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131.234 Cost.-GE

Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra (Cost.-GE)

Traduzione1

del 14 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2025)2

Preambolo

Il Popolo di Ginevra,

cosciente del proprio retaggio umanistico, spirituale, culturale e scientifico e della propria appartenenza alla Confederazione Svizzera,

conscio della ricchezza costituita dagli apporti consecutivi e dalla diversità dei propri membri,

determinato a rinnovare il contratto sociale al fine di preservare la giustizia e la pace e a garantire il benessere delle generazioni attuali e future,

convinto dell’apertura di Ginevra al mondo, della sua vocazione umanitaria e dei principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,

determinato a consolidare una repubblica fondata sulle decisioni della maggioranza e sul rispetto delle minoranze,

nel rispetto del diritto federale e di quello internazionale,

adotta la presente Costituzione:

Titolo primo Disposizioni generali

Art. 1 Repubblica e Cantone di Ginevra

La Repubblica di Ginevra è uno Stato di diritto democratico fondato sulla libertà, sulla giustizia, sulla responsabilità e sulla solidarietà.

È uno dei Cantoni sovrani della Confederazione Svizzera ed esercita tutte le competenze che la Costituzione federale non attribuisce alla Confederazione.

Art. 2 Esercizio della sovranità

La sovranità appartiene al Popolo, che l’esercita direttamente o per il tramite dei suoi rappresentanti eletti. Tutti i poteri politici e tutte le funzioni pubbliche non sono altro che una delega della suprema autorità del Popolo.

Le strutture e l’autorità dello Stato sono fondate sul principio della divisione dei poteri.

Le autorità collaborano per conseguire gli scopi dello Stato.

Art. 3 Laicità

Lo Stato è laico. Osserva la neutralità religiosa.

Non stipendia né sovvenziona alcuna attività di culto.

Le autorità curano le relazioni con le comunità religiose.

Art. 4 Territorio

Il Cantone comprende il territorio che gli è garantito dalla Confederazione. È costituito da Comuni.

Art. 5 Lingua

La lingua ufficiale è il francese.

Lo Stato promuove l’insegnamento e l’uso della lingua francese. Ne garantisce la tutela.

Art. 6 Diritto di cittadinanza

La legge disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza ginevrina.

Art. 7 Stemma e motto

1 Lo stemma della Repubblica e Cantone di Ginevra rappresenta la fusione dell’aquila nera con testa coronata su fondo giallo e della chiave d’oro su fondo rosso. Il cimiero rappresenta un sole che si leva sul bordo superiore e che riporta il trigramma IHS in lettere greche.

2 Il motto è «Post tenebras lux».

Art. 7A3 Inno

L’inno ufficiale della Repubblica e del Cantone di Ginevra è «Cé qu’è lainô» in arpitano ginevrino.

Art. 8 Scopi

La Repubblica e Cantone di Ginevra garantisce i diritti fondamentali e s’impegna per la prosperità comune, la coesione e la pace sociale, la sicurezza e la salvaguardia delle basi naturali della vita.

Art. 9 Principi dell’attività pubblica

Lo Stato agisce al servizio della collettività, in complemento all’iniziativa privata e alla responsabilità individuale.

L’attività pubblica è fondata sul diritto ed è nell’interesse pubblico. È proporzionata allo scopo prefissato.

È esercitata in maniera trasparente, secondo i principi della buona fede, nel rispetto del diritto federale e del diritto internazionale.

Deve essere pertinente, efficace ed efficiente.

Art. 10 Sviluppo sostenibile

L’attività pubblica si svolge nell’ambito di uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

Art. 11 Informazione

Lo Stato informa in modo ampio, consulta in modo regolare e appronta quadri di concertazione.

Le norme di diritto sono pubblicate. Le relative direttive sono pubblicate, a meno che un interesse pubblico preponderante non vi si opponga.

Art. 12 Responsabilità

Lo Stato risponde dei danni illecitamente causati dai propri agenti nell’esercizio delle attività ufficiali.

La legge stabilisce a quali condizioni lo Stato risponde dei danni che i suoi agenti causano lecitamente nell’esercizio delle attività ufficiali.

Art. 13 Responsabilità individuale

Tutti devono rispettare l’ordinamento giuridico.

Ognuno assume la propria parte di responsabilità verso se stesso, la propria famiglia, gli altri, la collettività, le generazioni future e l’ambiente.

Titolo secondo Diritti fondamentali

Art. 14 Dignità

La dignità umana è inviolabile.

La pena di morte è vietata.

Art. 15 Uguaglianza giuridica

Tutti sono uguali davanti alla legge.

Nessuno deve essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della situazione sociale, dell’orientamento sessuale, delle convinzioni o di una disabilità.

Donne e uomini hanno pari diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, la formazione e il lavoro.

Donne e uomini hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

Art. 16 Diritti dei disabili

Per i disabili, l’accesso a edifici, impianti e attrezzature, nonché la fruizione di prestazioni destinate al pubblico sono garantiti.

Nei rapporti con lo Stato, i disabili hanno il diritto di ricevere informazioni e di comunicare in forma adeguata alle loro esigenze e capacità.

La lingua dei segni è riconosciuta.

Art. 17 Divieto dell’arbitrarietà e tutela della buona fede

Ognuno ha il diritto di essere trattato in modo non arbitrario e secondo il principio della buona fede.

Art. 18 Diritto alla vita e all’integrità

Ognuno ha il diritto alla protezione della propria vita e della propria integrità fisica e psichica.

La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano o altri gravi danni alla propria integrità.

Art. 19 Diritto a un ambiente sano

Ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente sano.

Art. 20 Libertà personale

Ognuno ha diritto alla libertà personale, alla sicurezza e alla libertà di movimento.

Art. 21 Protezione della sfera privata

Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio, della sua corrispondenza e delle sue comunicazioni.

Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

Art. 21A4 Diritto all’integrità digitale

Ognuno ha diritto alla tutela della sua integrità digitale.

L’integrità digitale include in particolare il diritto d’essere protetto da un trattamento abusivo dei dati legati alla propria vita digitale, il diritto alla sicurezza nello spazio digitale, il diritto a una vita al di fuori di esso nonché il diritto all’oblio.

Il trattamento di dati personali la cui responsabilità incombe allo Stato può essere effettuato all’estero soltanto se è garantito un livello di protezione adeguato.

Lo Stato promuove l’inclusione digitale e sensibilizza la popolazione alle sfide della digitalizzazione. Si impegna a favore dello sviluppo della sovranità digitale della Svizzera e collabora alla sua attuazione.

Art. 22 Matrimonio, famiglia e altri modi di vita

Ognuno ha il diritto di contrarre matrimonio, di costituire un’unione domestica registrata, di fondare una famiglia o di scegliere un altro modo di vita, da solo o in comune.

Art. 23 Diritti dei fanciulli

I diritti fondamentali dei fanciulli devono essere rispettati.

L’interesse preminente del fanciullo e il suo diritto di essere sentito sono garantiti per le decisioni e le procedure che lo concernono.

Il fanciullo è protetto contro ogni forma di maltrattamento, di sfruttamento, di trasferimento illecito o di prostituzione.

Il diritto a un assegno di nascita o di adozione e a un assegno mensile per ogni fanciullo è garantito.

Art. 24 Diritto alla formazione

Il diritto all’istruzione, alla formazione e al perfezionamento è garantito.

Ognuno ha diritto a una formazione iniziale pubblica gratuita.

Chiunque sia sprovvisto delle risorse finanziarie necessarie a una formazione riconosciuta ha il diritto di ottenere un aiuto dallo Stato.

Art. 25 Libertà di credo e di coscienza

La libertà di credo e di coscienza è garantita.

Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente le proprie convinzioni religiose o filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa e di uscirne.

Nessuno può essere tenuto a contribuire alle spese di un culto.

Art. 26 Libertà di opinione e di espressione

Ognuno ha il diritto di formarsi una propria opinione, di esprimerla e di diffonderla liberamente.

Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.

Chiunque, in buona fede e per salvaguardare l’interesse generale, riveli agli organi competenti comportamenti illegali constatati in maniera lecita beneficia di una protezione adeguata.

Art. 27 Libertà dei media

La libertà dei media e il segreto delle fonti sono garantiti.

La censura è vietata.

Art. 28 Diritto all’informazione

Il diritto all’informazione è garantito.

Ognuno ha il diritto di prendere conoscenza delle informazioni e di consultare i documenti ufficiali, a meno che interessi preponderanti non vi si oppongano.

L’accesso ai media di servizio pubblico è garantito.

Ognuno ha il diritto a un’informazione sufficiente e pluralista che gli permetta di partecipare pienamente alla vita politica, economica, sociale e culturale.

Art. 29 Libertà dell’arte

La libertà dell’arte e della creazione artistica è garantita.

Art. 30 Libertà della scienza

La libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifici è garantita.

Art. 31 Libertà d’associazione

La libertà d’associazione è garantita.

Art. 32 Libertà di riunione e di manifestazione

La libertà di riunione e di manifestazione è garantita.

La legge può sottoporre ad autorizzazione le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico.

Art. 33 Diritto di petizione

Ognuno ha il diritto, senza che gliene derivino pregiudizi, di rivolgere petizioni alle autorità e di raccogliere firme a tal fine.

Le autorità esaminano le petizioni loro rivolte. Forniscono una risposta al più presto.

Art. 34 Garanzia della proprietà

La proprietà è garantita.

In caso d’espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.

Art. 35 Libertà economica

La libertà economica è garantita.

Include in particolare la libera scelta della professione e dell’impiego, il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio.

Art. 36 Libertà sindacale

La libertà sindacale è garantita.

Nessuno deve subire pregiudizi a causa della sua appartenenza a un sindacato o a causa della sua attività sindacale.

Le informazioni sindacali sono consultabili sul posto di lavoro.

I conflitti sono innanzitutto composti in via negoziale o conciliativa.

Art. 37 Diritto di sciopero

Il diritto di sciopero e il diritto di serrata sono garantiti se si riferiscono ai rapporti di lavoro e sono conformi agli obblighi di preservare la pace del lavoro o di ricorrere alla conciliazione.

La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone o limitarne l’uso per garantire un servizio minimo.

Art. 38 Diritto all’alloggio

Il diritto all’alloggio è garantito. Chiunque si trovi in stato di bisogno ha il diritto di essere alloggiato in modo appropriato.

Art. 38A5 Diritto all’alimentazione

Il diritto all’alimentazione è garantito. Ognuno ha diritto a un’alimentazione adeguata e di essere al riparo dalla fame.

Art. 39 Diritto a un livello di vita adeguato

Ognuno ha il diritto alla copertura del proprio fabbisogno vitale per favorire la propria integrazione sociale e professionale.

Ognuno ha il diritto di ricevere le cure e l’assistenza personale necessarie al suo stato di salute, all’età o a una disabilità.

Art. 40 Garanzie procedurali

Ognuno ha diritto che la sua causa sia trattata con imparzialità ed entro un termine ragionevole.

Il diritto d’essere sentiti è garantito.

Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo.

Art. 41 Attuazione dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali devono essere rispettati e protetti e devono improntare l’intero ordinamento giuridico.

Chi svolge compiti pubblici è tenuto a rispettare, proteggere e attuare i diritti fondamentali.

Per quanto vi si prestino, i diritti fondamentali sono realizzati anche nelle relazioni tra privati.

Lo Stato dispensa l’educazione al rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali.

Art. 42 Valutazione

L’attuazione dei diritti fondamentali è valutata periodicamente in maniera indipendente.

Art. 43 Limitazioni dei diritti fondamentali

Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Le limitazioni gravi devono essere previste da una legge. Sono fatti salvi i casi di pericolo serio, diretto e imminente.

Le limitazioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

La limitazione di un diritto fondamentale dev’essere proporzionata allo scopo prefissato.

L’essenza dei diritti fondamentali è inviolabile.

Titolo terzo Diritti politici

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 44 Garanzia

I diritti politici sono garantiti.

La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione dell’opinione e l’espressione fedele e sicura del voto.

La legge provvede all’integrità, alla sicurezza e al segreto del voto.

Art. 45 Oggetto

I diritti politici hanno per oggetto la partecipazione alle elezioni e alle votazioni, l’eleggibilità e la firma delle domande d’iniziativa e di referendum.

La legge garantisce che chi è in possesso dei diritti politici possa effettivamente esercitarli.

Art. 46 Operazioni elettorali

Il Consiglio di Stato organizza e sorveglia le operazioni elettorali.

Le votazioni hanno luogo il più presto possibile, ma al più tardi un anno dopo:

  1. l’adozione di una legge costituzionale da parte del Gran Consiglio;
  2. il rifiuto di un’iniziativa senza controprogetto o l’adozione di un controprogetto laddove l’iniziativa non sia ritirata;
  3. la scadenza del termine stabilito dalla Costituzione per la trattazione di un’iniziativa;
  4. l’accertamento da parte del Consiglio di Stato della riuscita formale di una domanda di referendum;
  5. 6 l’adozione da parte del Gran Consiglio di una risoluzione di destituzione di un membro del Consiglio di Stato in caso di perdita di fiducia.
Art. 47 Diritto di raccogliere firme

Il diritto di utilizzare gratuitamente il suolo pubblico per la raccolta di firme per iniziative o domande di referendum è garantito.

Art. 48 Titolarità

Sono titolari dei diritti politici a livello cantonale le persone di nazionalità svizzera che hanno compiuto 18 anni e sono domiciliate nel Cantone, nonché le persone domiciliate all’estero che esercitano i propri diritti politici federali nel Cantone.

