruzione civica.

Art. 113 Organizzazione del tempo libero

Il Cantone e i Comuni sostengono l’organizzazione razionale del tempo libero, le attività giovanili e la pratica dello sport.

V. Ambiente ed energia

Art. 114 Protezione dell’ambiente

La protezione e la cura dell’ambiente sono compiti di ognuno. Il Cantone e i Comuni provvedono alla protezione dell’essere umano e del suo ambiente naturale dalle immissioni nocive o moleste.

Chi causa misure di protezione dell’ambiente ne assume le spese.

Il Cantone e i Comuni politici garantiscono uno smaltimento ambientale compatibile. Chi ne è causa è corresponsabile.

Il Cantone promuove l’applicazione di tecnologie rispettose dell’ambiente, nonché il riciclaggio dei materiali usati e dei rifiuti.

Art. 115 Protezione della natura e del paesaggio

Il Cantone e i Comuni proteggono e conservano gli spazi vitali della fauna e della flora indigene, nonché i siti e paesagg i caratteristici.

Art. 116 Approvvigionamento idrico

Il Cantone e i Comuni assicurano un approvvigionamento con acqua potabile e industriale che soddisfi al fabbisogno idrico regionale.

Art. 11770 Approvvigionamento energetico

Il Cantone e i Comuni possono prendere provvedimenti per assicurare un approvvigionamento energetico che promuova lo sviluppo economico, che sia rispettoso dell’ambiente, sicuro e gestito in modo economico.

Promuovono un consumo energetico parsimonioso, l’uso efficiente dell’energia, l’impiego di fonti di energia rinnovabili e la decentralizzazione dell’approvvigiona-mento energetico.

VI. Assetto del territorio e trasporti

Art. 118 Pianificazione del territorio

Il Cantone e i Comuni politici provvedono a una pianificazione del territorio che assicuri un’utilizzazione appropriata, equilibrata e parsimoniosa del suolo e un’occupazione razionale del territorio cantonale.

Art. 119 Edilizia

Il Cantone disciplina le costruzioni in vista di proteggere l’essere umano e l’ambiente.

Art. 120 Trasporti

Il Cantone e i Comuni politici disciplinano il settore dei trasporti e delle strade.

Essi promuovono insieme i trasporti pubblici.

Il Cantone e i Comuni politici provvedono affinché l’ordinamento del traffico rispetti l’ambiente e sia per quanto possibile favorevole sotto il profilo economico.

VII. Economia

Art. 121 Obiettivi della politica economica cantonale

Il Cantone, assicurando condizioni quadro favorevoli, si adopera per un’economia efficiente e per un grado di occupazione quanto alto possibile.

Esso promuove uno sviluppo dell’economia strutturalmente e regionalmente equilibrato.

Gli interessi della protezione dell’ambiente, dell’ordinamento del territorio e dell’agricoltura, nonché la pace sociale devono essere considerati.

Il Cantone impronta agli obiettivi della politica economica e sociale cantonale le sue proprie attività che rivestano un’importanza economica.

Esso prende provvedimenti per limitare quanto possibile la densità normativa e l’onere amministrativo per le imprese, segnatamente le piccole e medie imprese (PMI). 71

Art. 122 Agricoltura

Il Cantone prende provvedimenti per assicurare un’agricoltura efficiente e a basso impatto ambientale.

Esso sostiene provvedimenti volti a conservare e promuovere le aziende familiari indipendenti.

Art. 123 Economia forestale

Il Cantone esercita la vigilanza su tutte le aree boschive.

Esso garantisce la conservazione delle foreste assicurandone le funzioni di protezione, sfruttamento e ristoro.

Il Cantone promuove altresì una gestione naturalistica delle foreste.

Art. 124 Previdenza per i casi di crisi

Nei limiti delle sue possibilità, il Cantone prende provvedimenti per attenuare le crisi economiche e i loro effetti.

Art. 125 Cose pubbliche

Il Cantone esercita la sovranità sulle cose pubbliche. Ne disciplina in particolare lo sfruttamento e l’utilizzazione.

Art. 126 Regalìe

Le regalìe del sale, della caccia, della pesca e delle miniere appartengono al Cantone. Rimangono salvi i diritti privati già esistenti.

Le regalìe conferiscono al Cantone il diritto esclusivo di esercitare e sfruttare economicamente l’attività di cui si tratta. Il Cantone può esercitare esso stesso questi diritti o delegarli a terzi.

Art. 12772

Art. 128 Prescrizioni di polizia economica

Il Cantone e i Comuni politici possono emanare prescrizioni per assicurare un esercizio razionale delle attività economiche.

Sezione 7 Ordinamento finanziario

Art. 129 Utilizzazione del patrimonio dello Stato

Il Cantone utilizza e gestisce il patrimonio amministrativo in modo economico e conforme alla sua destinazione.

Il patrimonio finanziario dev’essere amministrato conformemente alle leggi del mercato, tenuto conto dell’interesse pubblico.

Art. 130 Principi di politica finanziaria

Le finanze devono essere gestite con oculatezza, in modo economico e adeguato alla congiuntura. I conti dell’esercizio corrente devono di regola essere equilibrati.

Il Cantone adatta la propria pianificazione finanziaria ai compiti pubblici.

Ogni compito, ogni introito e ogni spesa vanno esaminati previamente e periodicamente per accertarne la necessità, la congruità e le conseguenze finanziarie.

Art. 131 Risorse

Il Cantone e i Comuni possono procurarsi i mezzi finanziari necessari mediante:

  1. la riscossione di imposte e tasse;
  2. redditi patrimoniali;
  3. contributi e quote di partecipazione agli introiti della Confederazione e di altri enti, imprese e istituzioni di diritto pubblico;
  4. l’emissione e l’assunzione di prestiti;
  5. eventuali altri introiti.

