Il Cantone di Soletta è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.
Esso partecipa attivamente al divenire della Confederazione e adempie i compiti affidatigli dalla Costituzione e dalla legge.
Il Popolo del Cantone di Soletta,
conscio della sua responsabilità dinanzi a Dio nei confronti dell’essere umano, della comunità e dell’ambiente, nell’intento di
preservare il Cantone nella sua multiculturalità e nelle sue diversità regionali e di rafforzarlo come Stato membro della Confederazione,
proteggere la libertà e il diritto nell’ambito di un ordinamento democratico,
salvaguardare la pace interna e la coesione del Popolo,
promuovere il benessere generale,
adoperarsi per un ordine sociale che favorisca il pieno sviluppo e la sicurezza sociale dell’essere umano,
si è dato la presente Costituzione:
Il Cantone di Soletta è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.
Esso partecipa attivamente al divenire della Confederazione e adempie i compiti affidatigli dalla Costituzione e dalla legge.
Il Cantone di Soletta collabora con gli altri Cantoni e s’impegna per trovare soluzioni in comune.
Esso si considera un tramite tra le comunità culturali della Svizzera.
Il Cantone riconosce l’autonomia dei Comuni.
La legislazione conferisce ai Comuni ampia libertà organizzativa.
Il potere risiede nell’insieme del Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.
Chi assume compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legge. Agisce esclusivamente nell’interesse pubblico e rispetta in tutti i settori i principi dell’uguaglianza giuridica e della proporzionalità.
Gli organi dello Stato e i privati si comportano vicendevolmente secondo buona fede.
La dignità umana è intangibile.
Tutti sono uguali dinanzi alla legge.
La libertà personale è inviolabile. Ognuno ha diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
La sfera privata e segreta, segnatamente la protezione dall’abuso dei dati, l’inviolabilità del domicilio e il segreto postale e delle telecomunicazioni sono garantiti.
In caso di grave limitazione, illegale o ingiustificata, della libertà personale vi è diritto al risarcimento del danno e a una riparazione morale.
Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.
La libertà di credo e di coscienza, nonché la libertà di culto sono intangibili.
Ognuno può formare liberamente la propria opinione, esprimerla e diffonderla con la parola, lo scritto, l’immagine o in qualsiasi altro modo, nonché ricevere liberamente le opinioni espresse da altri.
Ognuno ha il diritto di utilizzare le fonti d’informazione accessibili a tutti.
Ognuno ha il diritto di accedere ai documenti ufficiali. La legge precisa questo diritto. 2
La libertà dei mezzi di comunicazione è garantita.
La censura è vietata.
Ognuno ha il diritto di riunirsi e di associarsi con altri, nonché di non partecipare a riunioni e associazioni.
Le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico possono essere vietate o sottoposte a restrizioni soltanto se l’ordine e la sicurezza pubblici risultino esposti a un pericolo serio e immediato.
La libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifici, nonché la libera attività artistica sono garantite.
La libertà di domicilio è garantita.
La proprietà e gli altri diritti patrimoniali sono protetti.
In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.
La libera attività economica è garantita.
Ognuno può liberamente scegliere la propria professione e il proprio posto di lavoro.
Il Cantone non prende partito in caso di misure di lotta legittime tra le parti sociali.
Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale.
Le parti hanno il diritto di essere sentite in giudizio, dinanzi alle autorità e in sede amministrativa, e di ottenere una decisione motivata entro un congruo termine.
Nella misura prevista dalla legge, il procedimento dinanzi a un tribunale o ad altre autorità è gratuito per le parti indigenti.
Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e secondo le procedure previsti dalla legge.
Chiunque sia privato della libertà di movimento dev’essere informato senza indugio, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione.
L’arrestato dev’essere immediatamente tradotto dinanzi a un tribunale indipendente, designato dalla legge, il quale deciderà circa la carcerazione preventiva o di sicurezza. 3
I diritti fondamentali hanno valenza nell’intero ordinamento giuridico.
Chi esercita i propri diritti fondamentali deve rispettare i diritti fondamentali altrui.
Per quanto vi si prestino per loro natura, i diritti fondamentali vincolano anche i privati nei loro rapporti reciproci.
I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se e per quanto un interesse pubblico preponderante lo giustifichi. Nella loro essenza sono intangibili.
Qualsivoglia limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.
I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza con il Cantone possono essere ulteriormente limitati soltanto nella misura in cui lo esiga l’interesse pubblico particolare su cui poggia tale rapporto.
In complemento all’iniziativa e alla responsabilità dei privati, il Cantone, in via legislativa, si adopera affinché, nei limiti delle sue competenze e dei mezzi disponibili:
Ognuno deve adempiere i doveri impostigli dall’ordinamento giuridico.
La legge disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.
La naturalizzazione non dev’essere resa più difficile da condizioni o oneri sproporzionati.
Ha diritto di voto ogni abitante del Cantone che abbia la cittadinanza svizzera e abbia compiuto i 18 anni. 4
Il diritto di voto si esercita nel luogo di domicilio.
La legge disciplina l’esclusione dal diritto di voto.
Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni e reclami alle autorità. L’autorità competente è tenuta a dare una risposta motivata entro congruo termine, ma non oltre un anno.
Il Popolo elegge:
Il Popolo può revocare in ogni tempo il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato.
