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173.712.22

Regolamento
sull’organizzazione e l’amministrazione
del Ministero pubblico della Confederazione

del 26 febbraio 2021 (Stato 1° aprile 2021)

Il procuratore generale della Confederazione,

visto l’articolo 9 capoverso 3 della legge del 19 marzo 2010 1 sull’organizzazione
delle autorità penali (LOAP),

emana il seguente regolamento:

Art. 1 Struttura organizzativa del Ministero pubblico della Confederazione

Il Ministero pubblico della Confederazione ha una Direzione e si articola nelle seguenti unità:

  1. le divisioni che conducono procedimenti;
  2. la divisione Analisi finanziaria forense;
  3. la Segreteria generale;
  4. l’Ufficio del procuratore generale.

Le divisioni che conducono procedimenti sono le seguenti:

  1. Protezione dello Stato, organizzazioni criminali;
  2. Criminalità economica;
  3. Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale, cybercriminalità.

Art. 2 Sedi distaccate

Il Ministero pubblico della Confederazione gestisce sedi distaccate a Losanna, Lugano e Zurigo.

Art. 3 Procuratore generale della Confederazione

Il procuratore generale della Confederazione dirige il Ministero pubblico della Confederazione dal punto di vista tecnico, organizzativo e del personale secondo le prescrizioni legali. Rappresenta il Ministero pubblico della Confederazione verso l’esterno.

Istituisce i seguenti comitati permanenti:

  1. lo Stato maggiore operativo del procuratore generale;
  2. lo Stato maggiore di gestione delle risorse;
  3. il Comitato di sicurezza.

Egli può delegare singole pratiche ai sostituti procuratori generali della Confederazione, ai capidivisione, ai procuratori federali responsabili degli ambiti di reato e ai procuratori federali affinché le trattino in modo autonomo.

Art. 4 Sostituti procuratori generali della Confederazione

I due sostituti procuratori generali della Confederazione, su attribuzione del procuratore generale della Confederazione, assumono segnatamente i seguenti compiti:

  1. assistono il procuratore generale della Confederazione nella condotta;
  2. esercitano il controllo operativo sui procedimenti condotti presso il Ministero pubblico della Confederazione ai fini di un perseguimento penale ineccepibile ed efficiente nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale;
  3. dirigono lo Stato maggiore operativo del procuratore generale e lo Stato maggiore di gestione delle risorse su incarico del procuratore generale della Confederazione;
  4. conducono e accompagnano procedimenti su incarico del procuratore generale della Confederazione.

Per adempiere i loro compiti, i sostituti procuratori generali della Confederazione possono impartire istruzioni secondo l’articolo 13 capoversi 1 lettera a e 2 LOAP.

I sostituti procuratori generali della Confederazione possono assumere la totalità dei compiti del pubblico ministero secondo il Codice di procedura penale (CPP) 2 .

Quando agiscono in rappresentanza del procuratore generale (art. 10 cpv. 2 LOAP), ai sostituti procuratori generali della Confederazione si applica l’ordine basato sull’anzianità di servizio (principio di anzianità); in tale contesto occorre perseguire decisioni consensuali.

Art. 5 Procuratori federali

I procuratori federali del Ministero pubblico della Confederazione assumono una delle seguenti funzioni:

  1. procuratore federale capo;
  2. procuratore federale responsabile di un ambito di reato;
  3. procuratore federale;
  4. assistente procuratore federale.

I procuratori federali di cui al capoverso 1 lettere a–c possono assumere tutti i compiti del pubblico ministero ai sensi del CPP 3 . Gli assistenti procuratori federali appoggiano i responsabili di procedimento; possono raccogliere prove ma non sono abilitati a ordinare misure coercitive.

Gli assistenti procuratori federali possono essere impiegati dal procuratore generale della Confederazione per singoli interventi temporanei quali procuratori federali ad interim. Nell’ambito di un intervento di questo tipo possono assumere tutti i compiti del pubblico ministero ai sensi del CPP.

Il procuratore generale della Confederazione può incaricare una persona esterna quale procuratore federale straordinario per la durata del trattamento di singoli procedimenti. Nel quadro di tale mandato, il procuratore federale straordinario assume tutti i compiti del pubblico ministero ai sensi del CPP.

Art. 6 Procuratori federali capo

I procuratori federali capo assumono, in qualità di capodivisione, segnatamente i seguenti compiti di condotta:

  1. controllano i procedimenti condotti nelle loro divisioni per garantire una prassi unitaria e una conduzione efficiente dei procedimenti;
  2. consigliano i responsabili di procedimento loro subordinati e, se del caso, intervengono per correggere i procedimenti condotti da questi ultimi;
  3. decidono dell’impiego delle risorse nella loro divisione;
  4. sono responsabili dell’attuazione dell’orientamento strategico del Ministero pubblico della Confederazione definito dal procuratore generale della Confederazione;
  5. informano il procuratore generale della Confederazione e la Direzione sui procedimenti condotti nella loro divisione.