Sono titolari dei diritti politici a livello comunale le persone di nazionalità svizzera che hanno compiuto 18 anni e sono domiciliate nel Comune.

Sono titolari del diritto di eleggere, votare e firmare iniziative e domande di referendum a livello comunale le persone di nazionalità straniera che hanno compiuto 18 anni e sono legalmente domiciliate in Svizzera da almeno otto anni.

... 7

Art. 49 Preparazione alla cittadinanza

Lo Stato contribuisce alla preparazione alla cittadinanza.

Art. 50 Rappresentanza femminile e maschile

Lo Stato promuove un’equilibrata rappresentanza d’ambo i sessi in seno alle autorità.

Prende misure affinché le persone elette possano conciliare la loro vita professionale e familiare con il loro mandato.

Art. 51 Partiti politici

Il contributo dei partiti politici al funzionamento della democrazia è riconosciuto.

Lo Stato fissa i requisiti di trasparenza richiesti ai partiti e può sostenerli finanziariamente.

Capitolo 2 Elezioni

Art. 52 Elezioni cantonali

Il corpo elettorale cantonale elegge:

  1. il Gran Consiglio;
  2. il Consiglio di Stato;
  3. i magistrati del potere giudiziario;
  4. la Corte dei conti;
  5. la deputazione ginevrina al Consiglio degli Stati.

L’elezione per il Consiglio degli Stati ha luogo insieme a quella per il Consiglio nazionale, per un mandato di quattro anni, secondo le modalità di elezione del Consiglio di Stato.

In caso di elezione al Consiglio di Stato o al Consiglio degli Stati, le persone domiciliate all’estero sono tenute a prendere domicilio nel Cantone.

Art. 53 Elezioni comunali

Il corpo elettorale comunale elegge:

  1. il Consiglio comunale;
  2. l’Esecutivo comunale.
Art. 54 Sistema proporzionale

Le elezioni secondo il sistema proporzionale hanno luogo in un’unica circoscrizione.

Le liste che hanno raccolto meno del sette per cento dei suffragi validi emessi non ottengono alcun seggio.

Art. 55 Sistema maggioritario

Le elezioni secondo il sistema maggioritario hanno luogo in un’unica circoscrizione.

Sono eletti al primo turno i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ma almeno la maggioranza assoluta delle schede valide, comprese quelle lasciate in bianco.

Se è necessario per completare l’elezione, il ballottaggio si svolge a maggioranza relativa.

Se un seggio diventa vacante durante un mandato, si procede al più presto a un’elezione complementare. La legge può prevedere eccezioni.

Se il numero di candidature è uguale al numero di seggi da assegnare, l’elezione è tacita. Tale regola non si applica al primo turno dell’elezione del Consiglio di Stato e della deputazione ginevrina al Consiglio degli Stati. 8

Capitolo 3 Iniziativa popolare cantonale

Art. 56 Iniziativa costituzionale

Il due per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta di revisione totale o parziale della Costituzione. 9

La proposta può rivestire la forma di progetto elaborato (iniziativa elaborata) oppure una forma generica, da elaborare mediante una revisione della Costituzione (iniziativa non elaborata). Un’iniziativa parzialmente elaborata è considerata come non elaborata.

Dopo la sua pubblicazione, un’iniziativa costituzionale non può essere trasformata in iniziativa legislativa.

Art. 57 Iniziativa legislativa

L’1,5 per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta legislativa riguardante qualsiasi materia di competenza dei suoi membri. 10

L’iniziativa può essere elaborata o non elaborata. Un’iniziativa parzialmente elaborata è considerata come non elaborata.

Art. 58 Clausola di ritiro

L’iniziativa indica la composizione del comitato d’iniziativa che ha facoltà di ritirarla.

Art. 59 Termine

Le firme a sostegno di un’iniziativa devono essere depositate entro quattro mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 60 Esame della validità

La validità dell’iniziativa è esaminata dal Consiglio di Stato.

L’iniziativa che non rispetta l’unità del genere è dichiarata nulla.

L’iniziativa che non rispetta l’unità della materia è scissa o dichiarata parzialmente nulla, a seconda che le diverse parti dell’iniziativa siano o no valide in se stesse. Se non lo sono o se il mancato rispetto dell’unità della materia era manifesto sin dall’inizio, l’iniziativa è dichiarata nulla.

L’iniziativa una cui parte non è conforme al diritto è dichiarata parzialmente nulla se la parte o le parti restanti sono valide in se stesse. In caso contrario, l’iniziativa è dichiarata nulla.

Art. 61 Pronuncia sull’iniziativa

Il Gran Consiglio si pronuncia sull’iniziativa.

Può opporre un controprogetto elaborato a un’iniziativa costituzionale.

Se rifiuta un’iniziativa legislativa, può opporle un controprogetto elaborato.

Se accetta un’iniziativa non elaborata, la concretizza mediante un progetto elaborato.

Art. 62 Procedura e termini

La legge disciplina la procedura in modo da rispettare i termini qui appresso, appena sia accertata la riuscita formale dell’iniziativa:

  1. 4 mesi al massimo per decidere se l’iniziativa è valida;
  2. 12 mesi al massimo per decidere se prenderla in considerazione;
  3. 24 mesi al massimo per l’insieme della procedura, se il Gran Consiglio ha approvato un’iniziativa generica o deciso di elaborare un controprogetto.

Tali termini sono imperativi. In caso di impugnazione sono sospesi fino al pronunciamento.

Art. 63 Votazione

Se non è ritirata, l’iniziativa respinta dal Gran Consiglio è sottoposta al corpo elettorale.

L’iniziativa non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 62 capoverso 1 lettera b o c è sottoposta al corpo elettorale.

Il controprogetto che il Gran Consiglio oppone a un’iniziativa è sottoposto al corpo elettorale se l’iniziativa non è ritirata. Il corpo elettorale si pronuncia separatamente sull’iniziativa e sul controprogetto, poi indica la propria preferenza rispondendo a una domanda sussidiaria.

Art. 64 Concretizzazione di un’iniziativa non elaborata

Se il corpo elettorale accetta un’iniziativa non elaborata, il Gran Consiglio è tenuto a concretizzarla entro 12 mesi mediante un progetto elaborato.

Capitolo 4 Referendum cantonale

Art. 65 Referendum obbligatorio

Le revisioni della Costituzione sono sottoposte d’ufficio al corpo elettorale.

Sono sottoposte d’ufficio al corpo elettorale anche le risoluzioni di destituzione di un membro del Consiglio di Stato in caso di perdita di fiducia adottate dal Gran Consiglio. 11

Art. 66 Referendum in materia di risanamento finanziario

Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d’ufficio al corpo elettorale.

Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d’imposte di effetto equivalente.

Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all’alternativa proposta.

Art. 67 Referendum facoltativo

Le leggi e gli altri atti del Gran Consiglio che prevedono spese sono sottoposti al corpo elettorale se il referendum è chiesto dall’1,5 per cento dei titolari dei diritti politici. 12

Se il referendum è chiesto da 500 titolari dei diritti politici, sono sottoposti al corpo elettorale anche:

  1. le leggi il cui oggetto sia una nuova imposta o una modifica dell’aliquota d’imposta o della base d’imposizione esistente;
  2. le leggi che comportano una modifica della legislazione sugli alloggi, sulla protezione degli inquilini e sul contesto abitativo, comprese le vie legali in merito.

Gli atti di cui al presente articolo sono sottoposti al corpo elettorale anche quando il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, senza tener conto delle astensioni, ma almeno a maggioranza dei membri.

Art. 68 Termini

Le firme a sostegno di una domanda di referendum devono essere depositate entro 40 giorni dalla pubblicazione dell’atto.

Il termine di scadenza è sospeso fino al 15° giorno dopo Pasqua compreso, dal 15 luglio al 15 agosto compreso e dal 23 dicembre al 3 gennaio compreso. 13

Art. 69 Bilancio di previsione

È escluso il referendum contro la legge annuale sulle entrate e sulle uscite considerata nel suo complesso, salvo per ciò che concerne le disposizioni speciali che stabiliscono una nuova imposta o che modificano il tasso o la base d’imposizione.

Art. 70 Clausola d’urgenza

Le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti con una decisione del Gran Consiglio presa a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, senza contare le astensioni, ma almeno a maggioranza dei membri. Tali leggi entrano in vigore immediatamente.

Se è chiesto il referendum, la legge decade un anno dopo essere entrata in vigore, a meno che nel frattempo non sia stata accettata dal corpo elettorale. La legge decaduta non può essere rinnovata secondo la procedura d’urgenza.

Capitolo 5 Iniziativa popolare comunale

Art. 71 Principi

Può chiedere al Consiglio comunale di deliberare su un oggetto determinato:

  1. il 10 per cento dei titolari dei diritti politici nei Comuni con meno di 5000 titolari dei diritti politici;
  2. il 5 per cento dei titolari dei diritti politici, ma almeno 300 di loro, nei Comuni in cui si contano da 5000 a 30 000 titolari dei diritti politici;
  3. il 3 per cento dei titolari dei diritti politici, ma almeno 1800 e al massimo 2400 di loro, nei Comuni con più di 30 000 titolari dei diritti politici.14

La legge definisce gli ambiti in cui può essere esercitato il diritto di iniziativa.

Sono applicabili gli articoli 58 e 59.

Art. 72 Esame della validità

La validità dell’iniziativa è esaminata dal Consiglio di Stato.

L’iniziativa che non rispetta l’unità della materia è scissa o dichiarata parzialmente nulla, a seconda che le diverse parti dell’iniziativa siano o no valide in se stesse. Se non lo sono o se il mancato rispetto dell’unità della materia era manifesto sin dall’inizio, l’iniziativa è dichiarata nulla.

L’iniziativa una cui parte non è conforme al diritto è dichiarata parzialmente nulla se la parte o le parti restanti sono valide in se stesse. In caso contrario, l’iniziativa è dichiarata nulla.

Art. 73 Pronuncia sull’iniziativa

Il Consiglio comunale si pronuncia sull’iniziativa.

Se l’accetta, la concretizza mediante delibera.

Se la rifiuta, può opporvi un controprogetto.

Art. 74 Procedura e termini

La legge disciplina la procedura in modo da rispettare i termini qui appresso, appena sia accertata la riuscita formale dell’iniziativa:

  1. 4 mesi al massimo per decidere se l’iniziativa è valida;
  2. 12 mesi al massimo per decidere se prenderla in considerazione;
  3. 24 mesi al massimo per l’insieme della procedura, se il Consiglio comunale ha approvato l’iniziativa o ha deciso di opporvi un controprogetto.

Tali termini sono imperativi. In caso di impugnazione sono sospesi fino al pronunciamento.

Art. 75 Votazione

Se non è ritirata, l’iniziativa respinta dal Consiglio comunale è sottoposta al corpo elettorale.

L’iniziativa non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 74 capoverso 1 lettera b o c è sottoposta al corpo elettorale.

Il controprogetto che il Consiglio comunale oppone a un’iniziativa è sottoposto al corpo elettorale se l’iniziativa non è ritirata. Il corpo elettorale si pronuncia separatamente sull’iniziativa e sul controprogetto, poi indica la propria preferenza rispondendo a una domanda sussidiaria.

Art. 76 Concretizzazione

Se il corpo elettorale accetta un’iniziativa o un controprogetto non elaborati, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare una delibera conforme entro 12 mesi.

Capitolo 6 Referendum comunale

Art. 77 Delibere dei Consigli comunali

Le delibere dei Consigli comunali sono sottoposte al voto del corpo elettorale comunale quando il referendum è chiesto dal:

  1. 10 per cento dei titolari dei diritti politici nei Comuni con meno di 5000 titolari dei diritti politici;
  2. 5 per cento dei titolari dei diritti politici, ma almeno 300 di loro, nei Comuni in cui si contano da 5000 a 30 000 titolari dei diritti politici;
  3. 3 per cento dei titolari dei diritti politici, ma almeno 1800 e al massimo 2400 di loro, nei Comuni con più di 30 000 titolari dei diritti politici.15

È applicabile l’articolo 68.

Art. 78 Bilancio di previsione

Il referendum è escluso contro il bilancio di previsione comunale nel suo complesso.

Può essere chiesto solo contro le disposizioni del bilancio di previsione che prevedono una nuova entrata o una nuova uscita o che modificano l’aliquota di un’imposta o l’importo di un’uscita dell’esercizio precedente.

Art. 79 Clausola d’urgenza

Le delibere la cui esecuzione non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti con una decisione del Consiglio comunale presa a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, senza contare le astensioni, ma almeno a maggioranza dei membri.

Se è chiesto il referendum contro una delibera che verte su un regolamento o un decreto di portata generale, la delibera decade un anno dopo essere entrata in vigore, a meno che nel frattempo non sia stata accettata dal corpo elettorale. La delibera decaduta non può essere rinnovata secondo la procedura d’urgenza. Contro le altre delibere dichiarate urgenti è escluso il referendum.

Titolo quarto Autorità

Capitolo 1 Gran Consiglio

Sezione 1 Principio

Art. 80 Potere legislativo

Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo.

Sezione 2 Composizione

Art. 81 Elezione

Il Gran Consiglio si compone di 100 deputati.

È eletto ogni cinque anni, in alternanza con le elezioni comunali, secondo il sistema proporzionale.

Art. 82 Supplenza

Il Gran Consiglio comprende i deputati supplenti.

Art. 83 Incompatibilità

Il mandato di membro del Gran Consiglio è incompatibile con:

  1. un mandato al Consiglio nazionale o al Consiglio degli Stati;
  2. ogni mandato elettivo all’estero;
  3. una funzione in seno alla magistratura del potere giudiziario e della Corte dei conti.

