Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell’articolo 331 del Codice delle obbligazioni si applicano inoltre le disposizioni seguenti.
Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l’ordinamento, l’attività e lo stato finanziario della fondazione.
I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all’amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti.
…
I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell’ordinamento della medesima.
Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) concernenti:
- la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b),
- l’assoggettamento delle persone all’AVS (art. 5 cpv. 1);
- la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13ae 13b);
- i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a),
- l’adeguamento della rendita d’invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5),
- la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o sop-pressione della rendita dell’assicurazione invalidità (art. 26a),
- l’adeguamento delle prestazioni regolamentari all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4),
- il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a),
- le misure in caso d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento (art. 40);
- la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41),
- l’utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero AVS dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis),
- la responsabilità (art. 52),
- l’abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a‑52e),
- l’integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d’interesse (art. 51b, 51c e 53a),
- la liquidazione parziale o totale (art. 53b–53d),
- lo scioglimento dei contratti (art. 53e–53f),
- il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2–5, 56a, 57 e 59),
- la vigilanza e l’alta vigilanza (art. 61–62a e 64–64c),
- ...
- la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, 66 cpv. 4, 67 e 72a–72g),
- la trasparenza (art. 65a),
- gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65b),
- i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d’assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4),
- l’amministrazione del patrimonio (art. 71) e l’obbligo di voto in quanto azionista (art. 71a e 71b);
- il contenzioso (art. 73 e 74),
- le disposizioni penali (art. 75–79),
- il riscatto (art. 79b),
- il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c),
- l’informazione degli assicurati (art. 86b).
Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, si applicano soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti:
- l’assoggettamento delle persone all’AVS (art. 5 cpv. 1);
- l’utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero AVS (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis);
- la responsabilità (art. 52);
- l’abilitazione e i compiti dell’ufficio di revisione (art. 52a, 52b e 52ccpv. 1 lett. a–d e g, 2 e 3);
- l’integrità e le lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d’interesse (art. 51b, 51c e 53a);
- la liquidazione totale (art. 53c);
- la vigilanza e l’alta vigilanza (art. 61–62a e 64–64b);
- il contenzioso (art. 73 e 74);
- le disposizioni penali (art. 75–79);
- il trattamento fiscale (art. 80, 81 cpv. 1 e 83).
Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti:
- esse amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza degli investimenti, la loro sufficiente redditività e le liquidità necessarie all’adempimento dei propri compiti;
- l’autorità di vigilanza decide, su richiesta del consiglio di fondazione, in merito a fatti concernenti la liquidazione parziale di fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali;
- esse tengono conto, per analogia, dei principi della parità di trattamento e di adeguatezza.
- esse possono:–contribuire al finanziamento di altre istituzioni di previdenza a favore del personale,–fornire prestazioni in situazioni di bisogno, malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione, per misure di formazione e formazione continua, di conciliabilità tra vita familiare e professionale, nonché di promozione della salute e di prevenzione; in questi casi si applicano anche gli articoli 80, 81 capoverso 1 e 83 LPP.