La presente ordinanza disciplina l’organizzazione e la procedura della commissione di conciliazione che la legge sulla parità dei sessi prevede per il personale dell’Amministrazione federale secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
L’Assemblea federale (per i Servizi del Parlamento), la Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere, il Tribunale federale e il Consiglio dei PF istituiscono ciascuno una commissione di conciliazione per il loro personale.