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142.512 OVIS

Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

del 18 dicembre 2013 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 109 e della legge federale del 16 dicembre 2005 1 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) 2 ,

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. la responsabilità per il sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) e il suo contenuto;
  2. i diritti d’accesso delle autorità a ORBIS;
  3. i diritti d’accesso delle autorità al sistema centrale d’informazione visti (C‑VIS);
  4. la procedura di trasmissione dei dati del C-VIS dal punto d’accesso centrale alle autorità di cui agli articoli 17 e 18;
  5. il trattamento e la durata di conservazione dei dati;
  6. i diritti delle persone interessate;
  7. la sicurezza dei dati, il ruolo dei consulenti in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. VIS Mail: il sistema di comunicazione che consente, attraverso l’infrastruttura del C-VIS, la trasmissione di dati tra gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS UE)3;
  2. Stato terzo: Stato che non è membro né dell’Unione europea (UE) né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);
  3. Stato Schengen: Stato vincolato da uno degli accordi d’associazione a Schengen; detti accordi figurano all’allegato 1 numero 1;
  4. Stato Dublino: Stato vincolato da uno degli accordi d’associazione a Dublino; detti accordi figurano all’allegato 1 numero 2;
  5. 4 reato di terrorismo: reato secondo l’allegato 1a dell’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20135;
  6. 6 altro reato grave: reato secondo l’allegato 1b dell’ordinanza N-SIS.

Capitolo 2 Sistema nazionale d’informazione visti

Sezione 1 Responsabilità, scopo e struttura del sistema

Art. 3 Responsabilità

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 7 è responsabile di ORBIS.

Emana un regolamento sul trattamento che definisce segnatamente le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 4 Scopo

ORBIS serve ai seguenti scopi:

  1. registrare e conservare i dati relativi alle domande di visto;
  2. trasferire nel C-VIS i dati registrati in applicazione del regolamento VIS UE8;
  3. dare accesso ai dati del C-VIS.

Art. 5 Contenuto e struttura

ORBIS contiene i dati relativi a ogni domanda di visto ricevibile, definiti nell’allegato 2.

I dati registrati in ORBIS in applicazione del regolamento VIS UE 9 sono trasferiti mediante la procedura informatizzata al C-VIS.

Tutte le modifiche e cancellazioni di dati registrati in ORBIS in applicazione del regolamento VIS UE sono trasferite mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite di ORBIS.

Sezione 2 Registrazione dei dati e trasferimento al C-VIS

Art. 5a10 Domande elettroniche di visti Schengen e salvataggio intermedio dei dati

Il richiedente del visto Schengen può comunicare elettronicamente all’autorità competente i propri dati personali richiesti nel quadro della domanda di visto.

Gli emolumenti possono essere versati elettronicamente.

I dati di cui al capoverso 1 possono essere registrati per quattro mesi al massimo in una memoria intermedia sui server del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Art. 5b11 Trattamento dei dati da parte di fornitori di servizi esterni

Il richiedente può comunicare i propri dati personali, necessari per una domanda di visto, a un fornitore di servizi esterno incaricato di svolgere compiti nell’ambito della procedura di rilascio del visto.

Il fornitore di servizi esterno registra i dati personali conformemente alle disposizioni dell’allegato X del regolamento (CE) n. 810/2009 12 (codice dei visti) e li trasmette all’autorità competente per i visti. 13

Art. 6 Registrazione dei dati in ORBIS da parte delle autorità competenti per i visti14

Qualora una domanda di visto sia ricevibile secondo l’articolo 19 del codice dei visti 15 16 , le autorità competenti per i visti registrano in ORBIS, conformemente agli articoli 8–14 del regolamento VIS UE 17 , i dati menzionati nell’allegato 2, iniziando dai dati della categoria I, quindi, in funzione dello svolgimento della procedura, proseguendo con i dati delle categorie II–VI. 18

Se la domanda verte su un visto per soggiorni di breve durata o di transito aeroportuale, i dati delle categorie I–VI sono trasferiti al C-VIS conformemente all’articolo 5 capoverso 2. 19

Le autorità competenti per i visti registrano inoltre i dati della categoria VII menzionati nell’allegato 2. Questi dati non sono trasmessi al C-VIS.

Art. 7 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato Schengen

Qualora registri i dati relativi a una domanda di visto in qualità di rappresentante di un altro Stato Schengen, l’autorità svizzera indica in ORBIS il nome dello Stato rappresentato.

Se l’autorità di cui al capoverso 1 rilascia, rifiuta, revoca, annulla o proroga un visto oppure interrompe l’esame della domanda di visto, il nome dello Stato Schengen rappresentato è comunicato automaticamente al C-VIS.

Art. 8 Proprietà dei dati trasferiti al C-VIS

La Svizzera è proprietaria dei dati registrati dalle autorità svizzere competenti per i visti che sono trasferiti al C-VIS al momento del deposito della domanda di visto e della relativa decisione.

Le autorità competenti per i visti sono autorizzate a copiare le impronte digitali figuranti in un fascicolo del C-VIS relativo a una domanda e a integrarle in un nuovo fascicolo relativo a una domanda. Diventano proprietarie del fascicolo così creato.

