(art. 20, 22 LTF)
Il presidente della corte competente o il giudice presidente ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 di questo regolamento compone il collegio giudicante.
Per la designazione dei membri del collegio giudicante, il presidente della corte o il giudice presidente tiene conto, oltre che delle disposizioni legali imperative, in particolare dei seguenti criteri e circostanze:
- equilibrio del carico di lavoro dei giudici; a tal proposito prende in considerazione il carico di lavoro causato da altre funzioni, per esempio la presidenza del Tribunale federale;
- lingua; nella misura del possibile, la lingua materna del relatore corrisponde alla lingua del procedimento;
- partecipazione di entrambi i sessi, laddove opportuno per la natura del litigio;
- conoscenze specifiche in un determinato campo;
- partecipazione a precedenti decisioni nella medesima materia;
- assenze, in particolare malattia, vacanze, ecc.
Il presidente della corte o il giudice presidente designa in primo luogo il giudice dell’istruzione, incaricato della stesura del rapporto.
Non appena la stesura del rapporto è pronta, gli altri membri del collegio giudicante sono designati per via elettronica.
In caso di assenza prolungata di un membro del collegio giudicante incompatibile con il funzionamento del Tribunale, il membro interessato è sostituito. Il nuovo membro è designato per via elettronica.
Quando la corte giudica nella composizione di cinque giudici, è presieduta dal presidente della corte. È fatto salvo l’articolo 19 capoverso 2 LTF.
Se un membro di una corte deve sedere con un’altra corte, il presidente di quest’ultima designa tale membro dopo averlo sentito e con l’accordo del presidente della corte a cui appartiene.
Cause connesse vengono di regola decise dal medesimo collegio giudicante.