La presente ordinanza si applica ai documenti d’identità di cui all’articolo 1 ODI.
Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del DFAE del 13 novembre 2002 2 concernente l’ordinanza sui documenti d’identità.
143.111
del 16 febbraio 2010 (Stato 11 novembre 2024)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 4, 9 capoverso 2 e 58 capoverso 1 dell’ordinanza
del 20 settembre 2002 1 sui documenti d’identità (ODI),
ordina:
La presente ordinanza si applica ai documenti d’identità di cui all’articolo 1 ODI.
Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del DFAE del 13 novembre 2002 2 concernente l’ordinanza sui documenti d’identità.
Il cognome ufficiale è iscritto in base a quanto figura in Infostar, nel registro del controllo degli abitanti, nell’atto d’origine, nel registro delle famiglie o nel sistema d’informazione per documenti d’identità (ISA).
Per il rilascio di un passaporto o di una carta d’identità sono disponibili per il cognome al massimo 50 caratteri compresi gli spazi vuoti. 8
Se per ragioni di spazio non rientra nel campo disponibile, il cognome usuale è anticipato e iscritto nel campo come ultima componente del cognome, d’intesa con la persona richiedente. I cognomi abbreviati sono iscritti interamente e nell’ordine corretto nella rubrica delle integrazioni d’ufficio del passaporto.
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Il cognome d’affinità ai sensi della presente ordinanza evidenzia il legame tra due persone coniugate o due partner di un’unione domestica registrata. Su richiesta della persona richiedente, esso può essere iscritto come cognome nel passaporto e nella carta d’identità oppure come complemento ufficiale nel passaporto.
La prima parte del cognome d’affinità è costituita dall’attuale cognome ufficiale della persona richiedente. A esso può essere aggiunto mediante un trattino:
Un cognome d’affinità già utilizzato può essere mantenuto anche dopo lo scioglimento del matrimonio o dell’unione registrata, se il cognome ufficiale non è stato modificato al momento dello scioglimento.
Il nome è iscritto nello stesso ordine figurante in Infostar, nel registro del controllo degli abitanti, nell’atto d’origine, nel registro delle famiglie o in ISA. Il nome usuale non è contrassegnato.
Per il rilascio di un passaporto o di una carta d’identità sono disponibili per il nome al massimo 50 caratteri compresi gli spazi vuoti. 11
Se per ragioni di spazio non rientra nel campo disponibile, il nome usuale è anticipato e iscritto nel campo come ultima componente non abbreviata del nome, d’intesa con la persona richiedente. I nomi abbreviati sono iscritti interamente e nell’ordine corretto nella rubrica delle integrazioni d’ufficio del passaporto. Su richiesta della persona richiedente il nome usuale può essere iscritto nella rubrica delle integrazioni d’ufficio del passaporto.
Se la persona richiedente non ha un nome, si iscrivono tre asterischi (***).
La data di nascita è indicata nella successione giorno, mese, anno, con otto cifre e due punti di separazione (gg.mm.aaaa).
Se in Infostar figura soltanto l’anno di nascita, il giorno e il mese di nascita possono essere ripresi da documenti ufficiali esistenti. Se non esistono documenti ufficiali recanti il giorno e il mese di nascita, può essere iscritto il 1° gennaio. 12
Il sesso è iscritto nel documento d’identità in forma abbreviata (F = femminile; M = maschile).
La statura è iscritta in centimetri (cm). Se la statura è omessa in virtù dell’articolo 14 capoverso 4 ODI, nel documento d’identità si iscrivono tre asterischi (***).
Il luogo d’origine in Svizzera è iscritto conformemente alla grafia dell’elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera dell’Ufficio federale di statistica, seguito dalla sigla ufficiale del relativo Cantone.
La rubrica delle integrazioni d’ufficio è disponibile unicamente nel passaporto e comprende al massimo 380 caratteri compresi gli spazi vuoti.
Su richiesta della persona richiedente è consentito inserire integrazioni d’ufficio in una lingua nazionale svizzera o in un’altra lingua, se ciò agevola i viaggi della persona richiedente. 14
Le limitazioni della validità del passaporto sono iscritte sotto forma di integrazioni d’ufficio.
La successiva iscrizione di un complemento ufficiale 15 o la sua cancellazione dev’essere richiesta all’autorità di rilascio competente, che la documenta. La persona richiedente deve portare con sé il passaporto quando si presenta personalmente all’autorità.
La persona richiedente firma il passaporto immediatamente dopo averlo ricevuto.
La firma riprodotta sulla carta d’identità è quella con la quale la persona richiedente ha attestato l’esattezza dei dati personali quando si è presentata personalmente presso l’autorità. In caso di persone richiedenti che non sanno scrivere o di bambini di età inferiore a 7 anni, per il rilascio di una carta d’identità invece della firma si iscrivono tre asterischi (***).
