La presente ordinanza è applicabile agli impiegati che hanno esercitato una delle funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere a e c OPers e che inizieranno il congedo di prepensionamento a partire dal 1° luglio 2015.
Non è applicabile agli impiegati di cui all’articolo 116 c capoverso 2 OPers.