L’IPI adempie i seguenti compiti:
- cura la preparazione e l’esecuzione di atti legislativi concernenti i brevetti d’invenzione, la protezione di design, i diritti d’autore e diritti affini, le topografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonché di altri atti legislativi in materia di proprietà intellettuale sempre che non siano di competenza di altre unità amministrative della Confederazione;
- esegue, in base alla legislazione speciale, gli atti di cui alla lettera a nonché i trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale;
- offre la sua consulenza al Consiglio federale e alle altre autorità federali su questioni economiche generali per quanto riguarda la proprietà intellettuale;
- rappresenta la Svizzera, se necessario d’intesa con altre unità amministrative della Confederazione, nell’ambito di organizzazioni o accordi internazionali nel settore della proprietà intellettuale;
- collabora nell’ambito della rappresentanza della Svizzera presso altre organizzazioni o altri accordi internazionali, sempre che questi riguardino la proprietà intellettuale;
- partecipa alla cooperazione tecnica nell’ambito della proprietà intellettuale;
- fornisce, nel suo settore di competenze, prestazioni di servizi sulla base del diritto privato; in particolare diffonde informazioni sui sistemi di protezione dei beni immateriali e sullo stato della tecnica.
Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all’IPI; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.
L’IPI collabora con l’Organizzazione europea dei brevetti, con altre organizzazioni internazionali nonché con organizzazioni svizzere ed estere.
Nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera f, l’IPI può concludere trattati internazionali di portata limitata. Coordina detti trattati con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale.
Esso può avvalersi, dietro compenso, di prestazioni di servizi di altre unità amministrative della Confederazione.