Art. 9 Collegamenti tra fascicoli relativi alla domanda

Le autorità competenti per i visti sono autorizzate a creare o sopprimere collegamenti tra fascicoli relativi a una domanda a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia o perché viaggiano in gruppo conformemente all’articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS UE 20 .

L’autorità svizzera che ha registrato i dati di un fascicolo relativo a una domanda di visto è autorizzata, conformemente all’articolo 8 paragrafo 3 del regolamento VIS UE, a collegarlo a uno o più altri fascicoli dello stesso richiedente o a sopprimere tali collegamenti.

Sezione 3 Accesso in rete al sistema ORBIS

(art. 109c LStrI)

Art. 10

Le autorità seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema ORBIS per svolgere i compiti assegnati loro:

  1. presso la SEM:1.21la Divisione Ammissione Dimora e la Divisione Identificazione e controlli di sicurezza: nel quadro dei loro compiti legati al settore dei visti, dei documenti di viaggio e dell’identificazione,2.l’Ambito direzionale Asilo: nel quadro dell’esame delle domande d’asilo,3.il Servizio dei fascicoli: ai fini dell’archiviazione,4.la Sezione informatica e il Servizio delle statistiche: per effettuare le statistiche sui visti,5.la Divisione Ammissione Mercato del lavoro: per esaminare le domande sottostanti al diritto in materia di stranieri;
  2. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per effettuare i controlli d’identità ed emanare visti eccezionali;
  3. le rappresentanze svizzere all’estero e la Missione svizzera presso l’ONU a Ginevra: per l’esame delle domande di visto;
  4. il Segretariato di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE): per l’esame delle richieste di visto e dei ricorsi nella sfera di competenze del DFAE;
  5. l’Ufficio centrale di compensazione: per l’esame delle domande di prestazioni e per l’assegnazione e la verifica del numero AVS22;
  6. presso l’Ufficio federale di polizia (fedpol):1.il Servizio giuridico: per adottare eventuali misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStrI,2.23i servizi incaricati della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL): per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201624,3.i servizi competenti in materia di corrispondenza internazionale e la Centrale operativa: per l’identificazione delle persone in relazione con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia e per l’esame delle misure di respingimento destinate a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera,4.i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale:–per l’identificazione delle persone nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria, nell’ambito degli incarichi della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia–per la verifica dell’idoneità di una persona a beneficiare di un programma di protezione dei testimoni e per stabilire un’analisi dei rischi,5.il servizio competente in materia di documenti d’identità e di ricerche di persone scomparse: per le ricerche concernenti la dimora di queste persone,6.il servizio incaricato della gestione del sistema automatizzato d’identificazione delle impronte digitali (AFIS): per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 LStrI,7.il servizio competente presso l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro e i reati anteriori, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge del 10 ottobre 199725 sul riciclaggio di denaro;
  7. 26 le autorità migratorie cantonali e comunali e le autorità cantonali e comunali di polizia: per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri;
  8. gli uffici di stato civile e le loro autorità di vigilanza nonché l’Ufficio federale dello stato civile: per l’esame della regolarità del soggiorno in Svizzera dei fidanzati che non sono ancora cittadini svizzeri e per la comunicazione all’autorità competente dell’identità dei fidanzati che non hanno fornito prova del loro soggiorno regolare;
  9. presso l’Ufficio federale di giustizia (UFG):1.l’Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale: in relazione con procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 198127 sull’assistenza in materia penale,2.l’Ambito direzionale Diritto privato: in relazione con la procedura retta dalla legge federale del 21 dicembre 200728 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;
  10. il Servizio delle attività informative della Confederazione: per l’esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 199729 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
  11. il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LStrI;
  12. l’Amministrazione federale delle contribuzioni: per l’adempimento dei suoi compiti:1.nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) e sull’acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull’acquisto) e nell’ambito dell’applicazione dell’imposta preventiva,2.nell’ambito dell’esecuzione di procedimenti penali e di procedimenti di assistenza amministrativa e giudiziaria;
  13. 30 l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini31:1.per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’importazione di beni (imposta sull’importazione),2.per l’identificazione delle persone nell’ambito dell’antifrode doganale;
  14. 32 ...

I diritti di accesso sono disciplinati nell’allegato 2.

Capitolo 3 Sistema centrale d’informazione visti

Sezione 1 Consultazione in rete del C-VIS

(art. 109 a LStrI)

Art. 11

Le autorità seguenti possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i compiti assegnati loro:

  1. presso la SEM:1.la Divisione Entrata e la Divisione Ammissione Dimora: nel quadro dei loro compiti legati al settore dei visti,2.le sezioni Dublino nonché i collaboratori incaricati di esaminare le domande d’asilo nei Centri di registrazione e procedura: al fine di determinare lo Stato Dublino responsabile per l’esame di una domanda d’asilo,3.l’Ambito direzionale Asilo: in vista dell’esame delle domande d’asilo in merito alle quali la Svizzera è chiamata a decidere,4.il Servizio delle statistiche: per effettuare le statistiche sui visti conformemente all’articolo 17 del regolamento VIS UE33;
  2. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per emanare visti eccezionali;
  3. le rappresentanze svizzere all’estero e la missione svizzera presso l’ONU a Ginevra: per procedere all’esame delle domande di visto;
  4. il Segretariato di Stato, la Direzione consolare e la Direzione politica del DFAE: per l’esame delle richieste di visto nella sfera di competenze del DFAE;
  5. 34 il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia competenti:1.per effettuare il controllo alle frontiere esterne dello spazio Schengen e sul territorio svizzero,2.per procedere alla verifica dell’identità del titolare del visto, esaminare l’autenticità del visto o verificare se sono adempite le condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero,3.per identificare le persone non detentrici di un visto che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero;
  6. le autorità migratorie cantonali e i Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le loro competenze: per svolgere i loro compiti in materia di visti.

