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131.224.1

Costituzione
del Cantone di Appenzello Esterno

Traduzione1

del 30 aprile 1995 (Stato 26 novembre 2023)2

Confidando in Dio, noi, donne e uomini di Appenzello Esterno, vogliamo rispettare il Creato nella sua molteplicità.

Vogliamo, al di là dei confini, contribuire a forgiare un ordinamento sociale liberale, pacifico e giusto.

Consapevoli che il bene della comunità e il bene del singolo sono indissolubilmente legati, ci siamo dati la presente Costituzione:

1. Principi

Art. 1 Cantone di Appenzello Esterno

Il Cantone di Appenzello Esterno è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

Esso è un membro indipendente della Confederazione Svizzera e coopera con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con le regioni estere vicine.

Partecipa attivamente alla formazione della volontà nella Confederazione.

Art. 2 Territorio cantonale

Il Cantone di Appenzello Esterno è suddiviso in Comuni. La legge disciplina l’esistenza e il territorio dei Comuni. 3

Art. 3 Cittadinanza

La cittadinanza comunale è il fondamento di quella cantonale.

L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Diritti fondamentali

Art. 4 Dignità umana

La dignità umana dev’essere rispettata e protetta.

Art. 5 Uguaglianza giuridica, divieto di discriminazione

Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

Nessuno può essere discriminato, segnatamente a causa del sesso, dell’età, della razza, del colore della pelle, della lingua, dell’origine, delle sue convinzioni politiche, religiose o filosofiche, del suo modo di vita o delle sue attitudini fisiche e psichiche.

Art. 6 Parità dei sessi

Donne e uomini hanno pari diritti.

Essi hanno diritto alla stessa formazione e a un salario uguale per un lavoro di uguale valore, nonché pari accesso alla funzione pubblica.

Il Cantone e i Comuni promuovono l’uguaglianza di fatto di uomo e donna.

Essi si adoperano affinché i compiti pubblici siano svolti congiuntamente da donne e uomini.

Art. 7 Libertà di credo e di coscienza

La libertà di credo e di coscienza e il suo esercizio sono garantiti.

Nessuno può essere costretto a compiere un atto religioso o a professare una data fede.

Art. 8 Divieto dell’arbitrarietà, buona fede; irretroattività

La protezione dall’arbitrarietà dei poteri pubblici e la protezione della buona fede sono garantite.

Gli atti normativi non possono avere effetto retroattivo.

Art. 9 Libertà personale

La libertà personale è garantita.

La tortura e le pene o trattamenti inumani e degradanti sono vietati.

Ognuno ha diritto alla tutela della sfera privata, dell’abitazione, della corrispondenza epistolare e di quella per mezzo delle telecomunicazioni.

Art. 10 Matrimonio e altre forme di convivenza

Il diritto al matrimonio e alla vita familiare è protetto.

La libera scelta di un’altra forma di convivenza è garantita.

Art. 11 Libertà di domicilio

La libertà di domicilio è garantita.

Art. 12 Libertà di opinione e d’informazione

Ognuno può formare liberamente la propria opinione, manifestarla senza impedimenti di sorta e diffonderla con la parola, lo scritto, l’immagine o in altro modo.

Lo Stato non può esercitare alcun controllo sull’espressione delle opinioni al fine di influenzarne il contenuto.

Chiunque possa dimostrare di avere un interesse legittimo ha il diritto, nei limiti fissati dalla legge, di consultare i documenti ufficiali, per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 13 Libertà dell’insegnamento e della scienza

La libertà della ricerca e dell’insegnamento, nonché il diritto d’insegnare sono garantiti.

Chi opera nella ricerca e nell’insegnamento è tenuto ad assumere la sua parte di responsabilità per l’integrità della vita umana, animale e vegetale e per la salvaguardia delle corrispondenti basi vitali.

Art. 14 Libertà dell’arte

La libertà dell’espressione artistica è garantita.

Art. 15 Protezione dei dati

Ognuno ha diritto alla protezione dei suoi dati personali.

È ragguagliato sui dati che lo concernono e può esigere che quelli errati vengano rettificati.

Art. 16 Diritto di petizione

Ognuno ha il diritto di rivolgere richieste o reclami alle autorità e di raccogliere firme a tal fine. Non gliene devono derivare pregiudizi.

Le autorità sono tenute ad esaminare il merito delle petizioni e a rispondere quanto prima possibile.

Art. 17 Libertà di associazione e di riunione

La libertà di associazione e di riunione è garantita.

Le manifestazioni su suolo pubblico possono essere subordinate ad autorizzazione se così disposto dalla legge o dal regolamento comunale. Devono essere autorizzate se è assicurato uno svolgimento ordinato e se l’incomodo per i terzi sembra ragionevolmente sopportabile.

Art. 18 Garanzia della proprietà

La proprietà è garantita.

In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.

Art. 19 Libertà economica; libertà di commercio e d’industria

La libera scelta della professione, la libera attività economica, nonché il diritto di associarsi a livello professionale e sindacale sono garantiti.

Art. 20 Garanzie giudiziarie
a. Tutela giurisdizionale

Ognuno ha diritto a giudici indipendenti e imparziali, previsti dalla legge.

Per gli indigenti, la tutela giurisdizionale è gratuita.

Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato in un procedimento giudiziario con sentenza passata in giudicato. Nel dubbio, la decisione va presa in favore dell’imputato.

In tutti i procedimenti, le parti hanno il diritto di essere sentite, di ottenere entro congruo termine una decisione motivata e di essere informate circa le possibilità di impugnazione.

Art. 21 b. Garanzie in caso di privazione della libertà

Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

Chiunque sia privato della libertà dev’essere informato, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Egli ha il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.

Chiunque sia messo in stato di arresto e sospettato di aver commesso un reato dev’essere sentito il più presto possibile da un’autorità giudiziaria.

Chiunque sia privato della libertà ha il diritto di farsi assistere da un legale e di far controllare tale privazione in un procedimento giudiziario celere e semplice.

Se la privazione della libertà si rivela ingiustificata, lo Stato è tenuto al risarcimento del danno ed eventualmente al versamento di un’indennità a titolo di riparazione morale.

Il diritto di comunicare liberamente con il legale può essere limitato soltanto in caso di rischio di abuso e soltanto nella misura consentita dalla legge.

Art. 22 Valenza dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali hanno efficacia nell’intero ordinamento giuridico.

Essi valgono anche per gli stranieri, sempre che il diritto federale non disponga altrimenti.

I minorenni capaci di discernimento possono far valere autonomamente i diritti fondamentali inerenti alla loro personalità.

Art. 23 Limiti dei diritti fondamentali

Chi si avvale dei diritti fondamentali è tenuto a rispettare i diritti fondamentali altrui.

Limitazioni dei diritti fondamentali sono ammissibili soltanto se:

  1. poggiano su una base legale;
  2. rispondono a un interesse pubblico preponderante; e
  3. sono proporzionate.

Senza base legale, un diritto fondamentale può essere limitato temporaneamente, ma soltanto nei casi di pericolo serio, immediato e manifesto.

In ogni caso l’essenza dei diritti fondamentali è intangibile.

3. Diritti sociali e obiettivi sociali

Art. 24 a. Diritti sociali

Chiunque si trovi in una situazione di emergenza cui non possa far fronte con i propri mezzi ha diritto a un alloggio, alle cure mediche essenziali e ai mezzi necessari per un’esistenza umanamente degna.

