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172.010.422 OCNAT

Ordinanza sul Comitato nazionale contro il terrorismo (OCNAT)

del 23 novembre 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’intervento, i compiti e l’organizzazione del Comitato nazionale contro il terrorismo (CNAT) e del suo organo consultivo.

Art. 2 Compiti

Il CNAT è l’organo di coordinamento politico per la gestione di situazioni di terrorismo.

Il CNAT effettua una valutazione politica della situazione e su tali basi coordina la procedura e la comunicazione della Confederazione e dei Cantoni a livello politico.

Art. 3 Intervento

Il CNAT interviene in situazioni di terrorismo che, per via della loro rilevanza nazionale o internazionale, richiedono un coordinamento politico tra la Confederazione e i Cantoni.

Una situazione di terrorismo sussiste allorquando hanno avuto luogo attività terroristiche o vi sono indizi secondo cui hanno luogo attività terroristiche.

Sono considerate attività terroristiche le azioni tendenti a influenzare o a modificare l’ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore.

Art. 4 Composizione

Il CNAT si compone:

  1. del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
  2. del cancelliere della Confederazione;
  3. del capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) se la situazione di terrorismo presenta una dimensione di politica estera oppure riguarda gli interessi della Svizzera all’estero o i compiti di protezione consolare;
  4. di rappresentanti delle conferenze cantonali secondo la Convenzione di cui all’articolo 10.

A seconda del tipo di evento, il presidente può integrare nel CNAT ulteriori rappresentanti governativi della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni.

Con il consenso del presidente, il CNAT può ricorrere alla consulenza di esperti.

Se necessario, il presidente può invitare membri dell’organo consultivo a partecipare a riunioni del CNAT.

Art. 5 Organizzazione

Il capo del DFGP dirige il CNAT in qualità di presidente.

In presenza di una situazione di terrorismo, convoca il CNAT di propria iniziativa o su richiesta di un membro.

La Segreteria generale del DFGP assicura la prontezza d’intervento.

Art. 6 Organo consultivo: compiti

Il CNAT può avvalersi del sostegno di un organo consultivo.

L’organo consultivo ha il compito di raccogliere e analizzare le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti del CNAT e di preparare le decisioni.

Può formulare raccomandazioni e presentare proposte al CNAT.

Art. 7 Organo consultivo: istituzione

Il presidente del CNAT decide, su proposta del direttore dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), in merito all’istituzione dell’organo consultivo.

Art. 8 Organo consultivo: composizione

Il presidente del CNAT decide, su proposta del direttore di fedpol, in merito alla composizione dell’organo consultivo.

L’organo consultivo può comporsi dei membri seguenti:

  1. il direttore di fedpol;
  2. il segretario di Stato del DFAE;
  3. il direttore del Servizio delle attività informative della Confederazione;
  4. il direttore dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini;
  5. il procuratore generale della Confederazione.

I rappresentanti dei Cantoni in seno all’organo consultivo sono definiti dalla Convenzione di cui all’articolo 10.

A seconda del tipo di evento, l’organo consultivo può essere integrato con ulteriori rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. Il presidente del CNAT decide in merito su proposta del direttore di fedpol.

Con il consenso del direttore di fedpol, l’organo consultivo può ricorrere alla consulenza di esperti.

Art. 9 Organo consultivo: organizzazione

Il direttore di fedpol dirige l’organo consultivo.

Convoca l’organo consultivo.

Se necessario, l’organo consultivo collabora con altri organi e stati maggiori della Confederazione, dei Cantoni ed esteri.

Fedpol assicura la prontezza d’intervento.

Art. 10 Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni

Il DFGP e i Cantoni disciplinano la collaborazione in seno al CNAT e al suo organo consultivo all’interno di una Convenzione.

Art. 11 Modifica di un altro atto normativo

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Allegato

(art. 11)

Modifica di un altro atto normativo

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