La presente ordinanza disciplina la procedura d’approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti che servono alla Confederazione per alloggiare richiedenti l’asilo o per espletare procedure d’asilo se sono:
- edificati ex novo;
- modificati o destinati a tale nuovo scopo.
Si tratta segnatamente di costruzioni e di impianti che:
- servono direttamente per alloggiare richiedenti l’asilo e per la loro assistenza;
- fungono da locali di soggiorno o di occupazione per richiedenti l’asilo;
- consentono l’espletamento di procedure d’asilo;
- sono necessari all’esercizio normale delle costruzioni e degli impianti secondo le lettere a–c.
Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre 1994 2 sull’infrastruttura aeronautica.