Ogni fanciullo ha diritto di essere protetto e assistito, nonché, durante la scuola
dell’obbligo, di ricevere un’istruzione di base gratuita e conforme alle sue capacità.

Le vittime di reati gravi hanno diritto a un aiuto per superare le loro difficoltà.

Art. 25 b. Obiettivi sociali

In complemento all’iniziativa privata e alla responsabilità individuale, il Cantone e i Comuni si impegnano affinché, nell’ambito dei mezzi disponibili:

  1. ognuno possa sovvenire al proprio sostentamento con il proprio lavoro;
  2. ognuno possa abitare in condizioni adeguate;
  3. ognuno possa formarsi e perfezionarsi conformemente alle proprie capacità e inclinazioni;
  4. i genitori fruiscano di sicurezza materiale prima e dopo la nascita di un figlio;
  5. chi abbisogni di aiuto per motivi di età, debilità, malattia o disabilità riceva cure e sostegno sufficienti.

4. Doveri individuali

Art. 26

Ognuno è responsabile di se stesso, nonché corresponsabile nei confronti della comunità e per la conservazione delle basi vitali per le generazioni future.

Per l’adempimento di compiti di pubblica utilità, la legge può obbligare la popolazione a prestazioni personali. Alla prestazione in natura può essere sostituita una tassa d’esenzione.

5. Compiti pubblici

5.1 Principi

Art. 27

I compiti pubblici devono essere adempiuti in modo da rispettare e preservare le basi naturali della vita; s’improntano ai bisogni e alla prosperità di tutti.

I compiti pubblici, esistenti o nuovi, vanno esaminati costantemente per accertare se siano necessari e finanziabili, nonché adempibili in modo redditizio e appropriato.

Il Cantone assume unicamente compiti che non possano essere svolti in modo altrettanto soddisfacente dai Comuni o da privati. Esso incentiva l’iniziativa privata e la responsabilità individuale e propugna la cooperazione regionale.

5.2 Singoli compiti pubblici

Art. 28 Ordine e sicurezza pubblici

Il Cantone garantisce l’ordine e la sicurezza pubblici.

Esso prende provvedimenti per far fronte a situazioni straordinarie.

Art. 29 Protezione dell’ambiente e della natura

L’ambiente naturale va preservato integro per le generazioni presenti e future e, per quanto possibile, risanato. Le attività statali e private devono gravarlo il meno possibile.

Il Cantone e i Comuni proteggono la fauna e la flora, nonché i loro biotopi, nella loro diversità.

Le risorse naturali possono essere sfruttate soltanto per quanto la loro capacità di rigenerarsi e la loro disponibilità permangano garantite.

Il Cantone e i Comuni possono introdurre misure d’incentivazione che inducano a risparmiare le risorse naturali e a ridurre la produzione di rifiuti e sostanze nocive.

Essi promuovono la responsabilità individuale e possono sostenere le organizzazioni che operano a favore della conservazione delle risorse naturali.

I costi dei provvedimenti di protezione dell’ambiente sono di regola a carico di chi li ha causati.

Le emissioni nocive e moleste devono essere combattute alla fonte, impedite o quanto meno ridotte.

Art. 30 Protezione dei monumenti e del paesaggio

Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per salvaguardare e curare i paesaggi e siti degni di protezione, i beni culturali e i monumenti naturali.

Essi collaborano con organizzazioni private e possono partecipare al finanziamento.

Art. 31 Assetto territoriale ed edilizia

Il Cantone e i Comuni assicurano un ordinato insediamento del territorio, un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo, nonché la protezione del paesaggio.

Nella costruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere va usato riguardo all’ambiente circostante.

Art. 32 Trasporti

Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti rispettino l’ambiente, siano sicuri e profittino a tutti gli utenti.

Essi promuovono il passaggio dai modi di trasporto individuali a quelli collettivi, per quanto importanti interessi pubblici generali lo giustifichino.

Art. 33 Acqua, energia, rifiuti
a. Acqua

Il Cantone e i Comuni assicurano l’approvvigionamento idrico e s’impegnano per un’utilizzazione parsimoniosa dell’acqua.

Essi si adoperano per mantenere quanto basso possibile l’aggravio ambientale alle acque e provvedono a una depurazione delle acque luride in sintonia con l’ambiente.

Art. 34 b. Energia

Il Cantone e i Comuni promuovono un approvvigionamento energetico sicuro e riguardoso dell’ambiente, nonché un’utilizzazione parsimoniosa e razionale dell’energia.

Essi promuovono in particolare l’utilizzazione di energie rinnovabili.

Art. 35 c. Rifiuti

Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti al fine di ridurre la quantità di rifiuti e riciclarli.

Essi provvedono affinché i rifiuti siano eliminati in modo appropriato.

Art. 36 Educazione e formazione
a. Principi

L’educazione e la formazione hanno per compito di sviluppare la personalità individuale, la volontà di assicurare la giustizia sociale e la responsabilità verso il mondo circostante.

La scuola sostiene i genitori nel loro compito educativo; in contatto con i genitori, procura agli allievi una formazione corrispondente alle loro attitudini e possibilità.

Art. 37 b. Scuola

Il Cantone e i Comuni gestiscono asili infantili pubblici e scuole pubbliche.

Essi possono sussidiare scuole private.

Ognuno è libero di frequentare la scuola pubblica o, a sue spese, una scuola privata riconosciuta.

Art. 38 c. Altri compiti

Il Cantone e i Comuni sostengono la formazione e il perfezionamento, nonché l’educazione degli adulti.

Il Cantone provvede all’accesso alle università, alle scuole universitarie e alle scuole professionali.

Esso s’impegna per la collaborazione nel settore scolastico e formativo.

Art. 39 Opere sociali
a. Aiuto sociale

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con altre organizzazioni, prestano soccorso alle persone nel bisogno.

Essi si adoperano per prevenire le situazioni di emergenza sociale e promuovono le misure di autoaiuto.

Possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale.

Il Cantone esercita la vigilanza sui centri di accoglienza.

Art. 40 b. Lavoro

Il Cantone e i Comuni coordinano e sostengono il collocamento delle persone in cerca di lavoro, la riconversione professionale e il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.

In caso di conflitti fra le parti sociali, il Cantone offre la sua mediazione.

Art. 41 c. Famiglia, giovani e anziani

Il Cantone e i Comuni sostengono le famiglie e altre comunioni di vita nell’adempimento dei loro compiti verso i figli; possono sostenere la creazione di condizioni appropriate alla cura dei figli.

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con altre organizzazioni, si occupano altresì dei problemi e dei bisogni dei giovani e degli anziani.

Art. 42 d. Disabili

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni private, promuovono la scolarizzazione, nonché l’integrazione professionale e sociale dei disabili.

Art. 43 Ordinamento economico
a. Principio

Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro propizie a uno sviluppo economico diversificato ed equilibrato e si adoperano per creare e mantenere posti di lavoro.

Essi possono sostenere organizzazioni dedite alla promozione dello sviluppo economico.

Nei limiti delle loro possibilità, provvedono ad attenuare le crisi economiche e le loro conseguenze.

Art. 44 b. Agricoltura e silvicoltura

Il Cantone prende provvedimenti per promuovere un’agricoltura e una silvicoltura efficienti e adeguate alle condizioni topografiche.