È altresì incompatibile con le seguenti funzioni:

  1. stretto collaboratore dei consiglieri di Stato e del cancelliere dello Stato;
  2. collaboratore della segreteria generale del Gran Consiglio;
  3. quadro superiore dell’amministrazione cantonale e degli istituti autonomi di diritto pubblico.
Art. 84 Indipendenza

I membri del Gran Consiglio esercitano liberamente il loro mandato. Rendono pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.

Si astengono dal partecipare al dibattito e al voto su un oggetto riguardo al quale hanno un conflitto di interessi oppure quando hanno collaborato all’elaborazione della proposta o del parere del Consiglio di Stato in veste di membri dell’amministrazione cantonale.

Art. 85 Immunità

I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si esprimono liberamente in Gran Consiglio. Non incorrono in alcuna responsabilità giuridica per quanto vi dichiarano, salvo eccezioni previste dalla legge.

Sezione 3 Organizzazione

Art. 86 Sedute

Il Gran Consiglio si riunisce periodicamente in seduta ordinaria.

Si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di 30 dei suoi membri o del Consiglio di Stato.

I membri del Consiglio di Stato assistono alle sedute e possono partecipare ai dibattiti.

Le sedute sono pubbliche. Il Gran Consiglio può riunirsi a porte chiuse per deliberare su determinati oggetti.

Art. 87 Ufficio

Il Gran Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente e gli altri membri del suo ufficio per la durata prevista dalla legge.

Ogni gruppo parlamentare è rappresentato nell’ufficio.

Art. 88 Segreteria

Il Gran Consiglio dispone di mezzi amministrativi propri.

Art. 89 Rapporti con l’amministrazione

Il Consiglio di Stato fornisce al Gran Consiglio tutte le informazioni utili per l’esercizio delle sue funzioni.

Art. 90 Commissioni

Il Gran Consiglio costituisce commissioni al fine di preparare i propri dibattiti. La legge ne limita il numero.

Per via legislativa può delegare determinate decisioni alle commissioni. Può sempre proporre un determinato oggetto.

Le commissioni dispongono del personale e dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento del loro mandato.

Possono procurarsi informazioni, consultare documenti, svolgere indagini e ottenere la collaborazione attiva del potere esecutivo.

Sezione 4 Competenze

Art. 91 Procedura parlamentare

Il Gran Consiglio emana le leggi.

Ogni membro del Gran Consiglio esercita il proprio diritto d’iniziativa presentando un progetto di legge, una mozione, una risoluzione, un postulato o una domanda scritta.

Alle revisioni della Costituzione si applica la procedura legislativa.

Art. 92 Relazioni esterne

Il preavviso del Consiglio di Stato è richiesto nei casi in cui il Gran Consiglio è chiamato a deliberare sulle relazioni esterne e sugli affari federali.

Art. 93 Convenzioni intercantonali

Il Gran Consiglio autorizza per via legislativa la ratifica delle convenzioni intercantonali.

Le convenzioni intercantonali sono sottoposte periodicamente a valutazione.

Il presente articolo non si applica alle convenzioni intercantonali che riguardano oggetti di rango regolamentare.

Art. 94 Alta vigilanza

Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato,sull’amministrazione, sulle istituzioni cantonali di diritto pubblico e sulla gestione e l’amministrazione del potere giudiziario e della Corte dei conti.

Art. 95 Perseguimento penale

Il perseguimento penale dei membri del Consiglio di Stato, dei magistrati del potere giudiziario e della Corte dei conti per infrazioni commesse nell’esercizio delle loro funzioni è sottoposta a previa autorizzazione del Gran Consiglio.

Art. 96 Finanze

Il Gran Consiglio adotta il bilancio di previsione, autorizza le spese e approva i conti annuali. Stabilisce le imposte.

Art. 97 Voto del bilancio di previsione

Nel votare il bilancio di previsione, il Gran Consiglio non può superare l’importo totale delle spese indicate nel progetto che gli è presentato se non prevede nel contempo la relativa copertura finanziaria. Il prestito non può essere considerato una copertura finanziaria.

Art. 98 Alienazione di beni fondiari

Il Gran Consiglio approva in via legislativa l’alienazione di beni fondiari di proprietà dello Stato o di una persona giuridica di diritto pubblico a persone fisiche o giuridiche non di diritto pubblico.

Fanno eccezione e sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Stato:

  1. l’alienazione di beni fondiari di proprietà dei Servizi industriali, di un Comune o di una fondazione comunale di diritto pubblico;
  2. gli scambi e i trasferimenti effettuati nell’ambito di operazioni di pianificazione territoriale, di ricomposizione fondiaria e di progetti stradali o altri progetti dichiarati di pubblica utilità.

L’alienazione di beni fondiari di proprietà della Banca cantonale non è sottoposta ad autorizzazione.

Art. 99 Diritto di grazia

Il Gran Consiglio esercita il diritto di grazia.

È possibile rinnovare una domanda di grazia concernente la medesima condanna.

Art. 100 Amnistia

Il Gran Consiglio può concedere l’amnistia generale o particolare in via legislativa.

Capitolo 2 Consiglio di Stato

Sezione 1 Principio

Art. 101 Potere esecutivo

Il Consiglio di Stato esercita il potere esecutivo.

Sezione 2 Composizione

Art. 102 Elezione

Il Consiglio di Stato si compone di sette consiglieri di Stato.

È eletto ogni cinque anni con il sistema maggioritario. Il primo scrutinio ha luogo insieme all’elezione del Gran Consiglio.

Art. 103 Incompatibilità

Il mandato di membro del Consiglio di Stato è incompatibile con:

  1. ogni altro mandato elettivo;
  2. ogni altra attività lucrativa.

L’impresa appartenente a un consigliere di Stato o in cui un consigliere di Stato esercita un’influenza preponderante, direttamente o per interposta persona, non può intrattenere relazioni commerciali, dirette o indirette, con lo Stato.

Art. 104 Indipendenza

I membri del Consiglio di Stato esercitano liberamente il loro mandato. Rendono pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.

Sezione 3 Organizzazione

Art. 105 Collegialità e presidenza

Il Consiglio di Stato è un’autorità collegiale.

Nomina ogni anno tra i suoi membri il suo presidente e il suo vicepresidente. 16

Tali mandati non sono rinnovabili l’anno successivo. Il presidente uscente non può essere nominato vicepresidente l’anno successivo. 17

Art. 106 Dipartementi

Il Consiglio di Stato provvede all’organizzazione dell’amministrazione cantonale in dipartimenti e la dirige.

Ogni modifica della composizione dei dipartimenti è sottoposta all’approvazione del Gran Consiglio. Esso si esprime mediante decisione durante la seduta che segue la proposta del Consiglio di Stato.

... 18

Sezione 4 Competenza

Art. 107 Programma di legislatura

Il Consiglio di Stato presenta il programma di legislatura al Gran Consiglio entro sei mesi dalla propria entrata in funzione.

Il Gran Consiglio si esprime mediante decisione entro due mesi.

All’inizio di ogni anno, il Consiglio di Stato riferisce al Gran Consiglio sullo stato di attuazione del programma di legislatura.

Il Consiglio di Stato può modificare il programma nel corso della legislatura. Presenta le modifiche al Gran Consiglio.

Il Consiglio di Stato garantisce un’analisi sul lungo periodo, indipendentemente dalla durara della legislatura.

Art. 108 Bilancio di previsione e rendiconto

Il Consiglio di Stato sottopone ogni anno al Gran Consiglio il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite. Gli sottopone altresì un resoconto sullo stato delle finanze e sulle attività dell’amministrazione.

Art. 109 Procedura legislativa

Il Consiglio di Stato dirige la fase preparatoria della procedura legislativa.

Può presentare progetti di legge, emendamenti e proposte al Gran Consiglio.

Nei rapporti al Gran Consiglio, illustra le conseguenze economiche, finanziarie, ecologiche e sociali a lungo termine dei progetti legislativi.

Promulga le leggi. È incaricato della loro esecuzione e a tal fine emana i regolamenti e i decreti necessari.

Se il Gran Consiglio adotta un progetto di legge che non è stato presentato dal Consiglio di Stato, quest’ultimo, prima di promulgare la legge, può sottoporlo nuovamente al Gran Consiglio con le proprie osservazioni, entro il termine di sei mesi. Se, dopo nuova deliberazione, il Gran Consiglio adotta il progetto elaborato in precedenza, il Consiglio di Stato promulga la legge.

Art. 110 Consultazione

I Comuni, i partiti politici e le cerchie rappresentative sono invitati a esprimersi nell’ambito dei lavori preparatori concernenti atti legislativi e convenzioni intercantonali importanti nonché sugli altri progetti di ampia portata.

Art. 111 Politica estera

Il Consiglio di Stato attua la politica estera del Cantone.

Sottopone al Gran Consiglio un piano d’azione per la durata della legislatura.

Art. 112 Sicurezza

Il Consiglio di Stato è responsabile della sicurezza e dell’ordine pubblico. A tal fine, può avvalersi soltanto di corpi organizzati dalla legge.

Può chiedere il sostegno dell’esercito, di altri servizi federali o di altri Cantoni a fini civili.

Art. 113 Stato di necessità

In caso di catastrofe o di altre situazioni straordinarie, il Consiglio di Stato prende i provvedimenti necessari per proteggere la popolazione. Ne informa il Gran Consiglio.

Se può riunirsi, il Gran Consiglio constata la situazione straordinaria.

Le misure disposte in stato di necessità permangono valide se il Gran Consiglio le approva. Altrimenti, decadono al più tardi un anno dopo.

Art. 114 Cancelleria di Stato

La cancelleria di Stato è sottoposta all’autorità del presidente del Consiglio di Stato. È al servizio di tutti i dipartimenti e garantisce la trasversalità delle informazioni.

Il Consiglio di Stato nomina il cancelliere.

Il cancelliere dirige la cancelleria di Stato e ha voto consultivo durante le sedute del Consiglio di Stato.

È applicabile l’articolo 103.

Art. 115 Organo di mediazione

Un organo di mediazione indipendente è competente del trattamento extragiudiziale delle divergenze tra l’amministrazione e gli amministrati.

Il Gran Consiglio elegge la persona responsabile dell’organo di mediazione per la durata della legislatura dopo essersi consultato con il Consiglio di Stato.

Sezione 5 Destituzione

Art. 115A Destituzione in caso di perdita di fiducia

Ogni membro del Consiglio di Stato può essere destituito mediante una risoluzione adottata dal Gran Consiglio, se a causa del suo comportamento non beneficia più della fiducia del corpo elettorale necessaria per esercitare le proprie funzioni.

La proposta di risoluzione di destituzione è firmata da almeno 40 membri del Gran Consiglio, nei limiti della rappresentanza proporzionale dei gruppi in seduta plenaria.

La risoluzione di destituzione è accettata a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, senza tener conto delle astensioni, ma almeno a maggioranza dei membri del Gran Consiglio.

Se il corpo elettorale accetta la risoluzione di destituzione, il mandato del membro del Consiglio di Stato interessato termina al momento in cui il risultato della votazione è convalidato.

Poiché riveste un carattere prevalentemente politico ed è adottata dal Gran Consiglio, prima di essere obbligatoriamente sottoposta al corpo elettorale la risoluzione di destituzione non è soggetta a ricorso cantonale.

Art. 115B Destituzione in caso di incapacità durevole di esercitare la funzione

La legge può prevedere la destituzione di un membro del Consiglio di Stato in caso di incapacità durevole di esercitare la funzione.

In tal caso la destituzione non è sottoposta al corpo elettorale e può essere oggetto di ricorso cantonale.

Capitolo 3 Potere giudiziario

Sezione 1 Principi

Art. 116 Organizzazione

La giustizia è amministrata da:

  1. il pubblico ministero;
  2. le giurisdizioni in materia costituzionale, amministrativa, civile e penale.

I tribunali d’eccezione sono vietati.

La giustizia è amministrata con diligenza.

Art. 117 Indipendenza

L’autonomia del potere giudiziario è garantita.

I magistrati sono indipendenti.

Art. 118 Pubblicità

Il carattere pubblico delle udienze e delle sentenze è garantito. La legge stabilisce le eccezioni.

Art. 119 Opinioni divergenti

Le decisioni delle giurisdizioni di secondo grado possono comportare opinioni divergenti.

Art. 120 Mediazione

Lo Stato incoraggia la mediazione e le altre modalità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Art. 121 Bilancio di previsione e rendiconto

Il potere giudiziario allestisce ogni anno il proprio preventivo di funzionamento, iscritto nel bilancio di previsione cantonale in un’apposita rubrica, nonché i conti e un rapporto di gestione. Questi ultimi sono sottoposti per approvazione al Gran Consiglio.

Sezione 2 Elezioni

Art. 122 Principi

I magistrati del potere giudiziario sono eletti ogni sei anni con il sistema maggioritario.

La legge può prevedere che sia il Gran Consiglio a eleggerli, eccetto per le elezioni generali e la creazione di nuove giurisdizioni.

Art. 123 Giudici probiviri

I giudici probiviri sono eletti dal Gran Consiglio. L’elezione è paritaria e per gruppi professionali.

Possono essere eletti stranieri che hanno esercitato la propria attività professionale in Svizzera per almeno otto anni, di cui almeno l’ultimo nel Cantone.

