La presente ordinanza è applicabile esclusivamente al personale addetto alla pulizia giornaliera (personale addetto alle pulizie di manutenzione) delle unità amministrative dell’Amministrazione federale secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 4 sul personale federale (OPers). 5
Per quanto la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’OPers e dell’ordinanza del 3 luglio 2001 6 sulla protezione dei dati personali nell’Amministrazione federale.