Terminati i dibattiti o a votazione finale avvenuta, se del caso scaduto il termine di referendum o a votazione popolare avvenuta, i verbali delle commissioni su oggetti in deliberazione secondo l’articolo 6 capoverso 4 possono essere consultati, su domanda:
- per l’applicazione del diritto;
- per scopi scientifici.
L’approvazione delle domande ai sensi del capoverso 1 compete al segretario generale dell’Assemblea federale.
Nel caso di oggetti ancora in deliberazione secondo l’articolo 6 capoverso 4, il presidente della commissione può eccezionalmente permettere la consultazione dei verbali prima della chiusura dei dibattiti se sono dati motivi importanti.
Sulle domande di consultazione dei verbali che non concernono oggetti in deliberazione secondo l’articolo 6 capoverso 4 decide il presidente della commissione competente. Il presidente autorizza la consultazione se non vi si oppongono motivi importanti. Se necessario, sente l’autorità federale interessata.
Chi ottiene l’autorizzazione di consultare i verbali deve rispettarne la riservatezza. In particolare, non può citarli letteralmente né rendere nota la posizione assunta dai singoli partecipanti.
La consultazione può essere subordinata all’adempimento di condizioni ed oneri; in particolare può essere chiesto che i dati personali siano resi anonimi.