Esso sostiene in particolare le aziende familiari autonome, una gestione agricola quanto possibile in sintonia con la natura e un’ampia formazione agricola di base.

Assicura la conservazione delle foreste nella loro funzione protettrice, produttiva e ristoratrice.

Art. 45 c. Banca cantonale

Il Cantone può partecipare a una banca per sopperire al fabbisogno di liquidità e di crediti della popolazione e dell’economia nel Cantone; a tal fine, può anche gestire esso stesso una banca.

Art. 46 d. Assicurazione

Il Cantone può gestire un istituto che assicuri contro i danni gli edifici, i terreni e le coltivazioni o partecipare a un tale istituto.

La protezione assicurativa per edifici e terreni è obbligatoria.

Art. 47 e. Regalìe

Il Cantone dispone dei seguenti diritti esclusivi di sfruttamento economico:

  1. regalìa delle acque;
  2. regalìa della caccia e della pesca;
  3. regalìa delle miniere, incluso il diritto di depositare sostanze nel sottosuolo e di sfruttare l’energia geotermica;
  4. regalìa del sale.

Il Cantone può esercitare esso stesso questi diritti di sfruttamento o concederli ai Comuni o a privati.

Rimangano salvi i diritti privati già esistenti.

Art. 48 Sanità

Il Cantone e i Comuni creano le condizioni necessarie per assicurare alla popolazione un’assistenza medica e paramedica sufficiente e a costi ragionevoli.

Il Cantone promuove la collaborazione delle istituzioni private e pubbliche nel Cantone e nella regione.

Il Cantone e i Comuni promuovono la responsabilità individuale; sostengono la prevenzione e l’educazione in materia sanitaria e lottano contro i pericoli della dipendenza.

Essi promuovono le cure mediche e sanitarie extraospedaliere.

Il Cantone esercita la vigilanza sulle istituzioni sanitarie pubbliche e private, sulle professioni sanitarie e sul settore farmaceutico.

La libera attività terapeutica è garantita.

Art. 49 Cultura, scienza e tempo libero

Il Cantone e i Comuni promuovono la cultura.

Essi sostengono l’attività scientifica.

Promuovono l’organizzazione assennata del tempo libero.

6. Diritti popolari

6.1 Diritto di voto

Art. 50

Hanno diritto di voto in materia cantonale gli Svizzeri d’ambo i sessi che risiedono nel Cantone e hanno compiuto i 18 anni.

6.2 Iniziativa popolare

Art. 51 a. Oggetto, numero di firme

Con un’iniziativa popolare si può chiedere:

  1. la revisione totale o parziale della Costituzione;
  2. l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di leggi o di decreti sottostanti a votazione popolare.

L’iniziativa popolare dev’essere firmata da ameno 300 aventi diritto di voto.

Art. 52 b. Forma

L’iniziativa popolare può rivestire la forma di proposta generica oppure, se non chiede la revisione totale della Costituzione, di progetto elaborato.

Art. 53 c. Iniziativa unitaria

Se l’iniziativa non chiede la revisione totale, né espressamente una revisione parziale della Costituzione, il Gran Consiglio decide se il progetto debba essere elaborato a livello costituzionale o di legge.

Art. 54 d. Controprogetto; doppio sì

Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto alle iniziative.

I votanti possono approvare validamente sia l’iniziativa sia il controprogetto e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.

Art. 55 e. Procedura

Il Consiglio di Stato decide circa la riuscita formale delle iniziative e il Gran Consiglio circa la loro validità.

Un’iniziativa è interamente o parzialmente nulla se:

  1. non rispetta il principio dell’unità della materia;
  2. contrasta con il diritto di rango superiore;
  3. è inattuabile.

Le iniziative popolari sono trattate senza indugio.

6.3 Diritti di partecipazione

Art. 564 a. Discussione popolare

Qualsiasi abitante del Cantone può sottoporre al Gran Consiglio proposte scritte concernenti oggetti sottostanti a referendum obbligatorio o facoltativo e motivarle personalmente dinanzi al Consiglio, in conformità del regolamento.

Art. 57 b. Procedure di consultazione

Le cerchie interessate sono consultate sui progetti costituzionali e di legge e su altri oggetti importanti.

I risultati della procedura di consultazione sono pubblicati.

7. Aventi diritto di voto

Art. 58e59

Abrogati

Art. 60 Referendum obbligatorio ed elezioni5

Gli aventi diritto di voto si pronunciano su:

  1. le revisioni totali o parziali della Costituzione;
  2. b. e c.6
  3. le decisioni di principio;
  4. le spese esulanti dalle competenze del Gran Consiglio;
  5. 7
  6. 8 le iniziative che il Gran Consiglio non approva o alle quali contrappone un controprogetto;
  7. 9 le decisioni del Gran Consiglio sottostanti a referendum facoltativo secondo l’articolo 60bis, quando un terzo dei deputati presenti lo chieda.

Gli aventi diritto di voto eleggono:

  1. i membri del Consiglio di Stato e, fra costoro, il landamano;
  2. 10 i membri del Tribunale d’appello;
  3. il deputato del Cantone al Consiglio degli Stati, per un quadriennio.

Art. 60bis11 Referendum facoltativo

A richiesta di almeno 300 aventi diritto di voto, presentata entro 60 giorni dopo la pubblicazione ufficiale, gli aventi diritto di voto si pronunciano su:

  1. l’emanazione, l’abrogazione e la modifica di leggi;
  2. i trattati intercantonali o internazionali di natura legislativa.

8. Autorità

8.1 In genere

Art. 6112 Divisione dei poteri

Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali sono organizzati in base al principio della separazione dei poteri.

Le autorità si prestano vicendevolmente assistenza e si concertano nelle loro attività.

Art. 61bis13 Principi legalitari

Chi assume compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legge. Agisce nell’interesse pubblico secondo buona fede, senza arbitrarietà e secondo il principio di proporzionalità.

Il Consiglio di Stato e i tribunali non possono dare attuazione ad atti normativi cantonali che contraddicano al diritto di rango superiore.

Art. 62 Eleggibilità

Gli aventi diritto di voto nel Cantone sono eleggibili a membri delle autorità cantonali. La legge disciplina le eccezioni.

Art. 63 Incompatibilità

Nessuno può far parte simultaneamente:

  1. del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di un tribunale del Cantone;
  2. 14 di un tribunale cantonale e di un Municipio o del personale del Cantone e dei suoi istituti;
  3. 15 del Gran Consiglio e del personale del Cantone e dei suoi istituti in una posizione dirigenziale determinata dalla legge o di sostegno diretto al Consiglio di Stato;
  4. del Consiglio di Stato e di un Parlamento comunale o di un Municipio;
  5. 16 del Tribunale cantonale e del Tribunale d’appello ;
  6. 17 in quanto membro di un’autorità di conciliazione, di un tribunale del Cantone.

Eccettuato il Gran Consiglio, non possono far parte simultaneamente della stessa autorità: genitori e figli, fratelli e sorelle, coniugi o partner in unione domestica registrata o conviventi di fatto. 18

Art. 64 Astensione obbligatoria

I membri delle autorità e gli agenti dell’amministrazione cantonale devono astenersi nelle questioni che li concernono.

La legge disciplina i particolari.

Art. 65 Durata del mandato

La durata del mandato delle autorità cantonali è di quattro anni. 19

Tutti gli eletti lo sono per la durata di un mandato o per il resto di tale durata.

