La presente ordinanza contiene disposizioni concernenti:
- l’organizzazione dell’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD)2;
- l’esercizio dei diritti soggettivi e il principio della proporzionalità;
- i requisiti per garantire che l’edificazione o il rinnovo delle costruzioni o degli impianti di proprietà della Confederazione o da essa sussidiati siano conformi alle esigenze dei disabili;
- i requisiti per garantire che le prestazioni della Confederazione siano concepite in modo da essere conformi alle esigenze dei disabili;
- i provvedimenti che la Confederazione in qualità di datore di lavoro adotta a favore dei suoi impiegati disabili;
- la concessione di aiuti finanziari.
I provvedimenti nel settore dei trasporti pubblici sono retti dall’ordinanza del 12 novembre 2003 3 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis).