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173.413.4 RInfo-TFB

Regolamento del Tribunale federale dei brevetti concernente l’informazione (RInfo-TFB)

del 28 settembre 2011 (Stato 1° aprile 2013)

Il Tribunale federale dei brevetti,

visto l’articolo 20 capoverso 3 lettera a della legge del 20 marzo 2009 1
sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB),

adotta il seguente regolamento:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’informazione al pubblico in merito all’attività del Tribunale federale dei brevetti (Tribunale).

Art. 2 Principio

Il Tribunale informa in modo aperto e trasparente.

L’informazione è di competenza del presidente del Tribunale.

Sezione 2 Informazione d’ufficio

Art. 3 Divulgazione e pubblicazione delle decisioni

Il Tribunale pubblica su Internet le proprie decisioni 10 giorni dopo la loro notifica alle parti. Le decisioni ordinatorie processuali possono essere pubblicate. Il Tribunale può rendere accessibili al pubblico le proprie decisioni anche su carta stampata.

Le decisioni importanti sono precedute da regesti redatti nelle tre lingue ufficiali. Per le decisioni in romancio, si aggiunge un regesto anche in questa lingua.

Il Tribunale pubblica le proprie decisioni in forma non anonimizzata, a meno che l’anonimizzazione non s’imponga per proteggere interessi privati o pubblici. L’anonimizzazione può avvenire d’ufficio. In caso di interessi privati vi si procede se richiesto e se il motivo è giustificato. 2

Sezione 3 Informazione su richiesta

Art. 4

Chi desidera un’informazione può rivolgere una richiesta al presidente. Il presidente rilascia l’informazione auspicata oppure trasmette la richiesta al servizio competente.

Sezione 4 Cronaca giudiziaria

Art. 5 Principio

Chi informa sulla giurisprudenza del Tribunale deve tener conto degli interessi degni di protezione delle parti.

Art. 6 Accreditamento

I giornalisti che vogliono riferire con regolarità sull’attività giudiziaria del Tribunale attraverso media pubblicati o con sede in Svizzera possono presentare al presidente una richiesta scritta di accreditamento.

L’accreditamento è concesso se il richiedente:

  1. è già accreditato presso il Tribunale federale, il Tribunale penale federale o il Tribunale amministrativo federale; alla richiesta deve essere allegata un’attestazione del relativo accreditamento ed un curriculum vitae con fotografia;
  2. vuole riferire con regolarità sull’attività giudiziaria del Tribunale e rispetta le condizioni per l’iscrizione nel registro professionale; alla richiesta devono essere allegati, oltre al curriculum vitae e a una fotografia, documenti quali la tessera di giornalista, un’attestazione del datore di lavoro o simili.

L’accreditamento può essere negato se sussistono seri dubbi quanto alla fidatezza del richiedente.

Art. 7 Durata e revoca dell’accreditamento

L’accreditamento è concesso per un periodo di quattro anni, oppure nel corso di un tale periodo per il resto del quadriennio. I giornalisti devono presentare tempestivamente una domanda di rinnovo.

Il presidente revoca l’accreditamento quando i presupposti non sono più dati.

Art. 8 Tessera di legittimazione

I giornalisti accreditati ricevono una tessera di legittimazione.

La tessera deve essere riconsegnata subito dopo la scadenza o la revoca dell’accreditamento.

Art. 9 Prestazioni del Tribunale

I giornalisti accreditati ricevono dal Tribunale le seguenti prestazioni:

  1. 3 la comunicazione delle date delle udienze pubbliche;
  2. su richiesta, la comunicazione dei fatti relativi a cause per le quali è previsto un dibattimento pubblico;
  3. l’invio delle decisioni pubblicate con i regesti;
  4. l’invio delle decisioni che, secondo i giornalisti o il Tribunale, presentano un particolare interesse per il pubblico;
  5. su richiesta, la comunicazione dello stadio in cui si trova la procedura, nella misura in cui il presidente ha dato il proprio accordo;
  6. l’invio del rapporto di gestione prima della sua pubblicazione;
  7. l’invio di comunicati stampa.

L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera c avviene prima della loro pubblicazione in Internet; se necessario deve essere fissato un periodo di attesa. 4

L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera d avviene, di regola, contemporaneamente alla spedizione delle decisioni alle parti e mediante fissazione di un periodo di attesa. 5

Art. 10 Periodo di attesa

Il Tribunale può prevedere un periodo di attesa per la cronaca giudiziaria.

Il periodo di attesa per le sentenze termina, di regola, alle ore 12 del settimo giorno successivo all’invio alle parti; il giorno della spedizione non è computato.

Il periodo di attesa decade se, prima che esso sia terminato, il pubblico ha già preso conoscenza del suo contenuto da un’altra fonte di informazione.

Art. 11 Sanzioni

I giornalisti accreditati che violano colpevolmente il presente regolamento possono essere ammoniti.

In casi gravi, l’accreditamento può essere revocato temporaneamente o definitivamente.

Sezione 5 Disposizione finale

Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

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