La votazione popolare sulla revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato è indetta allorché, entro sei mesi, una richiesta in tal senso raccolga 6000 firme. La votazione popolare deve svolgersi il più tardi due mesi dopo il deposito delle firme.
Se il Popolo accetta la richiesta di revoca, entro quattro mesi si procede a nuove elezioni.
Mediante un’iniziativa, il Popolo ha il diritto di chiedere:
L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione non può contenere né direttive, né un progetto elaborato.
Le altre iniziative possono essere presentate in forma di proposta generica o di progetto elaborato, eccettuata l’iniziativa in materia di budget globale che dev’essere sempre presentata in forma di proposta generica. Esse devono vertere su una materia uniforme e contenere una clausola di ritiro 11 .
L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato dev’essere designata espressamente come iniziativa costituzionale o legislativa.
Prima dell’inizio della raccolta delle firme, ogni iniziativa dev’essere sottoposta per esame alla Cancelleria dello Stato; il parere della Cancelleria non vincola gli autori dell’iniziativa.
Un’iniziativa è considerata formalmente riuscita se, nei 18 mesi dalla pubblicazione ufficiale del testo, è sostenuta da 3000 aventi diritto di voto o da dieci Comuni politici. L’iniziativa in materia di budget globale è retta dall’articolo 33 a 12 .
Il Gran Consiglio dichiara non valida l’iniziativa che non adempia le condizioni di forma, sia manifestamente contraria al diritto o sia inattuabile.
L’iniziativa elaborata è sottoposta immutata al voto del Popolo. Il Gran Consiglio propone al Popolo di approvarla o respingerla. Può contrapporre all’iniziativa un controprogetto. La votazione popolare si svolge il più tardi due anni dopo il deposito dell’iniziativa.
Se il Gran Consiglio non l’approva, l’iniziativa generica è sottoposta entro un anno al voto del Popolo. Se il Gran Consiglio o il Popolo approva l’iniziativa, il Gran Consiglio, entro due anni dall’approvazione, presenta un testo che la realizzi. Questo testo è sottoposto al voto del Popolo simultaneamente all’eventuale controprogetto. L’iniziativa in materia di budget globale è retta dall’articolo 33 a. 13
Se la votazione verte simultaneamente sull’iniziativa e sul controprogetto, i votanti devono avere la possibilità di approvare o respingere entrambi i testi.
Se il Popolo approva i due testi, è considerato accettato il testo che, nella votazione eventuale simultanea, raccoglie il maggior numero di voti.
3000 aventi diritto di voto possono chiedere una determinata configurazione di un futuro budget globale pluriennale. La domanda dev’essere depositata il più tardi due anni prima della scadenza del budget globale pluriennale precedente. Il termine per la raccolta delle firme è di 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del testo dell’iniziativa.
Nei dodici mesi che precedono la scadenza del budget globale, il Gran Consiglio elabora un progetto conforme allo scopo dell’iniziativa. Il progetto, insieme all’eventuale controprogetto, è sottoposto al voto del Popolo il più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo del budget globale. Per assicurare il finanziamento, il progetto può essere abbinato a una modifica dell’aliquota fiscale.
100 aventi diritto di voto hanno il diritto di presentare per scritto una proposta al Gran Consiglio vertente su questioni di pianificazione politica o di legislazione o su altri temi che possono essere oggetto di un mandato del Gran Consiglio al Consiglio di Stato.
La legge disciplina i particolari.
Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo:
Se il Popolo è chiamato a pronunciarsi su una legge o su un decreto, il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto, oltre all’atto normativo nel suo complesso, anche singole disposizioni, con o senza varianti.
Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici:
La votazione popolare è indetta qualora ne sia fatta richiesta nei 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale della decisione del Gran Consiglio.
Sono eccettuate dalla votazione popolare facoltativa le seguenti decisioni del Gran Consiglio:
La legge sull’esercizio dei diritti popolari può prevedere altre eccezioni per decisioni del Gran Consiglio di secondaria importanza.
Il Cantone e i Comuni riconoscono il ruolo dei partiti.
Essi possono sostenerne l’attività.
Prima di emanare disposizioni costituzionali o legislative o di realizzare altri progetti di portata generale, può essere indetta una procedura di consultazione.
Le procedure di consultazione devono essere annunciate ufficialmente. Ognuno ha il diritto di far pervenire il proprio parere.
Le risposte alle consultazioni sono accessibili a ognuno.
Il legislatore non può delegare ad altri organi la competenza di emanare disposizioni fondamentali e importanti.
Il Gran Consiglio o, in casi eccezionali, il Consiglio di Stato può essere abilitato dalla legge a deliberare definitivamente in materia di spese. Il massimale delle nuove spese uniche oggetto della delega finanziaria dev’essere specificato nella legge.
Il Cantone comprende il territorio delimitato dai confini storici e garantitogli dalla Confederazione Svizzera.
Le modifiche del territorio cantonale devono essere oggetto di una votazione popolare.
Le rettifiche di confine richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.
La capitale del Cantone è Soletta.
Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali supremi hanno sede a Soletta.