I consorzi intercomunali sopperiscono alle loro spese con prestazioni dei loro membri, nonché mediante emolumenti e contributi. Non riscuotono imposte.

Art. 132 Imposte cantonali

Il Cantone può riscuotere le seguenti imposte:

  1. l’imposta personale sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
  2. l’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche;
  3. le imposte sugli utili immobiliari e sui redditi non periodici;
  4. l’imposta di perequazione finanziaria sulle persone giuridiche;
  5. la tassa ospedaliera;
  6. la tassa di mutazione;
  7. l’imposta sulle successioni e la tassa ereditaria;
  8. la tassa sui veicoli a motore;
  9. la tassa sui natanti;
  10. l’imposta sulle donazioni;
  11. la tassa sui cani,
  12. 73 imposta sull’esercizio di ristoranti, take-away, tavole calde e strutture alberghiere, sul commercio di bevande alcoliche nonché sull’esercizio della prostituzione.

Imposte a destinazione vincolata possono essere riscosse soltanto finché sono necessarie.

L’introduzione di nuove imposte cantonali richiede una base costituzionale.

Art. 133 Principi per la riscossione delle imposte

Tutti i contribuenti sono tenuti a partecipare alle spese del Cantone proporzionalmente ai loro mezzi. I redditi straordinari e non periodici possono essere tassati separatamente. 74 Occorre preservare la volontà produttiva del singolo e l’efficienza dell’economia.

Le imposte delle persone fisiche devono essere calcolate in modo da non comportare oneri supplementari importanti in caso di matrimonio; sono fatti salvi gli sgravi fiscali di cui all’articolo 134. 75

Nell’imposizione del reddito e della sostanza devono essere applicati i principi di un’adeguata progressività. Questi principi possono essere applicati anche ad altre imposte. La progressione a freddo dev’essere compensata periodicamente.

Art. 134 Sgravi fiscali

Sgravi fiscali devono essere accordati segnatamente per:

  1. la famiglia;
  2. le persone con obblighi di mantenimento o dedite al volontariato assistenziale;
  3. la costruzione e la manutenzione di abitazioni occupate personalmente dai loro proprietari;
  4. la previdenza individuale, segnatamente la costituzione di un patrimonio adeguato;
  5. il perfezionamento e la riqualificazione professionali.

Art. 135 Tempi di crisi

In tempi di crisi si può derogare ai principi ordinari della riscossione delle imposte al fine di adempiere compiti straordinari dello Stato; queste deroghe devono tuttavia essere limitate nel tempo ed essere decise in via legislativa.

Art. 136 Perequazione finanziaria

Mediante la perequazione finanziaria devono essere create condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Comuni.

Sezione 8 Disposizioni concernenti la revisione della Costituzione e disposizioni transitorie

I. Disposizioni concernenti la revisione della Costituzione

Art. 137 Principio

La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

La revisione parziale deve vertere su una materia uniforme.

Art. 138 Revisione parziale

Se chiesta mediante un’iniziativa popolare, la revisione parziale della Costituzione avviene conformemente alle disposizioni sulle richieste del Popolo.

Il Gran Consiglio decide la revisione parziale dopo averne deliberato in duplice lettura, con un mese almeno d’intervallo fra la prima e la seconda lettura.

Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo questioni di principio, con o senza varianti. Può sottoporgli simultaneamente l’intero progetto o sue parti, con o senza varianti.

Art. 139 Revisione totale

La votazione popolare si svolge nei sei mesi dopo il deposito dell’iniziativa popolare o dopo la decisione del Gran Consiglio.

Il Popolo, in base a un’iniziativa popolare presentata da almeno 3 000 aventi diritto di voto o da dieci Comuni politici o in base a una decisione del Gran Consiglio, decide se:

  1. si debba intraprendere la revisione totale della Costituzione;
  2. la revisione debba essere preparata dal Gran Consiglio o da una Costituente.

Se il Popolo decide di affidare la revisione totale a una Costituente, questa è eletta senza indugio secondo le disposizioni sull’elezione del Gran Consiglio, eccettuate tuttavia le norme sulle incompatibilità.

L’autorità incaricata della revisione può indire votazioni popolari su questioni di principio, con o senza varianti; nei successivi lavori di elaborazione della nuova Costituzione, essa è vincolata dal risultato di queste votazioni.

L’autorità incaricata della revisione sottopone al Popolo il progetto di Costituzione totalmente riveduta dopo averne deliberato in duplice lettura, con almeno un mese d’intervallo fra la prima e la seconda lettura. Essa può chiedere al Popolo di pronunciarsi simultaneamente sull’intera Costituzione o su sue parti, con o senza varianti.

Se il Popolo respinge la Costituzione o parte di essa, l’autorità incaricata della revisione elabora un secondo progetto. Se anche questo progetto è respinto dal Popolo, la revisione totale è considerata non riuscita.

II. Disposizioni transitorie

Art. 140 Entrata in vigore

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Art. 141 Abrogazioni

La Costituzione del Cantone di Soletta del 23 ottobre 1887 76 è abrogata. I suoi articoli 24, 26, 27 e 28 rimangono tuttavia applicabili a titolo transitorio, ma al massimo fino al rinnovo integrale del Gran Consiglio nel 1993.

Le disposizioni del diritto attualmente in vigore il cui contenuto risulti contrario alla presente Costituzione sono abrogate.

Art. 142 Ultrattività parziale del diritto anteriore

Gli atti normativi emanati da un’autorità non più competente o secondo una procedura non più ammessa dalla presente Costituzione rimangono in vigore; la loro eventuale modifica è retta dalla presente Costituzione.

Se contrarie alla presente Costituzione, le attribuzioni conferite al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato in materia di spese decadono il più tardi dopo cinque anni.

