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173.110.3

Legge federale
sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato

del 21 giugno 1963 (Stato 3 ottobre 1963)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 85 numero 2, 64, 64 bis , 103 e 106 a 114 bis della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 ottobre 1962,

decreta:

Art. 1

Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente.

Art. 2

Il Consiglio federale stabilisce il momento dell’entrata in vigore della presente legge. Data dell’entrata in vigore: 3 ottobre 1963. 2