(art. 4 e 5 LPers)
I datori di lavoro rendono pubblici i loro obiettivi, misure e strumenti di politica del personale importanti dal punto di vista politico, finanziario o economico e rendono conto della loro attuazione (reporting) affinché Consiglio federale e Assemblea federale possano verificare:
- se gli obiettivi fissati nella LPers possono essere conseguiti;
- in che misura gli obiettivi fissati nella LPers sono stati conseguiti;
- se i mezzi impiegati sono appropriati.
I datori di lavoro rendono conto in particolare:
- degli aspetti quantitativi e qualitativi della gestione del personale;
- dei cambiamenti pianificati e dei cambiamenti effettivamente subentrati nel campo del personale.
Il Dipartimento federale delle finanze può domandare altri dati significativi di politica del personale.
Fanno rapporto:
- le Ferrovie federali svizzere (FFS) al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni;
- il Consiglio dei PF al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca;
- le unità centralizzate e decentralizzate dell’Amministrazione federale al dipartimento al quale sono aggregate o alla Cancelleria federale.
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I dipartimenti e la Cancelleria federale forniscono all’Ufficio federale del personale le indicazioni necessarie per il rendiconto. L’Ufficio valuta le indicazioni in funzione della loro portata strategica e le correla agli sviluppi in materia economica e sociale, affinché il Consiglio federale possa attuare una politica lungimirante in materia di personale.
Il Consiglio federale fornisce un rapporto all’Assemblea federale nell’ambito dell’accordo previsto dall’articolo 5 capoverso 1 LPers. Integra pure nel suo rapporto le indicazioni convenute con le commissioni parlamentari di vigilanza concernenti il personale dei tribunali della Confederazione, dei Servizi del Parlamento, del Ministero pubblico della Confederazione e dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.