Lexipedia

172.220.111.9 OPers-PRA

Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA)

del 2 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000 1 sul personale
federale (LPers);
visto l’articolo 48 a della legge federale del 21 marzo 1997 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 3 ;
visto l’articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976 4 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali;
visto l’articolo 18 del decreto federale del 24 marzo 1995 5 concernente la
cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;
in esecuzione della legge federale del 19 dicembre 2003 6 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo,

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. 7 il rapporto di lavoro del personale impiegato per la promozione civile della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo, l’aiuto umanitario della Confederazione e l’istruzione di truppe straniere all’estero;
  2. 8 la preparazione degli impieghi nonché il reclutamento e la formazione del personale;
  3. le competenze relative alla conclusione di convenzioni nel settore della promozione civile della pace, del rafforzamento dei diritti dell’uomo e dell’aiuto umanitario.

Art. 29 Diritto applicabile

Oltre alle presenti disposizioni si applicano per analogia gli articoli 3, 9, 25, 27, 29–31 a , 35, 36, 38 a , 44, 44 a , 51, 51 a , 56–60, 60 b , 61−63, 77, 80, 88 a , 88 b , 91–103 a e 113 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 10 sul personale federale (OPers). 11

Se il rapporto di lavoro del personale messo a disposizione è disciplinato da un’organizzazione internazionale o da terzi, il servizio competente precisa nel contratto di lavoro il diritto applicabile.

Art. 3 Impieghi

Gli impieghi di personale a favore della promozione civile della pace, del rafforzamento dei diritti dell’uomo e dell’aiuto umanitario della Confederazione (impieghi) vengono effettuati nell’ambito della politica estera, di pace e di sicurezza della Svizzera.

Possono essere organizzati sotto forma di azioni e operazioni civili, militari o civili-militari.

Gli impieghi vengono effettuati in tenuta civile o militare.

Art. 4 Competenze

I servizi competenti per decidere in qualità di datori di lavoro e assistere le persone occupate negli impieghi vengono designati dai seguenti dipartimenti:

  1. 12 il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per gli impieghi civili, inclusi gli impieghi di personale di polizia, e per la parte civile degli impieghi civili-militari;
  2. il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DPPS) per gli impieghi militari e per la parte militare degli impieghi civili-militari; alla presente ordinanza non sono soggetti i militari che prestano servizio di promovimento della pace in base all’articolo 65a capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995;
  3. 13 ...
  4. 14 il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d’intesa con il DFAE, per gli impieghi del personale dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini15.

Il DFAE coordina le questioni di politica estera connesse con gli impieghi e partecipa al trattamento delle questioni relative alla situazione internazionale e al diritto internazionale.

Art. 5 Delega di compiti

Il DFAE può delegare a persone giuridiche del diritto privato o pubblico o a persone fisiche mansioni esecutive connesse con gli impieghi civili.

Art. 6 Conclusione di trattati internazionali

Il DFAE è autorizzato a concludere con Stati o organizzazioni internazionali trattati internazionali in merito alla partecipazione della Svizzera a missioni di promozione civile della pace, all’invio di esperti e all’impiego dei fondi provenienti dai crediti d’impegno. 16

I seguenti uffici sono autorizzati a concludere trattati internazionali in merito a questioni tecniche e amministrative inerenti al proprio settore di attività:

  1. 17 la Segreteria di Stato del DFAE18 nell’ambito della promozione civile della pace e del rafforzamento dei diritti dell’uomo, incluso l’invio di specialisti nell’ambito degli impieghi di polizia a carattere internazionale;
  2. la Direzione dello sviluppo e della cooperazione del DFAE in virtù dell’articolo 21 dell’ordinanza del 12 dicembre 197719 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali e dell’articolo 11 del decreto federale del 24 dicembre 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;
  3. 20 l’Aggruppamento Difesa e il Settore politica di sicurezza del DDPS nell’ambito dei rispettivi compiti;
  4. 21 l’l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini del DFF per l’impiego del proprio personale;
  5. 22 ...

Capitolo 2 Politica del personale

Art. 6a23 Reclutamento e esame dell’idoneità

Il servizio competente è responsabile del reclutamento del personale. Determina la procedura di reclutamento e definisce i criteri relativi all’idoneità e ai requisiti.

