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172.061.1 OCo

Ordinanza sulla procedura di consultazione (Ordinanza sulla consultazione, OCo)

del 17 agosto 2005 (Stato 1° agosto 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 11 della legge federale del 18 marzo 2005 1 sulla procedura di
consultazione (LCo),

ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione

Art. 12

La presente ordinanza si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale o da un’unità dell’Amministrazione federale (autorità che indice la consultazione).

Per quanto una legge o un’ordinanza non disponga diversamente, le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia anche alle commissioni parlamentari.

Art. 23

Sezione 2 Pianificazione e coordinamento4

Art. 35 Pianificazione

Le autorità competenti per lo svolgimento di consultazioni (autorità responsabili) allestiscono una pianificazione delle loro consultazioni e l’aggiornano costantemente.

Art. 46 Coordinamento

(art. 5 cpv. 3 LCo)

Le autorità responsabili informano la Cancelleria federale sulla pianificazione delle loro consultazioni; per ogni progetto le comunicano il titolo nelle tre lingue ufficiali e il termine per l’invio dei pareri.

... 7

Art. 4a8 Esame da parte della Cancelleria federale

Prima dell’indizione della procedura di consultazione l’autorità responsabile sottopone per tempo la documentazione alla Cancelleria federale per esame.

Essa sente la Cancelleria federale anche quando intende rinunciare a svolgere una consultazione in virtù dell’articolo 3 a LCo.

Art. 59 Pubblicazione delle consultazioni previste

La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni previste che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.

Sezione 3 Indizione

Art. 610 Obbligo di motivare

Nella proposta all’autorità che indice la consultazione occorre indicare in particolare il motivo per cui:

  1. la procedura di consultazione deve essere svolta secondo l’articolo 3 capoverso 1 LCo oppure secondo l’articolo 3 capoverso 2 LCo;
  2. se del caso, occorre derogare eccezionalmente al termine di cui all’articolo 7 capoverso 3 LCo.

Art. 711 Contenuto e lingua della documentazione

La documentazione comprende:

  1. il progetto da porre in consultazione;
  2. in caso di modifica di un atto normativo, una presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente;
  3. il rapporto esplicativo;
  4. le lettere d’informazione ai destinatari;
  5. l’elenco dei destinatari.12

Essa deve essere allestita nelle tre lingue ufficiali.

Nei casi seguenti il progetto da porre in consultazione e il rapporto esplicativo possono essere allestiti soltanto in una o in due lingue ufficiali:

  1. per i trattati internazionali, se il progetto è urgente;
  2. per le consultazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 LCo, se il progetto è esclusivamente di importanza locale o regionale.

Art. 813 Rapporto esplicativo

Il rapporto esplicativo dà una visione d’insieme del progetto e ne spiega i principi e gli obiettivi.

Nel caso di progetti di atti normativi, commenta le singole disposizioni.

Contiene spiegazioni e, se necessario, domande rivolte ai destinatari, riguardanti in particolare:

  1. le ripercussioni sul personale, sull’organizzazione e sulle finanze della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di eventuali altri organi preposti all’esecuzione;
  2. la necessità di pianificare l’attuazione in modo coordinato con gli organi preposti all’esecuzione;
  3. il tempo necessario per l’attuazione nei Cantoni e nei Comuni;
  4. le ripercussioni economiche.

Nel caso di progetti di atti normativi che verosimilmente avranno ripercussioni notevoli per gli organi preposti all’esecuzione e altri destinatari della norma, contiene spiegazioni relative al presumibile contenuto delle pertinenti ordinanze da emanare.

Presenta in modo strutturato i principali dati quantitativi utilizzati con informazioni concernenti:

  1. le loro fonti;
  2. le relative modalità di calcolo o stima;
  3. la valutazione della loro affidabilità.14

Per il rimanente, si applicano per analogia le direttive sul contenuto e sulla struttura dei messaggi del Consiglio federale.

Art. 915 Lettera d’informazione ai destinatari

La lettera d’informazione ai destinatari della consultazione indica:

  1. la decisione di indire la consultazione;
  2. il termine di consultazione e, se del caso, il motivo per cui il termine è abbreviato;
  3. l’indirizzo elettronico dove è possibile ottenere la documentazione.

La lettera d’informazione invita espressamente i Cantoni e gli eventuali altri organi preposti all’esecuzione a esprimere il proprio parere sulle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo e su eventuali domande poste nel rapporto.

La lettera d’informazione ai Cantoni è indirizzata ai Governi cantonali.