Il territorio del Cantone è suddiviso nelle cinque circoscrizioni seguenti ed ogni circoscrizione è suddivisa a sua volta in due distretti:
La suddivisione in circoscrizioni costituisce il fondamento della decentralizzazione dell’amministrazione e dell’apparato giudiziario. È fatto salvo l’articolo 44 capoverso 1. 23
Le circoscrizioni costituiscono i circondari elettorali per l’elezione del Gran Consiglio. 24
Gli organi delle circoscrizioni sono le prefetture, le segreterie circondariali e i tribunali circondariali. La legge può prevedere che per le circoscrizioni di Soletta-Lebern e di Bucheggberg-Wasseramt vi siano un tribunale e una segreteria circondariali in comune. 25
La legge disciplina la competenza e l’organizzazione di questi organi.
I Comuni (Comuni politici, Comuni patriziali e parrocchie) sono enti autonomi di diritto pubblico.
Il diritto dei Comuni di autogestirsi è garantito nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. I Comuni determinano la propria organizzazione, eleggono le proprie autorità e i propri funzionari e impiegati e adempiono autonomamente i propri compiti.
Qualsiasi conferimento di nuovi compiti ai Comuni richiede una base legale.
I Comuni politici riscuotono imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, nonché sull’utile netto e sul capitale delle persone giuridiche, in base alla tassazione concernente l’imposta dello Stato.
Per quanto la legge lo consenta, i Comuni politici possono riscuotere altri tributi.
I Comuni patriziali e le parrocchie possono riscuotere imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, nonché imposte personali.
La costituzione, l’aggregazione o lo scioglimento dei Comuni politici, dei Comuni patriziali e delle parrocchie, nonché la modifica del loro effettivo o del loro territorio richiedono il consenso dei Comuni direttamente interessati e l’approvazione del Gran Consiglio.
Le rettifiche di confine che non comportino importanti modifiche territoriali possono essere decise dai Comuni direttamente interessati o, per gravi motivi e su richiesta di uno di questi Comuni, dal Consiglio di Stato. La decisione del Consiglio di Stato può essere impugnata dinanzi al Gran Consiglio dai Comuni direttamente interessati.
Per adempiere determinati compiti, i Comuni possono formare consorzi intercomunali o creare istituti in comune, concludere convenzioni con altri Comuni, del Cantone o fuori Cantone, e partecipare a imprese pubbliche, a economia mista o private.
Gli aventi diritto di voto dei Comuni direttamente interessati hanno un diritto di partecipazione; la legge disciplina i particolari.
Laddove compiti regionali possano essere ragionevolmente adempiuti soltanto in comune, la legge può obbligare i Comuni a formare consorzi intercomunali o ad aderirvi.
Il Comune politico comprende il territorio comunale e i suoi abitanti.
Qualsiasi persona che dimori sul territorio comunale sottostà alla sovranità territoriale del Comune politico.
Il Comune politico adempie compiti di portata locale e regionale, sempre che non competano ad altri enti, e i compiti che il Cantone gli ha delegato.
Il Comune patriziale comprende tutte le persone che possiedono la cittadinanza comunale, senza riguardo al loro luogo di domicilio.
Il Comune patriziale ha segnatamente i compiti seguenti:
La Chiesa cattolica romana, la Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica cristiana sono riconosciute quali enti di diritto pubblico.
Il Gran Consiglio può riconoscere quali enti di diritto pubblico altre comunità religiose che offrano garanzia di durata.
Le comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico si organizzano in parrocchie.
Le parrocchie possono riunirsi in sinodi.
La parrocchia comprende tutti i membri di una comunità religiosa riconosciuta che abitano sul suo territorio. Le parrocchie soddisfanno ai bisogni temporali della loro confessione e adempiono altri compiti nei limiti fissati dallo Statuto ecclesiastico.
L’uscita da una comunità religiosa riconosciuta è ognora possibile mediante dichiarazione scritta al Consiglio parrocchiale.
La parrocchia può accordare il diritto di voto agli stranieri domiciliati.
I sinodi provvedono agli interessi generali della loro comunità religiosa e regolano questioni comuni alle loro diverse parrocchie.
I loro statuti richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.
Le parrocchie sottostanno alla vigilanza e i sinodi all’alta vigilanza del Cantone. L’autodeterminazione ecclesiale è garantita.
Rimangono salvi la legislazione nonché i trattati internazionali e intercantonali vigenti.
Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali adempiono i loro compiti secondo il principio della divisione dei poteri. Nessuna di queste autorità può interferire nella sfera operativa che la Costituzione o la legge riserva alle altre.
Nessuno può essere contemporaneamente membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato o membro di una di queste autorità e del Tribunale cantonale.
I funzionari e gli impiegati dell’amministrazione cantonale, dei tribunali e degli istituti cantonali incaricati di compiti amministrativi, nonché i funzionari dirigenti degli altri istituti cantonali non possono essere membri del Gran Consiglio.
Non possono essere membri del Gran Consiglio neppure i giudici non di carriera e i giudici supplenti dei tribunali cantonali che sottostanno alla vigilanza diretta del Gran Consiglio. 27
Ogni avente diritto di voto nel Cantone è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e in seno ai tribunali, per quanto la legge non imponga condizioni supplementari.
La legge disciplina l’eleggibilità a membro di un’altra autorità e a funzionario.
Le funzioni pubbliche vanno attribuite alle persone più qualificate. Per quanto possibile, va tenuto adeguatamente conto dei diversi gruppi della popolazione, segnatamente delle regioni e delle tendenze politiche.