Art. 143 Emanazione di nuove disposizioni

Se, secondo la presente Costituzione, devono essere emanate nuove disposizioni o se disposizioni vigenti devono essere modificate, occorre provvedervi senza indugio. Le disposizioni vigenti vanno esaminate per accertarne la conformità con i diritti fondamentali, segnatamente con l’uguaglianza giuridica.

Art. 144 Esercizio dei diritti popolari

Fino all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni di legge, l’esercizio dei diritti popolari è retto da un’ordinanza del Gran Consiglio.

Le richieste del Popolo ammissibili secondo la Costituzione del 23 ottobre 1887 possono ancora essere presentate fino al 30 giugno 1989.

Art. 145 Periodi amministrativi

I periodi amministrativi delle autorità e dei funzionari del Cantone e dei Comuni rimangono quelli previsti dal diritto anteriore Il più tardi fino al 1997.

Art. 146 Domande di acquisto della cittadinanza

Se pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione, le domande di acquisto della cittadinanza presentate da Svizzeri sono trattate dal Consiglio di Stato.

Art. 147 Corte criminale

Il Gran Consiglio nomina per il 1° gennaio 1988 una Corte criminale composta di due giudici cantonali e di tre giudici laici permanenti. Il primo periodo amministrativo termina nel 1993.

Fino all’adattamento delle pertinenti disposizioni di legge, l’organizzazione e la procedura sono disciplinate dal Tribunale cantonale.

I procedimenti penali pendenti dinanzi alla Corte d’assise il 1° gennaio 1988 sono retti dal diritto anteriore.

Art. 148 Incompatibilità per i giudici

Fino all’adattamento della legge sull’organizzazione giudiziaria, non possono far parte di uno stesso tribunale:

  1. i parenti consanguinei e gli affini in linea retta, o collaterale fino al terzo grado compreso;
  2. i coniugi, nonché mogli e mariti di fratelli e sorelle.

Art. 14977 Privatizzazione della Banca cantonale

La Banca cantonale solettese è trasformata in una società anonima di diritto privato cui il Cantone può partecipare soltanto come azionista minoritario. Il Consiglio di Stato prende definitivamente tutte le decisioni necessarie.

Il Consiglio di Stato può delegare singole decisioni al Consiglio di banca straordinario della Banca cantonale solettese, fermo stante il suo diritto di approvazione.

Indice delle materie

I numeri indicano gli articoli e parti d’articolo della Costituzione

Ambiente 144 ss

Amnistia 76

Amministrazione

  1. – cantonale 84
  2. – direzione della 81
  3. – giudiziaria 91bis
  4. – nomina [tab]– da parte del Gran Consiglio 75[tab]– della Corte criminale 147
  5. – vigilanza [tab]– sugli ospedali 101[tab]– sulle aree boschive 123[tab]– sulle parrocchie 57[tab]– sulle professioni sanitarie 100[tab]– sulle scuole– private 108

Approvvigionamento

  1. – energetico 117
  2. – indrico 116

Arresto 19

  1. – giudice dell’ 90

Associazioni

  1. – libertà associazione 13

Autorità

  1. – cantonali 48 ss [tab]– amministrazione 84[tab]– attribuzione delle funzioni 60[tab]– Cancelleria dello Stato 83[tab]– Consiglio di Stato 77 ss[tab]– Gran Consiglio 66 ss[tab]– divisione dei poteri 58[tab]– eleggibilità 59[tab]– immunità 65[tab]– periodo amministrativo 61[tab]– promessa solenne 62[tab]– pubblicità 63[tab]– responsabilità 64[tab]– tribunali 87 ss
  2. – comunali 45
  3. – Consiglio di Stato 77 ss
  4. – diritto delle parti 18
  5. – diritto di [tab]– petizione all’ 26[tab]– reclami all’ 26
  6. – divisione dei poteri 58
  7. – eleggibilità 59
  8. – elezione delle autorità comunali 45
  9. – esercizio del potere da parte dell’ 4
  10. – giudiziaria 87 ss
  11. – Gran Consiglio 66 ss
  12. – gratuità del procedimento dinanzi a 18
  13. – tribunali 87 ss
  14. Banca cantonale 149

Base legale

  1. – limiti dei diritti fondamentali 21
  2. – nuovi compiti ai Comuni 45

Bevande alcoliche 132

Bilancio

  1. – approvazione del bilancio provvisionale 74
  2. – determinazione della struttura e del grado di precisione del 74

Bisogno

  1. – aiuto sociale 95
  2. – fabbisogno idrico regionale 116
  3. – persone bisognose 22