I documenti d’identità non possono essere firmati da un’altra persona.
L’autorità di rilascio può consentire di portare con sé una fotografia digitale. Se la persona richiedente intende avvalersi di questa possibilità, lo deve comunicare nel momento in cui richiede il rilascio di un documento d’identità. In questo caso, l’autorità di rilascio invia un link per posta elettronica, tramite il quale è possibile caricare la fotografia digitale nel sistema relativo ai documenti d’identità. 16
La fotografia dev’essere consegnata come immagine a colori (8 bit/pixel) in formato JPEG compresso e di qualità elevata (dimensioni del file pari a circa 700 KB) nonché in formato Baseline (standard). È vietato ritoccarla. 17
Ad eccezione dei requisiti riguardanti il formato si devono rispettare le prescrizioni del campionario di fotografie di cui all’articolo 13.
Per il formato valgono i requisiti seguenti:
La fotografia portata dalla persona richiedente è controllata con l’ausilio di un’immagine registrata sul posto e ulteriormente trattata nel sistema. Non esiste alcun diritto all’uso della fotografia se essa non soddisfa tutti i requisiti.
Il fatto di portare una fotografia non comporta una riduzione dell’emolumento. Alla persona richiedente non sono rimborsate le spese.
Se non è possibile rilevare le impronte digitali di una mano, si registrano due impronte digitali dell’altra mano.
La data del rilascio di un documento d’identità corrisponde alla data di produzione e costituisce la base per il calcolo della validità.
Determinante per il calcolo della validità è l’età della persona richiedente al momento in cui si presenta personalmente. È fatta salva la riduzione della validità di cui agli articoli 5 capoverso 3 e 13 capoverso 4 ODI.
Il servizio preposto all’allestimento assegna un numero unico a ogni documento d’identità, creato secondo il principio di casualità.
Il luogo di nascita in Svizzera è iscritto conformemente alla grafia dell’elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera dell’Ufficio federale di statistica, seguito dalla sigla ufficiale del relativo Cantone.
La grafia di un luogo di nascita all’estero si basa su quella riportata in Infostar, sull’atto d’origine o nel registro delle famiglie.
Se il luogo di nascita è sconosciuto, si iscrivono tre asterischi (***).
È obbligatorio registrare i cognomi e i nomi ufficiali dei genitori al momento del sorgere del rapporto di filiazione.
Se la madre o il padre non ha un cognome o un nome, se vi sono dubbi sui nomi o i cognomi oppure se il cognome, il nome o entrambi sono sconosciuti, si iscrivono tre asterischi (***).
Se la persona richiedente è sotto tutela o curatela generale, si registrano anche i seguenti dati:
Al momento della presentazione della richiesta, è consentito in particolare esigere dalla persona richiedente e registrare in ISA i documenti seguenti:
Alla persona richiedente non sono rimborsate le spese sostenute per procurarsi la documentazione di cui al capoverso 1.
In relazione al trattamento dei dati previsto all’articolo 13 LDI 24 e all’articolo 29 ODI, sono registrati in ISA cognome/i, nome/i, data e luogo di nascita, luogo d’origine, sesso e cognome dei genitori.
I dati sono registrati con il set di caratteri ISO-Norm 8859-1 + Latin Extended-A 26 .
Di principio il rappresentante legale si presenta personalmente insieme alla persona richiedente presso l’autorità di rilascio competente.
Si può prescindere dall’obbligo del rappresentante legale di presentarsi personalmente se quest’ultimo ha dato il proprio consenso scritto separato che può essere confermato in forma adeguata.
Se è richiesto il consenso dell’altro genitore conformemente all’articolo 11 capoverso 2 ODI, esso può essere consegnato personalmente oppure confermato in forma adeguata con la diligenza richiesta dalle circostanze.
L’autorità di rilascio competente registra in ISA l’autorizzazione separata del rappresentante legale.
Ad eccezione della rubrica delle integrazioni d’ufficio nel passaporto, l’autorità di rilascio competente è autorizzata a rettificare soltanto i dati che non sono riprodotti direttamente sul passaporto o registrati nel microchip. In tutti gli altri casi è necessario richiedere un nuovo documento d’identità unitamente alla relativa correzione in ISA.
In caso di perdite frequenti di documenti d’identità ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 ODI, l’autorità di rilascio competente esige dalla persona richiedente:
Se non si può escludere un uso abusivo dei documenti d’identità, l’autorità di rilascio competente notifica il caso all’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) mediante un rapporto sulle circostanze e sulle misure ordinate.