In qualità di punto d’accesso centrale, la Centrale operativa di fedpol (CO fedpol) può consultare in rete i dati del C-VIS (art. 20).

I diritti di consultazione sono disciplinati nell’allegato 3.

Sezione 2 Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS ed entità dei diritti di consultazione

Art. 12 Consultazione ai fini dell’esame delle domande di visto e dell’emanazione delle decisioni

La consultazione del C-VIS ai fini dell’esame delle domande di visto e delle relative decisioni è effettuata conformemente all’articolo 15 paragrafo 2 del regolamento VIS UE35, in base a uno o più dei dati seguenti:

  1. numero della domanda;
  2. nome, cognome, cognome alla nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita;
  3. tipo e numero di documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza;
  4. nome, cognome e indirizzo della persona fisica o nome e indirizzo della persona giuridica che rivolge l’invito o che si assumerà presumibilmente le spese di sussistenza durante il soggiorno, nonché nome, cognome e indirizzo della persona di contatto della persona giuridica;
  5. impronte digitali;
  6. numero della vignetta di visto e data di rilascio di tutti i visti rilasciati precedentemente.

Conformemente all’articolo 15 paragrafo 3 del regolamento VIS UE, in caso di esito positivo della ricerca, l’autorità ha accesso ai fascicoli precedenti del richiedente e ai fascicoli correlati secondo l’articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS UE.

Art. 13 Consultazione ai fini del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero

La consultazione del C-VIS ai fini del controllo presso i valichi delle frontiere esterne dello spazio Schengen per verificare l’identità del titolare del visto, l’autenticità del visto e l’adempimento delle condizioni d’entrata nello spazio Schengen si svolge in base al numero della vignetta di visto e delle impronte digitali del titolare del visto, conformemente all’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento VIS UE 36 .

Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle categorie I, II e V–VII menzionati nell’allegato 3 conformemente all’articolo 18 paragrafo 4 del regolamento VIS UE.

La consultazione del C-VIS ai fini della verifica dell’identità del titolare del visto, dell’autenticità del visto e dell’adempimento delle condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero è effettuata in base al numero della vignetta di visto e delle impronte digitali del titolare del visto, oppure unicamente in base al numero della vignetta di visto conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 del regolamento VIS UE.

Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle categorie di cui al capoverso 2 conformemente all’articolo 19 paragrafo 2 del regolamento VIS UE.

Art. 14 Consultazione ai fini dell’identificazione

Può essere effettuata una consultazione in base alle sole impronte digitali figuranti nel C-VIS, conformemente all’articolo 20 paragrafo 1 del regolamento VIS UE37, se:

  1. la verifica del titolare di un visto secondo l’articolo 13 non dà esito;
  2. sussistono dubbi circa l’identità del titolare o circa l’autenticità del visto o del documento di viaggio;
  3. occorre verificare l’identità di una persona non titolare di un visto.

Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione in base ai dati seguenti:

  1. nome, cognome, cognome alla nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita; o
  2. tipo e numero del documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza.

La ricerca prevista al capoverso 2 può essere effettuata in combinazione con la cittadinanza attuale o la cittadinanza alla nascita.

Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle categorie I–VII menzionati nell’allegato 3 conformemente all’articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS UE.

Art. 15 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente secondo gli articoli 12 e 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 38 (regolamento Dublino) è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo.

Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 3.

Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato o prorogato un visto con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda d’asilo, i dati delle categorie I, II, VI e VII menzionati nell’allegato 3 possono essere consultati conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento VIS UE 39 .

Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia.

Art. 16 Consultazione al fine di esaminare una domanda d’asilo

La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d’asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo.

Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 3.

Se la consultazione dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto, i dati delle categorie I, II e V–VII menzionati nell’allegato 3 possono essere consultati conformemente all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento VIS UE 40 .

Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia e i fascicoli correlati di un medesimo richiedente.

Sezione 3 Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d’accesso centrale

Art. 17 Autorità federali autorizzate a chiedere dati

Le autorità federali seguenti possono chiedere dati del C-VIS in virtù dell’articolo 109a capoverso 3 lettere a–c LStrI:

  1. presso fedpol:1.la Centrale operativa,2.la Polizia giudiziaria federale,3.il servizio Identificazioni internazionali;
  2. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:1.la divisione Acquisizione,2.la divisione Analisi,3.la coordinazione Lotta al terrorismo,4.la coordinazione Servizio informazioni vietato,5.la coordinazione Lotta all’estremismo,6.la coordinazione Non-proliferazione,7.l’ambito Servizio degli stranieri;
  3. 41 presso il Ministero pubblico della Confederazione:1.il servizio Esecuzione delle sentenze: per l’esecuzione delle decisioni delle autorità penali della Confederazione, se la competenza non spetta ai Cantoni, in particolare in applicazione dell’articolo 82 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 200742 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa,2.le divisioni Protezione dello Stato e organizzazioni criminali, Criminalità economica, Assistenza giudiziaria, Terrorismo, Diritto penale internazionale e Cybercriminalità che conducono i procedimenti a Berna e presso le filiali di Losanna, Lugano e Zurigo: per l’indagine e l’accusa in caso di reati che sottostanno alla giurisdizione federale secondo gli articoli 23 e 24 del codice di procedura penale43 o secondo leggi federali speciali.

