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172.213.80

Ordinanza
concernente lo Stato maggiore Presa d’ostaggi e ricatto

del 25 novembre 1998 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i compiti, le competenze, l’organizzazione e l’intervento dello Stato maggiore speciale Presa di ostaggi e ricatto (SMOR).

Art. 2 Intervento

Lo SMOR interviene per far fronte a una situazione di crisi ricattatoria che:

  1. sia provocata segnatamente dalla perpetrazione o dalla preparazione di un reato che sottostà alla giurisdizione federale; e
  2. metta le autorità della Confederazione o estere in una situazione che le obbliga ad agire.

Lo SMOR può parimenti intervenire, previa intesa con il Cantone interessato, quando importanti interessi della Confederazione siano lesi da altri reati.

Art. 3 Collaborazione

Lo SMOR collabora con gli stati maggiori della Confederazione e dei Cantoni.

Può collaborare anche con analoghi stati maggiori all’estero.

Art. 4 Preparativi per la prontezza d’intervento

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) provvede alla prontezza d’intervento dello SMOR.

Prevede a questo scopo i necessari importi nel suo preventivo.

Sezione 2 Compiti e competenze

Art. 5 Compiti

Lo SMOR elabora a destinazione del Consiglio federale tempestive proposte di soluzione per superare la crisi e prepara corrispondenti misure.

Se per mancanza di tempo non è possibile consultare il Consiglio federale, il capo dello SMOR assume, in via surrogativa, la competenza direttiva e decisionale.

Durante un intervento, lo SMOR deve segnatamente:

  1. prendere i provvedimenti urgenti necessari;
  2. garantire il collegamento con gli stati maggiori della Confederazione, dei Cantoni e dell’estero;
  3. seguire gli sviluppi della crisi e valutare la situazione;
  4. informare il Consiglio federale;
  5. fissare la strategia delle trattative conformemente alle istruzioni del Consiglio federale;
  6. rendere note le condizioni quadro degli interventi;
  7. condurre le trattative o delegarle allo stato maggiore cantonale competente;
  8. informare il pubblico in collaborazione con gli enti competenti;
  9. preparare le decisioni politiche e sottoporre le necessarie proposte al Consiglio federale;
  10. prendere i provvedimenti necessari nell’aviazione civile e negli altri trasporti pubblici;
  11. coordinare gli interventi intercantonali di polizia;
  12. coordinare gli interventi internazionali di polizia;
  13. coordinare gli interventi con quelli dell’esercito.

Lo SMOR provvede a prendere misure collaterali e a sostenere i Cantoni con i mezzi della Confederazione.

Art. 6 Cantoni

I Cantoni risolvono la situazione in loco se:

  1. vi è una possibilità di superare la crisi senza vittime o rischiando un numero minimo di vittime;
  2. non è più possibile attendere per non causare un numero sproporzionato di vittime e vi è grande urgenza; o
  3. l’intervento è stato approvato dallo SMOR.

Nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a e b, gli stati maggiori cantonali consultano lo SMOR nella misura del possibile.

Lo SMOR può eccezionalmente ritardare o vietare interventi.

Se l’evento o l’intervento concerne più luoghi situati in diversi Cantoni, lo SMOR coordina gli interventi degli stati maggiori cantonali.

Sezione 3 Subordinazione, organizzazione e mezzi

Art. 7 Subordinazione

Lo SMOR è subordinato al DFGP.

Art. 8 Organizzazione

Il capo del DFGP:

  1. dirige lo SMOR;
  2. prende le decisioni politiche e consulta in merito il Consiglio federale, se è necessario e se il tempo a disposizione lo permette;
  3. nomina il capo dello SMOR.

Lo SMOR dispone di un’unità permanente e di un Stato maggiore d’intervento 2 .

Art. 9 Unità permanente

L’unità permanente è pronta a intervenire in ogni tempo. Come servizio incaricato delle attività preliminari:

  1. raccoglie e analizza le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti dello SMOR;
  2. allarma il capo dello SMOR, rispettivamente il suo supplente;
  3. convoca il Stato maggiore d’intervento su ordine del capo dello SMOR o del suo supplente.

La funzione di unità permanente è assicurata dall’Ufficio federale di polizia 3 . Quest’ultima gestisce pure il segretariato dello SMOR.

Fino alla convocazione del Stato maggiore d’intervento, l’unità permanente assume l’insieme dei compiti dello SMOR enumerati nell’articolo 5 capoversi 1 e 3.

Art. 10 Stato maggiore d’intervento

Una volta convocato, il Stato maggiore d’intervento assume il più rapidamente possibile l’insieme dei compiti dello SMOR enumerati nell’articolo 5 capoversi 1 e 3.

Sono rappresentati nel Stato maggiore d’intervento:

  1. la Cancelleria federale;
  2. il Dipartimento federale degli affari esteri;
  3. l’Ufficio federale di polizia;
  4. il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
  5. l’Ufficio federale dell’aviazione civile.

Il Stato maggiore d’intervento può far capo a terzi per i bisogni dello SMOR.

Art. 11 Mezzi

In caso di intervento, lo SMOR dispone di particolari locali e equipaggiamenti.

Il DFGP è responsabile della manutenzione dei locali e degli equipaggiamenti e procura gli altri mezzi necessari all’adempimento dei compiti dello SMOR, facendo capo ai servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni e a terzi.

Sezione 4 Informazione

Art. 12 Trasmissione di informazioni

Se è necessario per superare la crisi, lo SMOR può comunicare informazioni agli stati maggiori della Confederazione, dei Cantoni e dell’estero, nonché a terzi interessati.

La comunicazione di dati personali è retta dall’articolo 17 della legge federale del 21 marzo 1997 4 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e dalle relative disposizioni d’esecuzione.

Art. 13 Obbligo di annuncio

Tutti i servizi delle organizzazioni d’allarme della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a trasmettere immediatamente all’unità permanente le notizie di eventi che possono condurre a un intervento dello SMOR.

Art. 14 Banca dati

Per assicurare i contatti in rapporto con gli interventi dello SMOR e il versamento delle indennità, il cognome, il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, la professione, le conoscenze specifiche e la funzione in seno allo stato maggiore dei membri dello SMOR e di terze persone che possono essere mobilitate figurano in una banca dati.

Il DFGP è titolare della banca dati. 5 Solo membri del DFGP o dello SMOR sono abilitati a trattare i dati.

I dati possono essere comunicati agli stati maggiori della Confederazione e dei Cantoni, sempreché sia necessario per superare la crisi.

Sezione 5 Formazione e prontezza d’allerta

Art. 15 Formazione

Lo SMOR è responsabile della formazione dei suoi membri.

Art. 16 Prontezza d’allerta

Lo SMOR assicura la prontezza permanente all’allerta dei suoi membri.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione

Il DFGP esegue la presente ordinanza.

Emana il regolamento SMOR.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.