Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente del Consiglio d’Istituto secondo l’articolo 8 j capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. La durata del mandato è di quattro anni; la rielezione è possibile per un massimo di due ulteriori mandati. Il Consiglio federale può revocare il mandato dei membri del Consiglio d’Istituto per motivi gravi. 3
L’organo di revisione è nominato per un periodo indeterminato. Può essere revocato in qualsiasi momento.
Il direttore è nominato per un periodo indeterminato. Può essere revocato in qualsiasi momento; sono salve le convenzioni di diritto del lavoro con l’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) 4 .