Art. 18 Autorità cantonali e comunali autorizzate a chiedere dati

Le autorità cantonali e comunali seguenti possono chiedere dati del C-VIS in virtù dell’articolo 109a capoverso 3 lettera d LStrI:

  1. le polizie cantonali;
  2. le polizie comunali delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;
  3. le autorità di perseguimento penale, per il tramite delle polizie cantonali.

Art. 19 Procedura per l’ottenimento dei dati

Le autorità di cui agli articoli 17 e 18 presentano alla CO fedpol, per via cartacea o elettronica, una domanda motivata d’accesso ai dati del C-VIS.

In caso d’urgenza eccezionale, un’autorità può presentare una domanda anche oralmente. La CO fedpol tratta immediatamente la domanda e verifica successivamente se sono adempite tutte le condizioni di cui all’articolo 20 e se si trattava effettivamente di un caso d’urgenza eccezionale. La verifica ulteriore è effettuata immediatamente dopo il trattamento della domanda.

Fedpol disciplina le modalità procedurali in un regolamento sul trattamento.

Art. 20 Condizioni per l’ottenimento dei dati

La CO fedpol verifica:

  1. 44 se i dati sono necessari alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
  2. se in un caso specifico è giustificata la trasmissione dei dati;
  3. 45 se vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contribuirà alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Art. 21 Consultazione e trasmissione dei dati

Se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 20, la CO fedpol consulta i dati del C-VIS. La consultazione può essere effettuata unicamente per mezzo dei dati di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della decisione 2008/633/GAI 46 (decisione VIS UE) e conformemente ai diritti di accesso definiti all’allegato 3.

Se la consultazione dà un risultato positivo, la CO fedpol trasmette all’autorità in modo sicuro i dati di cui all’articolo 5 paragrafo 3 della decisione VIS UE.

Art. 22 Scambio di dati con Stati dell’UE nei cui confronti non è entrato in vigore il regolamento VIS UE

Gli Stati membri dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS UE 47 possono rivolgere le loro domande per l’ottenimento di dati del C-VIS sia direttamente alla CO fedpol, tramite linee di trasmissione sicure per la corrispondenza in materia di polizia giudiziaria, sia alle altre autorità di cui agli articoli 17 e 18.

La CO fedpol esamina le domande e vi risponde.

La procedura è retta dall’articolo 19.

La CO fedpol può rivolgere una domanda all’autorità competente di uno Stato membro dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS UE, al fine di ottenere informazioni in materia di visti.

Capitolo 4 Consultazione di altre banche dati e VIS Mail

Art. 2348 Consultazione di altre banche dati

Al deposito di una domanda di visto, in ORBIS è avviata automaticamente una consultazione nelle banche dati seguenti, sempreché l’utente sia autorizzato ad accedervi:

  1. il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) previsto dall’ordinanza SIMIC del 12 aprile 200649;
  2. il sistema RIPOL previsto dall’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201650;
  3. il sistema d’informazione Schengen (SIS) previsto dall’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 201351;
  4. la banca dati Automated Search Facility di Interpol (ASF-Interpol) prevista dall’ordinanza Interpol del 21 giugno 201352;
  5. il sistema di ingressi/uscite previsto dall’ordinanza del 10 novembre 202153 sul sistema di ingressi/uscite.

Art. 24 VIS Mail

Le autorità federali e cantonali competenti per i visti, nonché le autorità comunali cui tali competenze sono state delegate, possono utilizzare VIS Mail per comunicare i tipi d’informazione seguenti:

  1. i messaggi connessi alla cooperazione consolare concernenti la domanda di visto nonché i messaggi relativi alle domande di trasmissione di documenti legati alla domanda di visto o di copie elettroniche di tali documenti secondo l’articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS UE54;
  2. i messaggi relativi a dati inesatti figuranti nel C-VIS secondo l’articolo 24 paragrafo 2 del regolamento VIS UE;
  3. l’informazione, secondo l’articolo 25 paragrafo 2 del regolamento VIS UE, che un richiedente ha acquisito la cittadinanza di uno Stato Schengen;
  4. 55 le richieste di consultazione e le risposte relative alla consultazione preliminare delle autorità centrali incaricate dei visti secondo l’articolo 22 paragrafo 1 del codice dei visti e l’articolo 16 paragrafo 2 del regolamento VIS UE;
  5. 56 le informazioni sui visti rilasciati dai consolati secondo l’articolo 31 paragrafo 1 del codice dei visti e l’articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS UE a cittadini di determinati Stati di provenienza o a determinate categorie di cittadini.

Capitolo 5 Protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza

Sezione 1 Trattamento dei dati

Art. 25 Principio del trattamento

Soltanto le autorità svizzere sono abilitate a modificare i dati che hanno trasmesso al al C-VIS.

