Durante il congedo, l’impiegato può restare assicurato alla Cassa pensioni federale. Se resta assicurato, paga non soltanto il contributo dell’impiegato, bensì anche quello del datore di lavoro. I contributi sono calcolati in base allo stipendio assicurato riscosso al momento del congedo.
Se dopo il congedo l’impiegato è reintegrato in una unità dell’Amministrazione federale, i contributi che ha versato alla cassa pensioni dell’organizzazione internazionale, e che gli sono restituiti alla fine del congedo, devono essere versati alla Cassa pensioni federale sotto forma di capitale di libero passaggio.
L’impiegato in congedo che non ha la possibilità di aderire all’assicurazione AVS/ AI facoltativa o volontaria può contrarre un’assicurazione, per la durata del congedo, presso un’istituzione di assicurazione sulla vita sottoposta a sorveglianza. Il contratto deve coprire i rischi vecchiaia, invalidità e decesso in base allo stipendio per il quale l’impiegato era assicurato al momento del congedo. Devono essere prese in considerazione l’eventuale perdita, per il fatto del cambiamento di domicilio, di una previdenza vincolata che rientra nell’ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), nonché la previdenza offerta agli impiegati dall’organizzazione internazionale e, eventualmente, dallo Stato ospite di questa organizzazione.
La Segreteria generale del DFAE emana le direttive e le istruzioni necessarie al coordinamento e all’esecuzione dell’assicurazione di cui nel capoverso 3.