Può svolgere esami dell’idoneità.

Art. 7 Preparazione all’impiego24

Il servizio competente prepara il personale all’impiego. Secondo i contenuti, la natura e l’urgenza dell’impiego, tale preparazione può consistere in misure d’introduzione e di formazione. Gli aspetti della preparazione all’impiego rilevanti per la sicurezza possono essere considerati anche per le persone di accompagnamento (coniuge, partner registrato o convivente) e i figli, se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare. 25

La formazione procura le conoscenze necessarie sull’impiego, sul mandato e sull’organizzazione partner. Deve essere seguita dai candidati a meno che posseggano già le conoscenze richieste. La formazione ultimata con successo costituisce il presupposto a un’assunzione definitiva.

Qualora la formazione del personale sia impartita da altri dipartimenti, il DFAE vi collabora in caso di necessità.

La formazione è impartita in Svizzera o all’estero.

Il servizio competente determina l’ammontare dell’indennità per la formazione.

Art. 8 Documenti di viaggio e di legittimazione

Il servizio competente, in collaborazione con il DFAE, procura i documenti di viaggio e di legittimazione necessari.

Art. 926 Conferimento di grado per una determinata durata

Il conferimento di grado per la durata dell’impiego è retto dall’articolo 75 dell’ordinanza del 22 novembre 2017 27 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 1028

Art. 11 Visita medica

La persona in via d’assunzione deve compilare un questionario medico. Deve sottoporsi alle visite mediche e ai trattamenti profilattici e terapeutici ritenuti necessari dal servizio medico dell’Amministrazione federale 29 o dal servizio competente per l’impiego. 30

Capitolo 3 Inizio del rapporto di lavoro

Art. 12 Inizio del rapporto di lavoro

Il personale viene assunto con un contratto di diritto pubblico di durata determinata o indeterminata.

In caso d’impiego, gli impiegati della Confederazione vengono assunti a tempo determinato. Il loro precedente rapporto d’impiego viene mantenuto. Le parti interessate concordano le condizioni. In caso d’impiego si applicano le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 13 Condizioni particolari

Il servizio competente può vincolare il contratto di lavoro alla condizione che il candidato rinunci a farsi accompagnare durante l’impiego dalla persona di accompagnamento e dai figli. Esso tiene conto della durata dell’impiego, della sicurezza e delle condizioni di vita e di lavoro nel luogo d’impiego, nonché delle opportunità di formazione per i figli. La possibilità di operare un ricongiungimento familiare è menzionata espressamente nel contratto. 31

Se necessario all’adempimento di compiti di sovranità nazionale, il servizio competente può riservare l’assunzione alle persone di nazionalità svizzera.

Capitolo 4 Prestazioni del datore di lavoro

Sezione 1 Stipendio

Art. 14 Valutazione della funzione

I criteri determinanti per la valutazione della funzione sono la formazione preliminare richiesta, l’entità dei compiti e il livello delle esigenze, responsabilità e rischi inerenti alla funzione.

Il dipartimento competente assegna ogni funzione a una classe di stipendio. La valutazione delle funzioni della classe di stipendio 32 o di una classe superiore sottostà all’approvazione del DFF. 32

... 33

Per le persone impiegate a tempo determinato e a scopo di formazione, valgono le disposizioni del DFF per i praticanti.

Art. 15 Determinazione dello stipendio

Il servizio competente stabilisce lo stipendio individuale tenendo conto adeguatamente della funzione, della formazione e dell’esperienza professionale e personale del candidato, nonché della situazione del mercato del lavoro.

Se la persona assunta continua a ricevere lo stipendio da un altro datore di lavoro, il servizio competente può rimborsare a quest’ultimo lo stipendio che spetterebbe all’impiegato, per un importo tuttavia non superiore allo stipendio versato dall’altro datore di lavoro.

Se l’inizio di un impiego è differito o se un impiego termina prima del previsto senza colpa da parte della persona assunta, il servizio competente può affidare a quest’ultima altri compiti ragionevolmente accettabili. Viene dedotto l’eventuale reddito da altre attività lucrative.