Il periodo amministrativo per tutti i funzionari e per tutte le autorità del Cantone e dei Comuni è di quattro anni.
Tutte le elezioni avvengono per un periodo amministrativo o per il periodo amministrativo ancora restante.
All’atto dell’entrata in funzione, i membri delle autorità e i funzionari eletti dal Popolo o dal Gran Consiglio promettono solennemente di rispettare la Costituzione e la legge.
Le deliberazioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono pubbliche per quanto interessi privati o pubblici degni di protezione non vi si oppongano.
La legge disciplina il diritto di consultare gli atti ufficiali.
Il Cantone, i Comuni e gli altri titolari di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente a terzi nell’esercizio delle loro attività ufficiali.
La legge definisce la responsabilità in altri casi. Essa disciplina la responsabilità delle autorità, dei funzionari e degli impiegati.
I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro dichiarato in Gran Consiglio o nelle commissioni parlamentari. In caso di abuso manifesto, il Gran Consiglio può tuttavia togliere questa immunità con il consenso dei due terzi dei membri presenti.
Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone. Si compone di 100 membri. 29
Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale.
La ripartizione dei seggi tra i circondari elettorali avviene secondo un decreto del Gran Consiglio, sulla base della statistica demografica più recente. È determinante il rapporto tra la popolazione residente dei circondari elettorali e la popolazione residente del Cantone. 30
I membri del Gran Consiglio esercitano liberamente il loro mandato.
Essi devono rendere pubblici i loro legami con imprese e gruppi d’interesse.
La legge definisce le linee fondamentali dell’organizzazione del Gran Consiglio e dei suoi rapporti con il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali supremi.
Il Gran Consiglio può conferire mandati al Consiglio di Stato. Questi, nella sua sfera di competenze, può, in casi giustificati, scostarsi dal mandato ricevuto. 32
I membri del Consiglio di Stato partecipano alle sedute del Gran Consiglio; vi hanno voto consultivo e possono presentare proposte sugli oggetti in deliberazione.
Il presidente del Tribunale cantonale partecipa alle sedute del Consiglio di Stato dedicate al preventivo, al consuntivo e al rapporto di attività dei tribunali; vi ha voto consultivo e può presentare proposte.
Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. Può partecipare alla preparazione della legislazione.
Fatto salvo il capoverso 1, il Gran Consiglio emana sotto forma di ordinanza le disposizioni di esecuzione relative a leggi e decreti federali. Nel singolo caso, può delegare questa competenza al Consiglio di Stato.
Il Gran Consiglio può presentare un’iniziativa parlamentare vertente su un mandato o una decisione programmatica rimasti inadempiuti. La legge disciplina i particolari. 34
Fatti salvi i diritti popolari, il Gran Consiglio approva i trattati internazionali e i trattati intercantonali, eccetto che il Consiglio di Stato sia autorizzato per legge a concluderli definitivamente.
Il Gran Consiglio può partecipare alla preparazione di importanti trattati internazionali o intercantonali che sottostiano alla sua approvazione.
Il Gran Consiglio tratta il programma di legislatura e il piano integrato dei compiti e delle finanze, nonché altri piani fondamentali in singoli settori di compiti e ne prende atto.
Mediante una decisione programmatica esso incarica il Consiglio di Stato di svolgere un compito statale in una data direzione.
Il Gran Consiglio:
Il Gran Consiglio connette le decisioni finanziarie alle prestazioni da fornire. Si assicura dell’efficacia di tutte le misure cantonali. 39
La legge può conferire alla Commissione delle finanze l’autorizzazione provvisoria di procedere a una spesa che non consenta dilazioni. L’autorizzazione richiede l’approvazione del Gran Consiglio. 40
Il Gran Consiglio nomina:
La legge può affidare altre nomine al Gran Consiglio. Essa determina i posti che devono essere messi a concorso.
Il Gran Consiglio:
La legge può conferire al Gran Consiglio ulteriori competenze.
La legislazione attribuisce al Gran Consiglio la competenza di accordare le concessioni importanti.
Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone.
Esso si compone di cinque membri e adempie i suoi compiti in quanto autorità collegiale.
Sceglie al suo interno il presidente («landamano») e il vicepresidente per la durata di un anno.
Fatti salvi i diritti popolari e i diritti del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato determina gli obiettivi e i mezzi principali dell’operato statale. Pianifica e coordina le attività dello Stato.
All’inizio di ogni legislatura, il Consiglio di Stato elabora un programma di legislatura e un piano integrato dei compiti e delle finanze. 47 Alla fine della legislatura, fa rapporto al Gran Consiglio sulla loro realizzazione.
Il Consiglio di Stato dirige la procedura preliminare di elaborazione dei testi costituzionali e legislativi. In singoli casi, il Gran Consiglio può prevedere eccezioni.
Il Consiglio di Stato emana ordinanze sulla scorta e nei limiti delle leggi, dei trattati internazionali e dei trattati intercantonali.