L’autorità di rilascio invalida o distrugge secondo le regole i documenti d’identità scaduti, non più utilizzati o rimasti in suo possesso e li contrassegna in modo pertinente in ISA.
Se un passaporto da invalidare contiene visti ancora validi oppure timbri d’ingresso e di uscita ancora necessari, su richiesta della persona richiedente si può rinunciare a invalidare le pagine pertinenti. La zona leggibile elettronicamente deve essere invalidata.
Se la persona richiedente è in possesso di un passaporto diplomatico o di servizio, l’autorità di rilascio competente informa precedentemente il Dipartimento federale degli affari esteri del rilascio del passaporto sostitutivo conformemente all’articolo 20 ODI.
La consegna di un documento d’identità avviene di principio in cambio della restituzione dell’altro passaporto. In casi eccezionali si può consegnare il passaporto sostitutivo al datore di lavoro del titolare del passaporto, qualora persona degna di fiducia, o a qualsiasi altra persona degna di fiducia, affinché possa procurare i visti. Non appena non è più utilizzato, il passaporto sostitutivo deve essere consegnato spontaneamente all’autorità di rilascio competente.
Al massimo 60 giorni lavorativi prima del matrimonio, i futuri coniugi possono richiedere un documento d’identità su cui figurano i dati personali che saranno validi dopo la celebrazione del matrimonio. Il documento d’identità può essere consegnato dall’ufficiale di stato civile alla persona richiedente al momento della celebrazione del matrimonio. All’estero il documento d’identità è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare dopo la celebrazione del matrimonio.
Se è necessario per l’ottenimento dei visti, il nuovo documento d’identità può essere rilasciato al massimo 30 giorni lavorativi prima della celebrazione del matrimonio in cambio della consegna del vecchio documento d’identità. Se durante questo periodo la persona ha bisogno del vecchio documento d’identità, il nuovo documento d’identità può essere rilasciato contro sottoscrizione di un impegno di restituzione scritto. Se è restituito al titolare prima della celebrazione del matrimonio, il nuovo documento d’identità dev’essere depositato presso un’autorità fino alla celebrazione del matrimonio.
L’autorità di rilascio competente deve provvedere affinché il titolare non sia contemporaneamente in possesso di entrambi i documenti d’identità. Il nuovo documento d’identità può essere rilasciato soltanto se i dati personali corrispondono a quelli dell’atto di matrimonio. Il vecchio documento d’identità dev’essere ritirato al momento del rilascio di quello nuovo e restituito all’autorità di rilascio competente, che lo invalida o lo distrugge.
I dati personali per il rilascio di un documento d’identità in caso di matrimonio devono essere dedotti da un documento ufficiale allestito dall’ufficiale di stato civile oppure dalla rappresentanza diplomatica o consolare competente in vista della celebrazione del matrimonio.
Se le autorità di rilascio constatano o hanno ragione di sospettare falsificazioni o contraffazioni di documenti d’identità oppure tentativi di ottenerli in modo fraudolento, ne informano senza indugio l’Ufficio federale.
Le autorità di rilascio ritirano i passaporti provvisori non ancora personalizzati (passaporti vergini) presso il servizio preposto all’allestimento adottando misure di sicurezza adeguate.
Le autorità di rilascio gestiscono e conservano i passaporti vergini in modo sicuro e documentato.
Il furto di passaporti vergini dev’essere notificato senza indugio alla polizia e all’Ufficio federale. I numeri dei relativi documenti d’identità devono essere segnalati nel sistema informatizzato di ricerca RIPOL e bloccati in ISA.
Se una persona richiede ripetutamente passaporti provvisori e vi è motivo di sospettare che siano stati utilizzati in maniera abusiva, l’autorità di rilascio ne informa l’Ufficio federale mediante un rapporto sulle circostanze, illustrando in particolare l’urgenza del rilascio e le misure adottate.
I lasciapassare possono essere rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Tali documenti fungono da documenti d’identità sostitutivi per i cittadini svizzeri sprovvisti di documenti che desiderano rientrare in Svizzera.
I lasciapassare devono contenere almeno i dati personali, la durata di validità e una fotografia.
La durata di validità è ridotta al minimo indispensabile.
Il settore di validità è limitato al viaggio di rientro diretto in Svizzera. Il testo del lasciapassare deve essere redatto in almeno una delle lingue nazionali svizzere nonché nella lingua compresa nello Stato in cui opera l’autorità di rilascio.
Ovunque il presente capitolo non disponga diversamente, si applicano per analogia le disposizioni del capitolo precedente.
L’hardware utilizzato dal Comune di domicilio deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
Il software utilizzato dal Comune di domicilio deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
I requisiti che la fotografia deve soddisfare si basano sul campionario di fotografie (art. 13).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010.