La presente ordinanza disciplina l’indennizzo dell’istruzione, delle esercitazioni e degli interventi (servizi) dei membri dei pompieri d’esercizio del DDPS.
172.220.111.342.3
Ordinanza del DDPS sull’indennizzo dei servizi pompieri d’esercizio degli impiegati del DDPS (Ordinanza sull’indennizzo dei pompieri d’esercizio)
del 25 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2014)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS);
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
visto l’articolo 48 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale
federale,
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Principi
In linea di principio i servizi dei membri dei pompieri d’esercizio sono prestati durante il tempo di lavoro ordinario.
I servizi prestati al di fuori del tempo di lavoro sono indennizzati con un’indennità speciale (soldo dei pompieri).
Il tempo di servizio comincia con l’inizio dell’istruzione o dell’esercitazione conformemente al programma, nel caso di interventi effettivi o di esercitazioni d’allarme con la chiamata o l’allarme. Esso termina con la conclusione del servizio in uniforme.
I quadri ricevono inoltre un importo forfettario annuo quale indennizzo di funzione e di compensazione delle piccole spese non conteggiabili. Sono esclusi i comandanti pompieri d’esercizio del Centro logistico dell’esercito.
Art. 3 Competenza
Il servizio specializzato protezione antincendio della Base logistica dell’esercito (servizio specializzato) iscrive a preventivo e gestisce i crediti destinati all’indennizzo dei servizi dei membri dei pompieri d’esercizio.
Art. 4 Indennizzo
I servizi seguenti sono prestati al di fuori del tempo di lavoro e indennizzati con il soldo dei pompieri:
- rapporti esterni dei quadri, quali rapporti e assemblee cantonali, regionali, locali e in seno ad associazioni; è indennizzata solo la parte ufficiale del rapporto o dell’assemblea;
- ispezioni ordinate dal servizio specializzato;
- servizi supplementari ordinati dalla direzione o autorizzati dal servizio specializzato;
- esercitazioni secondo il programma annuale, compresi i lavori di ristabilimento.
I servizi seguenti sono prestati come tempo di lavoro e non sono indennizzati con il soldo dei pompieri:
- corsi per pompieri organizzati dal DDPS;
- corsi per pompieri organizzati dalla Coordinazione Svizzera dei Pompieri;
- corsi cantonali per pompieri;
- preparativi dei quadri per i servizi;
- lavori di ristabilimento nei giorni successivi all’istruzione e alle esercitazioni;
- rapporti interni dei quadri;
- interventi effettivi, compresi i lavori di ristabilimento;
- esercitazioni d’allarme;
- esercitazioni secondo il programma annuale, compresi i lavori di ristabilimento.
Art. 5 Ammontare del soldo dei pompieri
Il soldo dei pompieri per le prime tre ore consecutive ammonta a 45 franchi l’ora. Per ogni ora supplementare immediatamente successiva ammonta a 25 franchi l’ora. Le frazioni di ora sono arrotondate per eccesso alla mezzora e indennizzate proporzionalmente.
Se un servizio dura più di sette ore consecutive è corrisposto un importo forfettario giornaliero pari a 250 franchi.
L’importo forfettario annuo per i quadri si fonda sugli importi stabiliti nell’allegato.
Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DDPS del 5 settembre 2006 2 sull’indennizzo dei servizi pompieri di stabilimento degli impiegati del DDPS è abrogata.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Allegato
(art. 5 cpv. 3)
Importi forfettari annui per i quadri
Gli importi forfettari annui per i quadri ammontano a:
Funzione | CHF |
| 1000.– |
| 800.– |
| 600.– |
| 400.– |
| 400.– |
| 200.– |
| 200.– |
| 100.– |
|
|
2 In caso di doppia funzione è corrisposta l’indennità più elevata, più 200 franchi.