La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni fornite dalle unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Non è applicabile:
- alle prestazioni e ai diritti di utilizzazione oggetto di una regolamentazione particolare;
- alle prestazioni fornite sulla base di contratti di diritto amministrativo;
- alle attività commerciali.