La presente ordinanza stabilisce:
- i principi che devono essere seguiti nelle procedure di prima istanza del diritto federale dell’economia;
- i limiti di tempo entro cui deve essere evasa una domanda in una procedura di prima istanza del diritto federale dell’economia.
Una procedura è del diritto dell’economia ai sensi della presente ordinanza quando, in relazione a un’attività a scopo di lucro di un richiedente, un’autorità:
- gli dà la sua approvazione;
- gli accorda diritti particolari di natura economica;
- lo dispensa dall’osservanza di determinate normative statali.
Le disposizioni previste da altri atti normativi del diritto federale relative al rispetto dei termini da parte delle autorità federali prevalgono su quelle della presente ordinanza.
Gli articoli 2 capoverso 1 lettera b e 4 della presente ordinanza non sono applicabili alle procedure dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.