Art. 16 Aumenti di stipendio

Il servizio competente può concedere aumenti di stipendio in caso di impieghi di durata almeno pari a un anno oppure se la persona assume una funzione attribuita a una classe di stipendio superiore. 34

Gli aumenti di stipendio non possono superare l’evoluzione prevista dall’articolo 39 capoverso 3 OPers 35 per il livello di valutazione 3. Quando la persona assume una funzione attribuita a una classe di stipendio superiore, il servizio competente può derogare a questa regola se lo stipendio non corrisponde al valore effettivo della funzione. 36

Lo stipendio degli impiegati della Confederazione ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 viene aumentato conformemente al capoverso 2 solo se l’impiego si protrae oltre la fine dell’anno. L’aumento di stipendio ha effetto a partire dal 1° gennaio. Rimane salva l’approvazione del dipartimento da cui proviene l’impiegato.

Sezione 2 Supplementi di stipendio

Art. 17 Indennità di funzione

L’indennità di funzione può essere accordata a chi adempie compiti particolarmente esigenti, senza che tuttavia si giustifichi l’attribuzione durevole a una classe di stipendio superiore.

Le indennità di funzione non possono superare la differenza fra l’importo massimo della classe di stipendio stabilita dal contratto di lavoro o dallo stipendio individuale e lo stipendio massimo previsto per la funzione superiore.

Art. 18 Indennità d’impiego

Per ogni impiego può essere corrisposta un’indennità d’impiego.

Essa costituisce un indennizzo per le condizioni particolari d’impiego come disponibilità permanente, isolamento, clima e privazioni nonché una compensazione materiale per i costi supplementari connessi con l’impiego.

Il dipartimento competente ne stabilisce l’ammontare previo coordinamento con gli altri dipartimenti. L’importo non deve superare i 900 franchi al mese. 37

... 38

Art. 19 Indennità di rischio

In caso di elevato rischio per la vita e l’integrità fisica può essere corrisposta un’indennità di rischio.

Il dipartimento competente ne stabilisce l’ammontare previo coordinamento con gli altri dipartimenti. L’importo non deve sperare i 900 franchi al mese. 39

... 40

Art. 2041 Indennità versate da terzi

Le indennità versate da un Paese, da un’organizzazione internazionale o da terzi devono essere comunicate senza indugio al servizio competente e vengono computate con quelle previste dalla presente ordinanza e dagli articoli 44, 51 e 51 a OPers 42 .

Sezione 3 Prestazioni sociali

Art. 21 Cassa pensione43

Per la durata del rapporto di lavoro, il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA conformemente alle disposizioni del regolamento previdenziale del 15 giugno 2007 44 per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.

Se il salario annuo determinante di un dipendente della Confederazione subisce una modifica a causa di un impiego, il guadagno assicurato è nuovamente stabilito indipendentemente dalla durata dell’impiego.

Se l’impiego dura al massimo tre mesi e la persona assunta è assicurata presso un altro istituto di previdenza, il servizio competente versa i contributi del datore di lavoro all’altro istituto di previdenza, sempre che il relativo regolamento lo consenta, ma al massimo fino all’importo che altrimenti dovrebbe versare a PUBLICA per il membro interessato.

Le indennità versate da terzi ai sensi dell’articolo 20 non sono assicurate da PUBLICA.

Art. 22 Assicurazione

Il personale è assicurato contro le malattie e gli incidenti secondo la legge federale del 19 giugno 1992 45 sull’assicurazione militare.

Il DFAE coordina, d’intesa con l’AFF, prestazioni complementari adeguate per i rischi relativi ai costi di cura, invalidità e morte non compresi nelle prestazioni dell’assicurazione militare. 46

Sezione 4 Orario di lavoro, vacanze, congedi

Art. 23 Orario di lavoro

L’orario di lavoro e il piano di servizio dipendono dalle esigenze dell’impiego. Il piano di servizio viene stabilito per la regione d’impiego dal servizio competente.

Art. 24 Vacanze

Ogni anno civile il personale ha diritto a:

  1. sei settimane di vacanza fino all’anno civile incluso in cui compie il 49° anno di età;
  2. sette settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compie il 50° anno di età.47

Con questo diritto sono compensati i giorni festivi nel luogo d’impiego. I giorni festivi ufficiali svizzeri che cadono in un giorno lavorativo possono essere compensati mediante tempo libero, sempre che le esigenze di servizio lo consentano.

Se un altro Paese, un’organizzazione internazionale oppure terzi concedono meno vacanze rispetto a quanto previsto dal capoverso 1, il servizio competente provvede a compensare la differenza.

