La presente legge disciplina l’archiviazione di documenti:
- dell’Assemblea federale;
- del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale conformemente all’articolo 2 della legge federale del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, nonché delle formazioni dell’esercito;
- delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero;
- 4 del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale federale dei brevetti e delle commissioni federali di ricorso e d’arbitrato;
- degli istituti federali autonomi;
- della Banca nazionale svizzera;
- delle commissioni extraparlamentari;
- di altre persone di diritto pubblico o privato, ad eccezione dei Cantoni, per quanto esse adempiano compiti federali d’esecuzione a loro affidati;
- di servizi federali che sono stati sciolti.
La presente legge si applica inoltre all’utilizzazione degli archivi della Confederazione da parte di organi della Confederazione stessa e da parte di terzi.
Il Tribunale federale disciplina l’archiviazione dei suoi documenti conformemente ai principi della presente legge e dopo aver consultato l’Archivio federale. 5