Art. 26 Conservazione dei dati in ORBIS

I dati di ORBIS sono conservati al massimo cinque anni.

Il termine inizia a decorrere:

  1. dalla data di scadenza del visto, in caso di rilascio di un visto;
  2. dalla nuova data di scadenza del visto, in caso di proroga di un visto;
  3. dalla data in cui il fascicolo di una domanda è creato in ORBIS, in caso di ritiro, chiusura o interruzione della domanda;
  4. dalla data della decisione dell’autorità competente per i visti, in caso di rifiuto, annullamento o revoca di un visto.

Art. 27 Cancellazione dei dati

Se una persona acquisisce la cittadinanza svizzera:

  1. le autorità competenti per i visti cancellano senza indugio in ORBIS il fascicolo relativo alla domanda della persona interessata e, all’occorrenza, i collegamenti con i fascicoli del coniuge, dei figli e del gruppo con cui ha viaggiato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere;
  2. la SEM informa senza indugio gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto.

Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare la SEM (Sezione Basi visti) di tutte le naturalizzazioni.

Se il rifiuto del visto è annullato dall’autorità di ricorso competente, i dati relativi al rifiuto del rilascio sono cancellati in ORBIS dall’autorità che ha rifiutato il visto non appena la decisione di annullamento è definitiva.

Art. 28 Qualità dei dati

In presenza di elementi che indichino che i dati del C-VIS registrati dalle autorità svizzere o i dati del sistema ORBIS sono inesatti o incompleti o non sono stati trattati conformemente al diritto, la SEM è informata immediatamente per scritto.

La SEM adotta immediatamente le misure necessarie.

Art. 29 Conservazione dei dati provenienti dal C-VIS

Se necessario, in un caso individuale, taluni dati del C-VIS possono essere conservati nel SIMIC, in ORBIS, nel sistema d’informazione RUMACA del Corpo delle guardie di confine o in un sistema d’informazione analogo delle polizie cantonali e comunali, per una durata limitata al trattamento del caso in esame, conformemente all’articolo 30 del regolamento VIS UE 57 . 58

Le autorità di cui agli articoli 17 e 18 sono tenute a distruggere immediatamente i dati che hanno ottenuto dalla CO fedpol, a meno che siano necessari ai fini della decisione VIS UE 59 . I dati sono distrutti non appena cessano di essere utili.

L’utilizzo di dati non conforme ai capoversi 1 e 2 costituisce un utilizzo fraudolento di dati ai sensi dell’articolo 120 d LStrI.

Art. 30 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali

I dati del C-VIS non possono essere comunicati a uno Stato terzo né a un’organizzazione internazionale.

In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale ai sensi dell’allegato del regolamento VIS UE60 per dimostrare l’identità di un cittadino di uno Stato terzo, anche ai fini del ritorno, se sono adempite le condizioni dell’articolo 31 del regolamento VIS UE:

  1. nome, cognome, cognome alla nascita, sesso nonché data, luogo e Paese di nascita;
  2. cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;
  3. tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e data di scadenza;
  4. indirizzo del domicilio del richiedente;
  5. per i minori, nome e cognome dei detentori dell’autorità parentale o del tutore legale.

I dati di ORBIS che non sono trasferiti nel C-VIS possono essere comunicati in un caso individuale secondo le condizioni definite nell’articolo 105 LStrI.

Sezione 2 Diritti delle persone interessate

Art. 31 Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati

Se una persona fa valere il proprio diritto d’accesso ai dati registrati in ORBIS o nel C-VIS deve presentare alla SEM una domanda nella forma prevista dall’articolo 16 dell’ordinanza del 31 agosto 2022 61 sulla protezione dei dati (OPDa). La pretesa di altri diritti da parte della persona interessata è retta dall’articolo 41 della legge federale del 25 settembre 2020 62 sulla protezione dei dati. 63

La SEM tratta la domanda di diritto d’accesso d’intesa con l’autorità che ha registrato i dati in ORBIS o con lo Stato che ha trasferito i dati nel C-VIS.

Registra tutte le domande di diritto d’accesso.

Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati del C‑VIS che non sono stati registrati da un’autorità svizzera, la SEM deve mettersi in contatto entro 14 giorni con lo Stato che ha registrato i dati e trasmettergli la domanda. La SEM informa l’interessato della trasmissione della domanda.

Tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione.

Conferma per scritto e senza indugio all’interessato tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposto a rettificare o cancellare i dati, indica per quali motivi.

Art. 32 Obbligo d’informare

Al momento di rilevare i dati personali del richiedente, compresi i dati biometrici, questi è informato per scritto:64

  1. 65 dell’identità e dei dati di contatto del titolare del trattamento;
  2. delle finalità del trattamento dei dati in ORBIS e nel C-VIS;
  3. 66 dei destinatari o delle categorie di destinatari ai quali sono comunicati dati personali;
  4. della durata di conservazione dei dati in ORBIS e nel C-VIS;
  5. del carattere obbligatorio della registrazione dei dati per l’esame della domanda;
  6. dell’esistenza del diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, delle procedure da seguire per esercitare tali diritti, delle coordinate dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

La persona fisica o giuridica che ha rivolto un invito al richiedente il visto o che assumerà presumibilmente le sue spese di sussistenza durante il soggiorno riceve parimenti le informazioni di cui al capoverso 1.

Art. 33 Risarcimento danni

La responsabilità in caso di danni legati alla gestione di ORBIS è retta dalla legge del 14 marzo 1958 67 sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19 a –19 c , che si applicano per analogia.

Sezione 3 Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 34 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta da:

  1. 68 l’OPDa69;
  2. 70 l’ordinanza dell’8 novembre 202371sulla sicurezza delle informazioni;
  3. 72 ...

Art. 35 Statistiche

Per l’adempimento dei suoi compiti legali, la SEM allestisce statistiche periodiche sulla base dei dati contenuti in ORBIS.

Pubblica le statistiche più importanti.

Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone private od organizzazioni i dati statistici complementari di cui necessitano.

In collaborazione con l’Ufficio federale di statistica può parimenti allestire statistiche concernenti il C-VIS. Gli accessi a tal fine sono retti dall’allegato 3.

In nessun caso le statistiche devono consentire di trarre conclusioni nei confronti degli interessati.

Art. 36 Consulenza in materia di protezione dei dati

Il consulente per la protezione dei dati del DFGP contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Coordina con gli uffici coinvolti l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2. 73

I consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ciascuno nel proprio settore, si occupano di:

  1. informare le persone che trattano i dati;
  2. istruire queste persone;
  3. effettuare i controlli necessari;
  4. colmare tempestivamente le lacune;
  5. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.

Art. 37 Vigilanza sul trattamento dei dati

Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’IFPDT collaborano nell’ambito delle rispettive competenze e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale.

L’IFPDT è l’autorità nazionale secondo l’articolo 41 paragrafo 1 del regolamento VIS UE 74 e gli articoli 8 paragrafo 5 e 11 della decisione VIS UE 75 . Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 38 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza VIS del 6 luglio 2011 76 è abrogata.

Art. 39 Modifica di un altro atto normativo

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato 4.

Art. 40 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 gennaio 2014.

Allegato 1

(art. 2 lett. c e d)

1. Accordi d’associazione a Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

  1. Accordo del 26 ottobre 200477 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
  2. Accordo del 26 ottobre 200478 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
  3. Convenzione del 22 settembre 201179 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen;
  4. Accordo del 17 dicembre 200480 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
  5. Accordo del 28 aprile 200581 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
  6. Protocollo del 28 febbraio 200882 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
2. Accordi d’associazione a Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

  1. Accordo del 26 ottobre 200483 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
  2. Accordo del 17 dicembre 200484 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
  3. Protocollo del 28 febbraio 200885 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
  4. Protocollo del 28 febbraio 200886 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

Allegato 287

(art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 e 10 cpv. 2)

Diritti d’accesso a ORBIS
Legenda

Livelli d’accesso:

  1. Consultazione in rete
  2. Trattamento e trasferimento dei dati C-VIS conformemente al regolamento VIS UE88
  3. Nessun accesso

Unità organizzative:

  1. Amministrazione federale delle contribuzioni
  2. Centrale di compensazione
  3. Autorità cantonali e comunali di polizia operanti sul territorio svizzero nell’ambito degli incarichi inerenti al diritto in materia di stranieri
  4. Dipartimento federale degli affari esteri (Segreteria di Stato generale, Direzione consolare e Direzione politica)
  5. Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico, Polizia giudiziaria federale (PGF), Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Centrale operativa, Divisione Documenti d’identità e uffici centrali, Divisione Identificazione biometrica, Sezione MROS, Divisione Ricerca e vigilanza
  6. Autorità cantonali, regionali e comunali competenti in materia di stranieri
  7. Organi federali e cantonali che svolgono i controlli alla frontiera esterna Schengen e sul territorio svizzero ed emanano i visti
  8. Rappresentanze svizzere all’estero e Missione svizzera presso l’ONU a Ginevra
  9. Collaboratore trasferibile o collaboratore responsabile, decide in merito alle domande di visto
  10. Collaboratore locale, senza competenza decisionale
  11. Segreteria di Stato della migrazione
  12. Sezione informatica e Servizio delle statistiche, Divisione Ammissione Dimora, Divisione Entrata, Servizio dei fascicoli
  13. Ambito direzionale Asilo, Divisione Ammissione Mercato del lavoro
  14. Uffici dello stato civile e loro autorità di sorveglianza, nonché l’Ufficio federale di stato civile
  15. Servizio delle attività informative della Confederazione
  16. Tribunale amministrativo federale: quarta, quinta e sesta corte
  17. Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, compreso l’Ambito direzionale Perseguimento penale
  18. Ufficio federale di giustizia: Ambito direzionale assistenza giudiziaria internazionale, Ambito direzionale Diritto privato

ORBIS

Campi di dati

SEM I

SEM II

MIGRA

OCF

CP

SC

Fedpol

SIC

TAF

RSE CT

RSE CL

DFAE

CC

UFG

AFC

UDSC

I. Dati relativi al deposito della domanda

Numero della domanda

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Stato della procedura: domanda depositata

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Nome e indirizzo dell’autorità

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Cognomi

B

A

B

B

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B

B

A

A

A

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Nomi

B

A

B

B

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A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Data di nascita

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Luogo di nascita

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Nazionalità attuale e alla nascita

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Paese di nascita

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Sesso

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Tipo di documento di viaggio

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Autorità emittente

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Numero del documento

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Date di rilascio e di scadenza