Le vacanze vanno prese nel periodo di validità del rapporto di lavoro e non vengono compensate con prestazioni in denaro o con altre agevolazioni. In casi debitamente motivati il servizio competente può autorizzare eccezioni.

Art. 25 Viaggi di vacanza

Il personale ha diritto a due viaggi di vacanza pagati ogni 12 mesi di impiego all’estero. Il primo viaggio può essere effettuato dopo tre mesi completi d’impiego.

Per impieghi che non implicano condizioni di vita e di lavoro particolarmente difficili, il servizio competente può ridurre il diritto di cui al capoverso 1 a un solo viaggio di vacanza pagato ogni 12 mesi di impiego all’estero.

Il diritto ai viaggi di vacanza si estingue con il sorgere di un nuovo diritto o con la conclusione dell’impiego.

Il servizio competente assume i seguenti costi del viaggio di vacanza diretto:

  1. per principio: i costi di un viaggio tra il luogo d’impiego e il paese di domicilio o di provenienza;
  2. se la destinazione non coincide con il Paese di domicilio o di provenienza: al massimo i costi di un volo diretto per la Svizzera.48

I giustificativi del viaggio di vacanza di cui al capoverso 4 devono essere prodotti in ogni caso. Si applicano i prezzi di riferimento della Centrale viaggi della Confederazione per un viaggio al prezzo più conveniente in classe economica. È fatto salvo l’articolo 29 capoverso 3. 49

Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, le persone di accompagnamento e i figli hanno diritto a un viaggio di vacanza pagato ogni 12 mesi di impiego all’estero. I costi del viaggio sono assunti nei limiti fissati ai capoversi 4 e 4 bis . 50

Se un altro Paese, un’organizzazione internazionale oppure terzi accordano già viaggi di vacanza pagati, il diritto ai viaggi di vacanza pagati viene ridotto in modo corrispondente.

Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, il servizio competente può decidere di pagare, al posto di un viaggio di vacanza per la persona assunta, il viaggio di una persona di accompagnamento o di un figlio in visita nel luogo d’impiego. I costi del viaggio sono assunti nei limiti fissati ai capoversi 4 e 4 bis . 51

Art. 26 Congedi pagati52

Il personale ha diritto al massimo a:

  1. due giorni lavorativi per fare e disfare i bagagli, sia all’inizio che al termine dell’impiego;
  2. 53 un giorno lavorativo per il proprio matrimonio, compreso il matrimonio civile, o per la registrazione dell’unione domestica;
  3. 54 ...
  4. 55 tre giorni lavorativi per organizzare la cura di familiari (coniuge, partner registrato, convivente, figli o genitori) colpiti inaspettatamente da una malattia grave o da un infortunio;
  5. 56 tre giorni lavorativi per il decesso di un familiare di cui alla lettera d;
  6. fino a un giorno di lavoro per la partecipazione ai funerali di un altro parente o di terzi;
  7. il tempo necessario in caso di convocazione da parte delle autorità, se non si tratta di una questione privata;
  8. 57 gli stessi giorni di congedo, per numero e frequenza, concessi sul luogo d’impiego dalle organizzazioni internazionali, allo scopo di riprendersi dal lavoro svolto in condizioni particolarmente difficili e gravose;
  9. 58 gli stessi giorni di congedo, per numero e frequenza, concessi sul luogo d’impiego dal servizio competente nel caso di impieghi bilaterali, allo scopo di riprendersi dal lavoro svolto in condizioni particolarmente difficili e gravose.

Art. 27 Viaggi connessi a congedi pagati59

Il servizio competente può assumere i costi di viaggio nei casi di cui all’articolo 26 lettere c–e e g. Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, i costi di viaggio sostenuti dagli accompagnatori e dai figli possono essere rimborsati se comprovati.

Per i congedi ai sensi dell’articolo 26 lettere h e i, il servizio competente può scegliere un luogo di riposo per la persona assunta e rimborsarle i costi di viaggio. 60

Per il calcolo dei costi di viaggio si applica per analogia l’articolo 25 capoverso 4.

Sezione 5 Altre prestazioni del datore di lavoro

Art. 28 Equipaggiamento personale

Il servizio competente determina l’equipaggiamento messo a disposizione dalla Confederazione.