Sezione 3 Corte costituzionale

Art. 124 Competenze

La Corte costituzionale:

  1. controlla su richiesta la conformità delle norme cantonali con il diritto di rango superiore; la legge definisce la legittimazione attiva;
  2. tratta le controversie relative all’esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale;
  3. risolve i conflitti di competenza tra autorità.

Sezione 4 Consiglio superiore della magistratura

Art. 125 Principi

I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura.

La legge può affidare le funzioni di Consiglio superiore della magistratura a un organo intercantonale.

Art. 126 Composizione

Il Consiglio superiore della magistratura si compone di un minimo di sette e di un massimo di nove membri. Può comprendere membri supplenti. La legge stabilisce la modalità di designazione.

Una minoranza dei suoi membri proviene dal potere giudiziario.

Art. 127 Preavviso

Prima di ogni elezione del potere giudiziario, il Consiglio superiore della magistratura valuta le competenze dei candidati. Formula un preavviso.

Capitolo 4 Corte dei conti

Art. 128 Principi

La Corte dei conti garantisce un controllo indipendente e autonomo dell’amministrazione cantonale, dei Comuni, delle istituzioni di diritto pubblico e degli organi privati sovvenzionati o nei quali i poteri pubblici esercitano un’influenza preponderante.

I controlli operati dalla Corte avvengono a sua libera scelta e sono oggetto di relazioni rese pubbliche che possono comportare raccomandazioni. Le relazioni sono comunicate al Consiglio di Stato, al Gran Consiglio e all’ente controllato.

La Corte dei conti esercita il proprio controllo in base ai criteri della legalità delle attività, della regolarità dei conti e del buon impiego dei fondi pubblici. È anche incaricata di valutare le politiche pubbliche.

Art. 129 Elezione

La Corte dei conti è eletta ogni sei anni secondo il sistema maggioritario.

Art. 130 Bilancio di previsione e rendiconto

La Corte dei conti allestisce ogni anno il proprio preventivo di funzionamento, iscritto nel bilancio di previsione cantonale in un’apposita rubrica, nonché i conti e un rapporto di gestione. Questi ultimi sono sottoposti per approvazione al Gran Consiglio.

Art. 131 Segreto d’ufficio

Nessuno può far valere il segreto d’ufficio di fronte alla Corte dei conti. Sono fatti salvi il segreto fiscale e gli altri segreti istituiti dalla legge.

La Corte dei conti può chiedere lo scioglimento dai segreti previsti dalla legge mediante richiesta motivata che fissi i limiti e le finalità dell’indagine.

Titolo quinto :Organizzazioni territoriali e relazioni esterne

Capitolo 1 Comuni

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 132 Statuto

I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica.

La loro autonomia è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 133 Compiti

La ripartizione dei compiti è improntata ai principi di prossimità, sussidiarietà, trasparenza ed efficacia.

La legge fissa i compiti attribuiti al Cantone e quelli che sono di competenza dei Comuni. Definisce i compiti congiunti e i compiti complementari.

Il Cantone si assume i compiti che superano la capacità dei Comuni.

Art. 134 Partecipazione

I Comuni promuovono la partecipazione della popolazione all’elaborazione della pianificazione e delle decisioni comunali. Le autorità riferiscono in merito nella motivazione delle loro decisioni.

Art. 135 Concertazione

Il Cantone tiene conto delle ripercussioni della sua attività sui Comuni.

Mette in atto un processo di concertazione con i Comuni fin dall’inizio della procedura di pianificazione e di decisione.

Art. 136 Collaborazione intercomunale

Per lo svolgimento dei propri compiti, i Comuni possono collaborare tra loro o con collettività vicine situate oltre il confine cantonale o nazionale.

La legge definisce gli strumenti della collaborazione intercomunale.

Garantisce il controllo democratico delle strutture intercomunali. Può prevedere l’esercizio dell’iniziativa popolare e del referendum a livello intercomunale.

Art. 137 Vigilanza

I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato che provvede affinché esercitino le loro competenze conformemente a quanto stabilito dalla legge.

Sezione 2 Aggregazione, divisione e riassetto

Art. 138 Principi

Il Cantone promuove e agevola l’aggregazione di Comuni.

A tale scopo prevede incentivi, in particolare finanziari.

Art. 139 Procedura

Un’aggregazione può essere proposta dalle autorità comunali, mediante un’iniziativa popolare o dal Cantone.

L’aggregazione, la divisione e il riassetto di Comuni richiedono il consenso del corpo elettorale di tutti i Comuni coinvolti. È richiesta la maggioranza in ogni Comune.

Sezione 3 Autorità

Art. 140 Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è l’autorità deliberativa del Comune.

La legge fissa il numero dei membri del Consiglio comunale in base alla popolazione del Comune.

Il Consiglio comunale è eletto ogni cinque anni secondo il sistema proporzionale.

Art. 141 Esecutivo comunale

L’Esecutivo comunale è un organo collegiale che si organizza liberamente.

È costituito:

  1. di un Municipio composto di cinque membri nei Comuni con più di 50 000 abitanti;
  2. 19 di un Municipio composto di tre membri negli altri Comuni;
  3. 20 ...

Il Municipio è eletto ogni cinque anni secondo il sistema maggioritario. Il primo turno ha luogo contemporaneamente all’elezione del Consiglio comunale.

Art. 142 Incompatibilità

Nessuno può essere nel contempo membro del Consiglio comunale e dell’Esecutivo comunale.

Il mandato di membro del Consiglio comunale è incompatibile con le funzioni seguenti:

  1. stretto collaboratore dei membri dell’Esecutivo;
  2. quadro superiore dell’amministrazione comunale.

Il mandato di membro dell’Esecutivo comunale è incompatibile con una funzione nell’amministrazione comunale. La legge definisce le altre incompatibilità.

Sezione 4 Finanze

Art. 143 Principi

La ripartizione delle responsabilità finanziarie tiene conto del principio secondo il quale i compiti sono finanziati dall’ente pubblico che li dispone e ne beneficia.

Per il resto, si applicano le disposizioni di cui al titolo sesto capitolo 2 .

Capitolo 2 Relazioni esterne

Art. 144 Principi

La Repubblica e Cantone di Ginevra è aperta all’Europa e al mondo.

Nell’attuare la sua politica estera collabora strettamente con la Confederazione, gli altri Cantoni e le regioni confinanti. Promuove le iniziative comunali e i partenariati tra attori pubblici e privati.

I diritti di partecipazione democratica sono garantiti.

Art. 145 Politica regionale

La politica regionale si prefigge uno sviluppo sostenibile, equilibrato e solidale della regione franco-vodese-ginevrina.

Il Cantone promuove una stabile collaborazione istituzionale transfrontaliera, coerente e democratica, con la partecipazione degli enti pubblici, dei settori socioeconomici e dell’ambito associativo.

Art. 146 Cooperazione internazionale

Lo Stato sostiene la vocazione internazionale di Ginevra in quanto centro di dialogo, di decisione e di cooperazione internazionale fondato sulla tradizione umanitaria e sul diritto, nonché sui valori della pace e della solidarietà.

Conduce una politica improntata alla solidarietà internazionale sostenendo la protezione e la realizzazione dei diritti umani, la pace, l’azione umanitaria e la cooperazione allo sviluppo.

Prende tutte le iniziative utili a tal fine e mette a disposizione i relativi mezzi, coordinando le proprie attività con la Confederazione.

Art. 147 Accoglienza

Lo Stato offre condizioni d’accoglienza favorevoli agli operatori della cooperazione internazionale.

Agevola lo sviluppo di centri di competenze e favorisce l’interazione, la ricerca e la formazione.

Sostiene le misure di ospitalità, concertazione, sensibilizzazione ed educazione che permettono di garantire una buona intesa tra la popolazione.

Titolo sesto Compiti e finanze pubbliche

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 148 Principi

I compiti dello Stato sono assolti dal Cantone e, in conformità alla Costituzione e alla legge, dai Comuni e dagli enti di diritto pubblico.

Lo Stato svolge i suoi compiti con diligenza, efficacia e trasparenza.

Si organizza in maniera strutturata. Definisce le responsabilità dei suoi agenti e si avvale della loro autonomia e delle loro competenze.

Art. 149 Obiettivi sociali

Lo Stato prende tutte le misure necessarie per permettere a ognuno di:

  1. sopperire ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia con un lavoro appropriato, svolto in condizioni eque;
  2. beneficiare dell’aiuto necessario quando si trovi in stato di bisogno per ragioni di età, infermità o deficienza fisica, mentale o psichica.

Contrasta gli effetti soglia che potrebbero ostacolare l’efficacia degli incentivi e delle misure di inserimento.

Art. 150 Servizio pubblico

Il servizio pubblico si fa carico dei compiti per i quali è necessario un intervento dei poteri pubblici.

Art. 151 Valutazione

Lo Stato valuta regolarmente la pertinenza, l’efficacia e l’efficenza della propria azione.

Si assicura che le ripercussioni finanziarie della propria attività siano sotto controllo.

Capitolo 2 Finanze pubbliche

Art. 152 Principi

Lo Stato predispone una pianificazione finanziaria globale.

La gestione delle finanze pubbliche è oculata ed efficace.

Di regola, lo Stato provvede all’equilibrio corrente delle proprie finanze.

Tiene conto della situazione congiunturale e si dota di riserve anticicliche. I deficit devono essere compensati a medio termine.

Il bilancio di previsione e i conti del Cantone, dei Comuni e degli enti di diritto pubblico sono pubblici.

Art. 153 Patrimonio pubblico

Lo Stato amministra, conserva, protegge e sviluppa il patrimonio pubblico.

Art. 154 Risorse

Le risorse dello Stato sono segnatamente:

  1. le imposte e altri tributi;
  2. i redditi patrimoniali;
  3. le prestazioni della Confederazione e di terzi;
  4. le donazioni e i legati.

Lo Stato può far ricorso a prestiti.

Art. 155 Fiscalità

Il regime fiscale si fonda sui principi di legalità, universalità, uguaglianza e capacità economica.

Le imposte sulle persone fisiche sono concepite in modo da non pesare in modo eccessivo sui contribuenti economicamente più deboli, salvaguardare lo spirito di iniziativa del singolo e promuovere la previdenza individuale.

Le imposte sulle persone giuridiche sono concepite in modo da preservare la competitività di queste ultime tenendo conto dei loro sforzi intesi a salvaguardare e sviluppare la piena occupazione.

Lo Stato agisce in favore della riduzione della concorrenza fiscale intercantonale. 21

Lo Stato combatte la frode e la sottrazione fiscale. 22

L’attuazione cantonale delle riforme federali della fiscalità rispetta i principi seguenti:

  1. preservazione del finanziamento dei servizi pubblici e delle prestazioni in favore della popolazione;
  2. mantenimento del livello delle entrate fiscali cantonali e comunali;
  3. rafforzamento della progressività dell’imposta.23
Art. 156 Freno all’indebitamento

Lo Stato tiene sotto controllo l’indebitamento e lo mantiene a un livello che non costituisca una minaccia per gli interessi delle generazioni future.

Un preventivo di funzionamento deficitario può essere approvato solo dalla maggioranza dei membri del Gran Consiglio.

Lo Stato verifica periodicamente l’efficacia, la necessità e la sostenibilità finanziaria delle prestazioni che fornisce e delle sovvenzioni che accorda. Rinuncia alle prestazioni e alle sovvenzioni che non dovessero soddisfare tali condizioni.

Capitolo 3 Compiti pubblici

Sezione 1 Ambiente

Art. 157 Principi

Lo Stato tutela gli esseri umani e il loro ambiente.

Combatte tutte le forme di inquinamento e mette in atto i principi di prevenzione, precauzione e attribuzione dei costi ai responsabili dell’inquinamento.

Lo sfruttamento delle risorse naturali, segnatamente acqua, aria, suolo, sottosuolo, foreste, biodiversità e paesaggio, deve essere sostenibile.

Art. 158 Clima

Lo Stato mette in atto politiche volte a ridurre i gas a effetto serra.

Art. 159 Acqua

L’approvvigionamento idrico è garantito in modo che la qualità e la quantità dell’acqua siano sufficienti. La risorsa idrica deve essere preservata ed economizzata.

Fatti salvi i diritti privati validamente costituiti, il lago, i corsi d’acqua, le falde freatiche sotterranee principali e profonde, così come sono definiti dalla legge, sono beni pubblici e devono essere salvaguardati.

Art. 160 Protezione della natura e del paesaggio

Lo Stato tutela la natura e il paesaggio.

Definisce le zone protette e ne promuove l’interconnessione.

Art. 161 Ecologia industriale

Lo Stato rispetta i principi dell’ecologia industriale.

Mette in atto una politica di riduzione alla fonte dei rifiuti, in particolare quelli più nocivi per l’ambiente.

Art. 162 Caccia

La caccia a mammiferi e uccelli è vietata. Sono fatti salvi i provvedimenti ufficiali di regolazione della fauna.

Sezione 2 Pianificazione del territorio

Art. 163 Principi

Lo Stato si assicura che la pianificazione del territorio rispetti i principi di un agglomerato compatto, multipolare e verde. Preserva la superficie agricola utile e le zone protette.

Organizza il territorio in una prospettiva regionale transfrontaliera e promuove la mescolanza sociale e intergenerazionale.

Garantisce un uso razionale del suolo ottimizzando la densità delle zone urbanizzate.

Art. 164 Spazi di prossimità

Lo Stato garantisce lo sviluppo di spazi di prossimità destinati alla pratica dello sport, alla cultura e ad attività ricreative.

Art. 165 Quartieri sostenibili

Lo Stato promuove la realizzazione di quartieri sostenibili.