Art. 6620

Art. 67 Obbligo d’informazione, pubblicità

Le autorità cantonali e comunali devono informare il Popolo in modo tempestivo e sufficiente.

L’informazione ufficiale su oggetti sottoposti a votazione deve rendere possibile la libera formazione dell’opinione.

I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge disciplina le eccezioni.

I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato indicano le loro relazioni d’ interesse. 21

Art. 68 Deleghe

La legge può delegare attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato, sempre che la delega si restringa a un campo determinato e sia delimitata dalla legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. 22

Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ai dipartimenti e ad altri organi se il Gran Consiglio gliene conferisce la facoltà. Può delegare le attribuzioni dei dipartimenti anche senza che la legge gliene conferisca la facoltà. 23

Art. 69 Forma legislativa

Tutte le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione prevede espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su:

  1. le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli;
  2. l’oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità;
  3. lo scopo, la natura e l’ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza;
  4. le linee fondamentali dell’organizzazione e dei compiti delle autorità;
  5. l’assunzione di un nuovo compito duraturo.

Art. 70 Responsabilità

Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro organi nell’esercizio della loro attività sovrana.

Essi rispondono anche del danno che i loro organi causano lecitamente se singoli ne subiscono un grave pregiudizio e non si possa ragionevolmente pretendere ch’essi lo sopportino da sé.

La legge disciplina la responsabilità dei membri delle autorità e dei pubblici dipendenti nei confronti del Cantone e degli altri enti incaricati di compiti pubblici.

8.2 Gran Consiglio

Art. 70bis24 Statuto

Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa del Cantone ed esercita l’alta vigilanza.

Art. 71 Composizione, elezione

Il Gran Consiglio si compone di 65 membri.

Ogni Comune ha almeno un seggio.

I seggi restanti sono ripartiti fra i Comuni proporzionalmente al numero dei loro abitanti.

Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario; i circondari elettorali sono i Comuni. I Comuni possono optare per il sistema proporzionale.

La legge disciplina i particolari.

Art. 72 Competenze
a. Vigilanza

Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Governo e sulla gestione dei tribunali.

Esso esercita l’alta vigilanza sull’amministrazione cantonale e sugli istituti di diritto pubblico.

Art. 73 b. Elezioni

Il Gran Consiglio elegge:

  1. il proprio presidente e gli altri membri dell’Ufficio, per un anno;
  2. abis.25 il presidente e i vicepresidenti del Tribunale d’appello;
  3. 26 il presidente e i vicepresidenti e gli altri membri del Tribunale cantonale;
  4. 27 i presidenti e gli altri membri delle autorità di conciliazione;
  5. 28 su proposta del Consiglio di Stato, il cancelliere dello Stato;
  6. il capo del Servizio del Parlamento;
  7. il Controllo delle finanze;
  8. l’organo di controllo in materia di protezione dei dati.

La legge può incaricare il Gran Consiglio di procedere ad altre elezioni.

Art. 7429 c. Attività normativa

Il Gran Consiglio decide in merito ai progetti di revisione della Costituzione cantonale a destinazione degli aventi diritto di voto. Può sottoporre proposte sussidiarie.

Esso emana leggi, fatto salvo il referendum facoltativo, nonché ordinanze nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 74bis30 Relazioni esterne

Il Gran Consiglio partecipa alle relazioni esterne.

Approva e denuncia trattati intercantonali e internazionali. È fatto salvo il referendum facoltativo.

Segue i progetti di collaborazione intercantonale o internazionale.

Art. 75 d. Pianificazione

Il Gran Consiglio delibera sulla pianificazione degli affari, delle finanze e degli investimenti, nonché su altre pianificazioni fondamentali del Consiglio di Stato.

Art. 76 e. Competenze finanziarie

Il Gran Consiglio decide in merito al bilancio di previsione e all’aliquota d’imposta tenendo conto del piano finanziario.

Fatte salve disposizioni di legge contrarie, decide inoltre in merito a:

  1. nuove spese uniche concernenti uno stesso oggetto d’importo pari all’1–5 per cento di un’unità fiscale;
  2. nuove spese ricorrenti d’importo pari allo 0,5–1 per cento di un’unità fiscale.

Art. 77 f. Altre attribuzioni

Il Gran Consiglio:

  1. esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale31 conferisce ai Cantoni;
  2. prende decisioni di principio nell’ambito delle sue competenze;
  3. pronuncia sulle domande di grazia;
  4. decide i conflitti di competenza tra le autorità cantonali supreme;
  5. 32 approva il conto di Stato.

Se un membro del Consiglio di Stato non è manifestamente più in grado di svolgere durevolmente la sua funzione, il Gran Consiglio, alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti, può determinarne l’incapacità a esercitare la carica. 33

Il Gran Consiglio può incaricare il Consiglio di Stato di trattare preliminarmente gli affari in deliberazione.

La legge può affidare ulteriori compiti al Gran Consiglio.

Art. 7834 Organizzazione
a. Principi

La legge disciplina le grandi linee dell’organizzazione del Gran Consiglio e delle sue relazioni con altre autorità.

Il Gran Consiglio dispone di un Servizio del Parlamento.

Art. 79 b. Commissioni35

Il Gran Consiglio può costituire commissioni permanenti e affidare a commissioni speciali l’esame preliminare di singoli affari.

Il Consiglio di Stato e l’amministrazione forniscono alle commissioni tutte le informazioni di cui esse abbisognano per la loro attività.

La legge può conferire alle commissioni singole attribuzioni secondarie. È escluso il conferimento della facoltà di emanare norme di diritto. 36

Art. 80 c. Partecipazione del Consiglio di Stato37

I membri del Consiglio di Stato partecipano alle sedute del Gran Consiglio.

Vi hanno voto consultivo e diritto di proposta.

Art. 81 d. Immunità, divieto di ricevere istruzioni38

I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si esprimono liberamente dinanzi al Consiglio e nelle commissioni; per quanto da loro dichiarato in tali sedi, possono essere perseguiti penalmente o civilmente soltanto previa autorizzazione dei due terzi dei deputati presenti.

I membri del Gran Consiglio votano e si consultano senza istruzioni. 39

8.3 Consiglio di Stato

Art. 82 Statuto

Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale, pianificatrice ed esecutiva del Cantone.

Esso dirige l’amministrazione cantonale e vigila sul pubblico ministero e sui Comuni secondo quanto disposto dalla legge. 40

Art. 83 Numero di seggi, impiego a tempo pieno, rielezione41

Il Consiglio di Stato si compone di cinque membri che esercitano la loro funzione a tempo pieno. 42

I membri possono essere rieletti tre volte. 43

44

Il Gran Consiglio stabilisce la retribuzione e disciplina la previdenza professionale dei consiglieri di Stato.

Art. 84 Landamano

Il landamano presiede il Consiglio di Stato.

Egli dirige, pianifica e coordina i lavori del Consiglio di Stato.

L’elezione del landamano si svolge ogni due anni. Se ha compiuto l’intero biennio, il landamano uscente non è rieleggibile per un anno. 45

Art. 8546

Art. 86 Competenze
a. Pianificazione e coordinamento

Il Consiglio di Stato fissa gli obiettivi e gli strumenti dell’operato statale, fatte salve le competenze degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio. 47

Esso pianifica e coordina le attività dello Stato. Provvede alla pianificazione a medio termine degli affari e delle scadenze ed elabora a destinazione del Gran Consiglio il piano finanziario, il piano degli investimenti e altri piani di base.