Cancelleria dello Stato 83

Cantone 1

  1. – agevolazione della frequentazione della scuola 109
  2. – agricoltura 122
  3. – aiuto sociale 95
  4. – altri compiti pubblici 85
  5. – approvvigionamento energetico 117
  6. – autorità direttoriale del 77
  7. – Banca cantonale 149
  8. – capitale del 42
  9. – collaborazione con altri [tab]– Cantoni 107[tab]– enti 107
  10. – compiti delegati al Comune dal 50
  11. – Comuni 45
  12. – consorzi intercomunali 45 ss, 48
  13. – cose pubbliche 125
  14. – cultura 102
  15. – diritto di voto 25
  16. – diritto di voto [tab]– cantonale 25[tab]– parrocchiale 55
  17. – Distretti 43 [tab]– organi dei 44
  18. – economia forestale 123
  19. – edilizia 119
  20. – eleggibilità 59
  21. – esecuzione delle pene e delle misure 97
  22. – formazione professionale e perfezionamento 106
  23. – gestione di [tab]– altre scuole pubbliche 105[tab]– istituti pedagogici speciali 105
  24. – imposte cantonali 132 [tab]– principi per la riscossione delle 133
  25. – istituzione di [tab]– altre scuole pubbliche 105[tab]– istituti pedagogici speciali 105
  26. – istruzione civica 112
  27. – limiti dei diritti fondamentali 21
  28. – lotta tra le parti sociali 18
  29. – membro della Confederazione 1
  30. – mezzi di comunicazione sociale 103
  31. – obiettivi [tab]– della politica economica 121[tab]– sociali 22
  32. – ordine e sicurezza pubblici 92
  33. – ospedali e ricoveri 101
  34. – periodo amministrativo 61
  35. – pianificazione del territorio 118
  36. – prescrizioni di polizia economica 128
  37. – previdenza per i casi di crisi 124
  38. – principi di politica finanziaria 130
  39. – protezione [tab]– del paesaggio 115[tab]– del suo ambiente 114[tab]– dell’essere umano 114[tab]– della natura 115
  40. – provvedimenti in previsione di catastrofi o di guerra 93
  41. – rapporti con [tab]– delle parrocchie con il 57[tab]– gli altri Cantoni 2[tab]– i Comuni 3
  42. – rappresentanza il Cantone 82
  43. – realizzazione degli obiettivi sociali 94
  44. – regalìe 126
  45. – responsabilità per danni causati 64
  46. – riconoscimento dei partiti 38
  47. – ripartizione dei seggi in Gran Consiglio 67
  48. – risorse del 131
  49. – scuole [tab]– private 108– vigilanza del 108[tab]– pubbliche 105
  50. – servizi gratuiti d’informazioni giuridiche 98
  51. – settore [tab]– assicurativo 99[tab]– sanitario 100
  52. – Stato sovrano 1
  53. – struttura del 41 ss [tab]– capitale 42[tab]– Circoscrizioni 43[tab]– circondari elettorali 43[tab]– distretti 43[tab]– territorio cantonale 41
  54. – stranieri 96
  55. – suprema autorità [tab]– di vigilanza del 66[tab]– esecutiva del 77
  56. – sussidi alla formazione 110
  57. – tempo libero 113
  58. – trasporti 120
  59. – utilizzazione del patrimonio dello Stato 129
  60. – vigilanza [tab]– sugli ospedali 101[tab]– sulle aree boschive 123[tab]– sulle parrocchie 57[tab]– sulle professioni sanitarie 100[tab]– sulle scuole– private 108

Censura

  1. – divieto della 12

Chiesa (e)

  1. – enti di diritto pubblico 53
  2. – riconoscimento della Chiesa 53 [tab]– cattolica– cristiana 53– romana 53[tab]– evangelica riformata 53

Circondari elettorali 43

  1. – elezione e ripartizione dei seggi

Cittadinanza

  1. – cantonale 24 [tab]– conferimento della 82
  2. – comunale 24, 51 [tab]– conferimento della 52
  3. – domande di acquisto della 146
  4. – svizzera 25

Clausola di ritiro 29

Commissione (i)

  1. – delle finanze 74
  2. – di stima 90
  3. – immunità dei membri del [tab]– Consiglio di Stato 65[tab]– Gran Consiglio 65

Compiti pubblici

  1. – altri titolari di 64, 85
  2. – principi di politica finanziaria 130
  3. – obbligatorietà alla [tab]– Costituzione 5[tab]– legge 5
  4. – responsabilità 64

Comune (i) 45 ss

  1. – aggregazione di 47
  2. – aiuto sociale 95
  3. – approvvigionamento [tab]– energetico 117[tab]– idrico 116
  4. – assistenza sanitaria 100
  5. – atto normativo 88
  6. – autonomia dei 2
  7. – cittadinanza comunale 24
  8. – Comuni 45 [tab]– parrocchie 45– riscossione di imposte 46[tab]– patriziali 45– appartenenza 51– compiti 52– riscossione di imposte 46[tab]– politici 45, 49– compiti 50– riscossione di– imposte 46– tributi 46– sovranità territoriale 49– territorio 49
  9. – consorzi intercomunali 48
  10. – convenzioni intra-comunali 48
  11. – costituzione di 47
  12. – cultura 102
  13. – cultura generale 106
  14. – cure [tab]– mediche 100[tab]– a domicilio 100
  15. – diritto d’autogestirsi dei 45
  16. – elezione popolare di organi comunali 27 [tab]– membri del Municipio 27[tab]– sindaco 27
  17. – gestione di scuole di base 105
  18. – imposte comunali 46
  19. – iniziativa 30
  20. – istituzione di scuole di base 105
  21. – libertà organizzativa 3
  22. – ordine e la sicurezza pubblici 92
  23. – organizzazione del tempo libero 113
  24. – perequazione finanziaria 136
  25. – periodo amministrativo 61, 145
  26. – pianificazione del territorio 118
  27. – polizia economica 128
  28. – prevenzione sanitaria 100
  29. – protezione [tab]– del paesaggio 115[tab]– dell’ambiente 114[tab]– dell’essere umano 114[tab]– della natura 115
  30. – rapporto coi 3
  31. – responsabilità per danno causato illecitamente a terzi 64
  32. – rettifiche di confine 47
  33. – revisione totale della Costituzione 139
  34. – riconoscono il ruolo dei partiti 38
  35. – riscossione di [tab]– imposte 46[tab]– tributi 46
  36. – risorse 131
  37. – scioglimento dei 47
  38. – scuole [tab]– d’infanzia 111[tab]– pubbliche 105
  39. – settore assicurativo 99
  40. – sicurezza pubblica 92
  41. – sinodi 56
  42. – stranieri 96
  43. – trasporti 120
  44. – territorio 49
  45. – votazioni popolari facoltative 36

Comunità religiose

  1. – riconoscimento di altre 53
  2. – organizzazione delle comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico 54

