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172.045.103 OEm-DDPS

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS) dell’8 novembre 2006 (Stato 1° agosto 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46 a della legge federale del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione
del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni fornite dalle unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Non è applicabile:

  1. alle prestazioni e ai diritti di utilizzazione oggetto di una regolamentazione particolare;
  2. alle prestazioni fornite sulla base di contratti di diritto amministrativo;
  3. alle attività commerciali.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Sempre che la presente ordinanza non preveda disciplinamenti particolari, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004 2 (OgeEm).

Art. 3 Prestazioni soggette a emolumento

Sono soggetti a emolumento le prestazioni di lavoro del personale del DDPS fornite a privati, Cantoni, Comuni e altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività sovrane nonché i costi dei mezzi d’esercizio utilizzati a tale scopo e del materiale dell’esercito.

Art. 4 Domanda

Chi intende avvalersi di una prestazione del DDPS deve presentare una domanda scritta all’unità amministrativa competente del DDPS.

L’unità amministrativa decide sulla domanda. In caso di prestazioni con considerevole impiego di personale o di materiale, prima del rilascio dell’autorizzazione essa deve ottenere l’approvazione della Segreteria generale del DDPS.

Art. 4a3 Costi per l’esercizio della Centrale nazionale d’allarme (CENAL)

Gli esercenti d’impianti nucleari partecipano alla copertura dei costi d’esercizio della CENAL nell’Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP nella misura in cui sono imputabili agli impianti nucleari.

Art. 5 Calcolo degli emolumenti

Gli emolumenti per prestazioni del DDPS sono calcolati in funzione degli oneri, sempre che al riguardo nell’allegato non sia stabilito un importo forfettario.

Se l’emolumento è calcolato in funzione degli oneri, sono applicabili le tariffe orarie di cui all’allegato. Esse comprendono i costi del materiale usualmente necessario.

... 4

... 5

Oltre agli esborsi di cui all’articolo 6 capoverso 2 OgeEm 6 , è considerata un esborso anche l’imposta sul valore aggiunto.

Art. 6 Supplemento

È riscosso un supplemento del 50 per cento al massimo per:

  1. prestazioni di lavoro fornite al di fuori dell’orario di lavoro normale o fornite d’urgenza a richiesta;
  2. materiale supplementare che deve essere procurato per l’impiego desiderato oppure nel caso di un dispendio di materiale particolarmente elevato.

Art. 7 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti, riduzione e
condono di emolumenti

La Segreteria generale del DDPS decide sulla rinuncia alla riscossione di emolumenti giusta l’articolo 3 capoverso 2 OgeEm 7 nonché sul differimento, sulla riduzione e sul condono giusta l’articolo 13 OgeEm.

I Cantoni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico non pagano emolumenti se anch’essi non riscuotono alcun emolumento dalla Confederazione per prestazioni fornite contemporaneamente oppure se, invece dell’emolumento, forniscono un’adeguata controprestazione.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 21 dicembre 1990 8 sulle prestazioni fornite dal DPPS e la riscossione di emolumenti è abrogata.

Art. 9 Modifica del diritto vigente

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Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Allegato10

(art. 5)

Tariffe orarie e importi forfettari

1 Tariffe orarie per il personale federale

Livello

Tariffa oraria in franchi

A dipendenza delle conoscenze specialistiche richieste e del livello di funzione


90.– a 150.–

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