17 membri del Gran Consiglio possono, entro 60 giorni, opporsi a un’ordinanza o a una modifica di ordinanza decisa dal Consiglio di Stato. Se l’opposizione è confermata dalla maggioranza dei membri presenti del Gran Consiglio, il testo contestato è rinviato al Consiglio di Stato. La legge sul Gran Consiglio precisa la procedura. 48
Il Consiglio di Stato può altresì emanare ordinanze per far fronte ai disordini già in atto o imminenti che minaccino l’ordine e la sicurezza pubblici, nonché a situazioni di emergenza sociale. Tali ordinanze devono essere immediatamente sottoposte per approvazione al Gran Consiglio. Decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.
Il Consiglio di Stato può decidere nuove spese uniche sino a un importo di 250 000 franchi e spese annue ricorrenti sino a un importo di 50 000 franchi. 49
Esso può assumere e rinnovare prestiti.
Il Consiglio di Stato dispone circa il patrimonio finanziario. Per quanto non costituiscano meri investimenti, le partecipazioni finanziarie a imprese di diritto privato sottostanno alle disposizioni sulle attribuzioni in materia di spese.
Il Consiglio di Stato determina l’organizzazione appropriata dell’amministrazione, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. Provvede ad assicurare un servizio pubblico conforme al diritto e improntato all’efficienza. 50
Il Consiglio di Stato pronuncia sui ricorsi amministrativi laddove previsto dalla legge. L’articolo 88 capoverso 3 è applicabile per analogia.
Il Consiglio di Stato:
La legge può conferire al Consiglio di Stato ulteriori competenze.
La Cancelleria dello Stato è il segretariato del Consiglio di Stato e garantisce il collegamento con il Gran Consiglio. È diretta dal cancelliere dello Stato. 52
L’amministrazione cantonale si suddivide in dipartimenti che, nei limiti delle loro competenze, decidono autonomamente in questioni amministrative.
Ciascun membro del Consiglio di Stato è a capo di uno o più dipartimenti.
Qualsiasi decisione di un dipartimento può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo, per quanto la legge non dichiari competente un’altra autorità o abiliti il dipartimento a pronunciare definitivamente sul ricorso.
Nei limiti fissati dalla legge, il Cantone può:
La tutela giurisdizionale dei cittadini e la vigilanza del Consiglio di Stato devono essere assicurate. La legge prevede un’appropriata partecipazione del Gran Consiglio.
La legge disciplina:
La giurisdizione civile, penale e amministrativa è esercitata dai tribunali statali e dai tribunali arbitrali.
La legge disciplina l’organizzazione, le competenze e la procedura.
I tribunali sono indipendenti nell’amministrare la giustizia; sottostanno al solo diritto.
Di regola, le udienze sono pubbliche.
Il giudice non è vincolato dagli atti normativi cantonali o comunali contrari al diritto federale o al diritto cantonale di rango superiore.
La giurisdizione civile è esercitata da:
Nei limiti fissati dalla legislazione, le controversie possono essere deferite al giudizio di tribunali arbitrali.
La giurisdizione penale è esercitata da:
Le autorità incaricate del perseguimento penale sono il pubblico ministero, il pubblico ministero dei minorenni, la polizia e i giudici di pace. 60
La legge disciplina la competenza decisionale penale del procuratore pubblico superiore, dei procuratori pubblici, dei procuratori dei minorenni, dei funzionari istruttori e dei giudici di pace, nonché la facoltà delle autorità amministrative d’infliggere pene. 61
La giurisdizione amministrativa è esercitata da:
L’amministrazione giudiziaria compete ai tribunali.
Il presidente del Tribunale cantonale rappresenta i tribunali nei rapporti con le altre autorità.
La legge definisce le linee fondamentali dell’organizzazione e della procedura dell’amministrazione giudiziaria.
Il Cantone e i Comuni politici garantiscono l’ordine e la sicurezza pubblici.
Il Cantone e i Comuni politici prendono provvedimenti per proteggere la popolazione da catastrofi o eventi bellici.
A tal fine, la legge può, per un tempo limitato, conferire al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato poteri che deroghino alle disposizioni costituzionali sulla ripartizione delle competenze.
A complemento di quanto intrapreso su iniziativa e sotto responsabilità private, il Cantone realizza gli obiettivi sociali nei limiti della sua competenza e dei suoi mezzi.
Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, si prendono cura delle persone bisognose d’aiuto.
Essi possono creare o sostenere istituzioni previdenziali e assistenziali. Promuovono le misure di autoaiuto.
Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni private, promuovono il benessere e l’integrazione degli stranieri.
Il Cantone definisce in una legge le linee fondamentali dei diritti e doveri:
Il Cantone può sostenere servizi gratuiti d’informazioni giuridiche.
Il Cantone e i Comuni possono:
L’assicurazione malattie e infortuni è obbligatoria.
Gli edifici devono essere assicurati contro il fuoco e contro gli elementi naturali presso l’Assicurazione immobiliare solettese. Il Cantone può, per legge, dichiarare obbligatorie altre assicurazioni di cose.
L’Assicurazione immobiliare solettese può essere autorizzata dalla legge ad adottare regolamenti contenenti norme di diritto sempre che queste ultime abbiano un carattere tecnico o siano soggette a circostanze in rapida evoluzione. L’Assicurazione immobiliare solettese determina i premi e i contributi da riscuotere nei limiti fissati dalla legge. L’articolo 79 capoverso 3 si applica per analogia. 64
Il Cantone disciplina il settore della sanità pubblica. Crea le condizioni atte ad assicurare cure mediche adeguate ed economicamente sopportabili.