Conflitti di competenza 76

Consiglieri degli Stati

  1. – elezione dei 39

Consiglieri nazionali

  1. – elezione dei 39

Consiglio degli Stati

  1. – elezione popolare dei membri del 27

Consiglio di Stato 77 ss

  1. – amnistia 76
  2. – attività [tab]– finanziarie 80[tab]– normativa 71, 79
  3. – autorità [tab]– collegiale 77[tab]– direttoriale 77[tab]– suprema autorità esecutiva 77
  4. – competenze 82
  5. – compiti governativi 78
  6. – direzione dell’amministrazione 81
  7. – diritto di amnistia 76
  8. – divisione dei poteri 58
  9. – eleggibilità 59
  10. – elezione popolare dei membri del 27
  11. – immunità dei membri del 65
  12. – iniziative per la revoca del 35
  13. – mandato popolare 34
  14. – membro del Consiglio di Stato [tab]– capo del dipartimento 84
  15. – organizzazione 86
  16. – poteri che derogano alle disposizioni costituzionali sulla ripartizione delle competenze 93
  17. – presidente del Tribunale cantonale 70bis
  18. – programmazione politica 73
  19. – pubblicità delle deliberazioni 63
  20. – rapporti [tab]– con il Consiglio di Stato 70[tab]– del Gran Consiglio con il 69
  21. – rettifiche di confine 41, 47
  22. – revoca popolare del 28
  23. – sede del 42
  24. – segretariato generale del 83
  25. – spese 40
  26. – statuti della comunità religiose 56
  27. – trattati [tab]– intercantonali 72[tab]– internazionali 72
  28. – vigilanza del 85

Consorzi intercomunali 48

  1. – facoltativi 48
  2. – obbligatori 48
  3. – risorse dei 131

Conti dell’esercizio 13

Costituente

  1. – revisione totale della Costituzione 139

Costituzione cantonale

  1. – disposizioni transitorie 140
  2. – divisione dei poteri 58
  3. – garanzia del diritto dei Comuni di autogestirsi 45
  4. – iniziativa popolare chiedente la revisione [tab]– totale della 29[tab]– parziale della 29
  5. – nomina 75
  6. – organizzazione appropriata dell’amministrazione 81
  7. – promessa solennemente di rispettare la Costituzione 62
  8. – revisione della 137 ss
  9. – sgravi fiscali 134
  10. – vincolatività della Costituzione 5
  11. – votazioni popolari obbligatorie 35

Costituente

  1. – revisione totale della Costituzione 139

Costituzione federale

  1. – compiti affidatigli dalla 1
  2. – esercizio dei diritti di partecipazione 76

Danni

  1. – responsabilità [tab]– dei Comuni per del danno causato illecitamente a terzi 64[tab]– del Cantone per del danno causato illecitamente a terzi 64
  2. – risarcimento del 8

Dati

  1. – protezione dall’abuso dei 8

Densità normativa 121

Dignità umana

  1. – intangibilità della 6
  2. – protezione della 6

Dio ingresso

Diritti (o)

  1. – attribuzioni finanziarie 80
  2. – aventi diritto di voto 48
  3. – compiti governativi 78
  4. – direzione dell’amministrazione 81
  5. – diritti di partecipazione 76
  6. – diritto di partecipazione 48
  7. – diritti fondamentali 6 ss [tab]– attuazione dei diritti fondamentali 20[tab]– diritto al matrimonio e alla famiglia 9[tab]– garanzia della proprietà 16[tab]– garanzie in caso di privazione della libertà 19[tab]– libertà– dei mezzi di comunicazione sociale 12– della scienza e dell’arte 14– di credo, di coscienza e di culto 10– di domicilio 15– di opinione e d’informazione 11– di riunione e di associazione 13[tab]– economica 17[tab]– personale e tutela della sfera privata 8[tab]– limiti dei diritti fondamentali 21[tab]– protezione della dignità umana 6[tab]– tutela giurisdizionale 18[tab]– uguaglianza giuridica 7
  8. – diritti popolari 24 ss [tab]– cittadinanza 24[tab]– diritto di– petizione 26– revoca 28– di voto 25[tab]– elezioni popolari 27[tab]– iniziativa in materia di budget globale 33a[tab]– mandato popolare 34[tab]– partecipazione alla formazione dell’opinione 38 ss[tab]– richieste del Popolo 29[tab]– salvaguardia dei diritti popolari 40[tab]– votazioni popolari– facoltative 36– obbligatorie 35
  9. – diritto [tab]– dei Comuni di autogestirsi 45[tab]– di amnistia 76[tab]– di consultare gli atti ufficiali 63[tab]– di grazia 76[tab]– di voto 55
  10. – disposizioni transitorie 140 ss
  11. – eleggibilità 59
  12. – enti [tab]– autonomi di diritto pubblico 45[tab]– di diritto pubblico 54
  13. – esercizio del potere da parte degli aventi 4
  14. – istituzioni di diritto pubblico 131
  15. – linee fondamentali dei 97
  16. – principi concernenti il sistema scolastico 104
  17. – proteggere il diritto ingresso
  18. – regalìe 126
  19. – revisione totale 139
  20. – sottostanno al solo diritto 88
  21. – Trattati internazionali e intercantonali 72

Disposizioni transitorie 140 ss

Distretti 43

  1. – organi dei 44

Divisione dei poteri 58

Durata della carica 61

Eleggibilità 59

Elezioni

  1. – dei giudici circondariali e i loro supplenti 27
  2. – dei membri del [tab]– Consiglio degli Stati 27[tab]– Consiglio di Stato 27– ripartizione dei seggi 67[tab]– Consiglio nazionale 27[tab]– Gran Consiglio 27– circondari elettorali 43– circoscrizioni 43[tab]– Municipio 27
  3. – dei presidenti dei tribunali circondariali 27
  4. – del sindaco 27
  5. – nuove elezioni in caso di accettazione della richiesta di revoca 28
  6. – periodo amministrativo 61

Espropriazione 16

Giudice (i)

  1. – Corte criminale 147
  2. – dell’arresto 90
  3. – di pace 89, 90
  4. – divisione dei poteri 58
  5. – elezione popolare dei giudici circondariali 27
  6. – incompatibilità per i 148
  7. – nomina dei 75
  8. – principi 88

v. anche Tribunale (i)

