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173.110.47

Ordinanza concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico dell’8 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 112 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2005 1
sul Tribunale federale (LTF),

ordina:

Art. 1 Principio

Le autorità cantonali notificano senza indugio e gratuitamente alle autorità federali legittimate a ricorrere le decisioni di ultima istanza che possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale mediante:

  1. ricorso in materia civile secondo l’articolo 72 capoverso 2 lettera b LTF;
  2. ricorso in materia penale secondo l’articolo 78 capoverso 2 lettera b LTF;
  3. ricorso in materia di diritto pubblico.

Art. 2 Eccezioni

Non occorre notificare le decisioni cantonali di ultima istanza:

  1. in materia di vigilanza sulle autorità tutorie, gli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio;
  2. sull’interdizione, l’istituzione di un’assistenza o di una curatela e la privazione della libertà a scopo d’assistenza;
  3. in materia di protezione del figlio;
  4. 2 pronunciate in applicazione della legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio e concernenti autorizzazioni edilizie nelle zone edificabili, a meno che non trovi applicazione nel contempo un’altra legislazione federale.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.