Ciascuna divisione che conduce procedimenti è diretta da un procuratore federale capo. Le divisioni stabiliscono autonomamente la loro organizzazione interna e la sottopongono al procuratore generale della Confederazione per approvazione.
Le divisioni conducono procedimenti penali e procedure di assistenza giudiziaria. Per condurre procedimenti, possono costituire gruppi di collaboratori provenienti da diverse divisioni.
La divisione Protezione dello Stato e organizzazioni criminali persegue segnatamente le seguenti categorie di reati:
- reati del Codice penale (CP), che secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettere a–f e h–l CPP sottostanno alla giurisdizione federale;
- reati per i quali leggi federali speciali prevedono la giurisdizione federale (art. 23 cpv. 2 CPP), nella misura in cui il procuratore generale non indichi la divisione Criminalità economica o la divisione Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale e cybercriminalità quale competente;
- reati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale, che secondo l’articolo 24 capoverso 1 CPP sottostanno alla giurisdizione federale.
La divisione Criminalità economica persegue segnatamente le seguenti categorie di reati:
- reati negli ambiti del riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e corruzione, che secondo l’articolo 24 capoverso 1 CPP sottostanno alla giurisdizione federale;
- reati di cui nella legge del 19 giugno 2015 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), che secondo l’articolo 156 capoverso 1 LInFi sottostanno alla giurisdizione federale;
- reati di cui ai titoli secondo e undicesimo del CP, che secondo l’articolo 24 capoverso 2 CPP sottostanno alla giurisdizione federale facoltativa.
La divisione Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale e cybercriminalità adempie segnatamente i seguenti compiti:
- condurre procedure di assistenza giudiziaria che rientrano nella competenza federale secondo l’Assistenza in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP);
- perseguire penalmente i reati commessi nell’ambito del terrorismo, che secondo l’articolo 24 capoverso 1 CPP o secondo leggi federali speciali sottostanno alla giurisdizione federale;
- perseguire penalmente i reati della categoria di reati del genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, che secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettera g CPP sottostanno alla giurisdizione federale;
- perseguire penalmente i reati della categoria di reati della cybercriminalità che rientrano nella competenza della Confederazione, nella misura in cui la loro trattazione non sia affidata a un’altra divisione che conduce procedimenti;
- sostenere la Direzione e tutte le unità organizzative nelle questioni inerenti all’assistenza giudiziaria e ai contatti internazionali e nel coordinamento delle attività di assistenza giudiziaria del Ministero pubblico della Confederazione;
- sostenere la Direzione e tutte le unità organizzative nelle questioni inerenti alla cybercriminalità nonché coordinare l’attività del Ministero pubblico della Confederazione nel campo della cybercriminalità.
Le sedi distaccate fanno parte, dal punto di vista organizzativo, della divisione Criminalità economica. Anche la divisione Protezione dello Stato e organizzazioni criminali e la divisione Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale e cybercriminalità possono condurre procedimenti dei loro ambiti presso le sedi distaccate.
Il procuratore generale della Confederazione può incaricare una divisione di condurre procedimenti che rientrano nell’ambito di un’altra divisione.