Esso organizza il trasporto e ne copre le spese effettive secondo l’allegato 1. 61

Art. 29 Spese di viaggio

Il servizio competente assume i costi del viaggio diretto andata e ritorno. Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, assume anche i costi comprovati del viaggio della persona di accompagnamento e dei figli. Questi costi sono calcolati in conformità degli articoli 45, 46 e 47 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 62 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers). 63

Se i costi effettivi di un viaggio autorizzato con il proprio veicolo superano, pernottamenti e pasti compresi, i costi del volo diretto, il servizio competente versa al massimo l’importo corrispondente al prezzo del biglietto d’aereo conformemente al capoverso 1.

Il servizio competente non assume costi di viaggio quando è data la possibilità di viaggiare gratuitamente.

Art. 3064 Spese per il trasporto degli effetti personali

A seconda della durata dell’impiego e delle condizioni vigenti sul posto, gli effetti personali possono essere trasportati sotto forma di bagaglio accompagnato o in eccedenza, oppure come merce. Essi comprendono sia materiale per l’impiego e la formazione messo a disposizione dal servizio competente sia oggetti privati.

Il servizio competente organizza e assume i costi effettivi del trasporto degli effetti personali appartenenti all’impiegato e, se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare, alla persona di accompagnamento e ai figli.

Le modalità e l’entità del trasporto sono determinati in base all’allegato 1.

I bagagli immediatamente necessari sul luogo d’impiego possono essere trasportati come bagaglio in eccedenza fino a un massimo di 50 kg.

Art. 31 Spese di vitto e alloggio

Il servizio competente può rimborsare integralmente o parzialmente le spese effettive di un alloggio appropriato e usuale per il luogo.

Le spese d’alloggio in albergo sono pagate solo nei primi 60 giorni d’impiego. È possibile derogare a questo termine per motivi di sicurezza o se le circostanze lo richiedono.

Il servizio competente può versare un’indennità giornaliera per il vitto che corrisponda ai costi abituali locali. L’indennità è ridotta a partire dal 61° giorno d’impiego. 65

Il servizio competente non assume o assume solo una parte dei costi di vitto e alloggio delle persone assunte che prendono domicilio nel luogo d’impiego.

Art. 3266 Costi dei viaggi di servizio ordinati

Per il rimborso dei costi dei viaggi di servizio ordinati del personale si applicano gli articoli 29 e 30 capoversi 1 e 2.

Art. 33 Costi di formazione dei figli

Il servizio competente assume i costi effettivi della formazione dei figli fino ad un massimo di 24 000 franchi all’anno per figlio se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego ed è versato un assegno familiare conformemente all’articolo 51 OPers 67 . 68

Si applicano per analogia gli articoli 128 e 129 dell’ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002 69 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE).

Art. 34 Costi accessori

Il servizio competente può rifondere un importo massimo di 450 franchi al mese per costi accessori. Costi accessori sono rimborsati soltanto se non vengono versate indennità per vitto e alloggio e se la persona assunta non ha preso domicilio nel luogo d’impiego.

Art. 35 Altre indennità

Durante l’impiego, possono essere indennizzati il danneggiamento, il furto o la perdita di oggetti appartenenti alla persona assunta, senza che questa ne abbia colpa alcuna, fino a un importo di 5000 franchi se i danni non sono coperti dall’assicurazione militare, da un’assicurazione privata o dalla responsabilità civile di terzi.

... 70

Su richiesta il servizio competente può rifondere a chi esercita un’attività indipendente le spese comprovate derivanti dal mantenimento del proprio ufficio o studio durante il periodo d’impiego. Il servizio competente determina caso per caso il contributo mensile. Detto contributo non può superare i 6000 franchi al mese ed è concesso al massimo per un anno. 71

Art. 36 Indennità versate da terzi

Se un altro Paese, un’organizzazione internazionale o terzi assumono una parte dei costi di cui agli articoli 28–35, il servizio competente va informato senza indugio. Queste indennità vengono compensate con le prestazioni previste dalla presente ordinanza.

Capitolo 5 Obblighi del personale

Art. 37 Responsabilità

La responsabilità per danni e quella penale sono rette dalla legge del 14 marzo 1958 72 sulla responsabilità nonché, per le persone attive in un impiego militare, dalla legge militare del 3 febbraio 1995 e dal codice penale militare del 13 giugno 1927 73 .

