Il Consiglio di Stato dirige la fase preparatoria della procedura legislativa.
Può presentare progetti di legge, emendamenti e proposte al Gran Consiglio.
Nei rapporti al Gran Consiglio, illustra le conseguenze economiche, finanziarie, ecologiche e sociali a lungo termine dei progetti legislativi.
Promulga le leggi. È incaricato della loro esecuzione e a tal fine emana i regolamenti e i decreti necessari.
Se il Gran Consiglio adotta un progetto di legge che non è stato presentato dal Consiglio di Stato, quest’ultimo, prima di promulgare la legge, può sottoporlo nuovamente al Gran Consiglio con le proprie osservazioni, entro il termine di sei mesi. Se, dopo nuova deliberazione, il Gran Consiglio adotta il progetto elaborato in precedenza, il Consiglio di Stato promulga la legge.