Il Cantone, in collaborazione con i Comuni, promuove la prevenzione e l’assistenza sanitarie, nonché le cure mediche e a domicilio.
Il Cantone esercita la vigilanza sulle professioni sanitarie.
Il Cantone, da solo o insieme con altri enti, gestisce ospedali e ricoveri.
Le istituzioni private sono sottoposte ad autorizzazione. La legge ne fissa le condizioni.
Tutti gli ospedali e i ricoveri, privati e pubblici, sottostanno alla vigilanza del Cantone.
Il Cantone e i Comuni promuovono la creatività individuale e agevolano la partecipazione alla vita culturale.
Essi tutelano il patrimonio culturale e provvedono a conservarlo.
Il Cantone può emanare una legge sui mezzi di comunicazione sociale che promuova le peculiarità culturali del Cantone e la pluralità dell’informazione.
L’educazione e la formazione sono compiti assunti congiuntamente dai genitori e dalla scuola. La legge disciplina i rispettivi diritti e doveri.
Ogni alunno ha diritto a una formazione adeguata alle sue capacità intellettuali, morali e fisiche. Le materie insegnate sono le stesse per ambo i sessi.
La frequentazione della scuola è obbligatoria durante il tempo stabilito dalla legge.
I Comuni politici istituiscono e gestiscono le scuole di base; la scuola d’infanzia è parte integrante della scuola di base. 65 Il Cantone partecipa alle spese. 66
Il Cantone istituisce e gestisce gli istituti pedagogici speciali. Può gestire altre offerte cantonali a livello di scuola di base. La legge disciplina i particolari. 67
Il Cantone istituisce e gestisce le altre scuole pubbliche. La legge disciplina i loro compiti e la loro organizzazione. 68
Tutte le scuole pubbliche sottostanno alla vigilanza del Cantone.
Il Cantone sostiene la formazione e il perfezionamento professionali, nonché la riqualificazione professionale.
Esso può istituire e gestire corrispondenti centri di formazione o partecipare a centri siffatti.
Il Cantone e i Comuni promuovono l’acquisizione di una cultura generale da parte degli adolescenti, nonché l’educazione degli adulti.
Il Cantone si adopera per la collaborazione e il coordinamento nel settore scolastico.
Esso può, con altri Cantoni o altri enti, costituire e gestire centri di formazione.
Le scuole private elementari e medie, inferiori e superiori, le scuole professionali private e le istituzioni accademiche private sottostanno ad autorizzazione e sono poste sotto la vigilanza del Cantone.
Lo stesso vale per l’insegnamento privato dispensato durante la scuola dell’obbligo e sostituivo di quello pubblico
Il Cantone può sussidiare scuole private.
Il Cantone rimuove o riduce le difficoltà d’ordine economico, geografico o d’altro genere che ostacolino la frequentazione della scuola.
Il Cantone accorda sussidi alla formazione.
Il Cantone promuove l’istruzione civica.
Il Cantone e i Comuni sostengono l’organizzazione razionale del tempo libero, le attività giovanili e la pratica dello sport.
La protezione e la cura dell’ambiente sono compiti di ognuno. Il Cantone e i Comuni provvedono alla protezione dell’essere umano e del suo ambiente naturale dalle immissioni nocive o moleste.
Chi causa misure di protezione dell’ambiente ne assume le spese.
Il Cantone e i Comuni politici garantiscono uno smaltimento ambientale compatibile. Chi ne è causa è corresponsabile.
Il Cantone promuove l’applicazione di tecnologie rispettose dell’ambiente, nonché il riciclaggio dei materiali usati e dei rifiuti.
Il Cantone e i Comuni proteggono e conservano gli spazi vitali della fauna e della flora indigene, nonché i siti e paesagg i caratteristici.
Il Cantone e i Comuni assicurano un approvvigionamento con acqua potabile e industriale che soddisfi al fabbisogno idrico regionale.
Il Cantone e i Comuni possono prendere provvedimenti per assicurare un approvvigionamento energetico che promuova lo sviluppo economico, che sia rispettoso dell’ambiente, sicuro e gestito in modo economico.
Promuovono un consumo energetico parsimonioso, l’uso efficiente dell’energia, l’impiego di fonti di energia rinnovabili e la decentralizzazione dell’approvvigiona-mento energetico.
Il Cantone e i Comuni politici provvedono a una pianificazione del territorio che assicuri un’utilizzazione appropriata, equilibrata e parsimoniosa del suolo e un’occupazione razionale del territorio cantonale.
Il Cantone disciplina le costruzioni in vista di proteggere l’essere umano e l’ambiente.
Il Cantone e i Comuni politici disciplinano il settore dei trasporti e delle strade.
Essi promuovono insieme i trasporti pubblici.
Il Cantone e i Comuni politici provvedono affinché l’ordinamento del traffico rispetti l’ambiente e sia per quanto possibile favorevole sotto il profilo economico.
Il Cantone, assicurando condizioni quadro favorevoli, si adopera per un’economia efficiente e per un grado di occupazione quanto alto possibile.
Esso promuove uno sviluppo dell’economia strutturalmente e regionalmente equilibrato.
