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172.091 OCPPMI

Ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPPMI) dell’8 dicembre 2006 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8, 55 e 57 della legge federale del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo:

  1. di migliorare il coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (PMI); e
  2. di facilitare l’adozione e l’attuazione di misure destinate a ridurre l’onere amministrativo delle imprese.

Art. 2 Informazione

I Dipartimenti, gli uffici e i servizi dell’Amministrazione federale (unità amministrative) informano i servizi competenti della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) quando un progetto o un compito nel loro ambito di competenza possono avere un impatto importante sulle PMI e sull’onere amministrativo delle imprese in generale.

Sezione 2 Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI

Art. 3 Istituzione

Il Consiglio federale istituisce un Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPMI).

Art. 4 Compiti

L’OCPMI svolge i compiti seguenti:

  1. coordina in una fase precoce le attività svolte dalla Confederazione in tutti gli ambiti concernenti le PMI;
  2. sorveglia l’attuazione delle misure adottate dal Consiglio federale per ridurre l’onere amministrativo delle imprese;
  3. rivolge raccomandazioni alle unità amministrative competenti.

Art. 5 Composizione

L’OCPMI è composto del direttore o di un membro della direzione:

  1. dell’Ufficio federale di statistica (UST);
  2. dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
  3. dell’Ufficio federale di giustizia (UFG);
  4. dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI);
  5. dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);
  6. dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)2;
  7. della SECO;
  8. dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);
  9. della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
    (SEFRI)3; e
  10. dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

Art. 6 Sedute e presidenza

L’OCPMI si riunisce almeno due volte l’anno.

È presieduto dal rappresentante della SECO.

A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute dell’OCPMI anche rappresentanti di unità amministrative diverse da quelle enumerate nell’articolo 5.

Art. 7 Procedura decisionale

Le unità amministrative rappresentate nell’OCPMI adottano e attuano di comune accordo e all’unanimità le misure necessarie a una cooperazione e un coordinamento efficaci. Se non giungono a un accordo, sottopongono senza indugio al Consiglio federale i dossier controversi.

Le raccomandazioni non vincolanti rivolte alle unità amministrative sono adottate alla maggioranza dei voti dei membri permanenti dell’OCPMI. È permessa l’astensione dal voto. A parità di voti, il voto del presidente conta doppio.

Art. 8 Segreteria

La SECO funge da segreteria dell’OCPMI.

La segreteria stabilisce l’ordine del giorno delle sedute sulla base delle consultazioni preliminari e delle proposte formulate dalle unità amministrative rappresentate nell’OCPMI.

Sezione 3 Forum PMI

Art. 9 Compiti

Il Forum PMI svolge i compiti seguenti:

  1. si pronuncia nell’ambito delle procedure di consultazione esprimendo il punto di vista delle PMI;
  2. analizza le regolamentazioni vigenti che causano un considerevole onere amministrativo alle imprese;
  3. propone alle unità amministrative competenti semplificazioni e regolamentazioni alternative.

Art. 10 Composizione

Il Forum PMI si compone di:

  1. un membro della direzione della SECO;
  2. almeno sette imprenditori attivi in settori diversi dell’economia;
  3. un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica;
  4. un rappresentante dei centri di creazione di imprese.

Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza del Forum PMI. 4

Art. 11 Sedute e copresidenza

Il Forum PMI si riunisce di regola sei volte l’anno.

È presieduto congiuntamente da un membro della cerchia degli imprenditori e dal membro della direzione della SECO.

A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Forum PMI anche rappresentanti di altre unità amministrative e di organizzazioni economiche.

Art. 12 Compiti della SECO

La SECO funge da segreteria del Forum PMI.

La SECO svolge i test di compatibilità PMI e le analisi concernenti le regolamentazioni che il Forum PMI è incaricato di esaminare. Di regola coordina i test di compatibilità PMI con le analisi dell’impatto della regolamentazione.

Art. 13 Informazione delle commissioni parlamentari

Il Forum PMI trasmette una copia dei suoi pareri alle commissioni parlamentari interessate.

I membri del Forum PMI sono a disposizione delle commissioni parlamentari per presentare i risultati dei loro lavori.

Sezione 4 Valutazione e rapporto

Art. 14

L’OCPMI e il Forum PMI valutano periodicamente le loro attività.

Una volta per legislatura presentano un rapporto al Consiglio federale e al Parlamento.

Sezione 5 Modifica del diritto vigente

Art. 15

... 5

Sezione 6 Entrata in vigore

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2007.

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