Il Tribunale federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria e dei servizi amministrativi o scientifici.
Sono riservate le spese processuali riscosse per le procedure dinanzi al Tribunale federale (art. 62 segg. LTF).
173.110.210.2
del 31 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2007)
Il Tribunale federale svizzero,
visto l’articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 1 sul Tribunale federale (LTF),
adotta il seguente regolamento:
Il Tribunale federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria e dei servizi amministrativi o scientifici.
Sono riservate le spese processuali riscosse per le procedure dinanzi al Tribunale federale (art. 62 segg. LTF).
Chiunque richiede una prestazione particolare è tenuto a pagare una tassa.
Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono in solido.
Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento delle tasse quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.
I giornalisti 2 sono esenti da tasse per prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale federale.
Si può prescindere da tasse per prestazioni a favore di istituzioni senza scopo di lucro.
Sono percepite le seguenti tasse:
| per fotocopie formato A4: 50 centesimi per ogni pagina, per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma al minimo 2 franchi; |
| in base al costo effettivo; |
| 40 franchi per ogni mezz’ora; la tassa può essere prelevata interamente o in parte anche laddove la determinazione dei documenti archiviati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario; |
| 40 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale amministrativo e 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale scientifico; |
| 20 franchi; |
| 30 franchi; |
| 20 franchi; se vi sono più firme da autenticare sullo stesso atto, sono riscossi 10 franchi per ogni firma supplementare; |
| 20 franchi; se il documento comprende più pagine, sono riscossi 2 franchi per ogni pagina supplementare; |
| 100 franchi per ogni mezza giornata; |
| secondo la tariffa degli emolumenti allegata all’ordinanza sulla trasparenza del 24 maggio 20064; per il rimanente le tasse sono riscosse secondo il presente regolamento; |
| fino al massimo a 100 franchi per caso. |
Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.
Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:
La tassa può essere ridotta o condonata per motivi importanti, in particolare se il richiedente dispone di mezzi modesti.
Se la tassa supera 200 franchi, l’importo presumibile è preventivamente comunicato.
In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o in caso di ritardo nei pagamenti, può essere chiesto un anticipo.
Il servizio competente determina la tassa al momento in cui è effettuata la prestazione.
Tale decisione può essere impugnata entro dieci giorni con ricorso al Segretariato generale del Tribunale federale. Se la decisione è stata emanata da quest’ultimo, è competente la Commissione di ricorso.
La decisione su ricorso è definitiva.
La tassa è esigibile al momento in cui è fissata.
Il termine di pagamento è di 20 giorni dal giorno in cui la tassa è esigibile.
La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa è esigibile. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.
Per la riscossione delle tasse viene inviata una fattura.
Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.