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173.413.3 TA-TFB

Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale federale dei brevetti (TA-TFB)

del 28 settembre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Tribunale federale dei brevetti,

visto l’articolo 20 capoverso 3 lettera a della legge del 20 marzo 2009 1
sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB),

adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Principio

Il Tribunale federale dei brevetti preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria e conteggia i disborsi.

Sono fatte salve le spese giudiziarie prelevate per le procedure dinanzi al Tribunale federale dei brevetti secondo il regolamento del 28 settembre 2011 2 sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti.

Art. 2 Assoggettamento alla tassa

Chiunque richiede una prestazione ai sensi del presente regolamento è tenuto a pagare una tassa e ad assumersi i disborsi che ne derivano. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie contemplate dal diritto federale.

Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono solidalmente.

Art. 3 Esenzione

Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere esentate dal pagamento delle tasse quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.

I giornalisti sono esenti da tasse per le prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale federale dei brevetti.

Si può rinunciare a percepire la tassa per prestazioni a favore di istituzioni senza scopo di lucro.

Art. 4 Calcolo delle tasse

Sono prelevate le seguenti tasse:

  1. riproduzione di documenti:

per fotocopie formato A4: 50 centesimi per pagina, per fotocopie A3: 1 franco per pagina;

  1. altre riproduzioni:

in base al costo effettivo;

  1. ricerche effettuate negli atti di una causa liquidata e che eccedono la determinazione dei documenti archiviati e la concessione della consultazione presso il Tribunale federale dei brevetti:

50 franchi per ogni mezz’ora di lavoro iniziata; la tassa può essere prelevata interamente o in parte anche laddove la determinazione dei documenti archiviati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario;

  1. altre ricerche, compilazioni, esami particolari e simili:

60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro iniziata;

  1. consegna di sentenze a terzi:

40 franchi;

  1. attestazione di passaggio in giudicato:

40 franchi;

  1. autenticazione di una firma:

40 franchi; se sullo stesso atto vi sono più firme da autenticare, per ogni firma supplementare sono riscossi 10 franchi;

  1. attestazione di conformità all’originale di un estratto, di una copia, di una fotocopia e simili:

40 franchi; se il documento comprende più pagine, per ogni pagina supplementare sono riscossi 2 franchi;

  1. spesa amministrativa per le violazioni di prescrizioni d’ordine:

fino e non oltre a 100 franchi per caso.

Alle prestazioni previste dalla legge del 17 dicembre 2004 3 sulla trasparenza si applica la tariffa di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 24 maggio 2006 4 sulla trasparenza.

Art. 5 Supplemento

Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

Art. 6 Disborsi

Oltre alla tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:

  1. le spese sostenute per procurarsi le informazioni necessarie, in particolare i documenti;
  2. le spese di porto e di telefono;
  3. le spese per la trasmissione di un atto scritto via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all’estero;
  4. i costi effettivi per i supporti informatici;
  5. le spese di richiamo: 20 franchi per il primo, 30 franchi dal secondo.

Art. 7 Preventivo

Se la tassa, inclusi i disborsi, supera i 200 franchi, l’importo previsto è previamente comunicato.

Art. 8 Anticipo

In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o deve ancora pagare spese arretrate al Tribunale, può essere chiesto un anticipo.

Art. 9 Decisione sulla tassa e sui disborsi

Il primo cancelliere fissa mediante decisione la tassa e i disborsi al momento in cui è effettuata la prestazione.

Art. 10 Esigibilità e prescrizione

La tassa e i disborsi sono esigibili al momento in cui sono fissati mediante decisione.

Il termine di pagamento è di 20 giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità.

La pretesa d’incasso si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.

Art. 11 Modalità di pagamento

Per la riscossione delle tasse e dei disborsi viene emessa una fattura.

Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di documenti è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere emessa agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri e ai consulenti in brevetti.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.