Garanzia (e)

  1. – della proprietà 16
  2. – altri diritti patrimoniali 16
  3. – di durata 53
  4. – in caso di privazione della libertà 19

Gran Consiglio 66 ss

  1. – ammissibilità dell’iniziativa 31
  2. – attività normativa 71
  3. – autorità legislativa 66
  4. – catastrofi o guerra 93
  5. – circondari elettorali per l’elezione del 43
  6. – compiti governativi 78
  7. – delibera definitiva in materia di spese 40
  8. – divisione dei poteri 58
  9. – eleggibilità 58, 59
  10. – elezione del 27
  11. – elezioni del 67
  12. – esclusione della votazione popolare facoltativa 37
  13. – gestione delle prestazioni e delle finanze 74
  14. – immunità del membri del 65
  15. – indipendenza 68
  16. – iniziativa in materia di budget globale 33a
  17. – iniziativa parlamentare 71
  18. – legami con imprese e gruppi d’interesse 68
  19. – mandato popolare 34
  20. – mandati 70
  21. – modifiche dell’effettivo, del territorio e dei confini dei Comuni 47
  22. – nomine 75 [tab]– giudici supplenti dei tribunali 75[tab]– membri dei Tribunali 75[tab]– procuratore in capo dei minorenni 75[tab]– procuratore pubblico superiore 75[tab]– procuratori dei minorenni 75[tab]– procuratori pubblici 75
  23. – organizzazione 69
  24. – partecipazione alle sedute del Gran Consiglio 70
  25. – piano integrato dei compiti e delle finanze 73
  26. – presidente del Tribunale cantonale 70bis
  27. – presentazione di una proposta scritto al 34
  28. – programma di legislatura 73
  29. – programmazione politica 73
  30. – promessa solenne 62
  31. – rapporti con [tab]– i tribunali cantonali supremi 69[tab]– il Consiglio di Stato 70
  32. – ripartizione dei seggi 67
  33. – sistema proporzionale 67
  34. – suprema autorità di vigilanza 66
  35. – trattati [tab]– approvazione di 72[tab]– intercantonali 72[tab]– internazionali 72
  36. – ulteriori attribuzioni 76 [tab]– aggregazioni ai dipartimenti di commissioni 76[tab]– alta vigilanza 76[tab]– conflitti di competenza 76[tab]– esercizio dei diritti di partecipazione 76[tab]– esercizio del diritto di– amnistia 76– grazia 76[tab]– pronuncia su– petizioni 76– ricorsi 76[tab]– pronuncia sui pareri 76[tab]– pubblicità delle deliberazioni 63[tab]– rapporto al Gran Consiglio sulla realizzazione del programma di legislatura 78[tab]– revoca del 28[tab]– revisione– parziale della Costituzione 138– totale della Costituzione 139[tab]– richieste del Popolo 29[tab]– riconoscimento di altre comunità religiose 53[tab]– sede del 42[tab]– segretariato generale del 83[tab]– trattazione dell’iniziativa popolare 32[tab]– votazioni popolari– facoltative 36– obbligatorie 35

Grazia 76

Imposte

  1. – a destinazione 132
  2. – Comuni [tab]– patriziali e parrocchie– riscossione delle imposte 46[tab]– politici– riscossione delle imposte comunali 46
  3. – imposte cantonali 132 [tab]– imposta– di perequazione finanziaria sulle persone giuridiche 132– personale sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche 132– sul commercio 132– sull’esercizio 132– sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche 132– sugli utili immobiliari e sui redditi non periodici 132– sulle donazioni 132– sulle successioni e la tassa ereditaria 132[tab]– tassa– di mutazione 132– ospedaliera 132– sui cani 132– sui natanti 132– sui veicoli a motore 132
  4. – principi per la riscossione delle 133
  5. – riscossione di 131 [tab]– tempi di crisi 135
  6. – risorse 131
  7. – tempi di crisi 135

Immunità 65

Indennità

  1. – in caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena 16

Incompatibilità

  1. – incompatibilità per i giudici 148
  2. – norme sulle 139

Informazione

  1. – informazioni giuridiche 98
  2. – libertà di 11
  3. – promozione della pluralità dell’ 103
  4. – utilizzo di fonti d’informazione accessibili a tutti 11

Iniziativa

  1. – ammissibilità dell’ 31
  2. – cantonale 29
  3. – contenuto e forma dell’ 29
  4. – controprogetto 32
  5. – designazione di iniziativa [tab]– costituzionale 30[tab]– legislativa 30
  6. – esame alla Cancelleria dello Stato 30
  7. – in materia di [tab]– budget globale 29[tab]– budget 30, 33a
  8. – obiettivi sociali 22
  9. – parlamentare presentata dal Gran Consiglio 71
  10. – per la revisione totale della Costituzione 29
  11. – popolare tendente alla revisione parziale della Costituzione 138
  12. – riuscita formalmente dell’ 30
  13. – trattazione dell’ 32
  14. – votazione sull’iniziativa e sul controprogetto 33

Interesse pubblico

  1. – agire nell’ 5
  2. – limiti dei diritti fondamentali 21
  3. – utilizzazione del patrimonio dello Stato 129

Istituti pedagogici speciali 105

Legislatura

  1. – programma di 73, 78
  2. – inizio della 78

Libertà

  1. – inviolabilità della libertà personale 8
  2. – libertà [tab]– dei mezzi di comunicazione sociale 12[tab]– della scienza e dell’arte 14[tab]– di credo 10[tab]– di culto 10[tab]– di domicilio 15[tab]– di movimento 8[tab]– di opinione e d’informazione 11[tab]– di riunione e di associazione 13[tab]– economica 17[tab]– organizzativa 3
  3. – limitazione, illegale o ingiustificata, della 8
  4. – privazione della 19