Art. 87 b. Attività normativa

Il Consiglio di Stato elabora a destinazione del Gran Consiglio disegni di atti normativi e decisioni.

48

Emana ordinanze nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione.

In caso d’urgenza, può emanare ordinanze per assicurare l’applicazione di norme di rango superiore; queste ordinanze contingibili devono essere trasposte senza indugio nel diritto ordinario.

Per eseguire il diritto di rango superiore può emanare le disposizioni necessarie, se queste si limitano all’organizzazione e ai compiti delle autorità cantonali. 49

Art. 87bis50 Relazioni esterne

Il Consiglio di Stato organizza la collaborazione con la Confederazione, con altri Cantoni e con l’estero e rappresenta il Cantone all’esterno.

Esso conclude e denuncia i trattati intercantonali e internazionali concernenti oggetti che rientrano nelle sue competenze ordinarie.

Si adopera per tutelare gli interessi del Cantone nei confronti della Confederazione.

Tutela i diritti di partecipazione del Gran Consiglio.

Art. 88 c. Competenze finanziarie

Il Consiglio di Stato appronta il bilancio di previsione e il conto di Stato a destinazione del Gran Consiglio.

Esso decide circa:

  1. spese vincolate e modifiche del patrimonio finanziario non sottoposte a limitazioni;
  2. nuove spese uniche sino a un importo pari all’1 per cento di un’unità fiscale;
  3. nuove spese ricorrenti sino a un importo pari allo 0,5 per cento di un’unità fiscale.

Art. 89 d. Altre attribuzioni

Il Consiglio di Stato assume tutte le altre attribuzioni che non siano espressamente conferite a un altro organo.

In particolare, il Consiglio di Stato:

  1. è responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblici;
  2. 51
  3. risponde alle autorità federali nell’ambito delle procedure di consultazione;
  4. decide, in casi urgenti, di lanciare o sostenere un referendum dei Cantoni;
  5. 52 esegue la legislazione e le sentenze passate in giudicato;
  6. conferisce la cittadinanza cantonale;
  7. nomina i membri dell’amministrazione cantonale, per quanto non ne siano competenti altri organi;
  8. elabora il rapporto annuo di gestione a destinazione del Gran Consiglio.

La legislazione può conferire ulteriori attribuzioni al Consiglio di Stato.

Art. 90 e. Situazioni straordinarie

Il Consiglio di Stato prende provvedimenti, anche senza esplicita base legale, per far fronte a disordini già in atto o imminenti che minaccino l’ordine e la sicurezza pubblici, nonché a situazioni di emergenza sociale.

Le ordinanze emanate a tal fine devono essere immediatamente sottoposte per approvazione al Gran Consiglio; decadono il più tardi un anno dopo la loro entrata in vigore.

Art. 91 Collegialità

Il Consiglio di Stato prende le sue decisioni come autorità collegiale.

Art. 92 Commissioni

Mediante legge, ordinanza o decisione del Consiglio di Stato si possono istituire commissioni consultive permanenti o incaricare commissioni speciali dell’esame preliminare di singoli affari.

Art. 93 Amministrazione cantonale

L’amministrazione adempie i suoi compiti conformemente ai principi di legalità, efficienza e economicità.

La legge disciplina le linee fondamentali dell’organizzazione dell’amministrazione e la procedura amministrativa.

La Cancelleria dello Stato, diretta dal cancelliere dello Stato, funge da segretariato generale e da ufficio di coordinamento e collegamento tra Consiglio di Stato e Gran Consiglio.

8.4 Tribunali

Art. 94 Organi giudiziari

La giustizia è amministrata da:

  1. 53 le autorità di conciliazione nelle cause civili;
  2. 54
  3. 55 il Tribunale cantonale incaricato della giurisdizione civile e penale di primo grado;
  4. 56 il Tribunale d’appello quale istanza unica o istanza di ricorso nella giurisdizione civile, penale e amministrativa.
  5. 57

La legge disciplina l’organizzazione, la procedura e le competenze.

Il Gran Consiglio disciplina la retribuzione, la previdenza professionale e le indennità dei membri dei tribunali. 58

Art. 95 Obbligo di motivare le sentenze

Le sentenze devono essere motivate per scritto.

La legge disciplina le eccezioni.

9. Ordinamento finanziario

Art. 96 Principi generali

Il Cantone e i Comuni gestiscono le loro finanze in modo economo, economico e atto ad assicurarne l’equilibrio a medio termine.

Essi provvedono a una pianificazione globale delle finanze e degli investimenti.

L’assunzione di nuovi compiti presuppone che ne sia assicurato il finanziamento.

Organi di controllo indipendenti dall’amministrazione esaminano se le finanze siano gestite conformemente alla legge.

La legge disciplina i particolari.

Art. 97 Risorse finanziarie

Il Cantone si procura i suoi mezzi con:

  1. la riscossione di imposte e altri tributi;
  2. i redditi patrimoniali;
  3. prestazioni della Confederazione e di terzi;
  4. l’assunzione e l’emissione di prestiti.

Art. 98 Imposte e altri tributi

Il Cantone e i Comuni riscuotono imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, nonché sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche.

La legge può prevedere ulteriori imposte e tributi cantonali o comunali.

Il regime fiscale s’impronta ai principi dell’uguaglianza giuridica e della capacità economica dei contribuenti.

Art. 99 Spese

Qualsiasi spesa presuppone una base giuridica, un pertinente credito e una decisione in materia presa dall’organo competente.

10. Comuni

Art. 100 Comuni politici

Il Comune politico è il solo tipo di Comune esistente nel Cantone.

Il Comune politico è un ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Esso adempie tutti i compiti locali che non siano assunti dalla Confederazione o dal Cantone e che non sia opportuno lasciare a privati.

Art. 101 Autonomia comunale

L’autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale.

Tutti gli organi cantonali accordano ai Comuni un margine d’azione quanto ampio possibile.

Art. 101bis59 Modifica del numero e del territorio dei Comuni

La modifica del numero e del territorio dei Comuni richiede il consenso degli aventi diritto di voto di ciascun Comune interessato.

Il Cantone fornisce supporto amministrativo e finanziario ai Comuni che intendono fondersi.

La legge disciplina i particolari.

Art. 102 Organizzazione

Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni determinano la propria organizzazione nel regolamento comunale.

Il regolamento comunale dev’essere sottoposto al voto del Popolo e richiede l’approvazione del Consiglio di Stato.

I Comuni possono istituire un Parlamento comunale.

Art. 103 Rapporti dei Comuni fra loro e con il Cantone

Nell’adempimento dei loro compiti, i Comuni collaborano fra loro, con il Cantone e, se del caso, con Comuni di altri Cantoni.

Con il consenso del Consiglio di Stato, essi possono istituire consorzi intercomunali o unirsi in altre forme associative.

Quando un compito non possa essere adempito in altro modo, il Consiglio di Stato può obbligare due o più Comuni a collaborare.

Art. 104 Perequazione finanziaria

Mediante la perequazione finanziaria dev’essere perseguito un rapporto equilibrato nell’onere fiscale dei diversi Comuni.

Art. 105 Diritto di voto

Il diritto di voto a livello comunale spetta a chiunque abbia diritto di voto in materia cantonale.