Art. 38 Segreto d’ufficio

Il servizio competente può autorizzare le persone che partecipano o che hanno partecipato a un impiego a divulgare esperienze di servizio. Gli interessi della Confederazione e di altri Paesi o organizzazioni coinvolti nell’impiego devono essere salvaguardati all’atto del rilascio dell’autorizzazione nonché dal resoconto da parte del personale.

Il contratto di lavoro deve rendere attente le persone assunte sulle conseguenze penali e disciplinari che la violazione del segreto d’ufficio comporta.

Art. 3974

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 40 Esecuzione

I dipartimenti competenti emanano le disposizioni esecutive valide per il proprio settore ed eseguono la presente ordinanza.

Art. 41 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 24 aprile 1996 75 sull’impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici è abrogata.

Art. 42 Modifica del diritto vigente

... 76

Art. 4377

Art. 44 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Allegato 178

(art. 28 cpv. 2 e 30 cpv. 3)

Trasporto di effetti personali*
1. Paese di provenienza o di domicilio** – Paese d’impiego

Durata dell’impiego*** / persona

fino a
tre mesi

più di tre mesi
e fino a un anno

più di un anno
e fino a due anni

più di due anni

per ogni persona adulta

25 kg / 0,6 m3 trasporto aereo

120 kg / 0,72 m3 trasporto aereo

260 kg / 1,56 m3
trasporto aereo

600 kg / 3,6 m3 trasporto aereo

  1. oppure

50 kg / 0,6 m3 trasporto terrestre

200 kg / 1,2 m3 trasporto terrestre

500 kg trasporto marittimo o terrestre**** + 50 kg / 0,6 m3
trasporto aereo

1000 kg trasporto marittimo o terrestre**** + 50 kg / 0,6 m3
trasporto aereo

per ogni bambino

60 kg / 0,6 m3 trasporto aereo

130 kg / 0,78 m3 trasporto aereo

300kg / 1,8 m3 trasporto aereo

  1. oppure

250 kg trasporto marittimo o terrestre*****
+ 50 kg / 0,6 m3
trasporto aereo

500 kg trasporto marittimo o terrestre***** +50 kg / 0,6 m3
trasporto aereo

2. Paese d’impiego – Paese di provenienza o di domicilio**/ Paese d’impiego – Paese d’impiego

Durata dell’impiego***/ persona

fino a
tre mesi

più di tre mesi
e fino a un anno

più di un anno
e fino a due anni

più di due anni

per ogni persona adulta

30 kg / 0,6 m3 trasporto aereo

140 kg / 0,84 m3 trasporto aereo

300 kg / 1,8 m3 trasporto aereo

650 kg / 3,9 m3 trasporto aereo

  1. oppure

60 kg / 0,6 m3 trasporto terrestre

200 kg / 1,2 m3 trasporto terrestre

500 kg trasporto marittimo o terrestre**** + 50 kg / 0,6 m3
trasporto aereo

1000 kg trasporto marittimo o terrestre**** + 50 kg / 0,6 m3 trasporto aereo

per ogni bambino

70 kg / 0,6 m3 trasporto aereo

150 kg / 0,9 m3 trasporto aereo

325 kg / 1,95 m3 trasporto aereo

  1. oppure

250 kg trasporto marittimo o terrestre***** + 50 kg / 0,6 m3
trasporto aereo

500 kg trasporto marittimo o terrestre***** + 50 kg / 0,6 m3 trasporto aereo

3. Commento ai numeri 1 e 2
  1. I pesi e i volumi indicati nelle due tabelle si intendono lordi incluso l’imballaggio. Determinante per il calcolo dei costi di trasporto è il valore raggiunto per primo. I costi dovuti al superamento di questi valori sono a carico del personale.
  2. È possibile fare valere il diritto al trasporto per il Paese di provenienza o per il Paese di domicilio; una ripartizione non è possibile.
  3. Determinante per il calcolo del diritto al trasporto è la durata effettiva dell’impiego all’estero e non la durata del rapporto di lavoro.
  4. Massimo un container da 20 piedi per famiglia.
  5. Contenuto nel container da 20 piedi della famiglia.

Allegato 279

Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario | Lexipedia | Lexipedia