Matrimonio

  1. – diritto al 9
  2. – imposte delle persone fisiche 133

Mandati

  1. – conferimento di 70
  2. – esclusione della votazione popolare facoltativa 37

Mozione popolare 29 ss

Municipio

  1. – elezione da parte del Popolo dei membri del 27

Naturalizzazione 24

Nomine

  1. – da parte del [tab]– Consiglio di Stato 82[tab]– Gran Consiglio 75, 147
  2. – degli altri procuratori dei minorenni 75
  3. – dei giudici supplenti dei tribunali 75
  4. – dei membri dei tribunali 75
  5. – dei procuratori pubblici 75
  6. – del capo del Controllo delle finanze 75
  7. – del procuratore [tab]– in capo dei minorenni 75[tab]– pubblico superiore 75

v. anche Elezioni

Onere amministrativo 121

Ordine e sicurezza 92

  1. – disordini minaccianti l’ 79
  2. – garanzia dell’ 92
  3. – mantenimento dell’ 82
  4. – pericolo serio ed immediato all’ 13

Ordine economico

  1. – rimozione o riduzione delle difficoltà d’ 109

Ordine geografico 111

Organizzazione (i)

  1. – aiuto sociale 95
  2. – benessere e l’integrazione degli stranieri 96
  3. – Corte criminale 147
  4. – dei tribunali 87
  5. – del [tab]– Consiglio di Stato 86[tab]– Gran Consiglio 69[tab]– tempo libero 113
  6. – dell’ [tab]– amministrazione 81[tab]– amministrazione giudiziaria 91bis
  7. – delle giurisdizioni 87
  8. – determinazione dell’organizzazione di Comuni 45
  9. – di diritto privato 85
  10. – incompatibilità per i giudici 148
  11. – intercantonali 85
  12. – intercomunali 85
  13. – organi delle circoscrizioni e dei distretti 44
  14. – organizzazione [tab]– delle comunità religiose riconosciute 54[tab]– e procedura 86
  15. – persone bisognose d’aiuto 95

Parità dei sessi

  1. – principi concernenti il sistema scolastico 104

Partiti 38

Perequazione finanziaria 136

  1. – riscossione dell’imposta di 132

Periodo amministrativo 61

Petizione

  1. – diritto di 26

Piccole e medie imprese 121

Polizia

  1. – autorità incaricate del perseguimento penale 90
  2. – prescrizioni di polizia economica 128

Popolo

  1. – Cantone di Soletta ingresso
  2. – salvaguardare la coesione del ingresso
  3. – potere risiede nell’insieme del 4
  4. – elezione da parte del 27
  5. – diritto del Popolo di revoca del [tab]– Consiglio di Stato 28[tab]– Gran Consiglio 28
  6. – richieste del 29
  7. – trattazione dell’iniziativa 29
  8. – votazioni popolare [tab]– facoltative 36[tab]– obbligatorie 35
  9. – funzionari eletti dal 62
  10. – spese, competenza del 74
  11. – elezione da parte del 75
  12. – revisione [tab]– parziale della Costituzione 138[tab]– totale della Costituzione 139
  13. –esercizio dei diritti popolari 144

v. anche Elezioni, Votazioni

Progetto elaborato

  1. – contenuto e forma dell’iniziativa 29
  2. – iniziativa in forma di progetto elaborato dev’essere designata espressamente come iniziativa [tab]– costituzionale 30[tab]– legislativa 30

Programma di legislatura

  1. – elaborazione di un 78
  2. – programmazione politica 73

Proporzionalità

  1. – principio della 5

Proposta generica

  1. – contenuto e forma dell’iniziativa 29

Privazione della libertà

  1. – garanzie in caso di 19

Procedimento giudiziario

  1. – gratuità, per le parti indigenti, del 18

Proporzionale/tà

  1. – elezione del Gran Consiglio secondo il sistema 67
  2. – principio della 5
  3. – riscossione delle imposte 133

Proprietà

  1. – espropriazione 16
  2. – garanzia della 16
  3. –piena indennità 16

Prostituzione 132

Protezione

  1. – deliberazioni del [tab]– Consiglio di Stato 63[tab]– Gran Consiglio 63
  2. – della dignità umana 6
  3. – funzioni di 123
  4. – interessi [tab]– privati degni di 63[tab]– pubblici degni di 63
  5. – protezione [tab]– dall’abuso dei dati 8[tab]– del paesaggio 115[tab]– dell’ambiente 114, 121[tab]– della natura 115

Pubblicità delle deliberazioni 63

Referendum

  1. – popolare facoltativo 36 [tab]– esclusione della votazione popolare facoltativa 37
  2. – popolare obbligatorio 35

Religione

  1. – comunità religiose 54
  2. – libertà di [tab]– coscienza 10[tab]– credo 10[tab]– culto 10
  3. – membri della 55
  4. – organizzazione delle comunità religiose riconosciute 54
  5. – riconoscimento di comunità religiose 53
  6. – sinodi 56

Ristoranti 132

Scuola

  1. – agevolazione della frequentazione della 109
  2. – educazione compito assunto congiuntamente da 104
  3. – formazione compito assunto congiuntamente da 104
  4. – frequentazione obbligatoria della 104
  5. – istituti pedagogici speciali 105
  6. – scuole [tab]– d’infanzia 105, 111[tab]– di base 105[tab]– private 108– autorizzazione 108– sussidi cantonali 108– vigilanza del Cantone 108[tab]– pubbliche 105

Sede

  1. – amministrativa 18
  2. – iniziativa cantonale in sede federale 29, 35
  3. – procedure di consultazione 76
  4. – Soletta 42

Soletta ingresso

  1. – capitale del Cantone 42
  2. – circoscrizioni 44
  3. – collaborazione con gli altri Cantoni 2
  4. – Costituzione del 23 ottobre 1887 del Cantone di 141
  5. – membro della Confederazione Svizzera 1
  6. – Stato sovrano 1