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Luogo e data della domanda

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Persona ospitante e/o garante (cognomi, nomi, indirizzo)

Se organizzazione o società: nome e indirizzo della società o dell’organizzazione, cognome e nome dell’interlocutore in seno alla stessa

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Stati Schengen di destinazione

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Durata del soggiorno o del transito previsto

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Principali scopi del viaggio

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Date d’arrivo e di partenza dallo spazio Schengen previste

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Stato Schengen di prima entrata

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Indirizzo di domicilio del richiedente

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Professione attuale e datore di lavoro; per gli studenti: nome dell’istituto scolastico

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Per i minori: cognomi e nomi dei detentori dell’autorità parentale o del tutore legale

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

Fotografia del richiedente

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Impronte digitali del richiedente

B

B

B

B

B

B

II. Dati in caso di rilascio del visto

Stato della procedura: rilasciato

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Luogo e data della decisione

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (sì/no)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nome e indirizzo dell’autorità

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Territorio in cui il titolare è autorizzato a viaggiare conformemente al codice dei visti UE89

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Numero d’entrate autorizzate durante il periodo di validità

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Durata di validità del visto: date di inizio e di scadenza

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Categoria di visto

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

Numero della vignetta di visto

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Visto rilasciato su foglio separato (sì/no)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Vignetta di visto completata a mano

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

III. Dati in caso di interruzione dell’esame della domanda

Stato della procedura: interrotta

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Luogo e data della decisione

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nome e indirizzo dell’autorità

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Stato Schengen competente per trattare la domanda

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

IV. Dati in caso di rifiuto del visto

Stato della procedura: rifiutato

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (sì/no)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Luogo e data della decisione

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nome e indirizzo dell’autorità

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Motivi del rifiuto

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

V. Dati in caso di annullamento o revoca del visto

Stato della procedura: annullamento / revoca

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Luogo e data della decisione

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nome e indirizzo dell’autorità

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nuova data di scadenza

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Motivi dell’annullamento o della revoca

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

VI. Dati in caso di proroga del visto

Stato della procedura: proroga

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Luogo e data della decisione

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nome e indirizzo dell’autorità

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Date di inizio e scadenza della proroga

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Numero della vignetta di visto del visto prorogato

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Periodo di proroga della durata del soggiorno autorizzata

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Territorio in cui il titolare del visto è autorizzato a viaggiare se la validità territoriale differisce da quella del visto d’origine

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Tipo di visto prorogato

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Motivi della proroga

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Altro

Incarti afferenti

(parentela: coniuge, figli)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Incarti afferenti (gruppo)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Incarti successivi del richiedente

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

VII Dati utili alle autorità svizzere

Data d’emissione della dichiarazione di garanzia

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Identità e professione dei familiari

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Parentela con cittadini dell’UE/AELS

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Stato civile

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Copertura delle spese di soggiorno

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Dichiarazione di garanza (sì/no)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Avviso temporaneo di trasmissione

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Numero personale SIMIC

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Durata del soggiorno autorizzato dal visto (> 90 giorni)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Comunicazione dei visti rilasciati

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Fascicolo VIS Mail (avvisi)

B

B

B

B

A

B

Allegati concernenti il richiedente il visto90

B

B

B

B

A

B

Emolumenti e spese

B

B

B

B

B

B

Allegato 391

(art. 11 cpv. 3 e 35 cpv. 4)

Diritti d’accesso al C-VIS

Legenda

Livelli d’accesso

  1. Consultazione in rete
  2. Nessun accesso
  3. Dati consultabili esclusivamente nell’ambito dell’articolo 14 dell’ordinanza.
  4. Nel fascicolo correlato sono consultabili solo i dati contrassegnati da un *.

Unità organizzative:

CO fedpol Punto d’accesso centrale

  1. Autorità cantonali e comunali di polizia che operano sul territorio svizzero nell’ambito degli incarichi inerenti al diritto in materia di stranieri
  2. Dipartimento federale degli affari esteri (Segreteria di Stato, Direzione consolare e Direzione politica)
  3. Autorità migratorie cantonali competenti per i visti e Comuni cui tali competenze sono state delegate
  4. Organi federali e cantonali che procedono a controlli alla frontiera esterna Schengen e sul territorio svizzero
  5. Rappresentanze svizzere all’estero e Missione svizzera presso l’ONU a Ginevra
  6. Segreteria di Stato della migrazione:
  7. I Pianificazione e risorse (PR) per fini statistici
  8. II Collaboratore specialista in materia di visti (Divisione Entrata e Divisione Ammissione Dimora)
  9. III Collaboratore specialista in materia di procedura Dublino (collaboratori della procedura d’asilo, sezioni Dublino)
  10. IV Collaboratore specialista in materia d’asilo (collaboratori della procedura d’asilo)

C-VIS

Campi di dati

SEM I statistiche

SEM II visti

SEM III asilo

Applicazione del regolamento Dublino UE92

SEM IV asilo

Procedura d’asilo

MIGRA e OCF in qualità di autorità rilascianti i visti

OCF controllo frontiere

RSE

DFAE

CP sul territorio svizzero

CO fedpol

I. Dati relativi al deposito della domanda

Numero della domanda

A

A

A

A

A1

A

A

A1

A

Stato della procedura: domanda depositata

A

A

A

A

A

A

A

A

Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (sì/no)

