La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali dei candidati, degli impiegati e degli ex impiegati dell’Amministrazione federale di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale, escluso il settore dei PF, nonché di quelli:
- del personale sottoposto al diritto delle obbligazioni5 (art. 6 cpv. 5 e art. 6 LPers);
- del personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all’estero sulla base di un contratto di diritto privato;
- delle persone in formazione che sottostanno alla legge del 13 dicembre 20026 sulla formazione professionale;
- del personale secondo l’ordinanza del 2 dicembre 20057 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA).
I capitoli 4 e 6 della presente ordinanza sono applicabili inoltre alle persone che hanno stipulato un mandato o sono state assunte mediante un contratto di fornitura di personale a prestito con l’Amministrazione federale nonché ai consoli onorari. 8
La presente ordinanza non è applicabile nei casi in cui la legge federale del 3 ottobre 2008 9 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM) e l’ordinanza del 16 dicembre 2009 10 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (OSIM) dispongono altrimenti sul trattamento dei dati personali di candidati o di impiegati ed ex impiegati del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). 11