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172.211.31

Ordinanza concernente il Corpo svizzero di aiuto umanitario dell’11 maggio 1988 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Dipartimento federale degli affari esteri,

visto l’articolo 62 della legge sull’organizzazione dell’amministrazione 1 ,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza definisce lo statuto particolare del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) in seno alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). 2

Assicura al Delegato per l’aiuto umanitario e capo del CSA (Delegato) l’autonomia che gli è indispensabile per adempiere i suoi compiti nei limiti delle competenze di cui dispone. 3

Disciplina le questioni relative alle decisioni, alla coordinazione e all’informazione interna.

Art. 24 Mandato generale

Il CSA esegue azioni di salvataggio, fornisce aiuto per sopravvivere, ricostruire le opere distrutte e ripristinare l’infrastruttura e adempie compiti attinenti alla prevenzione delle catastrofi.

Art. 3 Aggregamento

Il CSA 5 è aggregato alla DSC 6 . … 7

Sezione 2 Delegato8

Art. 4 Statuto

Il Delegato è direttamente subordinato al Direttore della DSC 9 .

Nel quadro della presente ordinanza, il Delegato dirige il CSA in modo autonomo e ne assume la responsabilità.

Può indirizzarsi direttamente al Capo del dipartimento e ai direttori degli uffici dipartimentali.

Art. 5 Compiti

Nel campo dell’aiuto umanitario operativo il delegato adempie i compiti seguenti:

  1. assicura la prontezza d’intervento del CSA dal profilo dell’organizzazione, del personale e del materiale;
  2. decide gli interventi del CSA, con riserva dell’articolo 8 capoverso 2;
  3. organizza e sorveglia gli interventi del CSA;
  4. 10 coordina l’aiuto operativo del CSA con l’aiuto umanitario non operativo;
  5. 11 informa il direttore degli interventi e dei lavori in corso;
  6. presiede il comitato consultivo per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero (art. 26 dell’O del 12 dic. 197712 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali);
  7. informa il pubblico sulle attività del CSA;
  8. organizza per il CSA giornate annuali.

I compiti del Delegato nel campo dell’aiuto umanitario non operativo e dell’aiuto alimentare sono regolati in un capitolato d’oneri. 13

Art. 6 Competenze finanziarie per gli interventi del CSA

Per ogni intervento del CSA, il Delegato può contrarre impegni finanziari fino all’ammontare della competenza finanziaria del direttore della DSC secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del 12 dicembre 1977 14 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali.

Art. 7 Competenze decisionali per gli interventi urgenti del CSA

Se dev’essere presa una decisione urgente in seguito a una catastrofe improvvisa, naturale o antropogena, oppure, eccezionalmente, a un’altra situazione improvvisa d’emergenza, il Delegato, nei limiti delle sue competenze finanziarie, decide autonomamente dell’intervento e delle modalità d’esecuzione e ne assume la responsabilità. Se possibile, prima di prendere la decisione, consulta:

  1. il Capo del dipartimento (in casi importanti);
  2. la Direzione politica;
  3. 15 il Direttore della DCS;
  4. 16

Se le persone e direzioni di cui al capoverso 1 non possono essere consultate prima della decisione, il Delegato è tenuto a informarle appena si presenta l’occasione.

17

Una decisione d’intervento è considerata urgente se deve essere presa senza indugio per permettere di salvare persone o di aumentare le loro probabilità di sopravvivenza. Il Delegato decide autonomamente dell’urgenza e assume la responsabilità della propria decisione.

Se la durata di un intervento d’urgenza supera due mesi, il Delegato, a intervalli regolari, informa dell’intervento le persone e direzioni di cui al capoverso 1.

Art. 818 Competenza decisionale nel caso di altri interventi

In caso d’intervento del CSA, il Delegato, nei limiti delle sue competenze finanziarie, decide autonomamente dell’intervento e delle modalità d’esecuzione e ne assume la responsabilità.

Prima della decisione consulta:

  1. il Direttore della DCS;
  2. i capisettore della DCS;
  3. la Direzione politica;
  4. altri servizi federali interessati.

Art. 9 Competenza per la conclusione di accordi

Nel campo dell’aiuto in caso di catastrofe, le competenze del Delegato per concludere contratti sono quelle di cui dispone la DSC in virtù dell’ordinanza del 12 dicembre 1977 19 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali.

Art. 10 Esecuzione di mandati

Il CSA può, nel campo dell’aiuto in caso di catastrofe e della loro prevenzione, eseguire mandati verso pagamento per conto di terzi (Cantoni, comuni, istituzioni private e pubbliche, organizzazioni internazionali). Il Delegato decide dell’accettazione di siffatti mandati, d’intesa col Direttore della DSC.

Sezione 3 Amministrazione

Art. 11

I servizi amministrativi generali del CSA sono riuniti con quelli della DSC nella misura in cui tale fusione sia attuabile e opportuna. Tutti i servizi amministrativi necessari per assicurare la rapidità, la semplicità e la flessibilità degli interventi del CSA sono gestiti dal CSA stesso.

Sezione 4 Entrata in vigore

Art. 12

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1988.