Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta.
L’autorità può utilizzare anche un altro tipo di trasmissione, purché quest’ultimo permetta in modo appropriato di:
- identificare inequivocabilmente il destinatario;
- stabilire inequivocabilmente il momento della notificazione; e
- proteggere la decisione, fino alla notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati.
In deroga al capoverso 2 lettera b, non è necessario che il momento della notificazione di fatture elettroniche aventi carattere di decisione possa essere stabilito. Tali fatture sono notificate tramite gli abituali fornitori di servizi per lo scambio elettronico di fatture:
- in un sistema contabile del destinatario;
- nell’e-banking del destinatario.
Le decisioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF. Le fatture elettroniche aventi carattere di decisione sono trasmesse in formato PDF e come dati strutturati.
Le decisioni sono provviste di un sigillo elettronico regolamentato o una firma elettronica qualificata (art. 2 lett. d ed e FiEle ).
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