Art. 7 Procuratori federali responsabili degli ambiti di reato

Il procuratore generale della Confederazione può designare procuratori federali responsabili per singoli ambiti di reato che coordinano la strategia di perseguimento tra le divisioni.

I procuratori federali responsabili per un ambito di reato possono essere impiegati in particolare per i seguenti settori:

  1. protezione dello Stato;
  2. organizzazioni criminali;
  3. terrorismo;
  4. corruzione internazionale;
  5. riciclaggio di denaro;
  6. criminalità economica in generale;
  7. diritto penale internazionale;
  8. assistenza giudiziaria.

Art. 8 Direzione

La Direzione del Ministero pubblico della Confederazione è composta dal procuratore generale della Confederazione, dai due sostituti procuratori generali della Confederazione, dal segretario generale e dal capo dell’informazione.

La Direzione è l’organo consultivo del procuratore generale della Confederazione. Si riunisce a intervalli regolari per discutere di questioni tecniche, organizzative e relative al personale, per deliberare di pratiche importanti e per preparare decisioni strategiche.

Alle riunioni della Direzione possono essere convocati altri collaboratori quali partecipanti permanenti o ad hoc.

Art. 9 Direzione allargata

La Direzione allargata è composta dalla Direzione, dai capidivisione e dal responsabile delle Risorse umane.

È anch’essa un organo consultivo del procuratore generale della Confederazione. Si riunisce a intervalli regolari per discutere di questioni tecniche, organizzative e relative al personale e presenta raccomandazioni al procuratore generale della Confederazione per quanto riguarda le decisioni da prendere.

Art. 10 Divisioni che conducono procedimenti

Ciascuna divisione che conduce procedimenti è diretta da un procuratore federale capo. Le divisioni stabiliscono autonomamente la loro organizzazione interna e la sottopongono al procuratore generale della Confederazione per approvazione.

Le divisioni conducono procedimenti penali e procedure di assistenza giudiziaria. Per condurre procedimenti, possono costituire gruppi di collaboratori provenienti da diverse divisioni.

La divisione Protezione dello Stato e organizzazioni criminali persegue segnatamente le seguenti categorie di reati:

  1. reati del Codice penale4 (CP), che secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettere a–f e h–l CPP5 sottostanno alla giurisdizione federale;
  2. reati per i quali leggi federali speciali prevedono la giurisdizione federale (art. 23 cpv. 2 CPP), nella misura in cui il procuratore generale non indichi la divisione Criminalità economica o la divisione Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale e cybercriminalità quale competente;
  3. reati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale, che secondo l’articolo 24 capoverso 1 CPP sottostanno alla giurisdizione federale.

La divisione Criminalità economica persegue segnatamente le seguenti categorie di reati:

  1. reati negli ambiti del riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e corruzione, che secondo l’articolo 24 capoverso 1 CPP sottostanno alla giurisdizione federale;
  2. reati di cui nella legge del 19 giugno 20156 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), che secondo l’articolo 156 capoverso 1 LInFi sottostanno alla giurisdizione federale;
  3. reati di cui ai titoli secondo e undicesimo del CP, che secondo l’articolo 24 capoverso 2 CPP sottostanno alla giurisdizione federale facoltativa.

La divisione Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale e cybercriminalità adempie segnatamente i seguenti compiti:

  1. condurre procedure di assistenza giudiziaria che rientrano nella competenza federale secondo l’Assistenza in materia penale del 20 marzo 19817 (AIMP);
  2. perseguire penalmente i reati commessi nell’ambito del terrorismo, che secondo l’articolo 24 capoverso 1 CPP o secondo leggi federali speciali sottostanno alla giurisdizione federale;
  3. perseguire penalmente i reati della categoria di reati del genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, che secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettera g CPP sottostanno alla giurisdizione federale;
  4. perseguire penalmente i reati della categoria di reati della cybercriminalità che rientrano nella competenza della Confederazione, nella misura in cui la loro trattazione non sia affidata a un’altra divisione che conduce procedimenti;
  5. sostenere la Direzione e tutte le unità organizzative nelle questioni inerenti all’assistenza giudiziaria e ai contatti internazionali e nel coordinamento delle attività di assistenza giudiziaria del Ministero pubblico della Confederazione;
  6. sostenere la Direzione e tutte le unità organizzative nelle questioni inerenti alla cybercriminalità nonché coordinare l’attività del Ministero pubblico della Confederazione nel campo della cybercriminalità.

Le sedi distaccate fanno parte, dal punto di vista organizzativo, della divisione Criminalità economica. Anche la divisione Protezione dello Stato e organizzazioni criminali e la divisione Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale e cybercriminalità possono condurre procedimenti dei loro ambiti presso le sedi distaccate.