Art. 166 Accesso alle rive

Lo Stato garantisce il libero accesso alle rive del lago e dei corsi d’acqua nel rispetto dell’ambiente e degli interessi pubblici e privati preponderanti.

Sezione 3 Energie

Art. 167 Principi

La politica energetica dello Stato si fonda sui principi seguenti:

  1. approvvigionamento energetico;
  2. forme di risparmio energetico;
  3. sviluppo prioritario delle energie rinnovabili e locali;
  4. rispetto dell’ambiente;
  5. promozione della ricerca in questi campi.

Le collettività e gli enti pubblici sono vincolati dagli obiettivi della presente sezione, in particolare per quanto riguarda gli investimenti e l’esercizio dei loro diritti sociali.

La collaborazione tra lo Stato e le imprese private per il conseguimento di tali obiettivi è incoraggiata.

Art. 168 Servizi industriali

L’approvvigionamento e la distribuzione di acqua ed elettricità, nonché l’evacuazione e la depurazione delle acque reflue, costituiscono un monopolio cantonale nei limiti di quanto consentito dal diritto federale.

L’energia termica distribuita e fornita dalle reti termiche strutturali, nonché l’impiego di queste ultime, costituiscono pure un monopolio cantonale nei limiti di quanto consentito dal diritto federale. 24

Tali monopoli possono essere delegati a un ente di diritto pubblico. Quest’ultimo offre anche prestazioni nel campo dei servizi industriali, in particolare la fornitura di gas ed energia termica nelle reti non strutturali e lo smaltimento dei rifiuti. 25

L’ente di diritto pubblico acquista a condizioni eque l’energia prodotta da privati o imprese attraverso fonti rinnovabili. 26

Non pratica tariffe decrescenti non conformi agli obiettivi della politica energetica dello Stato. 27

Art. 169 Energia nucleare

Le autorità cantonali si oppongono con ogni mezzo di cui dispongono e nei limiti delle loro competenze all’installazione di centrali nucleari, di depositi di rifiuti radioattivi e di impianti di ritrattamento sul territorio cantonale e nelle sue vicinanze. Per gli impianti non conformi a tali condizioni di ubicazione, il preavviso del Cantone è dato dal Gran Consiglio sotto forma di legge.

Art. 170 Sottosuolo e geotermia

Il Cantone ha il diritto esclusivo di sfruttare le risorse del sottosuolo e la geotermia.

Può esercitarlo direttamente o incaricare terzi.

Sezione 4 Sanità

Art. 171 Principi

Lo Stato garantisce l’accesso al sistema sanitario e alle cure mediche.

È responsabile della pianificazione sanitaria generale e del soddisfacimento delle esigenze in materia ospedaliera e ambulatoriale, di strutture sanitarie e socio-sanitarie, di case di cura, nonché di assistenza e cura a domicilio.

I diritti dei pazienti sono garantiti.

Art. 172 Promozione della salute

Lo Stato mette in atto misure di prevenzione e promozione della salute. Si adopera per ridurre l’impatto di fattori ambientali e sociali nocivi per la salute.

Sostiene la diversificazione delle prestazioni sanitarie e un concetto di assistenza globale ai pazienti.

Coordina gli operatori del sistema sanitario e ne promuove la collaborazione affinché siano offerte prestazioni di qualità in un’ottica di efficienza.

Art. 173 Professioni del settore sanitario

Le cure sono dispensate da membri delle professioni sanitarie debitamente qualificati.

La vigilanza sulla loro formazione e la loro attività è di competenza dello Stato. Non può essere delegata.

Lo Stato sostiene chi assiste membri della famiglia.

Art. 174A29 Servizio ginevrino per il mantenimento a domicilio (IMAD)28

Il Servizio ginevrino per il mantenimento a domicilio (IMAD) è un ente di diritto pubblico che fornisce prestazioni in favore del mantenimento a domicilio e dell’autonomia delle persone.

Il disavanzo d’esercizio di tale servizio è coperto da una sovvenzione iscritta ogni anno nel preventivo dello Stato.

Art. 174 Strutture sanitarie pubbliche

Le strutture sanitarie di diritto pubblico forniscono, a seconda delle proprie caratteristiche specifiche, prestazioni di cura, insegnamento e ricerca.

Il disavanzo d’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche è coperto da una sovvenzione iscritta ogni anno nel preventivo dello Stato.

Art. 175 Libera scelta

Lo Stato garantisce la libera scelta dell’operatore sanitario.

Art. 176 Protezione contro il fumo passivo

È vietato fumare nei luoghi pubblici interni o chiusi, in particolare quelli che sottostanno a un’autorizzazione di esercizio.

Art. 177 Cani pericolosi

I cani pericolosi o appartenenti a razze dette d’attacco, nonché i loro incroci, sono vietati sul territorio cantonale.

Sezione 5 Alloggio

Art. 178 Principi

Lo Stato prende tutte le misure necessarie per permettere a ognuno di trovare, per se stesso e per la propria famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili.

Mette in atto una politica sociale dell’alloggio, concertata e basata su incentivi.

Per contrastare la penuria di alloggi, promuove la costruzione in numero sufficiente di abitazioni che rispondano alle diverse esigenze della popolazione.

Conduce una politica attiva di offerta di alloggi a buon mercato che rispondano alle esigenze primarie della popolazione.

Lotta contro la speculazione fondiaria.

Art. 179 Costruzione di abitazioni

Il piano direttore cantonale prevede la messa a disposizione di sufficienti terreni edificabili e un’adeguata densità urbanistica.

La regolamentazione in materia di dezonamento, costruzione, trasformazione e ristrutturazione prevede procedure semplici che permettano una rapida realizzazione dei progetti.

È incentivata la ricerca di soluzioni costruttive a basso consumo energetico.

Lo Stato conduce una politica attiva di acquisizione di terreni, da destinare in primo luogo alla costruzione di abitazioni d’utilità pubblica attraverso enti di diritto pubblico o senza scopo di lucro come le cooperative di costruzione.

Art. 180 Accesso alla proprietà

Lo Stato promuove l’accesso alla proprietà dell’abitazione.

Art. 181 Sostegno ai Comuni

Il Cantone sostiene finanziariamente i Comuni che accolgono nuove abitazioni, segnatamente d’utilità pubblica, sul proprio territorio.

Sostiene la costruzione di nuove infrastrutture.

Art. 182 Altre misure

Lo Stato prende le misure necessarie a rimettere sul mercato alloggi lasciati vuoti a fini speculativi.

Vigila affinché sia sempre disponibile un numero minimo di abitazioni popolari.

Prende tutte le misure atte a evitare che le persone vengano a trovarsi senza un alloggio, segnatamente in caso di evacuazione forzata.

Sezione 6 Sicurezza

Art. 183 Principio

Lo Stato garantisce la sicurezza e l’ordine pubblico.

Art. 184 Forze dell’ordine

Il Cantone ha il monopolio della forza pubblica.

La legge disciplina la delega di poteri di polizia limitati al personale qualificato dei Comuni.

Le situazioni conflittuali sono trattate in via prioritaria in modo da evitare o limitare il ricorso alla forza. Le persone interessate sono tenute a dare il loro contributo in tal senso.

Sezione 7 Economia

Art. 185 Principi

Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli a un’economia libera, responsabile, diversificata e solidale.

Punta alla piena occupazione.

Promuove la creazione e la conservazione di imprese innovative, dinamiche, che creano posti di lavoro e ricchezza e che operano in un’ottica di lungo periodo e secondo i bisogni della regione.

Art. 186 Impiego

Lo Stato conduce una politica attiva nell’ambito dell’impiego e prende misure atte a prevenire la disoccupazione. Favorisce il reinserimento professionale.

Promuove il dialogo tra le parti sociali e la conclusione di contratti collettivi di lavoro.

Art. 187 Agricoltura

Lo Stato promuove un’agricoltura diversificata e di qualità, rispettosa dell’ambiente e di prossimità.

Prende misure al fine di ridurre i rischi connessi all’uso di prodotti fitosanitari. Promuove lo sviluppo di metodi alternativi con cui limitarne l’uso, segnatamente per mezzo di un sostegno economico o tecnico. 30

Promuove i prodotti agricoli del Cantone. 31

Sostiene la formazione e l’impiego nell’agricoltura. 32

Art. 188 Consumo

Lo Stato assicura l’informazione e la tutela dei consumatori.

Art. 189 Banca cantonale

La Banca cantonale di Ginevra è una società anonima di diritto pubblico il cui scopo è contribuire allo sviluppo economico del Cantone e della regione.

Il Cantone e i Comuni detengono la maggioranza dei voti connessi al capitale sociale della Banca .

Sezione 8 Mobilità

Art. 190 Principi

Lo Stato elabora una politica globale della mobilità coordinando le politiche pianificatorie, energetiche, di protezione dell’ambiente e della circolazione.

Agevola gli spostamenti puntando alla complementarietà, alla sicurezza e alla fluidità dei diversi mezzi di trasporto pubblici e privati.

Garantisce la libertà individuale di scelta del modo di trasporto.

Promuove la mobilità dolce.

Art. 191 Trasporti pubblici

Lo Stato sviluppa la rete dei trasporti pubblici e l’offerta a livello di agglomerato.

Favorisce l’utilizzo di trasporti pubblici rispettosi dell’ambiente.

Si adopera affinché siano accessibili all’insieme della popolazione e rispondano alle esigenze preponderanti di quest’ultima.

Un ente autonomo di diritto pubblico gestisce i trasporti pubblici.

Art. 191A33 Traffico aereo

L’aeroporto internazionale di Ginevra è un ente di diritto pubblico.

Nel quadro stabilito dalla Confederazione e nei limiti delle sue competenze, lo Stato tiene in considerazione il carattere urbano dell’aeroporto e cerca un equilibrio tra la sua importanza economica, sociale e culturale e la limitazione delle immissioni nocive per la popolazione e l’ambiente.

Lo Stato prende in particolare tutte le misure adeguate al fine di limitare le immissioni nocive causate dal traffico aereo, in particolare l’inquinamento acustico e atmosferico e le emissioni di gas serra, nonché attuare i principi concernenti l’adempimento dei compiti pubblici di protezione dell’ambiente, pianificazione del territorio e promozione della salute stabiliti nella presente Costituzione.

L’aeroporto internazionale di Ginevra sottopone alle autorità cantonali e comunali un resoconto in merito alle modalità di pianificazione degli obiettivi succitati e alla loro attuazione nel quadro determinato dalla Confederazione. In particolare sottopone periodicamente al Gran Consiglio per approvazione un rapporto che illustra le misure avviate e gli obiettivi principali a medio e lungo termine.

Art. 192 Insfrastrutture

Il Cantone pianifica a lungo termine e realizza le infrastrutture necessarie allo sviluppo dell’agglomerato.

La concezione e la realizzazione delle vie di comunicazione, delle infrastrutture di trasporto pubblico e di mobilità dolce sono complementari ai progetti di costruzione di abitazioni e a quelli relativi all’impiego, al commercio e alle attività ricreative.

Lo Stato può concludere accordi di partenariato con il settore privato.

Art. 192A34 Trasversale lacustre

Per ovviare ai problemi di capacità delle vie di comunicazione, accrescere la prosperità della regione e migliorare la qualità di vita, il Cantone realizza una Trasversale lacustre che permetta di completare la circonvallazione di Ginevra.

Per accelerare la realizzazione dell’opera, è preso in considerazione, oltre al finanziamento da parte della Confederazione, un partenariato con il settore privato.

Lo Stato adotta misure collaterali. In particolare, si basa sulla Trasversale lacustre per definire l’assetto delle rive d’intesa con i Comuni interessati, ridurre le immissioni nocive nelle aree urbane, accrescere l’efficienza dei trasporti pubblici, promuovere la mobilità dolce e creare nuovi spazi pubblici.

Sezione 9 Insegnamento e ricerca

Art. 193 Principi

Lo Stato organizza e finanzia un insegnamento pubblico, laico e di qualità.

L’insegnamento pubblico ha come obiettivi principali:

  1. la trasmissione e l’acquisizione di conoscenze e di competenze;
  2. la promozione dei valori umanistici e della cultura scientifica;
  3. lo sviluppo dello spirito civico e critico.
Art. 194 Formazione obbligatoria

La formazione è obbligatoria almeno fino al raggiungimento della maggiore età.

Dopo la scolarità obbligatoria può proseguire sotto forma di insegnamento o in ambito professionale.

Art. 195 Accesso alla formazione

Lo Stato agevola l’accesso alla formazione e promuove le pari opportunità.

Contrasta l’illetteratismo e l’analfabetismo.

Art. 196 Insegnamento superiore

L’insegnamento superiore è dispensato dall’università e dalle scuole universitarie professionali.

Esse puntano a un elevato livello qualitativo e al riconoscimento internazionale. Promuovono l’interdisciplinarietà. Contribuiscono allo sviluppo della vita scientifica, culturale, economica e sociale della collettività.

Art. 197 Ricerca

Lo Stato sostiene la ricerca di base e applicata.

Art. 198 Formazione continua

Lo Stato sostiene la formazione continua e il perfezionamento professionale.

Art. 199 Insegnamento privato

Gli istituti privati contribuiscono all’offerta di formazione. La legge ne disciplina la procedura di autorizzazione e la vigilanza.

Sezione 10 Custodia prescolastica e parascolastica

Art. 200 Custodia prescolatica

L’offerta di posti di custodia diurna per bambini in età prescolare è adeguata alle necessità.

Art. 201 Organizzazione

Il Cantone e i Comuni organizzano la custodia prescolastica.