I Comuni possono inoltre accordare il diritto di voto agli stranieri che ne facciano richiesta, se residenti in Svizzera da almeno dieci anni, di cui cinque nel Cantone.

Art. 106 Diritto d’iniziativa

Con un’iniziativa può essere chiesta l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di regolamenti o decisioni sottostanti a referendum obbligatorio o facoltativo.

L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.

Se chiede l’emanazione o la modifica di piani o prescrizioni per cui è prevista una procedura di opposizione, l’iniziativa è ammissibile soltanto in forma di proposta generica.

Per il resto si applicano per analogia gli articoli 51 capoverso 1, 52, 54 e 55.

Art. 107 Legge sui Comuni

La legge disciplina in particolare le linee fondamentali dell’organizzazione comunale, la vigilanza sui Comuni e il settore finanziario.

11. Enti e istituti di diritto pubblico

Art. 108

Nei limiti fissati dalla legge, compiti pubblici possono essere assunti da enti e istituti di diritto pubblico.

12. Stato e Chiesa

12.1 Comunità religiose di diritto pubblico

Art. 109 a. Principio; autonomia

La Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica romana sono enti ecclesiastici di diritto pubblico autonomi.

Le comunità ecclesiastiche sbrigano autonomamente i loro affari interni. Hanno facoltà di riscuotere imposte dai loro membri.

Le decisioni e le disposizioni prese dagli organi ecclesiastici non possono essere impugnate dinanzi a organi statali.

Art. 110 b. Appartenenza

L’appartenenza a una Chiesa è disciplinata dal rispettivo Statuto ecclesiastico. Il diritto di uscire da una Chiesa mediante dichiarazione scritta è garantito.

12.2 Altre comunità religiose

Art. 111

Le altre comunità religiose sottostanno al diritto civile. Il Gran Consiglio può riconoscerle quali enti di diritto pubblico se il loro Statuto non contraddice né al diritto federale né a quello cantonale.

13. Revisione della Costituzione

Art. 112 Principio

La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

Le revisioni costituzionali si svolgono secondo la procedura legislativa.

Art. 113 Revisione parziale

Mediante una revisione parziale possono essere modificate una singola disposizione o più disposizioni materialmente connesse.

Art. 114 Revisione totale

A contare dall’entrata in vigore della presente Costituzione, il Gran Consiglio esamina ogni vent’anni se occorra procedere a una revisione totale.

La questione se procedere o no a una revisione totale dev’essere sottoposta agli aventi diritto di voto. Questi decidono anche se la revisione debba essere preparata dal Gran Consiglio o da una Costituente. 60

14. Disposizioni finali e transitorie

Art. 115 Comuni patriziali

I Comuni patriziali esistenti sono considerati automaticamente sciolti se, nei cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, non vengono trasformati in enti di diritto pubblico per decisione dei loro membri.

Sciolto il Comune patriziale, il Comune politico gli è surrogato in tutti i diritti e obblighi.

Art. 116 Edifici ecclesiastici

I diritti di coutenza riguardo agli edifici ecclesiastici di proprietà del Comune politico devono essere garantiti e disciplinati in una convenzione di utilizzazione e manutenzione conclusa entro cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione.

Art. 11761

Art. 117bis62

Art. 117ter63 Periodo amministrativo

Le incompatibilità create dalla presente revisione parziale della Costituzione devono essere eliminate al termine del periodo amministrativo in corso.

All’entrata in vigore della presente revisione parziale della Costituzione, i membri del Tribunale amministrativo nominati per il periodo amministrativo in corso diventano membri del Tribunale d’appello fino al termine del periodo amministrativo.

Fino al termine del periodo amministrativo in corso i conciliatori eletti dagli aventi diritto di voto dei Comuni si occupano delle richieste pervenute loro sino al 31 dicembre 2010.

Art. 118 Entrata in vigore; diritto previgente

Fermo restando il conferimento della garanzia federale, la presente Costituzione entra in vigore il 1° maggio 1996.

A tale data è abrogata la Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno del 26 aprile 1908.

Indice delle materie

I numeri indicano gli articoli e parti d’articolo della Costituzione

Amministrazione 93

  1. – alta vigilanza sulla 72
  2. – cantonale 64
  3. – direzione dell' 82
  4. – dovere di fornire informazioni necessarie 79
  5. – esame di gestione conforme alla legge dell' 96
  6. – nomina di membri della 89
  7. – principi che la regolano 93 [tab]– economicità 93[tab]– efficienza 93[tab]– legalità 93
  8. – organizzazione 93
  9. – vigilanza sulla 72

Appenzello Esterno

  1. – Cantone 1
  2. – territorio cantonale 2

Arresto 21

Associazione

  1. – garanzia della liberà di 17

Astensione obbligatoria 64

Atto religioso 7

Autorità 6 1 ss

  1. – astensione obbligatoria 64
  2. – Consiglio di Stato 61, 82 ss
  3. – deleghe 68
  4. – diritto di petizione all' 16
  5. – divisione dei poteri 61
  6. – eleggibilità 62
  7. – Gran Consiglio 61, 71 ss
  8. – incompatibilità 63
  9. – protezione dei dati personali 15
  10. – responsabilità 70
  11. – tribunali 61, 94 ss

Banca cantonale 45

Base legale

  1. – limitazione ai diritto fondamentali 23
  2. – situazione straordinario 90

Bilancio

  1. – approvazione del 88
  2. – preventivo 76

Bisogno

  1. – soccorso in caso di 39

Buona fede

  1. protezionedella 8, 61bis

Cancelleria dello Stato 93

  1. – cancelliere 93
  2. – direzione della 93
  3. – elezione del cancelliere 73

Cantone 1

  1. – cittadinanza [tab]– acquisto/perdita della 3[tab]– cantonale 3[tab]– comunale 3
  2. – compiti 27, 28 ss, 93
  3. – Comuni 2, 100 ss
  4. – cooperazione [tab]– con altri Cantoni 1[tab]– con Confederazione 1[tab]– con regioni estere vicine 1
  5. – diritto di voto cantonale 50
  6. – membro della Confederazione Svizzera 1
  7. – obbiettivi sociali 25 [tab]– abitazione adeguata 25[tab]– aiuto 25[tab]– formazione e perfezionamento 25[tab]– lavoro 25[tab]– sostentamento 25[tab]– sovvenzione ai bisogni 25
  8. – parità dei sessi 6
  9. – territorio 2

Cariche pubbliche

  1. – durata 65
  2. – eleggibilità 62
  3. – incompatibilità 63
  4. – rieleggibilità del landamano uscente 84

Chiesa (e)

  1. – autonomia 109
  2. – appartenenza a 110
  3. – diritto d'uscita 110
  4. – ente di diritto pubblico autonomo 109
  5. – impugnazione delle decisioni 109
  6. – politico 100
  7. – riconoscimento 111
  8. – riscossione di imposte 109

Cittadinanza

  1. – acquisto/perdita della 3 [tab]– cantonale 3[tab]– comunale 3

Commissioni

  1. – attribuzioni secondarie 79
  2. – cantonali permanenti 79
  3. – cantonali speciali 79
  4. – consultive permanenti 92
  5. – immunità 18
  6. – speciali 92

Compiti pubblici 27 ss

  1. v. Comune

Comune (i)

