Entro il termine fissato, i servizi di coordinamento dei Cantoni e i servizi federali competenti accertano se la persona cercata si trova in stato di privazione della libertà. La ricerca si limita alle istituzioni che eseguono ordini di privazione della libertà in spazi chiusi.
Oltre alle indicazioni menzionate nell’articolo 6 capoverso 3 della legge, al servizio di coordinamento della Confederazione vengono anche comunicate le modalità con cui la persona cercata può essere contattata per ottenere il suo consenso.
Se lo scopo dell’istruzione impone di rinunciare all’avviso secondo l’articolo 214 capoverso 2 del Codice di procedura penale , il servizio di coordinamento del Cantone o il servizio federale competente ne informa prontamente il servizio di coordinamento della Confederazione.