Valutano le necessità, pianificano, coordinano e favoriscono la creazione di posti di custodia.

Il Cantone è responsabile del controllo degli spazi di custodia diurna.

Art. 202 Finanziamento

I Comuni o associazioni di Comuni finanziano la costruzione e la manutenzione delle strutture di custodia diurna.

Il Cantone e i Comuni o associazioni di Comuni ne finanziano la gestione previa deduzione dei contributi delle famiglie e di eventuali altre entrate.

Art. 203 Partenariato

Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione e la gestione di strutture di custodia diurna private, in particolare gli asili nido presso le imprese.

Favoriscono lo sviluppo di partenariati tra operatori pubblici e privati.

Art. 204 Custodia parascolastica

Lo Stato è responsabile della custodia parascolastica.

I bambini che frequentano la scuola dell’obbligo pubblica beneficiano della custodia diurna tutti i giorni di apertura della scuola.

Sezione 11 Coesione sociale

Art. 205 Famiglia

Lo Stato attua una politica familiare. Riconosce il ruolo sociale, educativo ed economico delle famiglie.

Fissa l’ammontare minimo degli assegni familiari.

Garantisce, a complemento di quanto previsto dal diritto federale, un congedo di almeno 16 settimane in caso di maternità o di adozione.

Art. 206 Solidarietà intergenerazionale

Lo Stato tiene conto delle esigenze della solidarietà intergenerazionale nella definizione delle sue politiche e nella sua azione.

Art. 207 Giovani

Lo Stato attua una politica della gioventù che tiene conto delle esigenze e degli interessi dei fanciulli e dei giovani, in particolare nel campo della formazione, dell’impiego, dell’alloggio e della salute.

Agevola l’accesso dei fanciulli e dei giovani all’insegnamento artistico e alla cultura.

Promuove la pratica sportiva di fanciulli e giovani.

Art. 208 Anziani

Lo Stato tiene conto dell’invecchiamento della popolazione.

Risponde ai bisogni degli anziani, in particolare nel campo dell’assistenza a domicilio, delle case di cura, delle attività ricreative e associative e del volontariato.

Art. 209 Disabili

Lo Stato promuove l’integrazione economica e sociale dei disabili.

Nel caso di nuove costruzioni, le abitazioni e i posti di lavoro sono resi accessibili e adattabili alle necessità delle persone disabili. Nel caso di ristrutturazioni, le loro esigenze sono prese adeguatamente in considerazione.

Art. 210 Popolazione straniera

Lo Stato agevola l’accoglienza, la partecipazione e l’integrazione degli stranieri.

Facilita la loro naturalizzazione. La procedura è semplice e rapida. Può essere richiesto un emolumento solo a copertura delle spese.

Art. 210A35 Lotta contro le discriminazioni e l’odio

Lo Stato attua una politica di lotta contro le discriminazioni e l’odio.

Negli spazi pubblici è vietato esibire o indossare simboli, emblemi o altri oggetti di odio, in particolare di stampo nazionalsocialista. La legge disciplina le eccezioni e prevede sanzioni.

Art. 211 Associazioni e volontariato

Lo Stato riconosce e sostiene il ruolo delle associazioni e del volontariato nella vita collettiva.

Rispetta l’autonomia delle associazioni.

Può stringere partenariati per attività di interesse generale.

Sezione 12 Azione sociale

Art. 212 Principi

Lo Stato si prende cura delle persone nel bisogno.

Promuove la previdenza e la mutua assistenza, combatte le cause della povertà e previene le situazioni di emergenza sociale.

Si adopera per l’integrazione delle persone vulnerabili.

Art. 213 Aiuto sociale

L’aiuto sociale è destinato a persone che hanno delle difficoltà o sono prive dei mezzi necessari per soddisfare i loro bisogni vitali e personali.

È sussidiario rispetto alle altre prestazioni sociali federali, cantonali o comunali e a quelle delle assicurazioni sociali.

Lo Stato mette in atto la propria azione sociale e offre aiuto sociale in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private.

Art. 214 Ospizio generale

L’Ospizio generale è un ente autonomo di diritto pubblico.

È incaricato dell’aiuto sociale, segnatamente finanziario, dell’assistenza e del reinserimento. La legge può affidargli altri compiti.

Art. 215 Finanziamento

L’Ospizio generale conserva i suoi beni, che rimangono separati da quelli del Cantone e non possono essere distolti dalla loro destinazione.

I redditi provenienti dai suoi beni e da altre risorse servono allo svolgimento dei suoi compiti.

Il Cantone garantisce le prestazioni dell’Ospizio generale. Gli fornisce i mezzi per assolvere i suoi compiti e copre le eccedenze di spesa con un credito iscritto ogni anno nel bilancio di previsione cantonale.

Sezione 13 Cultura, patrimonio e tempo libero

Art. 21636 Arte e cultura

Lo Stato promuove la creazione artistica e le attività culturali. Ne garantisce la varietà, l’accessibilità e l’insegnamento. Incoraggia gli scambi culturali.

A tale scopo mette a disposizione mezzi finanziari, spazi e strumenti di lavoro adeguati.

In concertazione con i Comuni, il Cantone coordina una politica culturale coerente nel Cantone. Gli operatori culturali sono consultati.

Il Cantone e i Comuni elaborano e attuano una strategia di cofinanziamento della creazione artistica e delle istituzioni culturali.

Art. 217 Patrimonio culturale

Lo Stato provvede alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Può contribuire alle spese di conservazione e di ristrutturazione degli edifici religiosi protetti.

Art. 218 Edifici ecclesiastici

Gli edifici ecclesiastici la cui proprietà è stata trasferita alle chiese dai Comuni conservano la loro destinazione religiosa. Non se ne può disporre a titolo oneroso. La legge può prevedere eccezioni.

Il tempio di Saint-Pierre è di proprietà della Chiesa protestante di Ginevra. Lo Stato ne dispone per le cerimonie ufficiali.

Art. 219 Attività ricreative e sport

Lo Stato agevola l’accesso della popolazione ad attività ricreative diversificate.

Promuove e sostiene lo sport nelle sue pratiche educative, popolari e di alto livello.

Art. 220 Informazione

Lo Stato riconosce l’importanza di un’informazione ampia e diversificata e promuove il pluralismo dei media.

Favorisce l’accesso all’informazione digitale. Non può disturbarla, manipolarla o vietarla.

Capitolo 4 Organi di vigilanza

Art. 221 Controllo e verifiche interni

Il Consiglio di Stato organizza in ogni dipartimento un sistema di controllo interno. Lo stesso fanno i Comuni e gli enti di diritto pubblico.

Un organo di verifica interno vigila sull’intera amministrazione cantonale. Aggregato sotto il profilo amministrativo al Consiglio di Stato, definisce liberamente gli ambiti da sottoporre a verifica. I suoi rapporti sono trasmessi al Consiglio di Stato e alle commissioni competenti del Gran Consiglio.

La legge stabilisce quali Comuni ed enti di diritto pubblico devono istituire un tale organo.

Art. 222 Controllo esterno e revisione

Il controllo esterno dello Stato è assicurato dalla Corte dei Conti.

La revisione dei conti dello Stato è assicurata dalla Corte dei Conti. 37

Art. 223 Segreto d’ufficio

L’articolo 131 si applica per analogia al controllo e alla verifica interni oltre che alla revisione dei conti dello Stato.

Titolo settimo Disposizioni finali e transitorie

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 224 Entrata in vigore

La presente Costituzione entra in vigore il 1° giugno 2013.

Gli articoli 229 capoverso 2 e 231 entrano in vigore al momento dell’approvazione della presente Costituzione da parte del corpo elettorale.

Art. 225 Abrogazione del diritto anteriore

La Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra del 24 maggio 1847 è abrogata.

Sono parimenti abrogate le disposizioni del diritto anteriore contrarie alle norme direttamente applicabili della presente Costituzione.

Per il resto, il diritto anteriore rimane in vigore fintanto che non sia stata emanata la legislazione di applicazione richiesta dalla presente Costituzione.

Art. 226 Legislazione di applicazione

Le modifiche di legge richieste dalla presente Costituzione sono emanate senza indugio, ma al più tardi entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

A tal fine, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un programma legislativo prima del 1° gennaio 2014.

Art. 227 Autorità

Le autorità elette prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione portano a termine il loro mandato conformemente al diritto anteriore.

Il loro rinnovo è retto dal nuovo diritto.

Capitolo 2 Disposizioni particolari

Art. 228 Disposizione transitoria dell’articolo 48 capoverso 4
(Titolarità)

Nell’attesa di una legge di applicazione, l’autorità giudiziaria competente in materia di protezione degli adulti può sospendere i diritti politici giusta l’articolo 48 capoverso 4. Decide in merito all’entità della sospensione.

Le persone private dei diritti politici al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione restano prive di tali diritti fino alla decisione di un’autorità giudiziaria, ma al massimo per tre anni. Possono rivolgersi in qualsiasi momento all’autorità indicata nel capoverso precedente o all’autorità giudiziaria designata dalla legge di applicazione, che deciderà sulla sospensione o meno dei diritti politici e, se del caso, della sua entità.

Le persone private dei diritti politici riacquisiscono immediatamente tali diritti con l’entrata in vigore della legge costituzionale del 29 novembre 2020. 38

Art. 229 Disposizione transitoria degli articoli 56‒64 e 71‒76
(Iniziative popolari)

Alle iniziative popolari pubblicate prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione si applica il diritto anteriore.

Le iniziative costituzionali pendenti sono trasformate dal Gran Consiglio in progetti di revisione della presente Costituzione. (a)

Art. 230 Disposizione transitoria degli articoli 65‒70 e 77‒79
(Referendum)

Alle richieste di referendum riguardanti atti adottati prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione si applica il diritto anteriore.

All’entrata in vigore della presente Costituzione, la legislazione di cui all’articolo 67 capoverso 2 lettera b comprende le seguenti leggi:

  1. la legge sull’organizzazione giudiziaria, del 26 settembre 2010, nella misura in cui concerne la Commissione di conciliazione in materia di locazioni e pigioni oppure le competenze e la composizione del Tribunale delle locazioni e delle pigioni, ossia gli articoli 1 lettera b numeri 2 e 3, 83 capoversi 3 e 4, 88‒90, 117 capoverso 3, 121 e 122;
  2. la legge sull’organizzazione della Commissione di conciliazione in materia di locazioni e pigioni, del 28 novembre 2010;
  3. la legge generale sull’alloggio e sulla protezione degli inquilini, del 4 dicembre 1977;
  4. la legge sulle demolizioni, trasformazioni e rinnovazioni di case d’abitazione (misure di sostegno in favore degli inquilini e dell’impiego), del 25 gennaio 1996;
  5. la legge sui piani di utilizzazione del suolo, ossia gli articoli 15A‒15G della legge sull’estensione delle vie di comunicazione e la sistemazione dei quartieri o delle località, del 26 giugno 1983;
  6. gli articoli 10, 17 capoverso 1 e 26 della legge di applicazione del Codice civile svizzero e altre leggi federali in materia civile, del 28 novembre 2010.
Art. 231 (a)Disposizione transitoria degli articoli 56 capoverso 1, 57 capoverso 1, 67 capoverso 1, 71 capoverso 1 e 77 capoverso 1

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, il Consiglio di Stato definisce il numero di firme richieste per la riuscita di un’iniziativa o di una domanda di referendum conformememente agli articoli 56 capoverso 1, 57 capoverso 1, 67 capoverso 1, 71 capoverso 1 e 77 capoverso 1.

Art. 232 Disposizione transitoria degli articoli 81 capoverso 2 e 102 capoverso 2 (Data delle elezioni cantonali)

L’elezione del Gran Consiglio e il primo turno per l’elezione del Consiglio di Stato hanno luogo nel mese di ottobre 2013, alla fine della legislatura in corso.

Le elezioni successive hanno luogo tra i mesi di marzo e di maggio 2018.

Art. 233 Disposizione transitoria dell’articolo 82
(Supplenza)

Fino all’emanazione di una legislazione di applicazione, i deputati supplenti sono eletti conformemente ai seguenti principi:

  1. ogni lista che ha ottenuto dei seggi ha diritto a un numero di deputati supplenti pari a un terzo del numero di tali seggi;
  2. sono deputati supplenti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi dopo l’ultimo eletto della lista;
  3. in caso di assenza in occasione di una seduta plenaria o di commissione, un membro del Gran Consiglio può farsi sostituire da un deputato supplente.
Art. 234 Disposizione transitoria dell’articolo 126
(Designazione del Consiglio superiore della magistratura)

Nel caso non fosse stata ancora emanata la legislazione di applicazione, il primo rinnovo del Consiglio superiore della magistratura dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione sottostà al diritto anteriore.

Art. 235 Disposizione transitoria degli articoli 138 e 139
(Aggregazione di Comuni)

Il Gran Consiglio adotta le disposizioni di applicazione degli articoli 138 e 139 entro tre anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione.

Art. 236 Disposizione transitoria degli articoli 200‒203
(Custodia prescolastica)

L’offerta di posti di custodia diurna è adeguata alle necessità entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione.

Art. 237 Pubblicità delle sedute dell’Assemblea costituente

I verbali delle Commissioni dell’Assemblea costituente sono pubblici.

