La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un’autorità amministrativa federale.
Sono autorità nel senso del capoverso 1:
- 4 il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell’amministrazione federale che da essi dipendono;
- 5 gli organi dell’Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19276;
- gli istituti o le aziende federali autonomi;
- 7 il Tribunale amministrativo federale;
- le commissioni federali;
- altre istanze od organismi indipendenti dall’amministrazione federale, in quanto decidano nell’adempimento d’un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.
Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l’articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell’effetto sospensivo. È fatto salvo l’articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 8 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell’effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione. 9 10