Alle persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 che hanno compiuto il 50° anno di età o prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020 rimane applicabile il diritto anteriore.
Alle persone appartenenti al più tardi dal 30 aprile 2019 a particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 e che non hanno né compiuto il 50° anno di età né prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020, il diritto anteriore rimane applicabile fino al 31 dicembre 2019.
Le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 lettere a e d che hanno compiuto il 50° anno di età o prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020 possono chiedere per scritto all’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 OPers , entro il 30 novembre 2019, l’assoggettamento al nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2020.
Le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 lettere a, b e d che non hanno né compiuto il 50° anno di età né prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020, ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro in funzione degli anni di servizio prestati, come da allegato.
Le persone appartenenti a particolari categorie di personale che conformemente al capoverso 3 hanno richiesto l’assoggettamento al nuovo diritto ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro in funzione degli anni di servizio prestati, come da allegato.
Gli anni di servizio calcolati in base ai capoversi 4 e 5 sono arrotondati al successivo anno intero.