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172.061 LCo

Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo)

del 18 marzo 2005 (Stato 4 dicembre 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 147 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 2004 2 ,

decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione.

Si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale, da un’unità dell’Amministrazione federale o da una commissione parlamentare. 3

Art. 2 Scopo della procedura di consultazione

La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell’opinione e delle decisioni della Confederazione.

La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.

Art. 34 Oggetto della procedura di consultazione

La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:

  1. modifiche costituzionali;
  2. progetti di legge ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale;
  3. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all’articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni;
  4. ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale;
  5. ordinanze e altri progetti che non rientrano nel campo d’applicazione della lettera d ma che riguardano in misura considerevole taluni o tutti i Cantoni o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all’Amministrazione federale.

Una procedura di consultazione può essere indetta anche per progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 3a5 Rinuncia a una procedura di consultazione

Si può rinunciare a una procedura di consultazione se:

  1. il progetto concerne principalmente l’organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali;
  2. non v’è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull’oggetto su cui verte il progetto; oppure
  3. 6 il progetto concerne l’emanazione o la modifica di una legge federale secondo l’articolo 165 della Costituzione federale o di un’ordinanza secondo l’articolo 173 capoverso 1 lettera c, 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 della Costituzione federale.

La rinuncia alla procedura di consultazione dev’essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano.

Art. 4 Partecipazione

Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere.

Sono invitati a esprimere il proprio parere:

  1. 7 i governi cantonali;
  2. i partiti rappresentati nell’Assemblea federale;
  3. le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
  4. le associazioni mantello nazionali dell’economia;
  5. 8 gli altri ambienti e le commissioni extraparlamentari interessati nel singolo caso.

La Cancelleria federale tiene l’elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 lettere a–d.

Art. 59 Indizione

La procedura di consultazione su un progetto dell’Amministrazione federale è indetta:

  1. dal Consiglio federale per i progetti di cui all’articolo 3 capoverso 1;
  2. dal dipartimento competente o dalla Cancelleria federale per i progetti di cui all’articolo 3 capoverso 2;
  3. dall’unità competente dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata, se ha la facoltà di emanare norme di diritto.

La procedura di consultazione su un progetto dell’Assemblea federale è indetta dalla commissione parlamentare competente.

La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione. Ne annuncia pubblicamente l’indizione indicando il termine per rispondere e l’ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

Art. 610 Organizzazione

L’autorità competente per indire la procedura di consultazione la prepara, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati. Quando la procedura di consultazione è indetta dal Consiglio federale, questi compiti sono assunti dal dipartimento competente.

Le commissioni parlamentari possono far capo ai servizi dell’Amministrazione federale per preparare le consultazioni e raccoglierne i risultati.

Art. 6a11 Requisiti dei testi esplicativi relativi ai progetti

Ai testi esplicativi dei progetti si applicano per analogia i requisiti previsti per i messaggi del Consiglio federale di cui all’articolo 141 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002 12 sul Parlamento.

Art. 713 Forma e termine

La documentazione è messa a disposizione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione si svolgano esclusivamente in forma elettronica se sono date le condizioni tecniche necessarie.

L’autorità competente per lo svolgimento della procedura di consultazione può inoltre invitare gli ambienti interessati a sedute. Queste sono verbalizzate.

Il termine per rispondere è di tre mesi almeno. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi, nonché in considerazione del contenuto e del volume del progetto. Il termine minimo è prolungato:

  1. di tre settimane, se la consultazione comprende il periodo dal 15 luglio al 15 agosto;
  2. di due settimane, se la consultazione comprende il periodo tra Natale e Capodanno;
  3. di una settimana, se la consultazione comprende il periodo di Pasqua.

Se il progetto non può essere ritardato, il termine per rispondere può eccezionalmente essere abbreviato. Le ragioni oggettive che giustificano l’urgenza devono essere comunicate ai destinatari della consultazione.

Art. 8 Trattazione dei pareri

Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta.

I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto. 14

Art. 9 Pubblicità

Sono accessibili al pubblico:

  1. la documentazione, nonché tutti i documenti, pareri o perizie citati nel rapporto esplicativo;
  2. scaduto il termine per rispondere, i pareri pervenuti e, se del caso, il verbale delle sedute di cui all’articolo 7 capoverso 2;
  3. il rapporto sui risultati della consultazione (art. 8 cpv. 2), dopo che l’autorità che l’ha indetta ne ha preso atto.15

I pareri sono resi accessibili al pubblico mediante consultazione in loco, consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica, e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine.

La legge del 17 dicembre 2004 16 sulla trasparenza non è applicabile.

Art. 1017 Consultazione in casi di urgenza

Se in virtù dell’articolo 3 a capoverso 1 lettera c si rinuncia a una procedura di consultazione, l’autorità competente consulta se possibile i governi cantonali e gli ambienti interessati in modo particolare dal progetto.

Art. 11 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante ordinanza, segnatamente:

  1. la pianificazione e il coordinamento delle singole procedure di consultazione;
  2. il contenuto, l’allestimento e la distribuzione della documentazione;
  3. lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica;
  4. la trattazione dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, preparazione tecnica, pubblicazione e archiviazione.

Art. 12 Modifica del diritto vigente

... 18

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° settembre 2005 19