Stato

  1. – cancelleria dello 83
  2. – compiti dello 92 [tab]– cultura, istruzione e formazione 102 ss– agevolazione della frequentazione della scuola 109– cultura 102– formazione professionale e perfezionamento 106– istruzione civica 112– mezzi di comunicazione sociale 103– organizzazione del tempo libero 113– scuole d’infanzia 111– scuole private 108– sistema scolastico 104– sussidi alla formazione 110[tab]– economia 121 ss– agricoltura 122– cose pubbliche 125– economia forestale 123– obiettivi della politica economica cantonale 121– prescrizioni di polizia economica 128– previdenza per i casi di crisi 124– regalìe 126[tab]– sanità 100 ss– ospedali e ricoveri 101– settore sanitario 100[tab]– sicurezza pubblica 92 ss– ordine e sicurezza 92– precauzioni in previsione di catastrofi o di guerra 93[tab]–sicurezza sociale 94 ss– aiuto sociale 95– esecuzione delle pene e delle misure 97– settore assicurativo 99– stranieri 96– informazioni giuridiche 98
  3. – compiti straordinari dello 135
  4. – imposta dello 46
  5. – organi dello 5
  6. – patrimonio dello 129
  7. – pianificazione e coordinazione delle attività dello 78
  8. – rapporti di servizio del personale dello 86
  9. – stato di salute 22
  10. – Stato e Chiesa 53 ss
  11. – Stato membro della Confederazione ingresso, 1

Stranieri

  1. – la parrocchia può accordare il diritto di voto agli stranieri domiciliati 55
  2. – promozione del benessere e dell’integrazione degli 96

Strutture alberghiere 132

Take-away 132

Tavole calde 132

Territorio

  1. – assetto del 118 ss
  2. – del Cantone 41 ss, 118
  3. – del Comune politico 49
  4. – garanzia dalla Confederazione Svizzera del 41
  5. – modifiche del 41, 47
  6. – ordinamento del 121
  7. – parrocchie 55
  8. – pianificazione del 118
  9. – suddivisione in cinque circoscrizioni del 43

Tribunale (i) 87 ss

  1. amministrazione giudiziaria91bis
  2. conflitti di competenza 76
  3. – Corte criminale 147
  4. – divisione dei poteri 58
  5. – eleggibilità 59
  6. – giurisdizione [tab]– amministrativa 87, 91– Commissione di stima 91– Tribunale– amministrativo 91– assicurazioni 91– fiscale 91– civile 87, 89– giudici di pace 89– presidenti dei tribunali circondariali 89– Tribunale cantonale– tribunali circondariali 89– tribunali del lavoro 89[tab]– penale 87, 90– giudice dell’arresto 90– giudici di pace 90– presidenti dei tribunali circondariali 90– presidenti dei tribunali dei minorenni 90– procuratori dei minorenni 90– Tribunale cantonale 90– tribunale dei minorenni 90– tribunali circondariali 90
  7. – gratuità del procedimento dinanzi a 18
  8. – immediata traduzione dinanzi a un tribunale indipendente 19
  9. – impugnazione al Tribunale amministrativo 84
  10. – incompatibilità per i giudici 148
  11. – indipendenza nell’amministrare della giustizia 88
  12. – nomine dei [tab]– membri dei tribunali 75[tab]– supplenti dei tribunali 75
  13. – organizzazione e procedura 69
  14. – partecipazione del presidente del Tribunale cantonale 70bis
  15. – presidenti dei tribunali circondariali 27
  16. – rappresentanza dei 91bis
  17. – sede dei tribunali cantonali supremi 42
  18. – tribunali [tab]– arbitrali 87[tab]– circondariali 44[tab]– statali 87
  19. – tutela giurisdizionale 18

v. anche Magistrati

Uguaglianza

  1. – dinanzi alla legge 7
  2. – uguaglianza giuridica 5, 7, 143
  3. – lavoro di pari valore 8

Unità

  1. – delega di compiti a unità amministrative 85

Vigilanza

  1. – degli ospedali e dei ricoveri 101
  2. – dei sinodi 57
  3. – del Cantone 100, 101, 108, 123
  4. – del Consiglio di Stato 85
  5. – del Gran Consiglio 66, 76
  6. – delle aree boschive 123
  7. – delle parrocchie 57
  8. – selle scuole [tab]– private 108
  9. – suprema autorità di vigilanza del Cantone 66

Vita

  1. – culturale 22 [tab]– partecipazione alla vita 102
  2. – obiettivi sociali 22

Votazioni

  1. – diritto di revoca 28
  2. – esclusione della votazione popolare facoltativa 37
  3. – iniziativa elaborata 32
  4. – modifiche del territorio cantonale 41
  5. – revisione totale 139
  6. – votazione popolare 35 ss [tab]– facoltativa 36[tab]– obbligatoria 35
  7. – votazione vertente simultaneamente sull’iniziativa e sul controprogetto 33

v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum

Voto

  1. – aventi diritto di 4, 30, 33a, 34, 48, 59
  2. – diritto di revoca 28
  3. – consorzi intercomunali 48
  4. – diritto di 25 [tab]– esclusione dal 25[tab]– esercizio del 25
  5. – eleggibilità 59
  6. – iniziativa 30
  7. – iniziativa e controprogetto 33
  8. – iniziativa in materia di budget globale 33a
  9. – mandato popolare 34
  10. – modifiche del territorio cantonale 41
  11. – parrocchie 55
  12. – questioni di principio, con o senza varianti 138
  13. – revisione totale 139
  14. – votazioni popolari [tab]– facoltative 36[tab]– obbligatorie 35– esclusione della 37
  15. – voto [tab]– consultivo 70, 70bis[tab]– del Popolo 32