Indice delle materie

I numeri indicano gli art. e parti di art. della Costituzione

Aeroporto 191A

Amministrazione

  1. alta vigilanza del Gran Consiglio sull’ 94
  2. astensione dei membri del Gran Consiglio 84
  3. controllo da parte della corte dei conti dell’ 128
  4. incompatibilità del mandato di membro –del Consiglio comunale 142–del Gran Consiglio 83–dell’Esecutivo comunale 142
  5. organizzazione dell’106
  6. organo di –mediazione 115–verifica interno vigilante sull’ 221
  7. rapporti del Consiglio di Stato con 89
  8. resoconto sull’attività dell’ 108

Amnistia 100

  1. generale 100
  2. particolare 100

Asili nido 203

Associazione(i)

  1. autonomia delle 211
  2. di comuni 202
  3. finanziamento 202
  4. garanzia della libertà di 31
  5. riconoscimento statale delle 211

Autorità 80ss

  1. aggregazioni 139
  2. collaborazione per conseguire gli scopi dello Stato 2
  3. del Comune 140 –Consiglio comunale 140–esecutivo comunale 141–incompatibilità 142
  4. dello Stato 2
  5. diritti politici delle persone permanentemente incapaci di discernimento 48
  6. diritto di petizione 33
  7. disposizioni finali e transitorie 227 –disposizione particolare 228
  8. divisione dei poteri 2
  9. rappresentanza d’ambo i sessi in seno alle 50
  10. relazioni con le comunità religiose 3
  11. sono –Consiglio di Stato 101ss–elezione del 102–competenza del 107ss–composizione del 102ss–immunità dei membri del 85–incompatibilità 103–indipendenza 104–organizzazione del 105ss–Consiglio superiore della magistratura 125ss–Corte costituzionale 124–Corte dei conti 128ss–Gran Consiglio 80ss–competenze 91ss–composizione 81–immunità dei membri del 85–incompatibilità 83–indipendenza 84–organizzazione del 86ss–supplenza 82–potere giudiziario 116ss–elezione del 122ss–organizzazione del 116–indipendenza del 117–opinioni divergenti 119–pubblicità 118–opinioni divergenti 119
  12. suprema autorità del 2

Bambini

  1. custodia –parascolastica 204–prescolatica 200

Banca cantonale 189

  1. alienazione di beni fondiari di proprietà della 98

Bilancio

  1. di previsione 69 –adozione da parte del Gran Consiglio del 96–del potere giudiziario 121–della Corte dei conti 130–pubblicità del 152–voto del 97–sottoposta del 108

Cancelliere

  1. dello Stato 83
  2. nomina del 114

Cantone

  1. aggregazione di Comuni 138, 139
  2. agricoltura 187
  3. aperta del Cantone –al mondo 144–all’Europa 144
  4. asili nido 203
  5. collaborazione istituzionale transfrontaliera 145
  6. compiti –legali del 133–del 133–dello Stato 148
  7. concertazione da parte del 135
  8. controllo degli spazi di custodia diurna 201
  9. diritto esclusivo del Cantone di sfruttare –la geotermia 170–le risorse del sottosuolo 170
  10. elezione al Consiglio –degli Stati di persone domiciliate all’estero 52–di Stato di persone domiciliate all’estero 52
  11. energia nucleare 169
  12. Giudici probiviri 123
  13. infrastrutture necessarie allo sviluppo dell’agglomerato 192
  14. inno del 7A
  15. monopolio della forza pubblica da parte del 184
  16. motto del 7
  17. organizzazione della custodia prescolastica 201
  18. ospizio generale 215
  19. politica estera del 111
  20. pubblicità –dei conti del 152–del bilancio di previsione del 152
  21. scopi del 8
  22. sostegno finanziario dei Comuni 181
  23. Stato di diritto democratico fondato sulla libertà, sulla giustizia, sulla responsabilità e sulla solidarietà 1
  24. stemma del 7
  25. sviluppo economico del 189
  26. territorio del 4
  27. titolarità dei diritti politici a livello cantonale 48

Chiesa(e)

  1. edifici ecclesiastici 218

Cittadinanza

  1. diritto di 6
  2. preparazione alla 49

Commissione(i) 90

  1. del Gran Consiglio 90 –delega di competenze 90
  2. disposizione transitoria 230
  3. organo di verifica interno 221

Compiti

  1. assunti dal Cantone 133
  2. Collaborazione intercomunale per lo svolgimento di 136
  3. complementari 133
  4. congiunti 133
  5. dei Comuni 133
  6. del Cantone 133
  7. dell’Ospizio generale 214, 215
  8. dello Stato 148
  9. diritti fondamentali nello svolgimento di compiti pubblici 41
  10. pubblici 157
  11. ripartizione delle responsabilità finanziarie 143
  12. servizio pubblico 150

Comune(i) 132ss

  1. aggregazione dei 138
  2. autorità deliberativa dei 140
  3. Cantone 4
  4. capitale sociale della Banca cantonale 189
  5. collaborazione intercomunale 136
  6. compiti 148, 133
  7. concertazione 135
  8. controllo da parte della corte dei conti 128
  9. custodia diurna –costruzione di strutture di 202–manutenzione di strutture di 202
  10. custodie diurne private –creazione di 203–gestione di strutture 203
  11. edifici ecclesiastici 218
  12. esecutivo comunale 141
  13. forze dell’ordine 184
  14. iniziativa popolare comunale 71
  15. organizzazione della custodia prescolastica 201
  16. partecipazione della popolazione all’elaborazione –della pianificazione 134–delle decisioni comunali 134
  17. pubblicità di –bilancio di previsione dei 15–conti dei 152
  18. referendum comunale 77
  19. sistema di controllo interno 221
  20. sostegno ai 181
  21. statuto dei 132
  22. titolarità dei diritti politici a livello cantonale 48
  23. vigilanza sui 137

Concorrenza fiscale intercantonale 155

Confederazione svizzera

  1. attuazione della politica estera in collaborazione con la 144
  2. cooperazione internazionale di Ginevra 146
  3. Ginevra quale Cantone sovrano della 1
  4. prestazioni della 154
  5. risorse di Ginevra 154
  6. territorio del Cantone di Ginevra 4

Consiglio degli Stati

  1. deputazione ginevrina al 52
  2. elezioni cantonali 52
  3. incompatibilità del mandato di membro del Gran Consiglio con il mandato al 83
  4. presa di domicilio nel Cantone di 52
  5. sistema maggioritario 55

Consiglio superiore della magistratura 125ss

  1. composizione del 126
  2. organo intercantonale 125
  3. preavviso del 127
  4. vigilanza del 125

Consiglio di Stato 101 ss

  1. competenza del 107ss –bilancio di previsione 108–cancelleria di Stato 114–consultazione 110–politica estera 111–procedura legislativa 109–programma di legislatura 107–rendiconto 108 –sicurezza 112–stato di necessità 113
  2. composizione del 102ss –elezione del 102–incompatibilità 103–indipendenza dei membri del 104
  3. conflitto di interessi 84
  4. destituzione di un membro del 46, 65, 115A, 115B
  5. disposizioni finali e transitorie 224ss
  6. elezioni cantonali 52
  7. esame della validità dell’iniziativa popolare –cantonale effettuata dal 51, 60–comunale effettuata dal 72
  8. immunità dei membri del 85
  9. operazioni elettorali 46
  10. organi di vigilanza 221
  11. organizzazione 105ss –collegialità del 105–dipartimenti 106–presidenza del 105
  12. potere esecutivo 101
  13. rapporti con l’amministrazione 89
  14. relazioni esterne 89
  15. sedute del Gran Consiglio 86
  16. sistema maggioritario 55
  17. vigilanza dei comuni da parte del 137

Consiglio nazionale

  1. elezione delle delegazione al 52
  2. incompatibilità del mandato 83

Corpo elettorale

  1. aggregazione 139
  2. clausola d’urgenza 70, 79
  3. concretizzazione –cantonale di un’iniziativa non elaborata 64–comunale di–un controprogetto non elaborato 76–un’iniziativa non elaborata 76
  4. controprogetto opposto ad iniziativa 63
  5. divisione 139
  6. elezione –dei magistrati del potere giudiziario 52–del–Consiglio comunale 53–Consiglio di Stato 52–Gran Consiglio 52–dei magistrati del potere giudiziario 52–dell’Esecutivo comunale 53–della Corte dei conti 52
  7. elezioni –cantonali 52–comunali 53
  8. iniziativa –non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 62 cpv. 1 lett. b–respinta dal Gran Consiglio 63
  9. referendum –comunale 77–facoltativo 67–in materia di risanamento finanziario 66–obbligatorio 65
  10. revisioni della Costituzione 65
  11. riassetto 139
  12. votazione 75

Costituente

  1. pubblicità delle sedute dell’Assemblea 237

Costituzione

  1. cantonale –autonomia comunale 132–compiti dello Stato 148–iniziativa 46–iniziativa costituzionale 56–referendum obbligatorio 65–revisioni della 91
  2. federale 1

Custodia diurna

  1. creazione di strutture di 203
  2. custodia parascolastica 204
  3. finanziamento delle strutture di 202
  4. gestione di strutture di 203
  5. offerta di posti di 200
  6. responsabilità del controllo degli spazi di 201

Destituzione di un membro del Consiglio di Stato 46, 65, 115A, 115B

Dignità

  1. educazione al rispetto della 41
  2. inviolabilità della 14

Diritto(i)

  1. abrogazione del 225
  2. acqua 159
  3. alienazione di beni fondiari 98
  4. attuazione dei 41
  5. Banca cantonale 189
  6. bilancio di previsione 152
  7. Cantone di Ginevra garante di 8
  8. competenza della Corte costituzionale 124
  9. compiti dello Stato 148
  10. congedo di almeno 16 settimane in caso di –adozione 205–maternità 205
  11. conti 152
  12. controllo 221
  13. controllo da parte della Corte dei conti 128
  14. cooperazione internazionale 146
  15. costruzione di abitazioni 179
  16. dei pazienti 171
  17. di –cittadinanza 6–grazia 99–partecipazione democratica 144
  18. Dichiarazione universale dei preambolo
  19. d’iniziativa dei membri del Gran Consiglio 91
  20. diritti politici 44ss –di raccogliere firme 47–diritti politici 44ss–elezioni cantonali 52–elezioni comunali 53–iniziativa–costituzionale 56–legislativa 57–iniziativa popolare comunale 71ss–limitazione dei 44–referendum–comunale 77ss–facoltativo 67–obbligatorio 65–titolarità dei 48
  21. esclusivo di sfruttare 170
  22. federale preambolo, 9
  23. fondamentali 14ss –a un ambiente sano 19–a un livello di vita adeguato 39–all’alloggio 38–all’alimentazione 38A–all’informazione 28–all’integrità 18–all’integrità digitale 21A–alla formazione 24–alla vita 18–altri modi di vita 22–dei fanciulli 23–di petizione 33–di sciopero 37–dignità umana 14–diritti dei disabili 16–divieto dell’arbitrarietà 17–famiglia 22–garanzia della proprietà 34–garanzie procedurali 40–libertà d’associazione 31–libertà dei media 27–libertà dell’arte 29–libertà della scienza 30–libertà di credo 25–libertà di coscienza 25–libertà di espressione 26–libertà di manifestazione 32–libertà di opinione 26–libertà di riunione 32–libertà economica 35–libertà personale 20–libertà sindacale 36–matrimonio 22–protezione della sfera privata 21–tutela della buona fede 17–uguaglianza giuridica 15
  24. internazionale preambolo, 9
  25. istituti autonomi di 83
  26. limitazioni dei diritti 43
  27. ospizio generale 214
  28. principi dell’attività pubblica 9
  29. pubblicazione delle norme di 11
  30. Repubblica di Ginevra Stato di 1
  31. rispetto del preambolo
  32. statuto dei Comuni 132
  33. strutture sanitarie pubbliche 174
  34. trasporti pubblici 191
  35. valutazione dell’applicazione dei 42
  36. verifiche interni 221

Disposizioni finali e transitorie 224

Durata

  1. del mandato del Presidente del –Consiglio di Stato 105–Gran Consiglio 87
  2. Organo di mediazione 115
  3. piano d’azione 111

Edifici religiosi

  1. spese di –conservazione degli 217–ristrutturazione degli edifici 217

Eleggibilità

  1. diritti politici 45

Elezione(i) 52ss

  1. cantonale –deputazione ginevrina al Consiglio degli Stati 52–Consiglio di Stato 52, 102–Corte dei conti 52, 129–Gran Consiglio 52, 102–magistrati del potere giudiziario 52, 102ss
  2. complementare 55
  3. comunale –Consiglio comunale 53, 81–Esecutivo comunale 53, 81, 141
  4. dei –giudici probiviri 123–magistrati del potere giudiziario 122, 123, 127
  5. del –Consiglio di Stato 102–Gran Consiglio 81, 102
  6. della Corte dei conti 129
  7. dell’esecutivo comunale 141
  8. diritti politici 45
  9. partecipazione alle 45
  10. preavviso del Consiglio superiore della magistratura valuta 127
  11. sistema –maggioritario 55–proporzionale 54

Famiglia

  1. alloggio 178
  2. diritto di fondare una 22
  3. finanziamento delle strutture di custodia diurna 202
  4. obiettivi sociali dello Stato 149
  5. politica della 205
  6. responsabilità individuale 13
  7. sostegno di chi assiste membri della 173
  8. uguaglianza giuridica 15

Giudice(i)