Gli interessi della protezione dell’ambiente, dell’ordinamento del territorio e dell’agricoltura, nonché la pace sociale devono essere considerati.
Il Cantone impronta agli obiettivi della politica economica e sociale cantonale le sue proprie attività che rivestano un’importanza economica.
Esso prende provvedimenti per limitare quanto possibile la densità normativa e l’onere amministrativo per le imprese, segnatamente le piccole e medie imprese (PMI). 71
Il Cantone prende provvedimenti per assicurare un’agricoltura efficiente e a basso impatto ambientale.
Esso sostiene provvedimenti volti a conservare e promuovere le aziende familiari indipendenti.
Il Cantone esercita la vigilanza su tutte le aree boschive.
Esso garantisce la conservazione delle foreste assicurandone le funzioni di protezione, sfruttamento e ristoro.
Il Cantone promuove altresì una gestione naturalistica delle foreste.
Nei limiti delle sue possibilità, il Cantone prende provvedimenti per attenuare le crisi economiche e i loro effetti.
Il Cantone esercita la sovranità sulle cose pubbliche. Ne disciplina in particolare lo sfruttamento e l’utilizzazione.
Le regalìe del sale, della caccia, della pesca e delle miniere appartengono al Cantone. Rimangono salvi i diritti privati già esistenti.
Le regalìe conferiscono al Cantone il diritto esclusivo di esercitare e sfruttare economicamente l’attività di cui si tratta. Il Cantone può esercitare esso stesso questi diritti o delegarli a terzi.
Il Cantone e i Comuni politici possono emanare prescrizioni per assicurare un esercizio razionale delle attività economiche.
Il Cantone utilizza e gestisce il patrimonio amministrativo in modo economico e conforme alla sua destinazione.
Il patrimonio finanziario dev’essere amministrato conformemente alle leggi del mercato, tenuto conto dell’interesse pubblico.
Le finanze devono essere gestite con oculatezza, in modo economico e adeguato alla congiuntura. I conti dell’esercizio corrente devono di regola essere equilibrati.
Il Cantone adatta la propria pianificazione finanziaria ai compiti pubblici.
Ogni compito, ogni introito e ogni spesa vanno esaminati previamente e periodicamente per accertarne la necessità, la congruità e le conseguenze finanziarie.
Il Cantone e i Comuni possono procurarsi i mezzi finanziari necessari mediante:
I consorzi intercomunali sopperiscono alle loro spese con prestazioni dei loro membri, nonché mediante emolumenti e contributi. Non riscuotono imposte.
Il Cantone può riscuotere le seguenti imposte:
Imposte a destinazione vincolata possono essere riscosse soltanto finché sono necessarie.
L’introduzione di nuove imposte cantonali richiede una base costituzionale.
Tutti i contribuenti sono tenuti a partecipare alle spese del Cantone proporzionalmente ai loro mezzi. I redditi straordinari e non periodici possono essere tassati separatamente. 74 Occorre preservare la volontà produttiva del singolo e l’efficienza dell’economia.
Le imposte delle persone fisiche devono essere calcolate in modo da non comportare oneri supplementari importanti in caso di matrimonio; sono fatti salvi gli sgravi fiscali di cui all’articolo 134. 75
Nell’imposizione del reddito e della sostanza devono essere applicati i principi di un’adeguata progressività. Questi principi possono essere applicati anche ad altre imposte. La progressione a freddo dev’essere compensata periodicamente.
Sgravi fiscali devono essere accordati segnatamente per:
In tempi di crisi si può derogare ai principi ordinari della riscossione delle imposte al fine di adempiere compiti straordinari dello Stato; queste deroghe devono tuttavia essere limitate nel tempo ed essere decise in via legislativa.
Mediante la perequazione finanziaria devono essere create condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Comuni.
La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
La revisione parziale deve vertere su una materia uniforme.
Se chiesta mediante un’iniziativa popolare, la revisione parziale della Costituzione avviene conformemente alle disposizioni sulle richieste del Popolo.
Il Gran Consiglio decide la revisione parziale dopo averne deliberato in duplice lettura, con un mese almeno d’intervallo fra la prima e la seconda lettura.
Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo questioni di principio, con o senza varianti. Può sottoporgli simultaneamente l’intero progetto o sue parti, con o senza varianti.
La votazione popolare si svolge nei sei mesi dopo il deposito dell’iniziativa popolare o dopo la decisione del Gran Consiglio.
Il Popolo, in base a un’iniziativa popolare presentata da almeno 3 000 aventi diritto di voto o da dieci Comuni politici o in base a una decisione del Gran Consiglio, decide se:
Se il Popolo decide di affidare la revisione totale a una Costituente, questa è eletta senza indugio secondo le disposizioni sull’elezione del Gran Consiglio, eccettuate tuttavia le norme sulle incompatibilità.
L’autorità incaricata della revisione può indire votazioni popolari su questioni di principio, con o senza varianti; nei successivi lavori di elaborazione della nuova Costituzione, essa è vincolata dal risultato di queste votazioni.
L’autorità incaricata della revisione sottopone al Popolo il progetto di Costituzione totalmente riveduta dopo averne deliberato in duplice lettura, con almeno un mese d’intervallo fra la prima e la seconda lettura. Essa può chiedere al Popolo di pronunciarsi simultaneamente sull’intera Costituzione o su sue parti, con o senza varianti.
