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172.327.1

Ordinanza
concernente la commissione di conciliazione
secondo la legge sulla parità dei sessi

del 10 dicembre 2004 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 13 capoverso 3 della legge del 24 marzo 1995 1 sulla parità dei sessi (LPar),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina l’organizzazione e la procedura della commissione di conciliazione che la legge sulla parità dei sessi prevede per il personale dell’Amministrazione federale secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

L’Assemblea federale (per i Servizi del Parlamento), la Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere, il Tribunale federale e il Consiglio dei PF istituiscono ciascuno una commissione di conciliazione per il loro personale.

Art. 2 Compito

La commissione di conciliazione informa e consiglia le parti nelle controversie nell’ambito della legge sulle parità dei sessi. Essa tenta di indurli a un accordo.

Essa informa il personale federale regolarmente, almeno una volta all’anno, sulla sua offerta.

Art. 3 Indipendenza

La commissione di conciliazione non è tenuta a seguire istruzioni.

Essa è aggregata sul piano amministrativo all’Ufficio federale del personale.

Sezione 2 Organizzazione

Art. 4 Composizione e indennità

Fanno parte della commissione di conciliazione: il presidente, il vicepresidente nonché ulteriori quattro membri e quattro membri supplenti. I membri e i membri supplenti rappresentano pariteticamente l’Amministrazione federale (datore di lavoro) e il suo personale. L’Ufficio federale del personale occupa un seggio del contingente attribuito all’Amministrazione federale.

La commissione di conciliazione consta dello stesso numero di donne e di uomini.

Le indennità sono definite secondo l’ordinanza del 25 novembre 1998 3 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 4

Art. 5 Eleggibilità

I membri della commissione di conciliazione sono specializzati in materia di parità dei sessi e hanno conoscenze estese in materia di risorse umane, diritto del lavoro, diritto del personale federale nonché in materia di scienza del lavoro. Il presidente dispone inoltre di una formazione giuridica e, preferibilmente, di esperienze in materia di mediazione.

Art. 6 Nomina

Il Consiglio federale nomina il presidente e il vicepresidente nonché due membri e due membri supplenti.

Due membri e due membri supplenti sono nominati dalle organizzazioni nazionali del personale dell’Amministrazione federale che, per statuto, ne difendono gli interessi.

L’Ufficio federale del personale coordina la preparazione delle nomine. Bada affinché le due parità di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 siano rispettate e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentate.

Art. 7 Segretariato

Il segretariato della commissione di conciliazione è gestito dal presidente sulla base di un mandato.

I lavori di segretariato vengono indennizzati in funzione delle spese che provocano. Il rimborso delle spese di segretariato è disciplinato in un contratto tra l’Ufficio del personale e il presidente.

Sezione 3 Procedura

Art. 8 Carattere facoltativo e obbligatorio

La procedura di conciliazione è facoltativa per il personale della Confederazione.

L’Amministrazione federale (datore di lavoro) è tenuta ad ammettere la procedura di conciliazione in ciascun caso.

Art. 9 Apertura

La richiesta di aprire la procedura di conciliazione è indirizzata per scritto al presidente con indicazione delle pretese.

Se una decisione è già stata presa, la richiesta dev’essere presentata prima dell’introduzione di un ricorso, entro il termine di cui all’articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 1968 5 sulla procedura amministrativa. La presentazione di una richiesta di conciliazione sospende il decorso del termine di ricorso. Se la conciliazione fallisce, il termine di ricorso ordinario ricomincia a decorrere con la notifica del processo verbale.

Art. 10 Tentativo di conciliazione

Ricevuta la richiesta di conciliazione, il presidente convoca la commissione di conciliazione e invita le parti a un’udienza di conciliazione.

Tutte le unità amministrative dell’Amministrazione federale sono tenute a cooperare con il presidente (ad esempio fornendo informazioni o consentendo l’accesso agli incarti).

Art. 11 Udienza di conciliazione

Partecipano all’udienza di conciliazione il presidente e due membri, scelti in osservanza delle due parità di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2.

Le parti compaiono di regola personalmente. Il presidente può autorizzare eccezionalmente una parte a farsi rappresentare da una persona cui essa ha conferito procura scritta.

Art. 12 Oralità

L’udienza dinnanzi alla commissione di conciliazione si svolge oralmente.

Un processo verbale concernente le argomentazioni delle parti non è steso.

Art. 13 Chiusura

Alla fine della procedura di conciliazione è steso processo verbale sull’esito positivo o negativo della conciliazione.

Una transazione firmata dalle parti e approvata dalla commissione di conciliazione è esecutiva ed è equiparata a una sentenza.

Di regola la procedura di conciliazione si conclude entro 60 giorni dopo il ricevimento della richiesta di conciliazione.

Art. 14 Ricusazione

I membri della commissione di conciliazione e del segretariato si ricusano qualora sia dato un motivo di ricusazione secondo l’articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 6 sulla procedura amministrativa oppure qualora essi siano superiori diretti o collaboratori della persona che ha chiesto la conciliazione.

Il presidente decide in merito alla ricusazione. Qualora i motivi di ricusazione concernano il presidente, decide il vicepresidente. Qualora concernano ambedue, decide un membro della commissione designato dalla stessa.

Art. 15 Segreto

I membri della commissione di conciliazione e del segretariato sono tenuti al segreto riguardo alle deliberazioni della commissione.

Art. 16 Gratuità

La procedura di conciliazione è gratuita, salvo in caso di conclusioni temerarie.

Art. 17 Diritto sussidiario

Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, la procedura di conciliazione è retta dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 7 sulla procedura amministrativa.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 18 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 9 dicembre 1996 8 relativa alla Commissione della parità dei sessi è abrogata.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2005.

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