Art. 1016 Elenco dei destinatari

(art. 4 cpv. 2 e 3 LCo)

Nell’elenco dei destinatari figurano i destinatari permanenti di cui all’articolo 4 capoverso 3 LCo e le altre cerchie interessate definite dall’autorità responsabile.

Non vi figurano unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata né delle amministrazioni cantonali; fanno eccezione le commissioni extraparlamentari di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 17 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione che sono interessate nel singolo caso.

Art. 11 Tribunale federale e altre autorità giudiziarie della Confederazione

Il Tribunale federale e le altre autorità giudiziarie della Confederazione sono invitati a esprimere il loro parere sui progetti riguardanti le procedure di loro competenza.

Sui progetti riguardanti lo statuto, l’organizzazione o l’amministrazione del Tribunale federale o di un’altra autorità giudiziaria della Confederazione, il Tribunale federale e l’altra autorità giudiziaria interessata della Confederazione sono invitati a esprimersi prima dell’indizione della consultazione nell’ambito di un’indagine conoscitiva. Sono nuovamente invitati a esprimere il proprio parere nel corso della consultazione.

Art. 1218 Informazione

(art. 5 LCo)

L’autorità responsabile informa i mezzi di comunicazione immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.

La Cancelleria federale informa gli Uffici delle Camere federali immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale di indire una consultazione su un’ordinanza.

Art. 1319 Annuncio

(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)

La Cancelleria federale annuncia nel Foglio federale l’indizione di ogni consultazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 LCo.

Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni in corso che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico. 20

Sezione 4 Svolgimento

Art. 1421 Pubblicazione della documentazione

(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)

La Cancelleria federale rende accessibile al pubblico la documentazione in forma elettronica immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.

Art. 15 Forma dei pareri

(art. 7 cpv. 1 LCo)

I pareri sono inoltrati in forma cartacea o in forma elettronica.

Art. 1622 Pubblicazione dei pareri

(art. 9 cpv. 1 LCo)

Scaduto il termine per rispondere, la Cancelleria federale rende accessibili al pubblico i pareri pervenuti e i verbali di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo.

Art. 1723

Sezione 5 Risultati della procedura di consultazione e seguito

Art. 1824 Proposta

(art. 8 LCo)

Nella proposta all’autorità competente per l’adozione del progetto, i risultati della consultazione sono valutati e ponderati in maniera sintetica. Quando si tratta di questioni riguardanti l’attuazione o l’esecuzione del diritto federale, i pareri espressi dai Cantoni sono tenuti in particolare considerazione.

Se la consultazione è stata indetta dal Consiglio federale e, in base ai risultati della consultazione su punti sostanziali del progetto, vi è incertezza circa il seguito, occorre dapprima presentare al Consiglio federale una proposta in merito.

Art. 19 Allegati alla proposta

In allegato alla proposta figurano:

  1. il rapporto sui risultati;
  2. il progetto di atto e, per i progetti del Consiglio federale a destinazione dell’Assemblea federale, il progetto di messaggio, sempreché non sia stata formulata una proposta al Consiglio federale riguardo al seguito;
  3. il progetto dei comunicati stampa.

Gli allegati sono allestiti nelle tre lingue ufficiali.

Se il Tribunale federale lo richiede, il suo parere è ripreso integralmente nel progetto di messaggio.

Art. 2025 Rapporto sui risultati

(art. 8 LCo)

Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo strutturato e senza giudizi di valore.

I pareri sulle questioni relative all’attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all’esecuzione sono presentati in un capitolo separato.

I verbali delle sedute di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo sono parte integrante del rapporto sui risultati.

Art. 2126 Pubblicazione e informazione

Immediatamente dopo che l’autorità che ha indetto la consultazione ne ha preso atto, la Cancelleria federale rende accessibile il rapporto sui risultati in forma elettronica.

Immediatamente dopo la decisione, l’autorità responsabile informa i partecipanti alla consultazione e i mezzi di comunicazione sulla pubblicazione del rapporto sui risultati.

La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico. 27

Sezione 5a Motivazione della rinuncia a una consultazione

Art. 21a

Se, fondandosi sull’articolo 3a LCo, si è rinunciato a una procedura di consultazione, occorre indicarne il motivo:

  1. nella proposta di adozione del progetto interessato;
  2. nelle spiegazioni relative al progetto, in particolare nel messaggio.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 17 giugno 1991 28 sulla procedura di consultazione è abrogata.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2005.