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173.320.11

Regolamento
concernente l’organo di conciliazione
del Tribunale amministrativo federale

del 6 agosto 2007 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Tribunale amministrativo federale (TAF),

visto l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 1
sul Tribunale amministrativo federale;
visti gli articoli 1 lettera a e 16 capoverso 5 del regolamento del 17 aprile 2008 2
del Tribunale amministrativo federale, 3

decreta:

Art. 1 Principi

I giudici si prestano cortesia e rispetto nei loro rapporti reciproci, promuovono un buon ambiente lavorativo improntato alla collegialità e, se possibile, risolvono le controversie autonomamente e di comune accordo.

I giudici esercitano la loro funzione nel rispetto dei loro obblighi e si astengono da tutto quanto possa pregiudicare l’organizzazione, la giurisprudenza e l’immagine del Tribunale.

Art. 2 Campo d’applicazione

L’organo di conciliazione svolge il ruolo di mediatore nelle controversie tra i giudici.

Queste controversie possono essere oggetto di una procedura di conciliazione anche quando la competenza nel merito spetta a un altro organo del Tribunale.

Art. 2a4 Costituzione e presidenza

L’organo di conciliazione si costituisce da sé ed elegge tra i suoi membri:

  1. il presidente;
  2. il sostituto.

Il presidente e il sostituto stanno in carica per due anni; la rielezione è possibile due volte.

Art. 3 Legittimazione

Tutti i giudici coinvolti direttamente o indirettamente in una controversia possono adire l’organo di conciliazione indipendentemente dalla loro funzione.

Art. 4 Apertura della procedura

L’organo di conciliazione interviene esclusivamente su richiesta.

La richiesta di apertura di una procedura di conciliazione deve essere presentata in forma scritta a un membro dell’organo di conciliazione. Nella richiesta devono essere indicati i giudici coinvolti e la natura della controversia.

Art. 5 Istruzione

L’organo di conciliazione designa un membro preposto all’istruzione della procedura come pure, se del caso, altri membri in qualità di assessori.

Il membro incaricato dell’istruzione comunica ai giudici coinvolti nella controversia la richiesta e la composizione dell’organo di conciliazione.

La parte convenuta può esprimere il proprio parere in forma scritta.

Il membro incaricato dell’istruzione convoca le parti all’udienza di conciliazione al di fuori dei locali del Tribunale.

Art. 6 Ricusazione ed esclusione

I membri dell’organo di conciliazione si ricusano se hanno un interesse personale nel merito o se possono essere prevenuti per altri motivi, segnatamente a causa di un’amicizia particolare o di un’inimicizia personale con una delle parti alla controversia.

I giudici coinvolti nella controversia possono chiedere l’esclusione di membri dell’organo di conciliazione senza indicarne i motivi.

Art. 7 Rifiuto di partecipare alla procedura

I giudici coinvolti nella controversia possono rifiutare di partecipare alla procedura senza indicarne i motivi. L’organo di conciliazione decide se indire un’udienza nonostante l’assenza di singole persone coinvolte nella controversia.

Art. 8 Udienza di conciliazione

Su richiesta concorde dei giudici coinvolti nella controversia, viene steso un processo verbale dell’udienza di conciliazione.

I membri dell’organo di conciliazione e i giudici coinvolti si impegnano per scritto a mantenere il segreto sull’oggetto e sull’andamento della procedura.

Su parere unanime dei giudici coinvolti, l’udienza di conciliazione può essere effettuata da un mediatore esterno.

Nell’ambito delle udienze di conciliazione, l’organo di conciliazione o il mediatore esterno può formulare raccomandazioni e sottoporre soluzioni ai giudici coinvolti.

L’esito dell’udienza di conciliazione è annotato per scritto, firmato da tutti i partecipanti e notificato ai giudici coinvolti e alla presidenza dell’organo di conciliazione.

Art. 9 Comunicazione a terzi

Con il consenso dei giudici coinvolti, l’organo di conciliazione può informare terzi, in forma adeguata, in merito al risultato della procedura di conciliazione.

Art. 10 Atti

Gli atti delle procedure concluse sono conservati dalla presidenza dell’organo di conciliazione per cinque anni ed in seguito distrutti.

Con il consenso dei giudici coinvolti, gli atti possono essere consegnati a terzi.

Art. 11 Costi

La procedura davanti all’organo di conciliazione è gratuita.

Non si versano spese ripetibili.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2007.