Il procuratore generale della Confederazione può incaricare una divisione di condurre procedimenti che rientrano nell’ambito di un’altra divisione.

Art. 11 Divisione Analisi finanziaria forense

La divisione Analisi finanziaria forense è diretta da un capodivisione. Essa stabilisce autonomamente la sua organizzazione e la sottopone al procuratore generale della Confederazione per approvazione.

La divisione fornisce prestazioni di analisi e di sostegno segnatamente nei seguenti ambiti di competenza:

  1. processi economici e finanziari;
  2. contabilità;
  3. banche e finanze;
  4. ispezione e revisione contabile;
  5. mercati dei capitali;
  6. corporate governance e compliance.

Con le sue prestazioni sostiene le divisioni nella conduzione dei loro procedimenti penali e delle procedure di assistenza giudiziaria.

Art. 12 Segreteria generale

La Segreteria generale è diretta dal segretario generale. Quest’ultimo disciplina autonomamente l’organizzazione interna della Segreteria generale e la sottopone al procuratore generale della Confederazione per approvazione.

La Segreteria generale si articola nei settori qui appresso, con le seguenti competenze:

  1. il settore «MPC Sviluppo» si occupa segnatamente di attuare lo sviluppo strategico del Ministero pubblico della Confederazione;
  2. il settore «MPC Conduzione e gestione» comprende le Risorse umane, le Finanze, l’Assistenza alla Direzione (compreso il Trattamento centrale delle ricezioni) e il Servizio giuridico;
  3. il settore «MPC Servizi» fornisce servizi tecnologici e d’infrastruttura centrali e è competente per l’esecuzione delle sentenze.

Il Servizio giuridico adempie in particolare compiti legali di natura giuridica, che non rientrano nella competenza di altre unità organizzative del Ministero pubblico della Confederazione.

La Segreteria generale fornisce servizi alla Direzione e a tutte le unità organizzative del Ministero pubblico della Confederazione.

Art. 13 Trattamento centrale delle ricezioni

Il Trattamento centrale delle ricezioni registra, analizza e seleziona segnatamente le ricezioni che non concernono un procedimento già avviato.

Quando si tratta di questioni giuridiche, in particolare questioni di procedura penale, il caso viene sottoposto a uno dei due sostituti procuratori generali della Confederazione, che decide sull’ulteriore procedere nell’ambito dello Stato maggiore operativo del procuratore generale. Il Trattamento centrale delle ricezioni si occupa dell’espletamento dei processi e delle decisioni.

Art. 14 Esecuzione delle sentenze

Il servizio di Esecuzione delle sentenze esegue le decisioni delle autorità preposte al perseguimento penale federale secondo l’articolo 75 LOAP.

Per le confische soggette alla legge federale del 19 marzo 2004 8 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, il servizio di Esecuzione delle sentenze è l’interlocutore dell’Ufficio federale di giustizia.

Il servizio di Esecuzione delle sentenze sostiene le divisioni che conducono procedimenti per le questioni inerenti all’amministrazione dei valori patrimoniali sequestrati. Organizza segnatamente la realizzazione anticipata dei valori patrimoniali sequestrati ai sensi dell’articolo 266 capoverso 5 CPP 9 .

Art. 15 Ufficio del procuratore generale della Confederazione

L’Ufficio del procuratore generale della Confederazione comprende il Servizio della comunicazione del Ministero pubblico della Confederazione e il consulente giuridico del procuratore generale.

Il Servizio della comunicazione assicura una comunicazione interna ed esterna unitaria sotto la direzione del capo dell’informazione. Fornisce consulenza e sostegno al procuratore generale della Confederazione e alla Direzione per tutte le questioni attinenti alla comunicazione.

Il consulente giuridico fornisce consulenza e sostegno al procuratore generale e alla Direzione per tutte le questioni attinenti al diritto, segnatamente per gli aspetti giuridici strategici.

Art. 16 Stato maggiore operativo del procuratore generale della Confederazione

Lo Stato maggiore operativo del procuratore generale della Confederazione è diretto da entrambi i sostituti procuratori generali della Confederazione. I procuratori federali capo, i procuratori federali responsabili degli ambiti di reato e, se del caso, altri procuratori federali partecipano per casi specifici.

Lo Stato maggiore operativo decide se le nuove denunce rientrano nelle competenze delle autorità federali preposte al perseguimento penale della Confederazione e se le condizioni sono soddisfatte per avviare un procedimento. In caso di competenza facoltativa, esamina se i procedimenti in questione sono in linea con la strategia del Ministero pubblico della Confederazione e se sono disponibili le necessarie risorse. Verifica anche la trasmissione spontanea di cui all’articolo 67 a AIMP 10 .