  1. – adempimento dei compiti 100
  2. – autonomia, garanzia della 101
  3. – circondari elettorali 71
  4. – cittadinanza comunale 3
  5. – collaborazione 103
  6. – compiti pubblici 28 ss, 100 [tab]– aiuto sociale 39[tab]– approvvigionamento idrico 33[tab]– cultura 49[tab]– disabili 42[tab]– famiglia 41[tab]– fauna e la flora 29[tab]– formazione 38[tab]– lavoro 40[tab]– ordinamento economico 43[tab]– regalìe 47[tab]– riduzione di produzione di rifiuti e sostanze nocive 29, 35[tab]– risparmio delle risorse naturali 29[tab]– salvaguardia e curare di paesaggi e siti degni di protezione e di beni culturali 30[tab]– sanità 48[tab]– scuola 37[tab]– trasporti 32[tab]– utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo 31
  7. – diritto di voto 105
  8. – edifici ecclesiastici 116
  9. – elezione di conciliatore 94
  10. – gestione delle finanze proprie 96
  11. – imposte 98
  12. – incompatibilità 63
  13. – legge sui comuni 107
  14. – Municipio 102
  15. – numero dei 2
  16. – obbiettivi [tab]– abitazione 25[tab]– aiuto 25[tab]– formazione e perfezionamento 25[tab]– lavoro 25[tab]– sostentamento e lavoro 25[tab]– uguaglianza 6
  17. – obbligo d'informare 67
  18. – organizzazione 102 [tab]– Parlamento comunale 102[tab]– regolamento comunale 102
  19. – patriziali 115
  20. – perequazione finanziaria 104
  21. – promozione dell'uguaglianza di fatto di uomo e donna 6
  22. – riscossione di imposte 98
  23. – suddivisione del Cantone 2
  24. – rappresentanza in Gran Consiglio 71
  25. – responsabilità 25
  26. – seggi in Gran Consiglio 71
  27. – riscossione d'imposte 98
  28. – territorio del Cantone 2
  29. – vigilanza sui 82

Comunità religiose

  1. – altre comunità religiose 111
  2. – appartenenza a 110
  3. – autonomia della 109
  4. – enti ecclesiastici di diritto pubblico autonomi 109
  5. – impugnazione di decisioni e disposizioni delle 109
  6. – riscossione di imposte 109

Conciliazione

  1. Conciliatore comunale 94

Confederazione 1, 39, 97, 100

Conflitti collettivi

  1. – mediazione cantonale 40

Consiglieri degli Stati

  1. – durata della carica di 59
  2. – elezione 59

Con siglio degli Stati

  1. – durata della carica di 59
  2. – elezione 59

Consiglio di Stato 82 ss

  1. – collegialità 91
  2. – commissioni 92
  3. – competenze [tab]– approvazione del regolamento comunale 102[tab]– attività normativa 87[tab]– cittadinanza 89[tab]– consorzi 103[tab]– direttoriale 82[tab]– esecutiva 82, 89[tab]– finanze 88[tab]– nomina 89[tab]– ordine e sicurezza pubblici 89[tab]– pianificatrice 82[tab]– procedure di consultazione 89[tab]– rapporto annuo di gestione 89[tab]– referendum 89[tab]– situazioni straordinarie 90[tab]– trattati internazionali 87bis[tab]– trattati intercantonli 87bis[tab]– vigilanza sui Comuni 82
  4. – divisione dei poteri 61
  5. – deleghe 68
  6. – direzione dell'amministrazione 82
  7. – durata in carica 65
  8. – eleggibilità 50, 59, 62
  9. – esercizio della funzione a tempo pieno 83
  10. – immunità 81
  11. – incapacità a esercitare la carica 77
  12. – incompatibilità 63
  13. – informazioni 79
  14. – landamano 60, 84
  15. – numero di seggi 83
  16. – organizzazione 69 [tab]– landamano 84[tab]– membri 83
  17. – partecipano alle sedute del Gran Consiglio 80
  18. – presidenza del Gran Consiglio 84
  19. – relazioni
  20. – d’interesse 67
  21. – esterne 87bis
  22. – retribuzione 83
  23. – rielezione 83
  24. – riuscita formale delle iniziative 55
  25. – tutela dei diritti di partecipazione del Gran Consiglio 87bis

Consorzio di Comuni 103

Costituzione cantonale

  1. – iniziativa popolare 51
  2. – revisione della 112
  3. – revisione parziale della 51, 113
  4. – revisione totale della 51, 114

Costituzione federale

  1. – diritti di partecipazione del Gran Consiglio 77

Danni

  1. – causati [tab]– illecitamente dagli organi nell’esercizio della loro attività sovrana 70[tab]– lecitamente 70
  2. – per ingiustificata privazione della libertà 21
  3. – responsabilità 70

Dati

  1. – organo di controllo per la protezione dei dati 73
  2. – protezione dei suoi dati personali 15
  3. – rettifica dei 15

Dati personali 15

Dignità umana

  1. – dignità della 4
  2. – rispetto e protezione della 4

Dipendenti

  1. – incompatibilità 63
  2. – nomina 89
  3. – responsabilità per 70

Diritti (o)

  1. – fondamentali 4 ss [tab]– a essere informato 20[tab]– a giudici indipendenti e imparziali 20[tab]– a giurisdizionale è gratuita 20[tab]– a proprietà 18[tab]– a tutela giudiziarie 20[tab]– alla dignità umana 4[tab]– arbitrarietà 8[tab]– arresto 21[tab]– buona fede 8, 61bis[tab]– d'essere sentito 20, 21[tab]– di ottenere entro congruo termine una decisione motivata 20[tab]– divieto dell'arbitrarietà 8[tab]– divieto di discriminazione 5[tab]– garanzie giudiziarie 20[tab]– irretroattività 8[tab]– in dubio pro reo 20[tab]– intangibilità dell'essenza 23[tab]– libertà– d'associazione 19– professionale 19– sindacale 19– d’industria 19– dell’arte 14– dell’insegnamento e della scienza 13
  2. – di associazione e di riunione 17
  3. – di credo 7
  4. – di commercio 19
  5. – di coscienza 7
  6. – di domicilio 11
  7. – di opinione e d’informazione 12
  8. – economica 19
  9. – privazione della 21
  10. – personale 9 [tab]– limitazione temporaneamente dei 23[tab]– limite ai 23[tab]– matrimonio e altre forme di convivenza 12[tab]– parità dei sessi 6[tab]– petizione 16[tab]– presunzione di innocenza 20[tab]– privazione di libertà 21[tab]– protezione dei dati personali 15[tab]– rettifica del dati 15[tab]– rispetto e protezione della dignità umana 4[tab]– uguaglianza giuridica 5
  11. – sociali 24

Discriminazione

  1. – divieto della 5

Disposizioni finali 115 ss

Divisione dei poteri 61

Dovere d'informazione

  1. – delle autorità 67

Doveri individuali 26

Durata della carica 65

Eleggibilità 62

Elezioni

  1. – dei Consiglieri degli Stati 60
  2. – dei membri [tab]– del Consiglio di Stato 60[tab]– del Tribunale Amministrativo 60[tab]– del Tribunale d'Appello 60[tab]– del Tribunale cantonale 73[tab]– del Tribunale dei minorenni 73[tab]– delle autorità cantonali 62
  3. – del cancelliere dello Stato 73
  4. – del conciliatore 94
  5. – del Consiglio di Stato 60
  6. – del deputato del Cantone al Consiglio degli Stati 60
  7. – del landamano 60
  8. – del Presidente [tab]– del Gran Consiglio 73[tab]– del Tribunale d’appello 73[tab]– del Tribunale amministrativo 73
  9. – del procuratore generale 73
  10. – del Tribunale [tab]– amministrativo 60[tab]– cantonale 73[tab]– d'Appello 60[tab]– dei minorenni 73
  11. – ex lege 73