  1. probiviri 123

Gran Consiglio 80ss

  1. bilancio di previsione presentato annualmente dal Consiglio di Stato 108
  2. clausola d’urgenza 70
  3. commissioni del 90
  4. competenze de1 90ss –alienazione di beni fondiari 98–alta vigilanza 94–amnistia 100–convenzioni intercantonali 93–diritto di grazia 99–finanze 96–perseguimento penale 95–procedura parlamentare 91–relazioni esterne 92–voto del bilancio di previsione 97
  5. composizione del 81
  6. concretizzazione di un’iniziativa non elaborata 64
  7. controlli operati dalla Corte dei conti 128
  8. controprogetto ad una iniziativa 63
  9. elezione –dei membri dell’ufficio del Presidente 87–dei magistrati del potere giudiziario 122–del presidente del 87
  10. energia nucleare 169
  11. immunità dei membri del 85
  12. incompatibilità 83
  13. indipendenza dei membri del 84
  14. iniziativa –costituzionale 56–legislativa 57–respinta dal 63
  15. organo di mediazione 115
  16. politica estera del Consiglio di Stato 111
  17. potere legislativo del 80
  18. procedura –da seguire dopo l’accertamento della riuscita formale di una iniziativa 62–legislativa 109
  19. programma di legislatura del Consiglio di Stato 107
  20. rapporti con l’amministrazione 89
  21. referendum facoltativo 67
  22. rendiconto presentato annualmente dal Consiglio di Stato 108
  23. sedute del 86 –pubblicità delle sedute del 86
  24. segreteria del 88
  25. Stato di necessità 113
  26. supplenza 81

IMAD 147A

Immissioni nocive 191A, 192A

Imposta(e)

  1. bilancio di previsione 69, 78
  2. contrapposizione di un aumento d’ 66
  3. finanze 96
  4. fiscalità 155
  5. referendum facoltativo 67
  6. risorse dello Stato 154
  7. sulle persone fisiche 155

Indennità

  1. garanzia della proprietà 34

Iniziativa

  1. aggregazione 139
  2. collaborazione intercomunale 136
  3. comunali 144
  4. cooperazione internazionale 146
  5. diritto –d’ 91–di raccogliere firme per 47
  6. firma delle domande d’ 45
  7. fiscalità 155
  8. operazioni elettorali 46
  9. popolare –cantonale 56ss–clausola di ritiro 58–concretizzazione di un’iniziativa non elaborata 64–esame della validità 60–iniziativa costituzionale 56–iniziativa legislativa 57–pronuncia sull’iniziativa 61–pronuncia sull’iniziativa 62–termine 59–votazione 63–comunale 71ss–concretizzazione 76–esame della validità 72–procedura e termini 74–pronuncia sull’iniziativa 73–votazione 75
  10. principi dell’attività pubblica 9
  11. titolari dei diritti politici 48

Inno del Cantone 7A

Insegnamento 193ss

  1. fanciulli all’ 207
  2. finanziamento dell’ 193
  3. formazione obbligatoria 194
  4. giovani all’ 207
  5. libertà dell’ 30
  6. obbiettivo dell’ 193
  7. organizzazione dell’ 193
  8. privato 199
  9. promozione dell’ 5
  10. strutture sanitarie pubbliche 174
  11. superiore 194

Interesse

  1. attività di 211
  2. del fanciullo 23
  3. diritti dei fanciulli 23
  4. generale 26, 211
  5. gruppi di 84, 104
  6. indipendenza dei membri del –Consiglio di Stato 104–Gran Consiglio 84
  7. informazione 11
  8. libertà di –espressione 26–opinione 26
  9. limitazioni dei diritti fondamentali 43
  10. principi dell’attività pubblica 9
  11. pubblico 9, 11, 43

Interesse generale

  1. libertà di –espressione 26–opinione 26
  2. partenariati per attività 211

Inviolabilità

  1. dei diritti fondamentali 43
  2. della dignità umana 14

Istruzione

  1. diritto all’ 24

Legge(i)

  1. adozione di progetti di 109
  2. autonomia dei Comuni 132
  3. bilancio di previsione 69
  4. carattere pubblico delle –sentenze 118–udienze 118
  5. cittadinanza ginevrina –acquisto della 6–perdita della 6
  6. clausola d’urgenza 70
  7. collaborazione intercomunale 136
  8. commissioni del Gran Consiglio 90
  9. competenza della Corte costituzionale
  10. compiti –del Cantone 133–dello Stato 148
  11. Consiglio superiore della magistratura –designazione del 125–funzione del 125
  12. diritto –d’iniziativa 91–di sciopero 37
  13. edifici ecclesiastici 218
  14. elezione –complementare 55–dei magistrati del potere giudiziario 122
  15. emanazione delle 91
  16. energia nucleare 169
  17. esercizio –dei diritti politici 45–del diritto di iniziativa 71, 74
  18. forze dell’ordine 184
  19. immunità dei membri del –Consiglio di Stato 85–Gran Consiglio 85
  20. incompatibilità 142
  21. iniziativa 62
  22. insegnamento privato 199
  23. libertà di –manifestazione 32–riunione 32
  24. limitazioni dei diritti fondamentali 43
  25. numero dei membri del Consiglio comunale 140
  26. ospizio generale 214
  27. progetti di 109
  28. promulgazione delle 109
  29. referendum –facoltativo 67–in materia di risanamento finanziario 66
  30. responsabilità –della sicurezza 112–statale per danni causati lecitamente 12
  31. segreti istituiti dalla 131
  32. uguaglianza giuridica 15
  33. vigilanza sui Comuni 317
  34. voto –integrità del 44–segretezza del 44–sicurezza del 44

Libertà

  1. d’associazione 31
  2. dei media 27
  3. dell’arte 29
  4. della scienza 30
  5. di –coscienza 25–credo 25–espressione 26–manifestazione 32–movimento 20–opinione 26–riunione 32
  6. economica 35
  7. fondamento della Repubblica di Ginevra 1
  8. individuale 190
  9. personale 20
  10. sindacale 36

Lingua

  1. dei segni 16
  2. promozione della 5
  3. ufficiale 5

Lotta

  1. contro la speculazione fondiaria 178
  2. contro la le discriminazioni e l’odio 210A

Maggioritario

  1. elezione –dei magistrati del potere giudiziario 122–del Consiglio di Stato 102–del Municipio 141–della Corte dei conti 129
  2. sistema 55

Mantenimento a domicilio 174A

Mobilità 190–192A

Motto del Cantone 7

  1. Post tenebras lux 7

Municipio

  1. esecutivo comunale 141

Nomine

  1. del –cancelliere 114–presidente del Consiglio di Stato 105–vicepresidente del Consiglio di Stato 105

Ordine pubblico

  1. garanzia dell’ 183
  2. responsabilità per 112

Organizzazione(i)

  1. del –Consiglio di Stato 105ss–gran Consiglio 86ss
  2. della –custodia prescolastica 201–Giustizia 116
  3. dell’amministrazione cantonale 106
  4. territoriali 132ss

Partiti 51

  1. consultazione 110
  2. contributo al funzionamento della democrazia 51
  3. requisiti di trasparenza richiesti ai 51
  4. sostegno dei 51

Periodo

  1. economia 185
  2. programma di legislatura 107

Petizione

  1. diritto di 33

Popolo

  1. di Ginevra ingresso
  2. sovranità del 2

Potere giudiziario 1116ss

  1. alta vigilanza sul 94
  2. autonomia del 117
  3. bilancio di previsione 121
  4. Consiglio superiore della magistratura 125 –composizione del 126–preavviso 127
  5. elezione dei magistrati del 52, 122
  6. incompatibilità 83
  7. organizzazione del 116
  8. perseguimento penale dei magistrati del 95
  9. rendiconto 121

Progetti

  1. concretizzazione di un’iniziativa non elaborata 64
  2. consultazione 110
  3. costruzione di abitazioni 179
  4. di –costruzione 92–legge 91, 109
  5. dichiarati di pubblica utilità 98
  6. elaborato 56, 61, 64, 109
  7. iniziativa costituzionale 56
  8. infrastrutture 192
  9. stradali 98
  10. voto del bilancio di previsione 97

Proposta

  1. di aggregazione 139
  2. di revisione –parziale della Costituzione 56–totale della Costituzione 56
  3. indipendenza 84
  4. legislativa 57
  5. modifica della composizione dei dipartimenti 106
  6. proposta in forma –di progetto elaborato (iniziativa elaborata) 56–generica 56
  7. referendum in materia di risanamento finanziario 66

Proporzionale

  1. elezione del –Consiglio Comunale 140–Gran Consiglio 81
  2. sistema 54, 81, 140

Proprietà

  1. accesso alla 180
  2. alienazione di beni fondiari 98
  3. edifici ecclesiastici 218
  4. garanzia della 34
  5. indennità dovuta in caso –d’espropriazione della 34–di restrizione equivalente della 34

Pubblicità

  1. delle –sedute dell’Assemblea costituente 237–sentenze 118–udienze 118

Referendum

  1. a livello intercomunale 136
  2. accertamento della riuscita formale di una domanda di 46
  3. cantonale 65ss –facoltativo 67–in materia di risanamento finanziario 66–obbligatorio 65
  4. comunale 77ss
  5. diritti politici 45
  6. diritto di utilizzare gratuitamente il suolo pubblico per la raccolta di firme per domande di 47
  7. titolarità dei diritti pubblici 48

Responsabilità

  1. degli agenti del Cantone 148
  2. dello Stato per danni illecitamente causati dai propri agenti nell’esercizio delle attività ufficiali 12
  3. finanziarie 143
  4. giuridica 87
  5. immunità 87
  6. individuale 9, 13
  7. principi dell’attività pubblica 9
  8. quale fondamento della Repubblica e Cantone di Ginevra 1

Revisione della Costituzione

  1. iniziativa non elaborata 56

Servizi industriali 98, 168

Scuola(e)

  1. dell’obbligo pubblica 204
  2. universitarie professionali 196

Sistema

  1. di controllo interno 221
  2. elezione –del–Consiglio comunale 140–Consiglio di Stato 102–Gran Consiglio–81 del Municipio–dei magistrati del potere giudiziario 122–della Corte dei conti 129
  3. maggioritario 55, 102, 122, 129, 141
  4. promozione della salute 172
  5. proporzionale 54, 81, 140
  6. sanitario 171, 172

Sovranità

  1. esercizio della 2

Stato

  1. alienazione di beni fondiari 98
  2. alloggio 178ss
  3. ambiente 157ss
  4. attività dell’amministrazione 108
  5. autorità dello 2
  6. azione sociale 212ss
  7. Cancelleria di 114
  8. cancelliere dello 83
  9. coesione sociale 205ss
  10. collaborazione tra autorità 2
  11. compiti dello 148ss
  12. condizioni d’accoglienza favorevoli agli operatori della cooperazione internazionale 147
  13. controllo esterno dello 222
  14. cultura, patrimonio e tempo libero 216ss
  15. custodia parascolastica 204
  16. delle finanze 108
  17. di –attuazione del programma di legislatura 107–bisogno 38–necessità 113–salute 39
  18. diritti dei disabili 16
  19. diritto –all’integrità 18–alla formazione 24–alla vita 18
  20. economia 185ss
  21. educazione al rispetto –dei diritti fondamentali 14–della dignità umana 41
  22. energie 167ss
  23. equilibrata rappresentanza d’ambo i sessi in seno alle autorità 50
  24. equilibrio corrente delle finanze dello 152
  25. freno all’indebitamento 156
  26. frode fiscale 155
  27. incompatibilità 103
  28. informazione da parte dello 11
  29. insegnamento e ricerca 193ss
  30. laicità dello 3
  31. mediazione 120
  32. mobilità 190ss
  33. partiti politici 51
  34. patrimonio pubblico 153
  35. pianificazione –del territorio 163ss–finanziaria globale 152
  36. preparazione alla cittadinanza 49
  37. principi dell’attività pubblica 9
  38. promozione dell’ –insegnamento della lingua francese 5–uso della lingua francese 5
  39. Repubblica di Ginevra come 1
  40. responsabilità dello 12
  41. risorse dello stato 154
  42. sanità 171ss
  43. segreto d’ufficio 223
  44. sicurezza 183ss
  45. sottrazione fiscale 155
  46. strutture dello 2
  47. valutazione dell’azione statale 151
  48. vocazione internazionale di Ginevra 146

Stemma del Cantone 7

Territorio 4

  1. cani pericolosi 177
  2. del Cantone 4
  3. energia nucleare 169
  4. pianificazione del 163ss –accesso alle rive 166–spazi di prossimità 164–quartieri sostenibili 165
  5. sostegno ai Comuni 181

Traffico aereo 191A

Trasporti

  1. agevolazione dei mezzi di 190
  2. ente autonomo di diritto pubblico gerente i 191
  3. garanzia della scelta del modo di 190
  4. infrastrutture di 192
  5. pubblici 191, 192A
  6. rete dei 191
  7. rispetto dell’ambiente 191

Trasversale lacustre 192A

Tribunali

  1. divieto dei Tribunali d’eccezione 116

Uguaglianza

  1. di –diritto 115–fatto 115
  2. fondamento del regime fiscale 155
  3. giuridica 115

Vigilanza

  1. alta vigilanza del Gran Consiglio 94 su –amministrazione 94–Consiglio di Stato 94–Corte dei conti 94–gestione e l’amministrazione del potere giudiziario 94–istituzioni cantonali di diritto pubblico 94
  2. del Consiglio –di Stato 137–superiore della magistratura 125
  3. insegnamento privato 199
  4. sui Comuni 137
  5. sui magistrati del potere giudiziario 125
  6. sulle professioni del settore sanitario 173

Voto

  1. consuntivo del cancelliere 114
  2. del bilancio di previsione 97
  3. delibere dei Consigli comunali 77
  4. garanzia dei diritti politici 44
  5. indipendenza 84
  6. segreto del 44