La presente ordinanza disciplina l’organizzazione e i compiti dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (autorità di vigilanza), per quanto non siano disciplinati dalla LOAP.
173.712.24
Ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione e i compiti dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione del 1° ottobre 2010 (Stato 1° gennaio 2011)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 27 capoverso 3 della legge del 19 marzo 2010 1 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP);
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 20 maggio 2010 2 ;
visto il parere del Consiglio federale del 4 giugno 2010 3 ,
decreta:
Sezione 1 Oggetto
Art. 1
Sezione 2 Membri dell’autorità di vigilanza
Art. 2 Giuramento e promessa solenne
Prima di entrare in carica, i membri dell’autorità di vigilanza giurano o promettono solennemente di adempiere coscienziosamente il loro dovere.
Prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all’autorità di vigilanza.
Art. 3 Attività a titolo accessorio
I membri dell’autorità di vigilanza svolgono le loro funzioni a titolo accessorio.
Art. 4 Dimissioni
I membri dell’autorità di vigilanza possono dimettersi dalla loro carica per la fine di ogni mese con un preavviso di sei mesi.
In singoli casi, la commissione giudiziaria può accordare al membro dell’autorità di vigilanza un termine di dimissioni più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.
Art. 5 Fine del mandato
I membri dell’autorità di vigilanza che non fanno parte del Tribunale federale o del Tribunale penale federale lasciano la carica alla fine dell’anno civile in cui compiono i 70 anni di età.
Sezione 3 Organizzazione e compiti
Art. 6 Principio
L’autorità di vigilanza disciplina la propria organizzazione.
Stabilisce in un regolamento i dettagli della sua organizzazione.
Art. 7 Presidenza
L’autorità di vigilanza nomina nel proprio seno il presidente e il vicepresidente, che stanno in carica per un biennio. Essi sono rieleggibili, ma una volta sola.
Il presidente rappresenta l’autorità di vigilanza verso l’esterno.
Art. 8 Deliberazioni
L’autorità di vigilanza può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri.
L’autorità di vigilanza delibera a maggioranza dei votanti.
In caso di parità, è decisivo il voto del presidente.
Le sedute dell’autorità di vigilanza non sono pubbliche.
Art. 9 Delega di compiti
L’autorità di vigilanza può delegare a uno o più dei suoi membri l’istruzione di procedimenti e la preparazione di decisioni.
Alle ispezioni può inviare una delegazione di almeno tre membri.
Art. 10 Segreteria
La segreteria garantisce l’amministrazione dell’autorità di vigilanza. Le fornisce sostegno tecnico e amministrativo.
Il segretario e gli altri collaboratori della segreteria sono assunti dall’autorità di vigilanza.
L’autorità di vigilanza organizza la segreteria. Per altre prestazioni amministrative o logistiche può avvalersi, dietro compenso, di altre unità della Confederazione. I dettagli sono stabiliti in convenzioni sulle prestazioni.
Art. 11 Sede
L’autorità di vigilanza ha sede a Berna.
Art. 12 Rapporto
L’autorità di vigilanza presenta all’Assemblea federale un rapporto annuale sulla sua attività.
L’autorità di vigilanza adotta il proprio rapporto annuale e i rapporti supplementari su proposta del presidente. Essa decide sulla forma e sulla portata della pubblicazione.
Art. 13 Informazione
L’autorità di vigilanza informa il pubblico sulla sua attività.
Art. 14 Segreto d’ufficio
I membri dell’autorità di vigilanza sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro funzione.
L’autorità di vigilanza è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d’ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale 4 ).
Sezione 4 Diarie e rimborso delle spese
Art. 15
I membri dell’autorità di vigilanza ricevono una diaria per ogni giorno che dedicano a sedute, ispezioni e al viaggio di andata e ritorno dal loro domicilio al luogo delle sedute. Il presidente riceve un assegno di presidenza non assicurato di 12 000 franchi annui.
L’importo delle diarie e del rimborso delle spese sono retti dall’ordinanza dell’Assemblea federale del 23 marzo 2007 5 sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali.
I membri dell’autorità di vigilanza che fanno parte del Tribunale federale o del Tribunale penale federale non hanno diritto a una diaria.
Sezione 5 Diritto disciplinare
Art. 16 Provvedimenti disciplinari
Se accerta che il procuratore generale della Confederazione o un sostituto procuratore generale della Confederazione ha violato doveri d’ufficio, l’autorità di vigilanza può prendere i provvedimenti disciplinari seguenti:
- avvertimento;
- ammonimento;
- riduzione dello stipendio del 10 per cento al massimo durante un anno al massimo.
Art. 17 Procedura
Le misure disciplinari possono essere pronunciate soltanto al termine di un’inchiesta.
L’inchiesta termina automaticamente con la cessazione del periodo di funzione.
Se lo stesso fatto conduce a un’inchiesta e a un procedimento penale, la decisione in merito alle misure disciplinari è rinviata fino al termine del procedimento penale. Per motivi importanti la decisione in merito a misure disciplinari può essere ecce-zionalmente presa prima della fine del procedimento penale.
Art. 18 Prescrizione
La responsabilità disciplinare si prescrive un anno dopo che la violazione dei doveri d’ufficio è stata scoperta e in ogni caso tre anni dopo l’ultima violazione di tali doveri.
La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un’inchiesta disciplinare.
Art. 19 Proposta di destituzione
Se al termine dell’inchiesta disciplinare giunge alla conclusione che sono adempiute le condizioni per la destituzione, l’autorità di vigilanza la propone alla Commissione giudiziaria. Allega alla proposta la presa di posizione del procuratore generale della Confederazione o del sostituto procuratore generale della Confederazione.
Sezione 6 Entrata in vigore
Art. 20
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.