A

A

A

A

A

Nome e indirizzo dell’autorità

A

A

A

A1

A

A

A1

A

Cognomi e cognomi alla nascita (o precedenti)

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Nomi

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Data di nascita

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Luogo di nascita

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Nazionalità attuale

A

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Nazionalità alla nascita

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Paese di nascita

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Sesso

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Campi di dati

SEM I statistiche

SEM II visti

SEM III asilo

Applicazione del regolamento Dublino UE

SEM IV asilo

Procedura d’asilo

MIGRA e OCF in qualità di autorità rilascianti i visti

OCF controllo frontiere

RSE

DFAE

CP sul territorio svizzero

CO fedpol

Tipo di documento di viaggio

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Autorità rilasciante il visto

A

A

A

A

A

A

A

A

Numero del documento

A

A

A

A

A

A

A

A

Date di rilascio e di scadenza

A

A

A

A

A

A

A

A

Luogo e data della domanda

A

A

A

A

A

A

A

A

Persona ospitante e/o garante (cognomi, nomi, indirizzo); se società o organizzazione: ragione sociale e indirizzo della società o dell’organizzazione, cognomi e nomi dell’interlocutore in seno alla stessa

A

A

A

A

A

A

A

Stati Schengen di destinazione

A

A

A

A

A

A

A

Durata del soggiorno o del transito prevista

A

A

A

A

A

A

A

A

Principali scopi del viaggio

A

A

A

A

A

A

A

A

Date d’arrivo e di partenza dallo spazio Schengen previste

A

A

A

A

A

A

A

Stato Schengen di prima entrata

A

A

A

A

A

A

A

A

Indirizzo di domicilio del richiedente

A

A

A

A

A

A

A

Occupazione attuale e datore di lavoro; per gli studenti: nome dell’istituto scolastico

A

A

A

A

A

A

A

Per i minori: cognomi e nomi dei detentori dell’autorità parentale o del tutore legale

A

A

A

A

A

A

A

Fotografia del richiedente

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Impronte digitali del richiedente

A

A

A

A

A

Menzione «privo d’oggetto» in quanto le impronte non possono essere prodotte

A

A

A

A

A

Menzione «privo d’oggetto» in quanto le impronte non sono obbligatorie

A

A

A

A

A

Registrazione impronte digitali sì/no

A

A

II. Dati da indicare in caso di rilascio del visto

Stato della procedura: visto rilasciato oppure procedura conclusa a motivo del ritiro della domanda

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Luogo e data della decisione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (sì/no)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nome e indirizzo dell’autorità

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Territorio in cui il titolare del visto è autorizzato a spostarsi conformemente al codice dei visti UE93

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Numero di entrate autorizzate durante il periodo di validità del visto

A

A

A

A

A

A

A

A

Durata di validità del visto: date di inizio e di scadenza

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tipo di visto

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Numero della vignetta di visto

A

A

A

A

A

A

A

A

Visto rilasciato su foglio separato (sì/no)

A

A

A

A

A

A

A

A

Vignetta di visto completata a mano

A

A

A

A

A

A

A

A

Durata del soggiorno autorizzato dal visto

A

A

A

A

A

A

A

A

A

III. Dati da indicare in caso di interruzione dell’esame della domanda

Stato della procedura: interrotta

A

A

A

A1

A

A

A1

Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (sì/no)

A

A

A1

A

A

A1

Nome e indirizzo dell’autorità

A

A

A

A1

A

A

A1

Luogo e data della decisione

A

A

A

A1

A

A

A1

Stato Schengen competente per l’esame della domanda

A

A

A1

A

A

A1

IV. Dati da indicare in caso di rifiuto del visto

Stato della procedura: rifiutato

A

A

A

A1

A

A

A1

A

Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (sì/no)

A

A

A1

A

A

A1

Nome e indirizzo dell’autorità

A

A

A

A1

A

A

A1

A

Luogo e data della decisione

A

A

A

A1

A

A

A1

A

Motivi del rifiuto

A

A

A

A1

A

A

A1

A

V. Dati da indicare in caso di annullamento o revoca del visto

Stato della procedura: annullamento, revoca

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (sì/no)

A

A

A

A

A

A

A

A

Nome e indirizzo dell’autorità

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Luogo e data della decisione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motivi dell’annullamento o della revoca (inserire manualmente)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

VI. Dati da indicare in caso di proroga del visto

Stato della procedura: proroga

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (sì/no)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nome e indirizzo dell’autorità

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Luogo e data della decisione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date di inizio e scadenza della proroga

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Numero della vignetta di visto del visto prorogato

A

A

A

A

A

A

A

A

Periodo di proroga della durata autorizzata del soggiorno

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Territorio in cui il titolare del visto è autorizzato a spostarsi se la validità territoriale del visto prorogato differisce da quella del visto d’origine

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tipo di visto prorogato

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motivi della proroga

A

A

A

A

A

A

A

A

A

VII. Collegamenti tra domande

Fascicoli correlati (parentela: coniuge, figli)

A

A2

A2

A

A

A

A

A

Fascicoli correlati (gruppo)

A

A

A

A

A

A

Fascicoli successivi del richiedente

A

A

A

A

A1

A

A

A1

A

Allegato 4

(art. 39)

Modifica di un altro atto normativo

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