In casi semplici decide direttamente il sostituto procuratore generale della Confederazione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4.

Lo Stato maggiore operativo è assistito dal Trattamento centrale delle ricezioni.

La direzione dello Stato maggiore operativo è l’interlocutrice dei collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione, di altri organi federali e dei Cantoni per le questioni inerenti alla competenza in materia di procedimenti penali e procedure di assistenza giudiziaria.

Lo Stato maggiore operativo può essere incaricato dal procuratore generale della Confederazione di esaminare questioni speciali inerenti alla procedura e alla competenza e di seguire procedimenti in corso.

Art. 17 Stato maggiore di gestione delle risorse

Lo Stato maggiore di gestione delle risorse è composto da almeno due rappresentanti del Ministero pubblico della Confederazione e da almeno due rappresentanti della Polizia giudiziaria federale. I rappresentanti del Ministero pubblico della Confederazione sono designati dal procuratore generale della Confederazione.

Lo Stato maggiore di gestione delle risorse è diretto da un sostituto procuratore generale della Confederazione.

Gestisce in modo centralizzato, a livello di condotta, le risorse della Polizia giudiziaria federale necessarie per svolgere i procedimenti.

È inoltre la piattaforma comune del Ministero pubblico della Confederazione e della Polizia giudiziaria federale ove trattare questioni inerenti all’applicazione del diritto penale e della procedura penale e la loro attuazione strutturale nella prassi comune.

Art. 18 Comitato di sicurezza

Il Comitato di sicurezza è l’organo di controllo e coordinamento centrale per la sicurezza integrale. È diretto dal procuratore generale della Confederazione.

I singoli ambiti della sicurezza sono definiti dal procuratore generale della Confederazione in una direttiva sulla sicurezza integrale. Ogni ambito della sicurezza dispone di un incaricato che funge da interlocutore ed è membro del Comitato di sicurezza.

Il delegato alla sicurezza è competente per la sicurezza globale su incarico del procuratore generale della Confederazione. Coordina segnatamente le attività degli incaricati alla sicurezza e sostiene il procuratore generale della Confederazione nella conduzione del Comitato di sicurezza.

Art. 19 Commissioni

Il procuratore generale della Confederazione può costituire commissioni permanenti e commissioni ad hoc. I loro incarichi, le loro responsabilità e le loro competenze sono disciplinati separatamente.

Art. 20 Principi dell’assegnazione delle pratiche

Il procuratore generale della Confederazione assegna la trattazione delle nuove pratiche alle unità organizzative.

Il capo dell’unità competente assegna la pratica all’interno della stessa. Egli assicura l’equa ripartizione delle pratiche.

Le nuove pratiche che vengono assegnate al Trattamento centrale delle ricezioni per la prima trattazione e che non sono portate a termine da quest’ultimo, sono assegnate dallo Stato maggiore operativo del procuratore generale della Confederazione all’unità competente per l’ulteriore trattazione.

Art. 21 Eleggibilità dei procuratori federali nominati per la durata di una carica

È eleggibile quale procuratore federale ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere a–c chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

Art. 22 Istruzioni generali

Il procuratore generale della Confederazione emana le istruzioni necessarie alla gestione e alla conduzione dei procedimenti. Le istruzioni sono stabilite nel manuale di organizzazione, nel manuale di procedura e nel manuale di polizia giudiziaria oppure rese accessibili ai collaboratori in altra forma.

Art. 23 Emolumenti

Il Ministero pubblico della Confederazione può riscuotere emolumenti per determinati servizi della Segreteria generale.

Possono essere fatturati i seguenti emolumenti:

  1. riproduzione di documenti:

per fotocopie formato A4: 50 centesimi per ogni pagina, per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma almeno 2 franchi;

  1. altre riproduzioni:

i costi effettivi;

  1. consegna di dati digitalizzati:

50 franchi per supporto dati (compreso invio e trattamento);

  1. consultazione accompagnata concessa a terzi in caso di decreti penali, oltre il termine di 30 giorni:

40 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale amministrativo e 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale giuridico;

  1. consultazione accompagnata concessa a terzi in caso di altre decisioni che concludono il procedimento, se i requisiti giuridici sono adempiuti:

40 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale amministrativo e 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale giuridico;

  1. allestimento di decreti d’accusa dopo la scadenza del termine di consultazione di 30 giorni o di altre decisioni che concludono il procedimento per consentire a terzi di esaminarli (p. es. anonimizzazione):

40 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale amministrativo e 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale giuridico.

Gli emolumenti possono essere aumentati fino al 50 per cento, se su richiesta il servizio è prestato d’urgenza.

Art. 24 Abrogazione di un altro regolamento

Il regolamento dell’11 dicembre 2012 11 sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione è abrogato.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2021.