Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente.
173.110.3
Legge federale
sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato
del 21 giugno 1963 (Stato 3 ottobre 1963)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto gli articoli 85 numero 2, 64, 64 bis , 103 e 106 a 114 bis della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 ottobre 1962,
decreta:
Art. 1
Art. 2
Il Consiglio federale stabilisce il momento dell’entrata in vigore della presente legge. Data dell’entrata in vigore: 3 ottobre 1963. 2