La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro:
- del personale delle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale e delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA);
- del personale delle unità amministrative autonome sul piano organizzativo dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’allegato 1 OLOGA, che è assunto in virtù della LPers e che non dispone di uno statuto secondo l’articolo 37 capoverso 3 LPers;
- dei procuratori pubblici e dei collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione di cui all’articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 20103 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP);
- del personale della segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
- 4 del personale dei Servizi del Parlamento, per quanto l’Assemblea federale non emani disposizioni completive o divergenti;5
Non sottostanno alla presente ordinanza:
- il personale assoggettato al Codice delle obbligazioni (CO)6 (art. 6 cpv. 5 e 6 LPers);
- il personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all’estero sulla base di un contratto di diritto privato;
- 7 il personale del settore dei PF;
- gli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale;
- il personale che sottostà alla legge federale del 20 marzo 19819 sul lavoro a domicilio;
- 10 il personale secondo l’ordinanza del 2 dicembre 200511 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA).
Nella presente ordinanza il termine «Dipartimento» designa i Dipartimenti e la Cancelleria federale.
Il Ministero pubblico della Confederazione, l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e l’Assemblea federale per il personale dei Servizi del Parlamento in quanto datori di lavoro non sono vincolati alle norme o alle istruzioni del Consiglio federale. Per il loro personale essi si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti e prendono le decisioni del datore di lavoro. 12
La politica del personale del Consiglio federale e del il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è determinante per il Ministero pubblico della Confederazione e per l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, a meno che la particolare funzione o posizione di queste autorità non renda necessario un regime diverso. 13