Espropriazione

  1. – piena indennità in caso di 18

Fanciullo

  1. – diritto a protezione 24
  2. – diritto a assistenza 24
  3. – diritto a formazione di base gratuita 24

Firma

  1. – diritto di raccolta di 16
  2. – iniziativa popolare 51

Giudice

  1. – indipendenza ed imparzialità 20

Garanzia

  1. – della proprietà 18

Gran Consiglio 71 ss

  1. – competenze 72 ss [tab]– alta vigilanza 72[tab]– attività normativa 74[tab]– elezione 73[tab]– conflitti di competenza tra le autorità cantonali supreme 77[tab]– grazia 77[tab]– finanziarie 76[tab]– pianificazione 75[tab]– trattati intercantonali 74bis[tab]– trattati internazionali 74bis[tab]– vigilanza 72
  2. – composizione 71
  3. – controprogetto ad iniziativa popolare 54
  4. – deleghe 68
  5. – dibattiti 67
  6. – discussione popolare 56
  7. – divisione dei poteri 61
  8. – durata del mandato 65
  9. – eleggibilità 62
  10. – elezione del 71
  11. – immunità 81
  12. – incapacità a esercitare la carica 77
  13. – incompatibilità 63
  14. – iniziativa popolare 53
  15. – istruzioni 81
  16. – organizzazione 78 [tab]– commissioni 79[tab]– landamano 84[tab]– presidente 73[tab]– ufficio 73
  17. – relazioni
  18. – esterne 74bis
  19. – d’interesse 67
  20. – statuto del 70bis
  21. – trattati
  22. – internazionali 74bis
  23. – nazionali 74bis

Grazia 77

Imposte

  1. – aliquota delle 76
  2. – riscossione da parte delle comunità ecclesiastiche 109
  3. – riscossione delle 98

Immunità 81

I mparzialità & indipendenza 20

Indennità

  1. – per privazione ingiustificata della libertà 21
  2. – piena 18

Incompatibilità 63

In dubio pro reo 20

Informazione

  1. – diritto alla/di 12
  2. – dovere delle autorità di 67
  3. – libertà di 12
  4. – obbligo di 67
  5. – sugli oggetti in votazione 67

Iniziativa

  1. – diritto di 106
  2. – popolare 51 ss [tab]– controprogetto 54[tab]– forma della 52[tab]– generica 52[tab]– nullità della 55[tab]– oggetto, numero di firme 51[tab]– per la revisione parziale totale della Costituzione 51[tab]– progetto elaborato 52
  3. – procedura 55
  4. – riuscita formale della 55

Interesse pubblico 23, 61 bis

Istruzioni 81

Landamano 60, 84

  1. – elezione del 84

Libertà

  1. – d’industria 19
  2. – dell’arte 14
  3. – dell’insegnamento e della scienza 13
  4. – della ricerca 13
  5. – di associazione e di riunione 17
  6. – di commercio 19
  7. – di credo e di coscienza 7
  8. – di domicilio 11
  9. – economica 29
  10. – garanzie in caso di privazione di 21
  11. – personale 9

Lingua 5, 21

Maggioritario

  1. – elezione del Gran Consiglio secondo il sistema 71

Matrimonio

  1. – diritto al 10
  2. – diritto a altra forma di convivenza 10

Mediazione

  1. – cantonale 40

Municipio

  1. – incompatibilità 63

Nomine

  1. – dei membri dell’amministrazione cantonale 89

Obbiettivi sociali 25

Ordinamento finanziario 96 ss

Ordine pubblico 28, 89, 90

Organizzazioni

  1. – che operano a favore della conservazione delle risorse naturali 29
  2. – che promuovono la scolarizzazione e l’integrazione professionale e sociale dei disabili 42
  3. – che si occupano dei problemi e dei bisogni dei giovani e degli anziani 41
  4. – dedite alla promozione dello sviluppo economico 43
  5. – prestanti soccorso alle persone nel bisogno 39
  6. – private 30

Parità dei sessi 6

Parlamento

  1. – comunale 102
  2. – Servizio del 78

Perequazione finanziaria 104

Petizione

  1. – diritto di 16

Popolo

  1. – obbligo di informazione 67
  2. – regolamento comunale 102

Progetto elaborato 52, 106

Proporzionalità 71

Proposta gene rica 52, 106

Presunzione d' innocenza 20

Principi legalitari 61 bis

Privazione della libertà 21

Procedimento giudiziario 20, 21

Proporzionale/tà

  1. – principio di 61bis
  2. – sistema della 71
  3. – ripartizione secondo il principio della 71

Proprietà

  1. – edifici ecclesiastici 116
  2. – espropriazione 18
  3. – garanzia della 18

Protezione

  1. – assicurativa 46
  2. – dall’arbitrarietà 8
  3. – dei dati personali 15, 73
  4. – dei monumenti 30
  5. – del paesaggio 30, 31
  6. – dell’ambiente 29
  7. – della buona fede 8
  8. – della natura 29

Pubblicità

  1. – dei dibattiti 67
  2. – delle deliberazioni 67
  3. – delle udienze 67

Referendum

  1. – facoltativo 56, 60, 60bis, 106
  2. – obbligatorio 56, 60, 106

Religione 109 ss

  1. – atto religioso 7
  2. – convenzioni religiose 5

Retroattività degli atti normativi

  1. – divieto della 8

Scuola

  1. – accesso alla 38
  2. – privata [tab]– libertà di frequentare la scuola privata riconosciuta 37
  3. – pubblica [tab]– libertà di frequentare la scuola pubblica 37

Situazione straordinaria 28, 90

Sistema

  1. – maggioritario 71
  2. – proporzionale

Stato

  1. – di arresto 21
  2. – di diritto 1
  3. – e Chiesa 109 ss
  4. – pianificazione e coordinamento delle attività dello 86
  5. – risarcimento del danno 21

Stranieri 22, 105

Suolo pubblico 17

Territorio cantonale 2

Tortura 9

Trattamento (i)

  1. – inumani 9

Tribunale (i) 61, 94 ss

  1. – amministrativo 60, 63, 73, 94
  2. – cantonale 63, 73, 94
  3. – d'appello 60, 63, 73, 94
  4. – dei minorenni 73, 94
  5. – incompatibilità 63
  6. – udienze dei 67
  7. – vigilanza sulla gestione dei 72

Uguaglianza

  1. – davanti alla legge 5
  2. – di fatto 6
  3. – giuridica 5, 98

Unità della materia 55

Vigilanza

  1. – del Cantone 48
  2. – del Gran Consiglio 72
  3. – sui centri di accoglienza 39
  4. – sui Comuni 107
  5. – sul Governo 72
  6. – sul settore finanziario 107
  7. – sull’amministrazione cantonale 72
  8. – sulla gestione dei tribunali 72

Vita

  1. – animale 13
  2. – basi naturali della 27
  3. – familiare 10
  4. – modo di 5
  5. – umana 13
  6. – vegetale 13

Votazioni

  1. – informazione ufficiale su oggetti sottoposti a 67
  2. – popolari 51

Voto

  1. – diritto di 50