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172.217.2 OSVo

Ordinanza concernente il servizio di volo presso il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Ordinanza sul servizio di volo, OSVo)

del 4 ottobre 1999 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000 1
sul personale federale, 2

ordina:

Art. 13 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il servizio di volo presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e presso il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Art. 2 Assegnazione al servizio di volo

I collaboratori dell’UFAC e del SISI4 sono assegnati al servizio di volo al fine di eseguire voli di servizio se:

  1. per adempiere i loro compiti devono esercitare un’attività aeronautica o disporre di esperienza recente in questo campo, e
  2. hanno assolto una formazione aeronautica di base.

Essi sono prosciolti dal servizio di volo alla fine dell’anno civile se:

  1. non soddisfano più i presupposti di cui al capoverso 1;
  2. perdono definitivamente il brevetto di pilota.

Art. 3 Voli di servizio

Sono considerati voli di servizio i voli:

  1. destinati a compiere immediatamente una missione nell’ambito del lavoro;
  2. intesi a far superare gli esami ufficiali del personale navigante;
  3. che servono all’esame ufficiale del materiale aeronautico;
  4. per i viaggi di servizio, nonché i voli d’allenamento e d’istruzione volti a mantenere o a migliorare il livello di formazione richiesto per svolgere l’attività professionale.

Art. 4 Formazione e perfezionamento professionali

L’UFAC è autorizzato a conferire ai propri istruttori di volo il compito di formare e perfezionare il proprio personale e quello del SISI.

La formazione e il perfezionamento dei collaboratori avvengono in funzione delle esigenze richieste per adempiere i compiti.

Art. 5 Rimborso delle spese di formazione

I collaboratori che sciolgono il rapporto di servizio di propria iniziativa o che sono licenziati per loro colpa sono tenuti a rimborsare le spese di formazione, conformemente alle norme vigenti nell’Amministrazione generale della Confederazione.

Art. 65 Scioglimento del rapporto di servizio

Se piloti la cui principale attività aeronautica consiste nell’effettuare voli di servizio giusta l’articolo 3 lettere a e b devono abbandonare il servizio di volo per motivi medico-aeronautici e non è possibile affidare loro un altro compito ragionevolmente esigibile, si applicano gli articoli 51–59, 62, 63 e 65–79 del regolamento previdenziale del 15 giugno 2007 6 per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.

Art. 7 Indennità e assunzione dei costi

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplina il versamento di indennità entro i limiti fissati nelle disposizioni applicabili al personale federale.

I membri del servizio di volo possono ottenere a titolo gratuito il rilascio e il rinnovo degli attestati richiesti; il datore di lavoro assume i costi dei controlli di medicina aeronautica.

Art. 8 Materiale aeronautico

La Confederazione fornisce il materiale aeronautico necessario per i voli di servizio. La responsabilità dell’esercente incombe all’UFAC; per taluni aeromobili, essa può essere conferita al SISI.

L’UFAC e il SISI allestiscono un piano pluriennale affinché la flotta degli aeromobili resti moderna e conforme alle necessità.

L’UFAC e il SISI possono locare presso terzi il materiale aeronautico di cui non dispongono al momento.

Art. 9 Regolamento relativo al servizio di volo

L’UFAC e il SISI emanano un regolamento comune relativo al servizio di volo. Tale regolamento disciplina l’organizzazione del servizio, le operazioni di volo, l’impiego dei mezzi, le condizioni per prendere a bordo passeggeri, l’assegnazione di crediti destinati alla formazione e al perfezionamento, nonché i controlli del servizio di volo.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto del Consiglio federale del 19 maggio 1971 7 sul servizio di volo presso il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia è abrogato.

Art. 11 Modifica del diritto vigente

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Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° ottobre 1999.