Se il Popolo respinge la Costituzione o parte di essa, l’autorità incaricata della revisione elabora un secondo progetto. Se anche questo progetto è respinto dal Popolo, la revisione totale è considerata non riuscita.
La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1988.
La Costituzione del Cantone di Soletta del 23 ottobre 1887 76 è abrogata. I suoi articoli 24, 26, 27 e 28 rimangono tuttavia applicabili a titolo transitorio, ma al massimo fino al rinnovo integrale del Gran Consiglio nel 1993.
Le disposizioni del diritto attualmente in vigore il cui contenuto risulti contrario alla presente Costituzione sono abrogate.
Gli atti normativi emanati da un’autorità non più competente o secondo una procedura non più ammessa dalla presente Costituzione rimangono in vigore; la loro eventuale modifica è retta dalla presente Costituzione.
Se contrarie alla presente Costituzione, le attribuzioni conferite al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato in materia di spese decadono il più tardi dopo cinque anni.
Se, secondo la presente Costituzione, devono essere emanate nuove disposizioni o se disposizioni vigenti devono essere modificate, occorre provvedervi senza indugio. Le disposizioni vigenti vanno esaminate per accertarne la conformità con i diritti fondamentali, segnatamente con l’uguaglianza giuridica.
Fino all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni di legge, l’esercizio dei diritti popolari è retto da un’ordinanza del Gran Consiglio.
Le richieste del Popolo ammissibili secondo la Costituzione del 23 ottobre 1887 possono ancora essere presentate fino al 30 giugno 1989.
I periodi amministrativi delle autorità e dei funzionari del Cantone e dei Comuni rimangono quelli previsti dal diritto anteriore Il più tardi fino al 1997.
Se pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione, le domande di acquisto della cittadinanza presentate da Svizzeri sono trattate dal Consiglio di Stato.
Il Gran Consiglio nomina per il 1° gennaio 1988 una Corte criminale composta di due giudici cantonali e di tre giudici laici permanenti. Il primo periodo amministrativo termina nel 1993.
Fino all’adattamento delle pertinenti disposizioni di legge, l’organizzazione e la procedura sono disciplinate dal Tribunale cantonale.
I procedimenti penali pendenti dinanzi alla Corte d’assise il 1° gennaio 1988 sono retti dal diritto anteriore.
Fino all’adattamento della legge sull’organizzazione giudiziaria, non possono far parte di uno stesso tribunale:
La Banca cantonale solettese è trasformata in una società anonima di diritto privato cui il Cantone può partecipare soltanto come azionista minoritario. Il Consiglio di Stato prende definitivamente tutte le decisioni necessarie.
Il Consiglio di Stato può delegare singole decisioni al Consiglio di banca straordinario della Banca cantonale solettese, fermo stante il suo diritto di approvazione.
I numeri indicano gli articoli e parti d’articolo della Costituzione
Ambiente 144 ss
Amnistia 76
Amministrazione
Approvvigionamento
Arresto 19
Associazioni
Autorità
Base legale
Bevande alcoliche 132
Bilancio
Bisogno
Cancelleria dello Stato 83
Cantone 1
Censura
Chiesa (e)
Circondari elettorali 43
Cittadinanza
Clausola di ritiro 29
Commissione (i)
Compiti pubblici
Comune (i) 45 ss
Comunità religiose
Conflitti di competenza 76
Consiglieri degli Stati
Consiglieri nazionali
Consiglio degli Stati
Consiglio di Stato 77 ss
Consorzi intercomunali 48
Conti dell’esercizio 13
Costituente
Costituzione cantonale
Costituente
Costituzione federale
Danni
Dati
Densità normativa 121
Dignità umana
Dio ingresso
Diritti (o)
Disposizioni transitorie 140 ss
Distretti 43
Divisione dei poteri 58
Durata della carica 61
Eleggibilità 59
Elezioni
Espropriazione 16
Giudice (i)
v. anche Tribunale (i)
Garanzia (e)
Gran Consiglio 66 ss
Grazia 76
Imposte
Immunità 65
Indennità
Incompatibilità
Informazione
Iniziativa
Interesse pubblico
Istituti pedagogici speciali 105
Legislatura
Libertà
Matrimonio
Mandati
Mozione popolare 29 ss
Municipio
Naturalizzazione 24
Nomine
v. anche Elezioni
Onere amministrativo 121
Ordine e sicurezza 92
Ordine economico
Ordine geografico 111
Organizzazione (i)
Parità dei sessi
Partiti 38
Perequazione finanziaria 136
Periodo amministrativo 61
Petizione
Piccole e medie imprese 121
Polizia
Popolo
v. anche Elezioni, Votazioni
Progetto elaborato
Programma di legislatura
Proporzionalità
Proposta generica
Privazione della libertà
Procedimento giudiziario
Proporzionale/tà
Proprietà
Prostituzione 132
Protezione
Pubblicità delle deliberazioni 63
Referendum
Religione
Ristoranti 132
Scuola
Sede
Soletta ingresso
Stato
Stranieri
Strutture alberghiere 132
Take-away 132
Tavole calde 132
Territorio
Tribunale (i) 87 ss
v. anche Magistrati
Uguaglianza
Unità
Vigilanza
Vita
Votazioni
v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum
Voto